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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 4:41 pm

Riprendo la discussione, anche se so che questa seccatura dell'attribuzione del codice CER corretto non è proprio la discussione più appassionante che si possa fare in campo ambientale. Ma sposto l'attenzione sui tubi al neon.
Molti (e anch'io) utilizzavano esclusivamente il codice 20.01.21* sia per i neon di provenienza domestica che per quelli di provenienza industriale o comunque non domestica. Aiutava in questa classificazione la circolare n. 8388 del 22 dicembre 1999 dell'Albo Gestori, che diceva le stesse cose che la recente circolare n. 95 del 24 gennaio 2012 afferma per i CER della carta e cartone (20.01.01), fanghi delle fosse settiche (20.03.04), ecc.
Questa circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, però, abroga espressamente la precedente circolare del 1999. Restiamo quindi senza quell'appiglio per l'attribuzione di codici del capitolo 20 ai neon esausti di derivazione non domestica.
Come vi comportate? Continuate ad usare il 20.01.21* o vi buttate sul 16.02.13* o su altro?
Vi riporto anche un link ad una precedente discussione da dove emrgerebbe (ma io non ho verificato) che Ecolamp suggerisce il 16.02.13* per i neon di derivazione non domestica.
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 15, 2012 5:06 pm

Premesso che ne ammazza più il CER che la spada e che sarebbe anche ora che i soloni europei si decidessero a rimettere mano al CER.......

Non vedo proprio in quale altro modo si dovrebbero chiamare i tubi al neon se non "tubi fluorescenti" che è la declaratoria del 20.01.21*

detto inter nos, il 16.02.13* che identifica le "apparecchiature fuori uso" la trovo un po' tirata per i capelli, per un corpo illuminante, se è vero che il significato di "apparecchiatura" è quello che segue (dal vocabolario Treccani)

4. In generale, nella tecnica, complesso d’impianti, di apparecchi, di comandi e di strumenti, fra loro coordinati, mediante i quali si esegue e si controlla un dato servizio o si esegue una data lavorazione (con sign. simile, quindi, a quello di apparato): a. idraulica, a. elettrica, a. di segnalamento e di controllo, a. telefonica, ecc.

Penso anche che un neon bruciato, anche se viene da un capannone industriale, ben difficilmente può essere il risultato dell'attività (a meno che non stiamo parlando di una ditta che costruisce lampadine) e che pertanto possa e debba essere gestito come assimilabile all'urbano (nel rispetto del regolamento di assimilazione)

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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 5:18 pm

Sono d'accordo che 20.01.21* appaia molto più adatto e che 16.02.13* sia tirata per i capelli. Ma allora perché l'Albo l'ha tolto in questa nuova circolare? Fatti gli opportuni aggiustamenti a seguito dell'evoluzione del catalogo CER, rimane l'unico CER lasciato fuori rispetto a quelli contenuti della circolare precedente.
Sull'assimilabilità agli urbani, direi di no: 20.01.21* è pericoloso, quindi non assimilabile. Resta speciale.
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Messaggio  cirillo Mer Feb 15, 2012 5:23 pm

