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cartoni da smaltire per un supermercato

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Messaggio  caponez Gio Gen 19, 2012 5:30 pm

Salve a tutti,
ho un supermercato e nel mio comune sembra che lo smaltimento dei cartoni prodotti dal nostro lavoro devono essere smaltiti per nostro conto. Ovvero il comune non li ritira.

Come sono classificati i rifiuti dei cartoni prodotti da noi?
E' giusto che come privato devo pensare io a conferire gli stessi con una piattaforma di recupero carta?
E' corretto quindi che devo tenere un registro carico/scarico e tutto quanto ne deriva ulteriormente?
Trattasi di un supermercato di circa 800 mq che produce in una settimana una quantità minima di cartoni.
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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Gen 19, 2012 5:44 pm

caponez ha scritto:Salve a tutti,
ho un supermercato e nel mio comune sembra che lo smaltimento dei cartoni prodotti dal nostro lavoro devono essere smaltiti per nostro conto. Ovvero il comune non li ritira.

Come sono classificati i rifiuti dei cartoni prodotti da noi?
E' giusto che come privato devo pensare io a conferire gli stessi con una piattaforma di recupero carta?
E' corretto quindi che devo tenere un registro carico/scarico e tutto quanto ne deriva ulteriormente?
Trattasi di un supermercato di circa 800 mq che produce in una settimana una quantità minima di cartoni.
Ciao.
Come ben sai, i rifiuti sono raggruppati in 2 macro categorie: rifiuti urbani (quelli prodotti dalle famiglie) e rifiuti speciali (quelli prodotti dalle aziende).
Per alcune tipologie di rifiuti (vedi i tuoi cartoni), pur essendo prodotti da una attività (e quindi potenzialmente speciali), possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come "RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI" (per tipologia e qantità vengono considerati alla pari dei rifiuti urbani).
Tipologie e relative quantità vengono definite dall'Amministrazione Comunale in un documento che si chiama appunto "DETERMINA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI": devi chiedere copia di questo documento all'ufficio ambiente del comune dove opera la tua attività, vedere se le quantità di cartoni che produci sono ricomprese in tale determina.
Se è così, puoi usufruire del servizio pubblico di raccolta; diversamente ti devi attrezzare per conto tuo, identificando un trasportatore e un impianto di recupero, nonchè dotarti di FIR e REGISTRO C/S.
NB: il cartone è uno dei materiali "nobili", il cui recupero viene remunerato; non si diventa sicuramente ricchi (siamo sull'ordine di 10,00 €/ton), però di questi tempi .. tornano utili anche questi!

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Messaggio  Admin Gio Gen 19, 2012 5:45 pm

Devi leggere il regolamento comunale perchè i rifiuti prodotti da attività non domestiche sono speciali in origine e la facoltà di assimilarli ai rifiuti urbani (limitatamente ai non pericolosi) è rimessa al Comune.
In genere sono sempre assimilabili per quantità, potrebbero non esserlo per quantità (devi controllare i criteri quantitativi adottati dal Comune). Resta inteso che le superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati non vanno computate ai fini della determinazione della Tarsu o TIA.
Bisogna poi vedere anche come vi configurate ai fini della gestione degli imballaggi (utilizzatori/consumatori) al fine di determinare i relativi obblighi. E' anche vero, infatti, che, in via prioritaria, "gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)".

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Messaggio  caponez Gio Gen 19, 2012 6:07 pm

Il regolamento che ho trovato sul sito del Comune non chiarisce nulla sulla quantità dei rifiuti, questo però quello che trovo scritto

ART. 11
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE
(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)
A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono
considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Gen 19, 2012 6:46 pm

caponez ha scritto:Il regolamento che ho trovato sul sito del Comune non chiarisce nulla sulla quantità dei rifiuti, questo però quello che trovo scritto

ART. 11
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE
(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)
A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono
considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
Questo mi sa che è il regolamento per l'applicazione della TARSU; tu devi guardare, e a questo punto chiedere, la DETERMINA DI ASSIMILAZIONE, documento richiamato dal REGOLAMENTO DI SERVIZIO.
A titolo prettamente di curiosità .. in termini di volume (cassonetti) .. quanti ne riempi con i cartoni in 1 settimana?

