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Contratto che accompagna l'allegato VII:può essere solo tra destinatario e produttore o anche tra intermediario e produttore?

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Messaggio  lauramantova Mer Set 19, 2012 10:19 am

Salve,
chiedo un chiarimento che non ho trovato indicato nella normativa di settore (ambito intermidazione rifiuti con estero) in merito al contratto che accompagna il formulario con allegato VII per un rifiuto verso l'estero:
un intermediario può stipulare direttamente il contratto con il produttore di un rifiuto o tale contratto deve essere stipulato esclusivamente tra produttore e destinatario?

Questo dubbio deriva dal fatto che il produttore preferirebbe redigere il contratto direttamente con l'intermediario.

Grazie per il vostro contributo
lauramantova
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Messaggio  magonero Mer Set 19, 2012 8:20 pm

la mia azienda produttrice ha un contratto con l'intermediario il quale svolge anche il ruolo di notificatore per la relativa notifica di spedizione all'estero.
lui a sua volta ha un contratto con l'impianto di destino finale.
non capisco l'allegato VII al formulario.... il regolamento di riferimento è il 1013/2006 ed anche 669/2008 che lo integra....
saluti
magonero
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Messaggio  gabriz Gio Set 20, 2012 8:47 am

Io ho inteso che il contratto ai fini transfrontaliero deve essere redatto tra 'chi organizza la spedizione' e il 'destinatario':
- 'chi organizza la spedizione' --> non è detto sia il produttore, potrebbe essere anche l'intermediario se è lui che gestisce i rapporti con l'impianto.

In questo caso lo vedrei compilato come segue:
chi organizza la spedizione' --> l'intermediario / o chi gestisce i rapporti,
'destinatario' --> l'impianto
'generatore dei rifiuti' --> lo stabilimento del produttore dove vengono prodotti i rifiuti

in questo caso il contratto per il transfrontaliero non includerebbe il produttore che invece avrebbe un accordo puramente commerciale con l'intermediario

è solo la mia opinione, ditemi se Vi torna.
Buona giornata
gabriz
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Messaggio  magonero Gio Set 20, 2012 8:56 am

ai fini commerciali il contratto può averlo il produttore con lo smaltitore e per la gesione della spedizione può esistere un notificatore che ha un ulteriore contratto con il produttore per la gesione delle pratiche e delle attività, o può esserci contratto tra produttore e intermediario il quale quest'ultimo ha un contratto con il notificatore e il destinatario.
e' fondamentale che ti legga il regolamento europeo 1013/2006 per chiarire anche quali sono le posizioni e le responsabilità dei soggetti.
saluti.
magonero
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Messaggio  Ambiente Legale Gio Set 20, 2012 11:21 am

Innanzitutto, i trasporti di rifiuti che interessano più Stati, ovvero le "spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio", sono sottoposte al regime di sorveglianza e controllo previsto e disciplinato dal regolamento Ue n. 1013/2006.

Occorre chiarire, innanzitutto la relazione tra documenti internazionali e FIR. La normativa nazionale sul punto appare contraddittoria. L'art. 193 del D.Lgs n. 152/06 prevede la sostituzione del FIR con i documenti di trasporto di cui al Regolamento n. 1013/2006, anche nella tratta nazionale. Nella nuova versione, l'art. 193 - tenendo conto del sistema di tracciabilità rifiuti - precisa che unicamente per coloro che trasportano i proprio rifiuti non pericolosi e non aderiscono al Sistri, vale il principio della sostituzione della documentazione comunitaria anche in tratta nazionale, poiché per i trasportatori iscritti Sistri il Manuale prevede adempimenti specifici.

L'art. dell'art. 188 del D.Lgs n. 152/06, invece, se inteso letteralmente, si presta ad una interpretazione che afferma, anche per la spedizione transfrontaliere, l'obbligo del FIR. L'articolo, infatti, in tema di oneri dei produttori e detentori di rifiuti, prevede l'esclusione della responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti al ritorno della IV copia del FIR entro tre mesi dal conferimento al trasportatore, termine elevato a sei per il caso delle spedizioni transfrontaliere.

La dottrina sul punto è divisa. Un filone dottrina interpreta che il termine di sei mesi valga per i documenti equipollenti del formulario. Altra corrente, invece, sostiene che per alcune tipologie di rifiuti, contenuti in lista verde, le spedizioni transfrontaliere sono unicamente accompagnate dall'Allegato VII.

Premesso ciò. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento Ue n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati. Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione.
Per "notificatore" si intende, nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore può essere:

i) il produttore iniziale; o
ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni
prima della spedizione; o
iii) un raccoglitore abilitato ; o un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore;
v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di ad agire per suo conto in qualità di notificatore.

Pertanto, l'intermediario può essere parte del contratto di spedizione, purchè registrato e autorizzato per iscritto dal produttore iniziale ad agire per suo conto in qualità di notificatore.
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Messaggio  lauramantova Gio Set 20, 2012 5:52 pm

Grazie del vostro intervento chiarificatore, soprattutto relativo alla figura del "notificatore".

Grazie ancora e buon lavoro

Laura
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