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DICHIARAZIONI UNICA AMBIENTALE PER LE PMI

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Messaggio  RAISSA Ven Gen 27, 2012 5:59 pm

Promemoria primo messaggio :

Dichiarazione unica ambientale per le PMI
" Per semplificare gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese, sarà rivista la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, in base ai seguenti principi: l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico soggetto; il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese."

Ho letto questa cosa tra le novità della nuova legge per le semplificazione alle imprese che il Governo sta per varare (ne hanno parlato anche i vari tg di oggi) ma non mi è chiaro: riguarda anche le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti? per recupero o smaltimento degli stessi?
QUALCUNO DEL FORUM SA QUALCOSA IN MERITO? RINGRAZIO IN ANTICIPO CHI POTRA' FORNIRE INFORMAZIONI + CHIARE Suspect
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Messaggio  FrancescaP Gio Mag 30, 2013 3:40 pm

Eccolo !
S.O. n. 42 alla GU n. 124 del 29 maggio 2013.
DPR 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."
Intera pubblicazione scaricabile in pdf http://www.gazzettaufficiale.it/ricerca/pdf/serie_generale/3/0/0?reset=true
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Messaggio  CJM Gio Mag 30, 2013 3:42 pm

visto
+369 pagine di allegato
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Mag 30, 2013 4:29 pm

AH, e meno male che semplificando sono venute 369 pagine.
Io non oso neppure immaginare, quando era complicato, quante pagine servissero.

prima o poi, e temo "prima", ci darò una lettura appena un po' più attenta di quella che appena eseguita un attimo fa mi ha fatto pensare
ma il genio del male che ha emanato 'sto coso, si è reso conto, o non si è reso conto perchè ignora anche di che sta parlando e persino del perchè campa, che moltissime delle attività indicate in allegato con "consumo di.... inferiore a tot kg/giorno" rientrano in quelle non soggette ad autorizzazione alcuna per via del medesimo art. 272 ma comma 1 del d.lgs. 152/06, dove l'unica differenza è che c'è scritto "inferiore a tot altri kg/giorno" ?

E se uno usa 200 kg/giorno della tal cosa, che sono meno di 1000 sì ma anche ad es. dei 350 per non essere proprio soggetto ad alcuna autorizzazione, che si fa?
E poi, scusatemi se non capisco anzi chi può mi aiuti a capire, ma se NON ci sono limiti emissivi previsti per le attività in deroga, ma che razza di senso ha chiedere le misure in emissione? i risultati con che @&*$*§ç...zo li si va a confrontare?
Ma magari una cosettina facile facile del tipo come c'era prima del 2006 "se non raggiungi il flusso di massa limite a monte degli impianti di abbattimento sei già adeguato" no, eh? così era troppo semplificato, vero?

BRUCIATE IL 152 PRIMA CHE LUI FONDA NOI!

E, giusto per mia scienza e coscienza, qualcuno mi può citare la metodica di riferimento per campinamento ed analisi "nebbie oleose" da emissioni di frittura di cibi a fini alimentari? Soprattutto, mi può dire in mg/Nmc sino a quanto si può emettere? non per nulla, ma nelle sostanze organiche per cui vi sono dei limiti per le emissioni, io queste "nebbie oleose di olii alimentari" non le trovo. Già se mi dite sotto che altra voce le posso reperire, mi aiutate. E pure la friggitoria qui di fronte mi sarà grata...

Ma magari sbaglio io, e leggendo tutto per benino la spiegazione c'è.... Ma se non c'è?

noooooo, e allora oggi non è giornata.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  FrancescaP Gio Mag 30, 2013 4:55 pm

Aurora Brancia ha scritto:E poi, scusatemi se non capisco anzi chi può mi aiuti a capire, ma se NON ci sono limiti emissivi previsti per le attività in deroga, ma che razza di senso ha chiedere le misure in emissione? i risultati con che @&*$*§ç...zo li si va a confrontare?