zesec ha scritto:......
Come vi comportate? Continuate ad usare il 20.01.21* o vi buttate sul 16.02.13* o su altro?
Vi riporto anche un link ad una precedente discussione da dove emrgerebbe (ma io non ho verificato) che Ecolamp suggerisce il 16.02.13* per i neon di derivazione non domestica.
Personalmente sono per il 20.01.21*
La descrizione della categoria 20.00.00 è "Rifiuti urbani (Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalla istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata).
L'attribuzione del CER avviene con questo percorso:
L’indentificazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione del codice CER deve avvenire attraverso le seguenti modalità (atte a limitare il più possibile l’assegnazione di codici generici):
1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli associati ai capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 dell’Elenco dei rifiuti;
2. ricercare, all’interno del capitolo che tratta la specifica fonte di produzione rifiuti identificata al punto precedente, lo specifico codice a sei cifre che descrive il rifiuto di cui si sta attuando la classificazione (escludendo, in questo primo passaggio, i codici generichi che terminano con le cifre 99);
3. se nessuno dei codici dei capitoli che descrivono gli elenchi dei rifiuti associati a specifiche fonti di produzione si presta ad identificare il rifiuto di cui si sta attuando la classificazione occorre esaminare i codici contenuti nei capitoli 13, 14 e 15;
4. se nessuno dei codici contenuti nei capitoli 13, 14 e 15 risulta adatto all’identificazione del rifiuto di cui si sta attuando la classificazione, occorre allora procedere ad esaminare l’elenco dei codici relativi al capitolo 16;
5. se nemmeno nessun codice del capitolo 16 si presta alla corretta identificazione del rifiuto che si sta cercando di classificare, occorre allora attribuire il codice generico (terminante con le cifre 99) del capitolo relativo alla fonte che ha generato il rifiuto.
Pertanto il gruppo 16.00.00 è, sempre, l'ultima "spiaggia" anche se d'uso comune.
Il 16.02.13, poi, è relativo ad "apparecchiature" e non mi sembra che un tubo a neon possa definirsi tale.
Il 20.01.21, invece descrive perfettamente il rifiuto in questione "tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio".
Aggiungo che, come nei rifiuti urbani c'è
- plastica 20.01.39 (che è diversa da altra plastica come ad esempio 16.01.19, 17.02.03...)
- vetro 20.01.02 (diverso da altro vetro come 16.01.20, 17.02.02, 10.11.12....)
- legno 20.01.30 (diverso da altro legno come 03.01.05, 17.02.01....)
- metallo 20.01.40 (diverso da altro metallo come 16.01.17, 17.04.05....9
non c'è, invece, alcuna distinzione di CER tra "tubi fluorescenti provenientia da una civile abitazione" e "tubi fluorescenti provenientia da un capannone industriale dove si esercita un'attività x".
Ritengo, pertanto, con questa lettura, ancorchè fatta "a volo d'aquila", che il codice corretto da attribuire sia, in ogni caso il 20.01.21.

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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 5:42 pm

Sì sì, ripeto che io ho sempre attribuito il 20.01.21*, ma questa cosa mi ha sorpreso.
Pensiamo anche al trasportatore che ritira esclusivamente neon da imprese e che non vuole sfruttare le semplificazioni su raggruppamento e trasporto del DM 65/2010. Si iscrive al trasporto c/terzi di rifiuti speciali. Ma se l'Albo non gli assegna più il 21.01.21*?
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Messaggio  VdT Mer Feb 15, 2012 5:55 pm

secondo me non se ne sono accorti. Attendiamo a breve un'altra circolare che reintroduce il codice perduto.

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Messaggio  cirillo Mer Feb 15, 2012 6:03 pm

zesec ha scritto:Sì sì, ripeto che io ho sempre attribuito il 20.01.21*, ma questa cosa mi ha sorpreso.
Pensiamo anche al trasportatore che ritira esclusivamente neon da imprese e che non vuole sfruttare le semplificazioni su raggruppamento e trasporto del DM 65/2010. Si iscrive al trasporto c/terzi di rifiuti speciali. Ma se l'Albo non gli assegna più il 21.01.21*?
In effetti non è previsto. Ritengo che abbiano preso un grosso abbaglio tralasciando il 21.01.21. Si può trattare di un "refuso"? Non credo possano obbligare a trattarli esclusivamente in regime di DM 65/2010.

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Messaggio  Admin Mer Feb 15, 2012 6:10 pm

Attenzione.
Un conto è ragionare al di fuori del circuito organizzato dai sistemi collettivi (ed i dubbi di zesec sono legittimi), un altro è discutere di classificazione per rifiuti ritirati nell'ambito del circuito RAEE.
Questa materia, infatti, è regolata da una norma speciale e non si pone né il problema dell'assimilazione (a mente dell'art. 10, c. 4 del D.Lgs 151/05, la gestione di rifiuti di tali rifiuti è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale), né il problema della classificazione (eventualmente a carico di chi si occupa della filiera).
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Messaggio  VdT Mer Feb 15, 2012 6:10 pm

Rilancio comunque la discussione ponendovi un ulteriore quesito ed anche la risposta ottenuta dall'albo gestori ambientali:

i rifiuti contraddistinti dai codici 20, che grazie alla nuova circolare possono essere inseriti in categoria 4 e 5, e che identificano dei rifiuti di origine speciale, possono secondo voi essere trasportati da una utenza aziendale ad un impianto di trattamento?