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Messaggio  caponez Ven Gen 20, 2012 11:08 am

Un massimo di cinque, ma direi quattro, non credo di più.
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Messaggio  Gabriele Stefani Ven Gen 20, 2012 11:27 am

caponez ha scritto:Un massimo di cinque, ma direi quattro, non credo di più.
per darti una risposta "certa", bisognerebbe avere elementi più precisi.
ti suggerisco, come detto ieri, di contattare direttamente l'ufficio ambiente del tuo comune e chiedere a loro. poichè non c'è uno standard, e ogni comune ha regole proprie, tutto dipende da cosa hanno previsto nel regolamento comunale di servizo, e nella delibera di assimilazione.

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Messaggio  sarabai Ven Gen 20, 2012 11:40 am

Admin ha scritto:Devi leggere il regolamento comunale perchè i rifiuti prodotti da attività non domestiche sono speciali in origine e la facoltà di assimilarli ai rifiuti urbani (limitatamente ai non pericolosi) è rimessa al Comune.
In genere sono sempre assimilabili per quantità, potrebbero non esserlo per quantità (devi controllare i criteri quantitativi adottati dal Comune). Resta inteso che le superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati non vanno computate ai fini della determinazione della Tarsu o TIA.
Bisogna poi vedere anche come vi configurate ai fini della gestione degli imballaggi (utilizzatori/consumatori) al fine di determinare i relativi obblighi. E' anche vero, infatti, che, in via prioritaria, "gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)". Metto in evidenza che l'ultima riforma Monti ha modificato questo comma abrogandolo in parte.
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Messaggio  Admin Ven Gen 20, 2012 11:50 am

Il comma 4 dell'art. 221, dici?
Con quale provvedimento?
www.normattiva.it riporta questa versione:

"Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)".
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cartoni da smaltire per un supermercato Empty cartoni di supermercato : privativa comunale ed imballaggi terziari

Messaggio  Lucio Zaninotto Ven Gen 20, 2012 6:03 pm

la privativa comunale (e quindi l'esclusivo obbligo di ritiro e tassazione dei rifiuti assimilati agli urbani) è applicabile solo ai rifiuti destinati allo SMALTIMENTO IN DISCARICA.
L'art. 226 del D.Lgs 152/2006 pone il tassativo DIVIETO di smaltimento in discarica dei rifiuti di imballaggio terziari (quelli generalmente prodotti dal supermercato nell'estrarre le singole confezioni dai contenitori multipli).
Prima quindi di porsi il problema della possibile consegna alla raccolta comunale (a cui compete la sola POSSIBILITA' - e non l'obbligo - di ritiro, come specifica il comma 4 dell'art. 221) il gestore del supermercato, come produttore di rifiuti di imballaggio deve assicurarsi di consegnare tali rifiuti unicamente a chi svolge attività di recupero e non è sicuro che il comune si ponga questo obiettivo.
Il gestore del supermercato potrebbe pertanto trovarsi penalmente sanzionato per incauto affidamento senza una esplicita dichiarazione della destinazione a recupero dei rifiuti ritirati dal comune

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Messaggio  Gabriele Stefani Ven Gen 20, 2012 6:40 pm

Lucio Zaninotto ha scritto:
Il gestore del supermercato potrebbe pertanto trovarsi penalmente sanzionato per incauto affidamento senza una esplicita dichiarazione della destinazione a recupero dei rifiuti ritirati dal comune
affido i miei rifiuti "nobili" all'ente pubblico (comune), che percepisce da questi un contributo dal conai, e per contro corro il rischio di trovarmi una condanna penale dall'ente pubblico (organi di vigilanza) per avere incautamente affidato i miei rifiuti riciclabili all'ente pubblico (comune)?
.. il controllore mi indirizza, mi controlla .. e in ogni caso .. mi sanziona?
il problema è che, vista la frequente illogicità dell'apparato normativo italiano, potrebbe anche essere; tecnicamente, se fosse veramente così, mi chiedo: cosa stiamo qui a parlare di ecologia e di raccolte differenziate? buttiamo tutto nell'indifferenziato .. e finito ogni tipo di diatriba!


