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ESTETISTE: nuova procedura e mud anno 2011

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Messaggio  Valòre Mar Gen 03, 2012 1:24 pm

Buongiorno a tutti, vi sottopongo un quesito:
la manovra salva italia ha sancito per le estetiste (et similari) un nuovo modo di adempiere alla tenuta dei registri, mediante la conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto rifiuti, senza più obbligo di Sistri, nè tantomeno di dichiarazione MUD.
Un'estetista che ha compilato il registro di carico/scarico fino al 31/12/2011 al prossimo aprile dovrà presentare il MUD relativo al 2011 oppure ne sarà esonerata in virtù dei nuovi adempimenti?
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Gen 03, 2012 1:32 pm

Leggendo il comma 8, direi proprio che tu sei esonerata.


8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono le attivita'
di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono
trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di
carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari
sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione del relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente
comma.
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Messaggio  alias1957 Mar Gen 03, 2012 5:22 pm

Non mi pare certa l'esclusione dell'obbligo del MUD per il 2012 con riferimento ai rifiuti gestiti nel 2011.
La semplificazione non può avere valore retroattivo, è valida da quando entra in vigore la norma.
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Messaggio  armando77 Mar Gen 03, 2012 5:24 pm

Quoto alias1957 e poi, rileggendo il comma 8 postato da CROCIDOLITE mi sembra che sia esonerata se trasporta i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg in conto proprio.
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Messaggio  armando77 Mar Gen 03, 2012 5:26 pm

comunque il MUD riferito al 2011 lo deve fare, non per altro per tracciare i movimenti effettuati magari con i trasportatori di rifiuti pericolosi....trasportatori che non devono fare il MUD....in effetti mi viene un po da ridere pensando al lavoro che si deve fare con i MUD in nome della tracciabilità.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Gen 03, 2012 5:32 pm

L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto.

anche non significa "solo":



il significato che do io, ma chiedo conferma anche ad altri, è che determinate categorie (estetiste ecc.) ottemperano all'obbligo di comunicazione al Catasto rifiuti attraverso la compilazione e conservazione ..., sia in qualità (se il caso) di produttore che in qualità di trasportatore in conto proprio.

ciò non toglie, che i trasportatori di rifiuti pericolosi in conto terzi siano obbligati al MUD (almeno fino a normative diverse dalle attuali)
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Messaggio  Valòre Mer Gen 04, 2012 10:19 am

CROCIDOLITE ha scritto:
Anche non significa "solo":
il significato che do io, ma chiedo conferma anche ad altri, è che determinate categorie (estetiste ecc.) ottemperano all'obbligo di [i]comunicazione al Catasto rifiuti attraverso la compilazione e conservazione ...
, sia in qualità (se il caso) di produttore che in qualità di trasportatore in conto proprio.
ciò non toglie, che i trasportatori di rifiuti pericolosi in conto terzi siano obbligati al MUD (almeno fino a normative diverse dalle attuali)
[b]Sono d'accordo con te, a mio avviso il 2011 è da chiudere alla vecchia maniera, poi dal 2012 in poi passerà al nuovo tipo di gestione semplificata, sia che produca, sia che produca e trasporti, anche se mi sa che al ministero si sono bevuti il cervello a permettere il trasporto in c/proprio di rifiuti a rischio infettivo. Vabbè ormai non mi stupisco più di nulla. Grazie a tutti.
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Messaggio  Admin Mer Gen 04, 2012 10:23 am

senza più obbligo di Sistri
Ritornando al post iniziale, l'esonero dal Sistri non è scritto da nessuna parte.
Ne parlavamo qui: https://www.sistriforum.com/t7321p15-bozza-decreto-salva-italia-rifiuti#73925
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Messaggio  Valòre Mer Gen 04, 2012 10:32 am

Admin ha scritto:
senza più obbligo di Sistri
Ritornando al post iniziale, l'esonero dal Sistri non è scritto da nessuna parte.
Ne parlavamo qui: https://www.sistriforum.com/t7321p15-bozza-decreto-salva-italia-rifiuti#73925

Grazie mille, quindi attendiamo nuovi chiarimenti in merito.
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Messaggio  torakiki72 Gio Gen 05, 2012 10:47 am

e se sono iscritte, ma non hanno caricato nulla, devono cmq fare il MUD dichiarando che non hanno prodotto rifiuti??!!!
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Messaggio  mapi68 Gio Gen 05, 2012 12:25 pm

Scusami torakiki, temo di non aver compreso...
intendi iscrizione al sistri? .. i carichi sul sistema sistri o sui registri di carico e scarico?
se non sono stati prodotti rifiuti, è stato a causa di inattività?
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Messaggio  torakiki72 Gio Gen 05, 2012 12:40 pm

No..iscritte , le ho iscritte!!!
Il problema è che sono iscritte solo per le lamette che utilizzano saltuariamente..e non ne hanno prodotte..o meglio, ne hanno prodotte talmente poche che non hanno caricato nulla, visto che dal carico poi devi smaltirle entro 6 mesi e il costo è di 160€ a ritiro da parte della ditta che effettua appunto il ritiro, anche se il rifiuto pesa meno di un ettogrammo e il contenuto sta in un pacchetto di sigarette!!! mad
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Messaggio  mapi68 Gio Gen 05, 2012 12:52 pm

ora capisco.. qui sarebbe sufficiente conferirle alla piattaforma dei rifiuti urbani (CERD) pagando una cifra minima ed ottenendo un documento di corretto smaltimento, senza necessità di rivolgersi a trasportatori e smaltitori di rifiuti speciali, e trasportandole direttamente (dato il peso esiguo e la saltuarietà).. basta recarsi allo sportello del gestore dei rifiuti urbani..
non so come funzioni da voi..
in realtà avrebbero dovuto fare almeno un carico nel corso dell'anno, giusto per essere certi di non incorrere in sanzioni in caso di controllo..
a questo punto eviterei la dichiarazione mud, per non attirare l'attenzione, e mi informerei sulle modalità di smaltimento, come appena descritte.. ma sarà il caso di inserire il carico nel registro per poter effettuare lo scarico come hanno fatto finora
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Messaggio  Blumoro79 Gio Gen 05, 2012 2:25 pm