La risposta che mi è stata data dall'albo gestori ambientali è che questi codici pur se inseriti in categoria 4 e 5 possono essere utilizzati solo per i trasporti da centri di raccolti ad impianti di trattamento.

a questo punto io mi chiedo se per caso la famosa circolare 2937 del 22 Aprile 2003 non intendesse che l'obbligo di trasporto dei rifiuti contraddistinti dai codici cer del capitolo 20 da centri di raccolta ad impianti di trattamento non sia legata ai soli rifiuti urbani mentre tale obbligo decade per quei rifiuti che anche se di origine speciale possono essere identificati dai suddetti codici.

Voi che ne pensate in proposito?
non voglio sviare la discussione ma semplicemente ampliarla visto che siamo in tema di codici 20 presenti ed altri scomparsi nel nulla.

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Messaggio  Supremoanziano Mer Feb 15, 2012 6:31 pm

Se permettete, vorrei richiamare il warning di Admin: stiamo parlando di RAEE e quindi tutta questa discussione non ha senso.

Infatti non a caso l'Albo consultato da Vdt risponde che i codici 20 devono essere usati per il trasporto dal Centro di Raccolta all'Impianto.

Siamo nell'àmbito di una norma speciale che non prevede nemmeno l'iscrizione al Sistri per chi produce i rifiuti come i neon.
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Messaggio  VdT Mer Feb 15, 2012 6:32 pm

sia chiaro io non parlavo del dm 65. non vorrei che si crei ulteriore confusione.

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Messaggio  Supremoanziano Mer Feb 15, 2012 6:35 pm

VdT ha scritto:sia chiaro io non parlavo del dm 65. non vorrei che si crei ulteriore confusione.

In ogni caso, in qualsiasi caso, se parliamo di neon parliamo di DM 65. Non si può sfuggire.
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Messaggio  VdT Mer Feb 15, 2012 6:37 pm

non è proprio così. ci sono moltissime aziende che sostituiscono da sè i neon e li hanno in carico nelle proprie aziende o altre situazioni con le quali il dm 65 non c'entra moltissimo.
Credo sia comunque importante rimanere in tema e tralasciare al momento il dm 65 che per come la vedo io poco ha a che fare con l'esclusione dalla categoria 5 del codice 20.01.21

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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 6:48 pm

Perché? Forse mi sfugge qualcosa. Ma il DM 65/2010 impone al distributore di ritirare 1 vs. 1 i RAEE di provenienza domestica e i RAEE professionali se incaricati dal produtore dei AEE nell'abito dei circuiti organizzati.
Dopodiché il distributore non è obbligato a costituire un centro di raggruppamento e avvalersi delle deroghe/facilitazioni (?) del D.M. 65/2010 ma può trasportare direttamente in impianto autorizzato con i sistemi tradizionali (autorizzazione c/terzi e FIR). Ed esistono anche RAEE (e quindi anche tubi al neon esausti) che diventano (o sono già) rifiuti senza che siano sostituiti da altro RAEE equivalente (o semplicemente perché il produttore non si è avvalso di questa possibilità). E qui il DM 65/2010 non c'entra nulla.
Non è così?


Ultima modifica di zesec il Mer Feb 15, 2012 6:51 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 6:49 pm

VdT ha scritto:Rilancio comunque la discussione ponendovi un ulteriore quesito ed anche la risposta ottenuta dall'albo gestori ambientali:

i rifiuti contraddistinti dai codici 20, che grazie alla nuova circolare possono essere inseriti in categoria 4 e 5, e che identificano dei rifiuti di origine speciale, possono secondo voi essere trasportati da una utenza aziendale ad un impianto di trattamento?