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Messaggio  zesec Ven Gen 20, 2012 6:51 pm

Sul regime di privativa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani da parte del Comune, Admin è sicuramente più ferrato di me e quindi saprà correggermi, ma mi verrebbe da dire che:
1. la privativa opera nel senso che altri (fuori dalla privativa) non possono gestire i rifiuti urbani e i rifuti assimilati agli urbani destinati allo smaltimento, e non viceversa. Non è verò cioè che il Comune non possa gestire rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero. O meglio: i rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero possono essere gestiti da chiunque (Comune, gestore del servizio pubblico, gestore privato terzo), purché in possesso delle necessarie autorizzazioni.
2. la privativa non riguarda la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in discarica, ma piuttosto la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento (l'art. 198 c. 1 TUA non limita la modalità di smaltimento al conferimento in discarica). E' l'art. 226, come ben ricordavi, che vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi. Quindi chi deve disfarsi di imballaggi può individuare il soggetto che li recupera (solitamente gli conviene) ma potrebbe anche individuare un soggetto che li smaltisce, ma con modalità diversa dal conferimento in discarica. Ad esempio un incenerimento.

Probabilmente avrò scritto qualche sciocchezza, ma sarò felice di imparare da eventuali correzioni.
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Messaggio  Admin Ven Gen 20, 2012 8:40 pm

Nulla da eccepire.
E' inusuale, invece, la situazione descritta nel post iniziale. I Comuni garantiscono, ordinariamente, la raccolta di questo tipo di rifiuti. Oppure tollerano il conferimento ad operatori terzi (e non potrebbero fare diversamente) senza che cio' comporti detassazioni, trattandosi di rifiuti che hanno un valore di mercato (della serie: io te li assimilo ed attivo il servizio, tu fai come ti pare).
Nel caso descritto sembrerebbe che l'ente non voglia ritirarli perche' non assimilati (altrimenti sarebbe obbligato). Come ti suggerivo e' questo il punto da chiarire: un conto e' 'dire" a chiacchiere (chi l'ha detto poi? Il Comune? Il gestore?), un conto e' leggere cosa c'e' scritto nel regolamento comunale.
Mi viene il dubbio che facciano confusione sulla disposizione, non vigente, che esclude dalla privativa i rifiuti che si formano nelle superfici di vendita superiori a certi limiti.
Che abbiano preso questa cantonata? Verifica e, nel caso, rammentagli la Finanziaria 2007.


Ultima modifica di Admin il Ven Gen 20, 2012 9:26 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  silvia79 Ven Gen 20, 2012 9:14 pm

Ti consiglio innanzitutto di avere un incontro col Comune e se l'ente ribadisce che ti devi gestire da te, allora ti consiglio di organizzarti con un trasportatore se hai spazio ti puoi far noleggiare un cassone da 30 mc ci sono diverse tipologie coperto, scoperto o con compattatore (ovvio che il noleggio di un cassone con compattatore costa di + ma ti permette di fare - servizi) e visto che la carta e cartone viene quotato cerca di spuntatore il trasporto gratuito lasciando al trasportatore il ricavo del cartone
Sicuramente devi fare il FIR (puo' predisporlo x te il trasportatore e non hai quindi anche qusta incombenza) e per quanto riguarda il registro di carico e scarico mi son persa con le norme
Chiedo lumi ad altri perchè essendo che non è un rifiuto pericoloso e se ti configuri come commercio mi sembra di ricordare che non devi tenere il registro di carico e scarico.
Se non sono stata chiara sorry, ma non sono informissima Sad
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Messaggio  sarabai Sab Gen 21, 2012 12:38 pm

Admin ha scritto:Il comma 4 dell'art. 221, dici?
Con quale provvedimento?
www.normattiva.it riporta questa versione:

"Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)".

