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Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?

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Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione? Empty Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?

Messaggio  marcogio85 Ven Mar 07, 2014 9:57 am

Buongiorno a tutti, partendo dal principio che per ricorrere la sanzione per formulario inesatto o incompleto deve trattarsi di inesattezza o incompletezza che cmq permetta all'organo accertatore di "ricostruire" i dati, essendo il fir documento avente autonomia propria durante il viaggio...
Ora, secondo molti la sanzione amministrativa dovrà essere notificata non tanto al trasportatore ma piuttosto al legale rappresentante o delegato ambientale (rifiuti) della ditta trasportatrice e obbligata in solido la ditta stessa e in concorso con il produttore...

Cosa ne dite...?
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Messaggio  CROCIDOLITE Ven Mar 07, 2014 1:39 pm

inesattezza o incompletezza o mancanza: sanzione piena
nel caso di inesattezza o incompletezza, ma con possibilità di ricostruire le informazioni dovute: sanzione ridotta.

Da che mondo è mondo, le sanzioni vanno comminate alle ditte, nella figura dei legali rappresentanti, e nel caso anche ai corresponsabili in solido (nel caso della SNC ad esempio a tutti i soci).
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Messaggio  Supremoanziano Ven Mar 07, 2014 2:31 pm

Più precisamente le sanzioni previste dal T.U. ambientale saranno in capo al legale rappresentante, mentre quelle previste dal D.Lgs n.121/11 saranno formalmente in capo al soggetto giuridico individuato dal giudice.
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Messaggio  zorba Ven Mar 07, 2014 9:16 pm

CROCIDOLITE ha scritto:Da che mondo è mondo, le sanzioni vanno comminate alle ditte, nella figura dei legali rappresentanti, e nel caso anche ai corresponsabili in solido (nel caso della SNC ad esempio a tutti i soci).
Supremoanziano ha scritto:Più precisamente le sanzioni previste dal T.U. ambientale saranno in capo al legale rappresentante
Credo che sia un equivoco piuttosto diffuso, anche tra gli stessi organi di vigilanza.

Più correttamente, gli autori delle violazioni amministrative commesse da imprese sono - in concorso tra loro - tutti i soggetti che hanno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e non il solo legale rappresentante. A meno che non sussista una specifica delega di funzioni che, in quella determinata materia, abbia attribuito la responsabilità ad un altrettanto determinato soggetto.

Ad esempio: se c'è un consiglio di amministrazione, in cui il solo presidente riveste la carica di legale rappresentante della società, può benissimo capitare che la responsabilità per le violazioni amministrative sia invece di tutti i consiglieri, nessuno escluso, in concorso tra loro, in quanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono attribuiti all'organo consiliare.

A ben vedere, in effetti, è lo stesso meccanismo che si applica per le violazioni aventi natura penale.
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Messaggio  marcogio85 Ven Feb 05, 2016 10:07 pm

Però scusa Zorba ma questo è in contrasto con i dettami della 689...?
Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

E soprattutto
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.


marcogio85
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Messaggio  marcogio85 Ven Feb 05, 2016 10:10 pm

Nel caso di trasporto rifiuti il trasportatore è il trasgressore e il legale rappresentante o delegato è solidale... Almeno leggendo la 689
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