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Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
4 partecipanti
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Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
Buongiorno a tutti, partendo dal principio che per ricorrere la sanzione per formulario inesatto o incompleto deve trattarsi di inesattezza o incompletezza che cmq permetta all'organo accertatore di "ricostruire" i dati, essendo il fir documento avente autonomia propria durante il viaggio...
Ora, secondo molti la sanzione amministrativa dovrà essere notificata non tanto al trasportatore ma piuttosto al legale rappresentante o delegato ambientale (rifiuti) della ditta trasportatrice e obbligata in solido la ditta stessa e in concorso con il produttore...
Cosa ne dite...?
Ora, secondo molti la sanzione amministrativa dovrà essere notificata non tanto al trasportatore ma piuttosto al legale rappresentante o delegato ambientale (rifiuti) della ditta trasportatrice e obbligata in solido la ditta stessa e in concorso con il produttore...
Cosa ne dite...?
marcogio85- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
inesattezza o incompletezza o mancanza: sanzione piena
nel caso di inesattezza o incompletezza, ma con possibilità di ricostruire le informazioni dovute: sanzione ridotta.
Da che mondo è mondo, le sanzioni vanno comminate alle ditte, nella figura dei legali rappresentanti, e nel caso anche ai corresponsabili in solido (nel caso della SNC ad esempio a tutti i soci).
nel caso di inesattezza o incompletezza, ma con possibilità di ricostruire le informazioni dovute: sanzione ridotta.
Da che mondo è mondo, le sanzioni vanno comminate alle ditte, nella figura dei legali rappresentanti, e nel caso anche ai corresponsabili in solido (nel caso della SNC ad esempio a tutti i soci).
CROCIDOLITE- Utente Attivo
- Messaggi : 3053
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : IO/NOI/GAIA
Re: Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
Più precisamente le sanzioni previste dal T.U. ambientale saranno in capo al legale rappresentante, mentre quelle previste dal D.Lgs n.121/11 saranno formalmente in capo al soggetto giuridico individuato dal giudice.
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
CROCIDOLITE ha scritto:Da che mondo è mondo, le sanzioni vanno comminate alle ditte, nella figura dei legali rappresentanti, e nel caso anche ai corresponsabili in solido (nel caso della SNC ad esempio a tutti i soci).
Credo che sia un equivoco piuttosto diffuso, anche tra gli stessi organi di vigilanza.Supremoanziano ha scritto:Più precisamente le sanzioni previste dal T.U. ambientale saranno in capo al legale rappresentante
Più correttamente, gli autori delle violazioni amministrative commesse da imprese sono - in concorso tra loro - tutti i soggetti che hanno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e non il solo legale rappresentante. A meno che non sussista una specifica delega di funzioni che, in quella determinata materia, abbia attribuito la responsabilità ad un altrettanto determinato soggetto.
Ad esempio: se c'è un consiglio di amministrazione, in cui il solo presidente riveste la carica di legale rappresentante della società, può benissimo capitare che la responsabilità per le violazioni amministrative sia invece di tutti i consiglieri, nessuno escluso, in concorso tra loro, in quanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono attribuiti all'organo consiliare.
A ben vedere, in effetti, è lo stesso meccanismo che si applica per le violazioni aventi natura penale.
zorba- Utente Attivo
- Messaggi : 382
Data d'iscrizione : 01.02.12
Re: Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
Però scusa Zorba ma questo è in contrasto con i dettami della 689...?
Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
E soprattutto
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
E soprattutto
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
marcogio85- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 04.02.14
Re: Trasporto senza fir o con fir inesatto: a chi va la sanzione?
Nel caso di trasporto rifiuti il trasportatore è il trasgressore e il legale rappresentante o delegato è solidale... Almeno leggendo la 689
marcogio85- Utente Attivo
- Messaggi : 335
Data d'iscrizione : 04.02.14
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