Mi riferivo a questa modifica:

al comma 46 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 viiene indicato che "All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata la parte da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ». "

In breve all'art. 195 d.lgs 152/2006 va eliminata quella parte ” ….. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998."

La conseguenza è che viene meno il regime di specialità a favore dell'assimilazione.
In pratica adesso i comuni possono assimilare tutto, sempre che in pratica lo facciano, prevedendo ciò nel loro regolamento...
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Messaggio  sarabai Sab Gen 21, 2012 12:46 pm


Inoltre, nel DECRETO-LEGGE n. 201 (in G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 - Suppl. Ord. n. 251 - in vigore dal 6 dicembre 2011) - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - appare al c. 10 dell’art. 14 che “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente
”.

Pertanto, adesso tutte le aziende valuteranno se conviene o meno gestire da se i rifiuti speciali oppure consegnarli al servizio pubblico.

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Messaggio  sarabai Sab Gen 21, 2012 12:50 pm



devo aver fatto qualcosa è sono spariti i messag. precedenti. Admin protresti ripristinarli?

grazie

Sara Bai
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Messaggio  sarabai Sab Gen 21, 2012 12:53 pm


Risolto


Admin ha scritto:
Il comma 4 dell'art. 221, dici?
Con quale provvedimento?
www.normattiva.it riporta questa versione:

"Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)".

Mi riferivo a questa modifica:

al comma 46 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 viiene indicato che "All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata la parte da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ». "

In breve all'art. 195 d.lgs 152/2006 va eliminata quella parte ” ….. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998."

La conseguenza è che viene meno il regime di specialità a favore dell'assimilazione.
In pratica adesso i comuni possono assimilare tutto, sempre che in pratica lo facciano, prevedendo ciò nel loro regolamento...


sarabai
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Messaggio  REPRINTER Sab Gen 21, 2012 3:10 pm

sarabai ha scritto:
Risolto


Admin ha scritto:
Il comma 4 dell'art. 221, dici?
Con quale provvedimento?
www.normattiva.it riporta questa versione:

"Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)".

Mi riferivo a questa modifica:

al comma 46 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 viiene indicato che "All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata la parte da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ». "

In breve all'art. 195 d.lgs 152/2006 va eliminata quella parte ” ….. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998."

La conseguenza è che viene meno il regime di specialità a favore dell'assimilazione.
In pratica adesso i comuni possono assimilare tutto, sempre che in pratica lo facciano, prevedendo ciò nel loro regolamento...





Perdonatemi ma non capisco e quindi chiedo lumi.
Se i Comuni non possono assimilare perchè "adesso i comuni possono assimilare tutto"?

Io credo che possono assimilare solo:

i Rifiuti Speciali non Pericolosi
una certa quantità (non credo possibile assimilare cer 08.03.18 per 1500 kg)

solo in certi luoghi di produzione

Resta il fatto che andrebbe "sviscerata la normativa" che permette la Detassazione di Rifiuti Speciali Non Pericolosi avviati al recupero in forma oggettivo ed effettivo.

Cordiali saluti
Stefano
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Messaggio  Admin Sab Gen 21, 2012 3:36 pm

devo aver fatto qualcosa è sono spariti i messag. precedenti. Admin protresti ripristinarli?
Sono a pag. 1 della discussione.

"Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)".

Mi riferivo a questa modifica:

al comma 46 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 viiene indicato che "All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata la parte da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ». "

In breve all'art. 195 d.lgs 152/2006 va eliminata quella parte ” ….. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998."

La conseguenza è che viene meno il regime di specialità a favore dell'assimilazione.
In pratica adesso i comuni possono assimilare tutto, sempre che in pratica lo facciano, prevedendo ciò nel loro regolamento...

