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Conversione milleproroghe: gli emendamenti presentati sul Sistri
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Conversione milleproroghe: gli emendamenti presentati sul Sistri
9.18.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguente: «31 dicembre 2015, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative».
9.35.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
9.71.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
9.72, 9.78., 9.77., 9.76., 9.64., 9.41., 9.37., 9.27., 9.67., 9.61., 9.31., 9.19., 9.8.
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
9.43.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 1 a 9,».
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
9.46.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà.
9.84., 9.68., 9.5., 9.60., 9.42., 9.34.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
9.47.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
9.66.
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o marzo 2015 e non sono retroattive.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di consentire l'esaurimento delle scorte dei sacchi da asporto merci non conformi alla norma europea UNI ENI 13432 e dei sacchi non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013, le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.
9.44.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di consentire l'esaurimento delle scorte dei sacchi da asporto merci non conformi alla norma europea UNI ENI 13432 e dei sacchi non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013, le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguente: «31 dicembre 2015, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative».
9.35.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
9.71.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
9.72, 9.78., 9.77., 9.76., 9.64., 9.41., 9.37., 9.27., 9.67., 9.61., 9.31., 9.19., 9.8.
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
9.43.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 1 a 9,».
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
9.46.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà.
9.84., 9.68., 9.5., 9.60., 9.42., 9.34.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
9.47.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
9.66.
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o marzo 2015 e non sono retroattive.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di consentire l'esaurimento delle scorte dei sacchi da asporto merci non conformi alla norma europea UNI ENI 13432 e dei sacchi non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013, le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.
9.44.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di consentire l'esaurimento delle scorte dei sacchi da asporto merci non conformi alla norma europea UNI ENI 13432 e dei sacchi non conformi alle caratteristiche tecniche definite dal decreto ministeriale 18 marzo 2013, le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.
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Re: Conversione milleproroghe: gli emendamenti presentati sul Sistri
Il testo dell'art. 9 e dell'art. 9-bis approvati alla Camera e che dovrebbero diventare legge entro la fine della settimana.
"Articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale)
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
Articolo 9-bis (Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC)
1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
"Articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale)
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».
4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».
4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
Articolo 9-bis (Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC)
1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
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