La risposta che mi è stata data dall'albo gestori ambientali è che questi codici pur se inseriti in categoria 4 e 5 possono essere utilizzati solo per i trasporti da centri di raccolti ad impianti di trattamento.

a questo punto io mi chiedo se per caso la famosa circolare 2937 del 22 Aprile 2003 non intendesse che l'obbligo di trasporto dei rifiuti contraddistinti dai codici cer del capitolo 20 da centri di raccolta ad impianti di trattamento non sia legata ai soli rifiuti urbani mentre tale obbligo decade per quei rifiuti che anche se di origine speciale possono essere identificati dai suddetti codici.

Voi che ne pensate in proposito?
non voglio sviare la discussione ma semplicemente ampliarla visto che siamo in tema di codici 20 presenti ed altri scomparsi nel nulla.
Riprendo da questo post:
Non sono ferratissimo in queste questioni di iscrizioni e circolari dell'Albo, ma le due cose mi sembrano diverse: io capisco che la materia della circolare del 2003 sia l'iscrizione per il trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta agli impianti, mentre le circolari del 1999 e quella di qualche settimana fa parlano proprio del trasporto di rifiuti speciali dal luogo di produzione (azienda) all'impianto di trattamento.
Per cui non capisco la risposta che ti è stata data (e con che modalità?) dall'Albo.
Per me qui parliamo di rifiuti speciali e il centro di raccolta non c'entra nulla.
Però forse non ho capito nulla io.
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Messaggio  VdT Mer Feb 15, 2012 6:53 pm

Guarda zesec io sono molto perplesso a riguardo. Per natura sono uno che ama rompere le scatole quando qualcosa non quadra cercando di chiarire il quesito al millesimo per evitare fraintendimenti. Quando ho chiamato l'albo ho chiesto specificatamente se il trasporto di rifiuti di origine speciale con codice 20 potesse essere effettuato dalle aziende ad impianti di trattamento e il segretario mi ha risposto che non era possibile effettuarlo. Quindi ora mi chiedo se sono io che inizio a non capire certe cose, se le circolari sono scritte in maniera astrusa o cosa....
Mi chiedevi la modalità della risposta? Telefonicamente. A certi quesiti purtroppo non sono mai riuscito ad ottenere una risposta per iscritto.

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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 7:14 pm

Ma non ha senso. A che titolo la circolare del 1999 disponeva del trasporto di rifiuti speciali classificabili con il 20.01.21* dal centro di raccolta all'impianto di trattamento? Se il rifiuto è speciale, ancorché mi sia concesso di utilizzare un codice del capitolo 20, non credo possa entrare in centro di raccolta nemmeno se viene stipulata apposita convenzione (ma qui ci vuole Admin). Può entrare in centro di raccolta se è assimilato agli urbani. Ma se è pericoloso non è assimilabile.
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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 15, 2012 7:18 pm

Vdt e zesec, intanto i funzionari dell'albo non è che siano proprio tutti dei premi nobel.
E comunque per avere una risposta scritta è necessario rivolgersi al Comitato nazionale dell'Albo Gestori c/o il Ministero dell'Ambiente a via C.Colombo 44 Roma, preferibilmente per raccomandata.
Loro rispondono.

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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 15, 2012 7:20 pm

zesec ha scritto:Ma non ha senso. A che titolo la circolare del 1999 disponeva del trasporto di rifiuti speciali classificabili con il 20.01.21* dal centro di raccolta all'impianto di trattamento? Se il rifiuto è speciale, ancorché mi sia concesso di utilizzare un codice del capitolo 20, non credo possa entrare in centro di raccolta nemmeno se viene stipulata apposita convenzione (ma qui ci vuole Admin). Può entrare in centro di raccolta se è assimilato agli urbani. Ma se è pericoloso non è assimilabile.
nei centri di raccolta disciplinati dal DM 08/04/2008 (le isole ecologiche) al punto 4.2 c'è l'elenco dei rifiuti conferibili.
Il 20.01.21* è assolutamente previsto.

