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centro di raccolta e sanzioni
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rem77
isamonfroni
erborista72
7 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti urbani :: Centri di raccolta
Pagina 1 di 1
centro di raccolta e sanzioni
Promemoria primo messaggio :
ciao a tutti,
mi è venuto un dubbio sui centri di raccolta;
il DM 8 aprile 2008, poi modificato dal DM 13 maggio 2009,
stabilisce una serie di requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (allegato I).
Nel caso non siano rispettati uno o più requisiti,
quali sono le sanzioni applicabili?
Estremizzando: se la recinzione è alta 1,5 metri (e quindi non rispetta il requisito "altezza non inferiore a 2 m"), in quali sanzioni si incorre?
Ovviamente questo dubbio riguarda anche gli aspetti più importanti (es: addetti non formati)
grazie
ciao a tutti,
mi è venuto un dubbio sui centri di raccolta;
il DM 8 aprile 2008, poi modificato dal DM 13 maggio 2009,
stabilisce una serie di requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (allegato I).
Nel caso non siano rispettati uno o più requisiti,
quali sono le sanzioni applicabili?
Estremizzando: se la recinzione è alta 1,5 metri (e quindi non rispetta il requisito "altezza non inferiore a 2 m"), in quali sanzioni si incorre?
Ovviamente questo dubbio riguarda anche gli aspetti più importanti (es: addetti non formati)
grazie
erborista72- Membro della community
- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 06.05.11
Re: centro di raccolta e sanzioni
zorba ha scritto: Dirò di più per quanto riguarda il profilo meramente strutturale: perché il Comune (nelle persone del Sindaco e/o del dirigente responsabile) non dovrebbe essere IL PRIMO a risponderne a livello sanzionatorio in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dal DM?
Ok, certo! Però torniamo daccapo ovvero:
CdR non in regola (per questioni strutturali) = CdR non autorizzabile (self ex DM 08/04/2008) quindi necessita di autorizzazione ordinaria, quindi se non ce l'ha = gestione rifiuti non autorizzata
Anche in questo caso mi pare evidente che al Comune conviene alzare la recinzione..........
Anzi, per la verità al Comune converrebe costruirlo direttamente con le carattistiche in regola (che tanto più o meno costa uguale).
Poi, nella reale realtà dei fatti della recinzione non gliene importa un fico a nessuno (a meno che non si metta l'isola ecologica sotto casa di qualche buontempone), le caratteristiche strutturali che di solito sono sempre carenti sono queste:
*) reticolo fognario separato per le acque meteoriche e sistemi di trattamento
*) tettoie di protezione per i rifiuti pericolosi
*) rampe fisse per facilitare l'accesso ai cassoni
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
centro di raccolta con gestore unico, comune e soggetto terzo
Salve,
volevo contribuire alla discussione in merito alle sanzioni e alle responsabilità nei Centri di Raccolta.
In molti casi i centro di raccolta comunali non hanno i requisiti strutturali, le aziende che li gestiscono non sono gestori ma meri guardiani. Faccio un esempio: il Comune proprietario, il gestore unico come titolare e gli addetti di un'azienda terza.
Il RT dell'azienda terza purtroppo non ha alcun potere se non quello di dimettersi dall'incarico.
Inutile ogni segnalazione su danni o necessità di adeguamento alla struttura però poi in caso di sanzioni ne risponde e come....
Come si fa a tutelarsi in questi casi?
volevo contribuire alla discussione in merito alle sanzioni e alle responsabilità nei Centri di Raccolta.
In molti casi i centro di raccolta comunali non hanno i requisiti strutturali, le aziende che li gestiscono non sono gestori ma meri guardiani. Faccio un esempio: il Comune proprietario, il gestore unico come titolare e gli addetti di un'azienda terza.
Il RT dell'azienda terza purtroppo non ha alcun potere se non quello di dimettersi dall'incarico.
Inutile ogni segnalazione su danni o necessità di adeguamento alla struttura però poi in caso di sanzioni ne risponde e come....
Come si fa a tutelarsi in questi casi?