E, giusto per mia scienza e coscienza, qualcuno mi può citare la metodica di riferimento per campinamento ed analisi "nebbie oleose" da emissioni di frittura di cibi a fini alimentari? Soprattutto, mi può dire in mg/Nmc sino a quanto si può emettere? non per nulla, ma nelle sostanze organiche per cui vi sono dei limiti per le emissioni, io queste "nebbie oleose di olii alimentari" non le trovo. Già se mi dite sotto che altra voce le posso reperire, mi aiutate. E pure la friggitoria qui di fronte mi sarà grata...

Ciao Aurora,
non so se la mia interpretazione sia corretta, ma credo prevalga la normativa più restrittiva. Quindi, se le attività sono tra quelle citate nell'Allegato I di questo DPR, allora i limiti con cui confrontarsi sono quelli riportati nei singoli paragrafi dell'allegato. Nel caso della friggitoria i 5 mg/Nm3 riportati nella tabella del paragrafo u).
Diverso è il discorso delle metodologie di campionamento e analisi.
Oltre al fatto che viene citata una fantomatica UNI EN 10169 che non esiste (trattasi della UNI 10169 e il non mettere l'anno di edizione implica la versione più aggiornata quindi quella del 2001), non mi risulta che esistano metodi nazionali o internazionali validati per la determinazione delle nebbie oleose in emissione.
La cosa che ci si avvicina di più è un metodo NIOSH messo a punto per gli ambienti di lavoro (http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0655.html). E anche se non è proprio il massimo visto che un ambiente di lavoro è appena un pelino diverso da un'emissione in atmosfera (o almeno lo si spera), ho visto tanti verbali di campionamento redatti da fior fior di ARPA che dicono di impiegare i metodi NIOSH o OSHA, fondamentalmente perché non c'è nulla di specifico per le emissioni.
Ovviamente il tutto in barba ai principi introdotti dal D.Lgs. 128/2010 che pretende l'impiego di metodi ufficiali perché possa essere contestato il reato di superamento dei limiti di emissione ... No
Grande la nostra italietta !


Ultima modifica di FrancescaP il Gio Mag 30, 2013 5:12 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  CJM Gio Mag 30, 2013 5:01 pm

sto leggendo (forse malamente) l'art 3
ma quelli che hanno impianto rifiuti, in ordinaria, con meno di 10 ton giorno che fanno?
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Mag 30, 2013 6:22 pm

CJM ha scritto:sto leggendo (forse malamente) l'art 3
ma quelli che hanno impianto rifiuti, in ordinaria, con meno di 10 ton giorno che fanno?
L'art. 3 parla solo di artt. 215 e 216, in tema di rifiuti...
Quindi immagino che per le Ordinarie continui a valere il solo art. 208 del 152.
Semplificate a singhiozzo, come dire...

E tornando all'olio fritto, io pensavo al punto Z, veramente, e leggendo bene in effetti c'e scritto che al di sotto di 350 kg si è in comma 1 di art. 272.
E però...

Però, appunto, come dicevo prima, se leggiamo l'art. 3 di questo decreto per pifferoapplicato (e complicato) ci dice che la domanda allo SUAP la devono fare genericamente quelli tenuti alla " d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Quindi, A ME pare evidente che l'autorizzazione sia solo per i soggetti di cui al c.2, essendo quelli del c. 1 (che li ha semplificati tremonti con il 128/2010) esenti del tutto proprio come quelli di c.5, ma prescindendo dalla possibilità che non tutti leggano allo stesso modo, il fatto stesso di essere in qualche modo richiamati come attività "in sè" nell'art. 272 lascia la porta fin troppo aperta a fin troppe complicazioni.
E andando sullo specifico analitico dell'olio di frittura (o friggitura, come scrivono loro), i NIOSH 0500 e 0600 sono metodiche specifiche per gli ambienti di lavoro, non solo, ma sono addirittura relative al "particolato", quindi io tecnicamente già ci troverei da ridire a bestia perchè non mi si può "pesare" l'olio insieme alle particelle solide, tanto per dire buon giorno anche alla signora NIOSH di stopifferopurelei, e men che mai io posso tollerare che si usi per sanzionare chicchessia, sia pure Al Capone redivivo, "qualcosa che si avvicina". Infine, giusto per chiudere in bellezza, la UNI 10169 - che come ricorda francesca non è affatto EN - è stata ritirata giusto 2 settimane fa, il 16 maggio 2013, ed in ogni caso riguardava solo i parametri fluodinamici.