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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 7:24 pm

Ok, ma è previsto perché è un rifiuto urbano.
Ma può un centro di raccolta di rifiuti urbani prendere un rifiuto speciale (ripeto: non assimilato perché non assimilabile), e per di più pericoloso? A che titolo? A seguito di che passaggio?
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Messaggio  Admin Mer Feb 15, 2012 9:13 pm

Perché? Forse mi sfugge qualcosa. Ma il DM 65/2010 impone al distributore di ritirare 1 vs. 1 i RAEE di provenienza domestica e i RAEE professionali se incaricati dal produtore dei AEE nell'abito dei circuiti organizzati.
Dopodiché il distributore non è obbligato a costituire un centro di raggruppamento e avvalersi delle deroghe/facilitazioni (?) del D.M. 65/2010 ma può trasportare direttamente in impianto autorizzato con i sistemi tradizionali (autorizzazione c/terzi e FIR).
Sì ma, venendo meno le semplificazioni previste dal DM 65/2010, dovrebbe farsi autorizzare una messa in riserva presso il proprio punto vendita.

Ed esistono anche RAEE (e quindi anche tubi al neon esausti) che diventano (o sono già) rifiuti senza che siano sostituiti da altro RAEE equivalente (o semplicemente perché il produttore non si è avvalso di questa possibilità). E qui il DM 65/2010 non c'entra nulla.
Non è così?
Se il rifiuto è speciale, ancorché mi sia concesso di utilizzare un codice del capitolo 20, non credo possa entrare in centro di raccolta nemmeno se viene stipulata apposita convenzione (ma qui ci vuole Admin). Può entrare in centro di raccolta se è assimilato agli urbani. Ma se è pericoloso non è assimilabile.
A mio avviso, visto che per le lampade il sistema di finanziamento alla fonte è unificato (DM 12 maggio 2009), non è possibile parlare, in questo specifico caso, di RAEE domestico e RAEE professionale(né, tantomeno, di assimilazione), per cui dovrebbe esserne sempre ammesso il conferimento da parte dei produttori del rifiuto nei cdr istituiti ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. a) del D.Lgs 151/05.

Non ci deve mai sfuggire che i produttori di tali apparecchiature percepiscono, al momento della vendita, il contributo per la gestione del fine vita (indipendentemente dalla natura domestica o professionale dell'acquirente) ed è corretto che i relativi oneri di smaltimento gravino effettivamente sui sistemi collettivi.
Poi, se uno procede diversamente non credo corra rischi, se può dimostrare di aver correttamente gestito i propri rifiuti. E, in ogni caso, gli stessi sistemi collettivi offrono servizi dedicati ai grossi produttori.


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Circolare Albo Utilizzo Codici Cer e classificazione tubi al neon Empty Re: Circolare Albo Utilizzo Codici Cer e classificazione tubi al neon