Non è esattamente così. Gli effetti giuridici di questi ultimi provvedimenti andrebbero adeguatamente indagati. Per adesso nessun comune ha modificato il proprio regolamento.
La parte che è stata abrogata era già priva di effetti in conseguenza di una specifica disposione contenuta nella legge finanziaria 2007, che alla lettera b) del comma 184 dell’art. 1 specifica che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, e successive modificazioni, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
E per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti da imballaggio, speciale rispetto alla norma generale sui rifiuti, non è cambiato nulla.
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Messaggio  caponez Mer Gen 25, 2012 12:26 pm

Admin ha scritto:Nulla da eccepire.
E' inusuale, invece, la situazione descritta nel post iniziale. I Comuni garantiscono, ordinariamente, la raccolta di questo tipo di rifiuti. Oppure tollerano il conferimento ad operatori terzi (e non potrebbero fare diversamente) senza che cio' comporti detassazioni, trattandosi di rifiuti che hanno un valore di mercato (della serie: io te li assimilo ed attivo il servizio, tu fai come ti pare).
Nel caso descritto sembrerebbe che l'ente non voglia ritirarli perche' non assimilati (altrimenti sarebbe obbligato). Come ti suggerivo e' questo il punto da chiarire: un conto e' 'dire" a chiacchiere (chi l'ha detto poi? Il Comune? Il gestore?), un conto e' leggere cosa c'e' scritto nel regolamento comunale.
Mi viene il dubbio che facciano confusione sulla disposizione, non vigente, che esclude dalla privativa i rifiuti che si formano nelle superfici di vendita superiori a certi limiti.
Che abbiano preso questa cantonata? Verifica e, nel caso, rammentagli la Finanziaria 2007.

Il problema del conferimento ad operatori terzi per mio conto è nel costo che devo affrontare con il recuperatore e della burocrazia che devo rispettare. E' chiaro che il registro di carico scarico lo devo avere e comporta ulteriore lavoro.

Sto verificando in comune quanto mi avete suggerito e vi posterò comunque le info che avrò.

In un altro comune limitrifo l'ente li ritira e io non devo fare assolutamente nulla, solo pagare la tarsu che mi compete in riferimento alla metratura della mia attività, pertanto mi suona illogico che nel comune di cui trattiamo la discussione un privato debba avere spese ulteriori per lo smaltimento dei cartoni.
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Messaggio  caponez Gio Gen 26, 2012 12:40 pm

Non ho capito molto da quanto segue, comunque per completezza mi sembra di doverlo porlo all'attenzione della discussione, posterò immediatamente anche l'art 36

Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento
Art. 6 Classificazione dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.
2) Ai sensi dell’art. 184 comma 2 del DLgs 152/2006, per "rifiuti urbani" si intendono:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
9
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed ).
C) Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 per "rifiuti speciali", si intendono:
a)i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti.
3) Ai sensi del presente Regolamento, nelle more dell’emanazione dei criteri di cui al comma 2, lettera e)
dell’art. 195 del D.Lgs.vo 152/2006, si intendono per:
A) - "rifiuti pericolosi speciali assimilati ai rifiuti urbani", le seguenti tipologie:
a) frammenti e manufatti di vimini e sughero (03.01.01 - 20.03.02);
b) paglia e prodotti di paglia (02.01.03 - 03.01.01 - 20.03.02);
c) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura (03.01.02 - 03.01.03 -
03.03.01 -03.01.01 - 15.01.03 - 15.01.06 - 17.02.01 - 20.01.07);
d) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (03.01.03 - 03.03.01 - 03.03.06);
10
e) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè,
scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse
esauste e simili (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.02 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.05.01 - 02.06.01 -
02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08 - 20.01.09 - 20.03.02);
f) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su
processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) (02.01.03 -
02.07.07 - 02.03.04 - 02.06.01 - 19.05.02 - 19.05.03 - 19.08.01 - 20.01.08 - 20.02.01 - 20.02.03 - 20.03.02);
g) residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.06 -
02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.07.03 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08);
i) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica
metallizzati e simili (15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.06 - 20.03.02);
j) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta (04.02.01 - 04.02.03 - 04.02.04 -
04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 04.02.09 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
k) feltri e tessuti non tessuti (04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.08 - 15.02.01 - 16.01.05 -
20.01.11);
i) contenitori sporchi di toner, cartucce di stampanti, nastri inchiostrati (08.0309 - 16.02.05).
purché:
- derivanti da enti e/o imprese esercitate su aree con superficie non superiore a 250 mq.
- la loro produzione sia inferiore a una quantità pari, di regola, a 20 Kg. e/o 750 litri al giorno di raccolta
con base 310 gg anno.
- le suspecificate tipologie rispettino le condizioni contenute nel titolo 1.1.1 della D.I. 27/7/1984.
Le attività indicate ai punti e) e f) dell’art. 4 del D.Lgs 114 del 31.3.1998 saranno oggetto di apposite e
distinte convenzioni.
B) - "rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani "le seguenti tipologie di rifiuti:
a) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come
camere d’aria e copertoni (04.02.09 - 07.02.99 - 16.01.03 - 16.01.05 - 17.06.02 - 17.07.01 - 20.01.04);
b) pelle e similpelle (16.01.05 - 20.01.10);
c) resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
(02.01.04 - 04.02.03 - 04.02.07 - 04.02.09 - 07.02.99 - 08.01.05 - 12.01.05 - 15.01.02 - 16.01.05 - 16.02.05 -
16.02.07 - 16.03.01 - 17.02.03 - 17.06.02 - 20.01.03 - 20.01.04);
d) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e
di roccia, espansi plastici e simili (03.01.01 - 03.01.99 - 10.01.12 - 10.11.03 - 10.01.08 - 15.01.01 - 15.01.02
- 15.01.03 - 15.01.05 - 15.01.06 - 16.01.05 - 16.02.04 - 17.06.02 - 20.01.01 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.07);
e) cavi e materiale elettrico in genere (16.01.05 - 16.02.02 - 16.02.05 - 17.04.08 - 20.01.20 - 20.01.24);
11
purché:
- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti
da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. del D.I.27/7/1984;
- il loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o
comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell’uomo e/o dell’ambiente rispetto a
quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti
urbani;
- non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in
materia di etichettature ovvero che figurino nell’allegato D, previsto dall’art. 184, comma 5 del D. Lgs.
152/2006 o da policlorodibenzdiossine e/o policlorodibenzofurani.
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Messaggio  caponez Gio Gen 26, 2012 12:41 pm

art. 36

Art. 36 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, di scarpe e indumenti
1. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti in oggetto, potranno essere effettuati secondo le seguenti
modalità:
A) la CARTA E CARTONE sono raccolti mediante:
- contenitori stradali monomateriale, siti nelle isole ecologiche ed in numero tale da garantire un
rapporto contenitore-utente di almeno un contenitore ogni 500 abitanti o rapporto corrispondente in
caso di contenitori di minor capacità;
- raccolta a domicilio, privi di imballo secondo le modalità e tempi previsti dal porta a porta;
B) SCARPE E INDUMENTI usati sono raccolti mediante
- conferimento diretto a cura del produttore c/o il Gestore della raccolta
- mediante contenitori stradali dislocati sul territorio.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e della sanzione accessoria di rimozione dei
rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi .
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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Gen 26, 2012 1:26 pm

caponez ha scritto:2) Ai sensi dell’art. 184 comma 2 del DLgs 152/2006, per "rifiuti urbani" si intendono:
..
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
come già detto nei precedenti post, e richiamato nel tuo ultimo post, tutto dipende dai criteri di assimilazione (qualità e quantità) .. che decide il comune.
Sarà illogico, ma funzionando così, ripropongo il suggerimento di chiedere lumi direttamente in comune.

caponez ha scritto:
C) Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 per "rifiuti speciali", si intendono:
a)i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti.
sfrutto questo post per farti notare come, non ricadendo la tua attività ricompresa tra quelle alle lettere c), d) e g), qualora tu NON produca rifiuti pericolosi, non sei obbligato ad iscriverti al SISTRI.