Bene: al primo che prova solo a pronunciare la parola "semplificazioni" di nuovo, parola mia gli faccio assai male sotto la cintola.

Ma possibile che quando non siamo capaci di far applicare una legge complicata la cambiamo complicandola ncora di più?

ellamarina, ma mo' mi metto io a scriverne una comprensibile, e la metto in web: spesso, dai ministeri, i funzionari ai quali viene assegnato l'incarico di predisporre qualcosa vedono in web che c'è e copiaincollano. Immagino non sfugga a nessuno che queste "semplificazioni" sono copiaincollate dalla normativa lumbard sulle emissioni...
Che combinazione: chissà a quanto al mese di stipendio, copiaincollano questi.

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Messaggio  FrancescaP Ven Mag 31, 2013 9:32 am

Aurora Brancia ha scritto:Infine, giusto per chiudere in bellezza, la UNI 10169 - che come ricorda francesca non è affatto EN - è stata ritirata giusto 2 settimane fa, il 16 maggio 2013, ed in ogni caso riguardava solo i parametri fluodinamici.
La questione importante della UNI 10169 (e mi era sfuggito il suo ritiro, quindi grazie mille ! Very Happy ) era relativa al posizionamento degli SME (cfr. Allegato 6 alla Parte V del TUA).
Ora viene riportata anche qui:
"Nella definizione della loro ubicazione (dei punti di prelievo n.d.r.) si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.".

Ora bisogna dire che all'epoca il legislatore non aveva a disposizione la UNI EN 15259:2008 (è lei che stabilisce i requisiti delle sezioni di prelievo), ma ad oggi è francamente ridicolo che si faccia ancora riferimento alla UNI 10169! No
Non ho ancora comprato e letto le norme che la sostituiscono ma l'abstract della UNI EN ISO 16911-1:2013 recita "La norma specifica un metodo per la determinazione periodica della velocità assiale e della portata di flussi gassosi emissivi in condotti e camini. La norma è applicabile a condotti circolari o rettangolari dotati di aree di misura che siano conformi alla norma UNI EN 15259."
Quindi diciamo che ci si arriva per "interposta norma" ...
Che teste a pera Twisted Evil

Aurora Brancia ha scritto: ma mo' mi metto io a scriverne una comprensibile, e la metto in web: spesso, dai ministeri, i funzionari ai quali viene assegnato l'incarico di predisporre qualcosa vedono in web che c'è e copiaincollano. Immagino non sfugga a nessuno che queste "semplificazioni" sono copiaincollate dalla normativa lumbard sulle emissioni...
Che combinazione: chissà a quanto al mese di stipendio, copiaincollano questi.
[/color]
E detto tra noi - a prescindere dal lauto stipendio che tanto prenderebbero comunque - ma magari copiaincollassero qualcosa di decente ... Se inizi a scrivere batti un colpo che se vuoi ti faccio da correttrice di bozze clap
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Messaggio  REPRINTER Ven Mag 31, 2013 6:09 pm

Aurora Brancia ha scritto:L'art. 3 parla solo di artt. 215 e 216, in tema di rifiuti...
Quindi immagino che per le Ordinarie continui a valere il solo art. 208 del 152.
Semplificate a singhiozzo, come dire...


Salve
leggo al comma 3 dell'Art. 3 GU 124/2013

E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di "non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP".


Tradotto un Impianto di Recupero in Forma Semplificata che da COMUNICAZIONE di inizio attività e decorsi 90 giorni (tacito) ne inizia l'attività, basta che lo COMUNICHI tramite il SUAP alla Provincia e non più alla Provincia e tutto finisce lì.

Con il vantaggio di avere al comma 6 un limite di 15 anni e non di 5 anni.

Vi torna?
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Messaggio  pastorenomade Ven Mag 31, 2013 8:59 pm

REPRINTER ha scritto:


Tradotto un Impianto di Recupero in Forma Semplificata che da COMUNICAZIONE di inizio attività e decorsi 90 giorni (tacito) ne inizia l'attività, basta che lo COMUNICHI tramite il SUAP alla Provincia e non più alla Provincia e tutto finisce lì.