Messaggio  zesec Gio Feb 16, 2012 12:08 am

Admin ha scritto:
Perché? Forse mi sfugge qualcosa. Ma il DM 65/2010 impone al distributore di ritirare 1 vs. 1 i RAEE di provenienza domestica e i RAEE professionali se incaricati dal produtore dei AEE nell'abito dei circuiti organizzati.
Dopodiché il distributore non è obbligato a costituire un centro di raggruppamento e avvalersi delle deroghe/facilitazioni (?) del D.M. 65/2010 ma può trasportare direttamente in impianto autorizzato con i sistemi tradizionali (autorizzazione c/terzi e FIR).
Sì ma, venendo meno le semplificazioni previste dal DM 65/2010, dovrebbe farsi autorizzare una messa in riserva presso il proprio punto vendita.
Non sto parlando di un negozio che vende un neon e ritira quello esausto presso il proprio punto vendita.
Parlo di un signore che ha un capannone che produce bulloni e che, negli ultimi 11 mesi, ha sostituito una cinquantina di neon con altri che aveva nel suo magazzino da chissà quando o con una fornitura di un furgone di tubi che si è fatto arrivare senza chiedere il ritiro uno contro uno (perché li ha presi come scorta, o perché per quantità non sono stati considerati assimilati ai RAEE domestici e dei RAEE professionali nessuno ci ha capito ancora nulla, o perché se ne è dimenticato, o perché non sapeva esistesse questa possibilità nemmeno per i RAEE domestici e il suo fornitore non ha sollevato la questione, o perché gli andava così e siccome la consegna dell'"easusto" non è comunque obbligatoria ha deciso di tenerseli).
Insomma, ci sono questi rifiuti che per un'infinità di motivi non sono entrati nel virtuoso circuito RAEE previsto dal DM 65/2010. Chi chiama il produttore per farseli portar via (direttamente in un impianto di recupero o smaltimento, come avviene per tutti gli altri rifiuti)?
Sarà un trasportatore di rifiuti speciali pericolosi, visto che non sono assimilabili? Bene.
Cosa deve controllare il produttore di quel rifiuto? L'iscrizione in cat. 5 dell'Albo Gestori Ambientali e l'esistenza di quel CER tra i rifiuti indicati nel provvedimento. Come fa adesso il trasportatore, dopo l'abrogazione della circolare del 1999, a richiedere all'Albo il 20.01.21* in cat. 5? Bisogna forse pensare, almeno fino a ripensamenti dell'Albo, che questi rifiuti speciali debbano essere classificati con un CER che un trasportatore di rifiuti speciali può richiedere nella propria categoria di iscrizione? Magari il 16.02.13*, visto che altro non c'è?
Io capisco che dalla lettura della definizione della Treccani, l'attribuzione del rango di "apparecchiatura" sembra generosa per un neon, ma per la normativa sui rifiuti il neon è un AEE (Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica), ed il suo rifiuto è un RAEE (Rifiuto da Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica". Quindi un neon che non funziona più è, per la normativa sui rifiuti, un'apparecchiatura fuori uso che contiene delle sostanze pericolose (immagino mercurio o qualche altra simpatia, ma questo non è il mio campo).
Il 16.02.13* identifica le "Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12" (quindi diversi da pcb o amianto in fibre libere, e quindi incluso il mercurio o che diavolo c'è dentro).
Poi qualcuno dirà che nella nota 2 alla voce CER 16.02.13 sono elencati alcuni esempi, e non ci sono i neon. Ma quelli, come indica chiaramente la nota sono esempi, e la dicitura finisce con un bellissimo "ecc.".

Adesso ripeto: io ho sempre usato 20.01.21*. Ma adesso mi pongo il problema. E me lo pongo perché non posso pensare che il sistema mi costringa a scegliere solo trasportatori che si sono iscritti fino a metà gennaio, e soprattutto che altri non possano entrare in questo mercato. Per cui, in attesa di ripensamenti dell'Albo o di Vostri intereventi che mi ricordino che cosa sto dimenticando o sbagliando, può essere che io cominci a proporre il 16.02.13*.
Dopodiché torno a quanto detto quando ho sollevato la questione: mi rendo conto che esistono cose più appassionanti che attribuire il giusto codice CER ai rifiuti. E non vedo l'ora di trovare qualcuno che contesti ad un mio cliente l'uso del 16.02.13* invece del 20.01.21*, o viceversa: come avete imparato, so essere molto pesante quando argomento le mie posizioni.
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Messaggio  VdT Gio Feb 16, 2012 10:11 am

il tuo ragionamento zesec mi piace. Ci sarebbe da richiedere un chiarimento formale direttamente all'albo per capire cosa dovremmo fare e se i neon da questo momento storico non debbano essere identificati dal codice cer dei RAEE pericolosi.

Io nel frattempo sto contattando diverse sezioni regionali dell'albo (isa mi devi perdonare, lo so che in alcune sezioni non sono proprio luminari della scienza ma vorrei avere il parere di diverse campane in tempi relativamente stretti visto che con i neon ci lavoro) e se dovessi avere delle risposte provvederò a riportarle.

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Messaggio  isamonfroni Gio Feb 16, 2012 10:44 am

VdT ha scritto: Io nel frattempo sto contattando diverse sezioni regionali dell'albo (isa mi devi perdonare, lo so che in alcune sezioni non sono proprio luminari della scienza ma vorrei avere il parere di diverse campane in tempi relativamente stretti visto che con i neon ci lavoro) e se dovessi avere delle risposte provvederò a riportarle.
Ciao VDT, sì, se hai risposte postale, comunque l'albo ci legge........chissà che non pensi di intervenire.....

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Messaggio  PiazzaPulita Gio Feb 16, 2012 3:36 pm

alle mie domande, poste sempre per scritto, la sezione regionale dei DILETTANTI ALLO SBARAGLIO ha sempre risposto (quando gli gradiva) a voce... pareri ufficiali MAI
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