Concludo facendoti notare che, qualora dovessi servirti di un servizio esterno per il ritiro dei cartoni:
- ti viene riconosciuto un controvalore economico: non si tratta di milioni di €, ma di cifre tali da rendere il servizo a costo 0,00 €;
- con i FIR rilasciati dal trasportatore, puoi andare in comune e chiedere di essere esentato dal pagamento della quota variabile della TIA (tariffa di igiene ambientale), oppure richiedere uno sgravio % sulla TARSU .. e vedendo il trand, forse ti conviene proprio affidarti a soggetti privati;
- devi semplicemente registrare ogni 15 gg solari il registro di carico/scarico (i FIR solitamente te li prepara direttamente il trasportatore),e - IMPORTANTE - in fase di contrattazione con il trasportatore, farti dare copia delle autorizzazioni di TRASPORTATORE e IMPIANTO DI RECUPERO (guarda che siano autorizzati entrambi alla gestione del CER 150101, e che le autorizzazioni siano in corso di validità e non scadute).

OT: e installare un compattatore di bottiglie di plastica, che ad ogni conferimento riconosce al tuo cliente un buono spesa da consumare all'interno del tuo negozio?

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Messaggio  Admin Gio Gen 26, 2012 10:33 pm

Considerazioni preliminari sul regolamento.
Non mi pare corretto, nel declinare le caratteristiche qualitative ai fini dell'assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali, indicare i codici CER. I quali, come è noto, vanno attribuiti col "criterio della provenienza".
In linea di massima, infatti, a tali rifiuti, se assimilati, andrebbero attribuiti codici dei capitoli 15 e 20.
Peraltro, all'interno di tale elenco sono inseriti codici CER relativi a rifiuti che non possono essere mai assimilati (p.e. quelli dei capitoli 17 e 19).
Questa scelta (che non ho mai riscontrato in alcun regolamento) crea, a mio avviso, notevoli equivoci interpretativi e sembrerebbe consentire l'assimilazione, per esempio, di talune tipologie di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione o, ancora, rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti.
A) - "rifiuti pericolosi speciali assimilati ai rifiuti urbani", le seguenti tipologie:
Quanto riportato sopra credo sia un refuso. Sia perchè i rifiuti speciali pericolosi non possone essere assimilati agli urbani sia perchè fa riferimento a rifiuti cui è stato attribuito un CER non pericoloso.

Ciò premesso, dallo stralcio del regolamento riportato, non vedo gli imballaggi cartacei tra i rifiuti assimilabili per qualità.
Che pure sono riportati al punto 1.1.1 della delibera C.I. del 27 luglio 1984 (al primo punto dell'elenco):

"imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);"

Forse saranno citati in altro punto del regolamento. Da quello che si legge, sembrerebbe che i vostri rifiuti non siano assimilabili per quantità, stante la scelta del comune di escludere dalla privativa i rifiuti derivanti da enti e/o imprese esercitate su aree con superficie non superiore a 250 mq. Ma va detto che questo riguarda il punto A) dell'art. 6 e non il punto B).
E gli imballaggi cartacei, come detto, non figurano sotto nessuno dei suddetti punti.
Sono indicazioni confuse, insomma, e forse occorrerebbe dare un'occhiata all'intero regolamento.
Resta inteso che le aree dove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani (nel caso il comune non li avesse assimilati) non sono soggette ad imposizione tributaria.

Il registro per i rifiuti non pericolosi, nel vostro caso (derivanti da attività commerciale), non va tenuto. Basta archiviare i formulari.
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