Con il vantaggio di avere al comma 6 un limite di 15 anni e non di 5 anni.

Vi torna?
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Per me l'art. 3 c 3 dice che gli impianti in semplificata (comunicazione) e le attività che possono accedere alla autorizzazione di carattere generale per le emissioni, se vogliono, possono rinnovare con le procedure amministrative fin qui utilizzate, che dunque ancora vivono Cool . Ma non avranno l'autorizzazione per 15 ma per 5 anni.

A pensarci bene, mi sembra una finta opzione (direi una "sola"), dato che un impianto in semplificata dovrà comunque essere autorizzato allo scarico, foss'anche per le meteoriche di dilavamento che sono un refluo industriale. Dunque, alla scadenza dell'autorizzazione allo scarico, è obbligata all'AUA! Suspect
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Messaggio  REPRINTER Sab Giu 01, 2013 10:25 am

pastorenomade ha scritto:
REPRINTER ha scritto:


Tradotto un Impianto di Recupero in Forma Semplificata che da COMUNICAZIONE di inizio attività e decorsi 90 giorni (tacito) ne inizia l'attività, basta che lo COMUNICHI tramite il SUAP alla Provincia e non più alla Provincia e tutto finisce lì.

Con il vantaggio di avere al comma 6 un limite di 15 anni e non di 5 anni.

Vi torna?
SDR

Per me l'art. 3 c 3 dice che gli impianti in semplificata (comunicazione) e le attività che possono accedere alla autorizzazione di carattere generale per le emissioni, se vogliono, possono rinnovare con le procedure amministrative fin qui utilizzate, che dunque ancora vivono Cool . Ma non avranno l'autorizzazione per 15 ma per 5 anni.

A pensarci bene, mi sembra una finta opzione (direi una "sola"), dato che un impianto in semplificata dovrà comunque essere autorizzato allo scarico, foss'anche per le meteoriche di dilavamento che sono un refluo industriale. Dunque, alla scadenza dell'autorizzazione allo scarico, è obbligata all'AUA! Suspect






Capo II
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Art. 3.
Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i
gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano do-manda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di
almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:


a)autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del
titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152;
b)comunicazione preventiva di cui all’articolo 112
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utiliz-zazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c)autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
d)autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e)comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8,
commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f)autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal
processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g)comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli
articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.


2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale
vigente in materia, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di
comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia am-bientale che possono essere compresi nell’autorizzazione
unica ambientale.

3. È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli
impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo
a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere
generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.


4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’ar-ticolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta
solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia
valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli
elementi previsti dalle normative di settore per le autoriz-zazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le moda-lità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove
previste, individuate dall’autorità competente tenendo
conto della dimensione dell’impresa e del settore di atti-vità. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di
cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presen-tare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione con-tenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità
competente, la quale può procedere all’aggiornamento
delle condizioni autorizzative qualora dalla comunica-zione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività
e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.

6. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata
pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.








Ciao
scusami se ho copiato tutto l'art 3 ma io al comma 1-2-3-4-5-6 non leggo quello che hai detto tu.

Al comma 3 si fà deroga "ai gestori di impianti " ove ricorra una semplice comunicazione.

Al comma 6 si applica a tutti i 15 anni.


A menoche tu non supponga che utilizzando il comma 3 non si applica l'AUA e quindi non si applica il comma 6 che estende da 5 a 15.
Quindi rimane valida la vecchia normativa, sempre che l'AUA non l'abbia abrogata.....

bapho bapho bapho bapho bapho bapho bapho bapho bapho bapho

SDR
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Messaggio  pastorenomade Sab Giu 01, 2013 10:54 am

"E' fatta salva la facoltà di non avvalersi dell'AUA...................".

Così esordisce il c. 3 dell'art. 3. Dunque, vive la vecchia procedura amministrativa.

Il c. 6 dice che l'AUA ha durata di 15 anni. Non la vecchia "comunicazione" per la semplificata, di cui ti puoi avvalere.

In ogni caso, come dicevo, è una "sòla". Perchè alla prima scadenza di uno degli altri "titoli abilitativi" elencati al c.1 art. 3, devi entrare in AUA. Almeno, io la leggo così.
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