Giusto per avere ulteriore chiarezza su quanto riportato in precedenza: ma i centri estetici che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma che affidano cmq. il trasporto dei propri rifiuti a terzi, devono presentare MUD o anche per questi valgono le semplificazioni introdotte dal decreto?
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Messaggio  fantalele 4.0 Gio Gen 05, 2012 4:21 pm

Blumoro79 ha scritto:Giusto per avere ulteriore chiarezza su quanto riportato in precedenza: ma i centri estetici che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma che affidano cmq. il trasporto dei propri rifiuti a terzi, devono presentare MUD o anche per questi valgono le semplificazioni introdotte dal decreto?

Il MUD va presentato ugualmente!!!!!
Si può optare per le varie modalità, ma comunque deve essere fatto.

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Messaggio  SKYWALKER Ven Feb 03, 2012 3:48 pm

fantalele ha scritto:
Blumoro79 ha scritto:Giusto per avere ulteriore chiarezza su quanto riportato in precedenza: ma i centri estetici che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma che affidano cmq. il trasporto dei propri rifiuti a terzi, devono presentare MUD o anche per questi valgono le semplificazioni introdotte dal decreto?

Il MUD va presentato ugualmente!!!!!
Si può optare per le varie modalità, ma comunque deve essere fatto.
Buongiorno a tutti
anch'io ero convinto che, essendo la norma non retroattiva, il MUD 2012 andava comunque presentato.
Una mia cliente estetista invece, mi ha riferito che in Camera di Commercio le hanno detto che lei è esentata. Volendo approfondire la questione, ho chiamato Ecocerved e l'operatore mi ha detto che il loro orientamento,per ora, è questo: il MUD 2012 per le categorie di soggetti dell'art. 40 comma 8 del D.L. 201/2011, non va presentato No
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Messaggio  fabio65 Ven Feb 03, 2012 3:59 pm

Starei molto attento a queste interpretazioni verbali di organi non deputati ad operazioni di controllo e verifica. Non mi sembra particolarmente gravosa una ultima presentazione del mud della serie meglio abbundare quam deficere... o come dir si voglia (non ho fatto il classico Very Happy )
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Messaggio  Ospite Sab Feb 18, 2012 9:33 am

SKYWALKER ha scritto:
fantalele ha scritto:Il MUD va presentato ugualmente!!!!!
Si può optare per le varie modalità, ma comunque deve essere fatto.
Buongiorno a tutti
anch'io ero convinto che, essendo la norma non retroattiva, il MUD 2012 andava comunque presentato.
Una mia cliente estetista invece, mi ha riferito che in Camera di Commercio le hanno detto che lei è esentata. Volendo approfondire la questione, ho chiamato Ecocerved e l'operatore mi ha detto che il loro orientamento,per ora, è questo: il MUD 2012 per le categorie di soggetti dell'art. 40 comma 8 del D.L. 201/2011, non va presentato No
anche la confartigianato ritiene che il mud 2012 non debba essere presentato http://www.confartigianatovda.it/comunicazioni.asp?id=30&l=1&n=223
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Messaggio  SKYWALKER Lun Feb 20, 2012 11:20 am

Buongiorno a tutti
riporto di seguito la risposta inviatami da Ecocerved:
Salve,

la dichiarazione MUD deve essere presentata entro il 30 aprile 2012.
L'esenzione già da voi riportata di cui all'art. 8, D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, è pienamente in vigore dal 28/12/2011 ed ha efficacia sin da subito, essendo già entrata in vigore ed essendo l'adempimento MUD successivo.
Per ulteriori conferme potete verificare con le associazioni di categoria di interesse che potrebbero aver richiesto ulteriori, se necessari, chiarimenti al ministero dell'ambiente,

Cordiali saluti,

Ecocerved
---------------------------------
Le risposte fornite da Ecocerved hanno l’obiettivo di ampliare le informazioni a disposizione degli interessati ma non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio e non impegnano in alcun modo Ecocerved srl. Ricordiamo che le risposte date non possono esaurientemente risolvere i problemi esposti. Le stesse sono infatti fornite in base alla sola conoscenza delle disposizioni di legge vigente e di quanto esposto nella domanda e in forma forzatamente concisa.













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Messaggio  Ospite Lun Feb 20, 2012 2:51 pm

SKYWALKER ha scritto:Buongiorno a tutti
riporto di seguito la risposta inviatami da Ecocerved:
Salve,

la dichiarazione MUD deve essere presentata entro il 30 aprile 2012.
L'esenzione già da voi riportata di cui all'art. 8, D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, è pienamente in vigore dal 28/12/2011 ed ha efficacia sin da subito, essendo già entrata in vigore ed essendo l'adempimento MUD successivo.
Per ulteriori conferme potete verificare con le associazioni di categoria di interesse che potrebbero aver richiesto ulteriori, se necessari, chiarimenti al ministero dell'ambiente,
ovviamente.
se dal 28/12/11 sono esentato dal presentare il mud non dovrò sicuramente compilare quello del 2012. La legge è applicabile da subito, non va per anno di competenza (se non espressamente indicato).
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