TERESINA007- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 15.11.13
Località : TOSCANA
centro di raccolta e conferimento raccolta differenziata porta a porta
Scusate la domanda: centro di raccolta autorizzato da D.M. 08/04/2008, mi sembra di capire che sia possibile che sia possibile che vi conferiscano anche i camioncini che effettuano la raccolta differenziata "porta a porta". Ma se malauguratamente i cittadini non separano correttamente i rifiuti (e purtroppo capita ancora), è possibile effettuare nello stesso cdr anche lo smistamento carta/plastica/ecc.? Spererei che non fosse possibile, ma non trovo un divieto esplicito alla cosa...Grazie in anticipo
sugarmoon81- Membro della community
- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 10.10.11
Re: centro di raccolta e sanzioni
sugarmoon81 ha scritto:Scusate la domanda: centro di raccolta autorizzato da D.M. 08/04/2008, mi sembra di capire che sia possibile che sia possibile che vi conferiscano anche i camioncini che effettuano la raccolta differenziata "porta a porta". Ma se malauguratamente i cittadini non separano correttamente i rifiuti (e purtroppo capita ancora), è possibile effettuare nello stesso cdr anche lo smistamento carta/plastica/ecc.? Spererei che non fosse possibile, ma non trovo un divieto esplicito alla cosa...Grazie in anticipo
Non trovi un divieto esplicito per il semplice fatto che il DM 08/04/2008 stabilisce che sono automaticamente autorizzati i CDR, che sono realizzati e gestiti in conformità a quanto scritto nel decreto.
Questo significa che si può fare solo quello che c'è scritto nel decreto. Nel decreto non c'è scritto che si possa fare selezione, dunque non si può fare.
Poi, ovviamente non si può essere talebani, è abbastanza ovvio che se la sig.ra Pina butta una busta di plastica nel cassone della carta, hai tutto il diritto di tirarla fuori e buttarla nel posto giusto.
Però quel che davvero non si può fare è organizzare la selezione di rifiuti indifferenziati in modo professionale.
Per farlo occorre ottenere una diversa autorizzazione
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
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Località : roma
centro di raccolta e conferimento raccolta differenziata porta a porta
isamonfroni ha scritto:sugarmoon81 ha scritto:Scusate la domanda: centro di raccolta autorizzato da D.M. 08/04/2008, mi sembra di capire che sia possibile che sia possibile che vi conferiscano anche i camioncini che effettuano la raccolta differenziata "porta a porta". Ma se malauguratamente i cittadini non separano correttamente i rifiuti (e purtroppo capita ancora), è possibile effettuare nello stesso cdr anche lo smistamento carta/plastica/ecc.? Spererei che non fosse possibile, ma non trovo un divieto esplicito alla cosa...Grazie in anticipo
Non trovi un divieto esplicito per il semplice fatto che il DM 08/04/2008 stabilisce che sono automaticamente autorizzati i CDR, che sono realizzati e gestiti in conformità a quanto scritto nel decreto.
Questo significa che si può fare solo quello che c'è scritto nel decreto. Nel decreto non c'è scritto che si possa fare selezione, dunque non si può fare.
Poi, ovviamente non si può essere talebani, è abbastanza ovvio che se la sig.ra Pina butta una busta di plastica nel cassone della carta, hai tutto il diritto di tirarla fuori e buttarla nel posto giusto.
Però quel che davvero non si può fare è organizzare la selezione di rifiuti indifferenziati in modo professionale.
Per farlo occorre ottenere una diversa autorizzazione
Grazie mille, chiarissima come sempre!
sugarmoon81- Membro della community
- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 10.10.11
Re: centro di raccolta e sanzioni
Il dm 4 aprile 2008, che è nato con le migliori intenzioni, genera comunque dei paradossi.
Introduce nell'ordinamento e disciplina un sito dove si effettua, in termini di legge, un'attività di raccolta e non di stoccaggio (che, come sappiamo, è subordinato ad autorizzazione o comunicazione).
Si definisce "raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta...
Dunque se arriva la signora Pina è ammessa la cernita. Che in questo caso è preliminare alla raccolta effettuata nella struttura.
Nel 2009 il dm è stato modificato ed il legislatore ha consentito il conferimento di rifiuti anche ai veicoli del servizio pubblico. Ma, in quel caso la raccolta è già avvenuta (o, perlomeno, è iniziata) ed un'eventuale cernita nel centro non sarebbe "preliminare".
Morale della favola: i rifiuti devono arrivare già separati. Come dice giustamente Isa.
Introduce nell'ordinamento e disciplina un sito dove si effettua, in termini di legge, un'attività di raccolta e non di stoccaggio (che, come sappiamo, è subordinato ad autorizzazione o comunicazione).
Si definisce "raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta...
Dunque se arriva la signora Pina è ammessa la cernita. Che in questo caso è preliminare alla raccolta effettuata nella struttura.
Nel 2009 il dm è stato modificato ed il legislatore ha consentito il conferimento di rifiuti anche ai veicoli del servizio pubblico. Ma, in quel caso la raccolta è già avvenuta (o, perlomeno, è iniziata) ed un'eventuale cernita nel centro non sarebbe "preliminare".
Morale della favola: i rifiuti devono arrivare già separati. Come dice giustamente Isa.
Admin- Amministratore
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