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centro di raccolta e registro carico/scarico

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Messaggio  lu_2011 Lun Nov 21, 2011 5:54 pm

Buona sera a tutti.
Avrei una "nuova" domanda....
l'azienda per cui lavoro gestisce il ciclo dei rifiuti urbani - no Campania.
Abbiamo iscritto al Sistri un centro di raccolta aut. D.Lgs 152/06.
Se non ho capito male (non lo gestisco io) il registro di cs per questi centri dovrebbe includere solo le operazioni relative ai rifiuti pericolosi (escludendo quindi tutti i conferimenti di urbani e assimilati). Penso che siano da indicare anche gli eventuali conferimenti di speciali da utenze non domestiche non assimilate.
Per le registrazioni Sistri vale lo stesso? Devo caricare solo pericolosi e speciali o tutti i conferimenti (ingombranti, vetro, legno....) che possono arrivarmi dalle utenze domestiche?

Spero possiate aiutarmi.
Grazie
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Messaggio  Admin Lun Nov 21, 2011 6:25 pm

Attenzione.
La semplificazione a cui fai riferimento (art. 190, c.9 introdotto dal D.Lgs 205/10) riguarda i centri di raccolta approvati ex DM 8 aprile 2008:
"Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti".
Per le piattaforme di stoccaggio autorizzate ex art. 212, c.8 vanno annotati tutti i rifiuti. Personalmente mi è capitato di leggere provvedimenti autorizzativi in cui era prescritta la tenuta del registro solo per i rifiuti pericolosi, ma a mio modo di vedere il provvedimento non può esentare dal rispetto di una norma di rango primario.
Inoltre, relativamente a tali obblighi, non v'è alcuna distinzione tra urbani e speciali.

Per il Sistri dovrebbe funzionare allo stesso modo, ma conviene attendere.
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Messaggio  lu_2011 Mar Nov 22, 2011 10:40 am

Mi sorge però un ulteriore dubbio.
L'autorizzazione provinciale include solo una decina di codici cer (alcuni dei quali previsti anche dal DM 2008 e altri che con tale autorizzazione semplificata non potrebbero essere gestiti).... che sono una minima parte di quelli che trattiamo.
Gli altri sono sempre stati gestiti come centro di raccolta DM 2008.

Mi confermate che possono operare, sullo stesso sito, due diversi "centri" con due diverse autorizzazioni?
E come decido a quale autorizzazione devo fare riferimento quando ricevo un conferimento di rifiuti il cui codice è indicato nell'autorizzazione provinciale?
Ho idea che sarebbe "troppo facile" poter decidere quali conferimenti imputare al centro di raccolta (tutti quelli possibili in base al DM 2008!!!) e quali invece no (magari limitando a tale casistica solo i conferimenti di speciali).

Grazie
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Messaggio  Admin Mar Nov 22, 2011 1:12 pm

Non la ritengo una procedura corretta.
Intanto i siti dovrebbero essere fisicamente distinti (ti ricordo che quando hai richiesto l'autorizzazione ex art. 208 hai dovuto produrre una serie di documenti, tra i quali le planimetrie con l'indicazione delle aree di stoccaggio).
E' impensabile una convivenza di diversi regimi autorizzativi all'interno della medesima struttura.
Per esperienza personale, una provincia interpellata in tal senso ha espresso parere negativo anche in merito ad un progetto che prevedeva la segregazione fisica di un'area individuata all'interno di un centro di raccolta e destinata al deposito preliminare di residui da spazzamento (attività non prevista dal DM 8 aprile 2008).
Infine tieni conto che anche la realizzazione e l'esercizio di un centro di raccolta ex DM 8 aprile 2008 sono subordinate all'approvazione formale da parte del Comune competente ed ho l'impressione che questo non sia avvenuto (tu dici: "Gli altri sono sempre stati gestiti come centro di raccolta DM 2008")

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Messaggio  isamonfroni Mar Nov 22, 2011 2:43 pm

Francamente mi viene difficilissimo pensare che possa esistere una struttura unica in cui convivono 2 diverse autorizzazioni di cui una superlight come il DM 8 aprile 2008 e un'altra ordinaria.........

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Messaggio  lu_2011 Mar Nov 22, 2011 3:30 pm

.....mi sono persa tra gli articoli del 152/06.
A quale devo far riferimento per la gestione delle stazioni di conferimento? L'art. 212 c.8? O l'art. 216? O entrambi........ Embarassed

.... e nel caso.... allora potrei gestire solo ed esclusivamente i codici CER esplicitamente indicati nell'autorizzazione?

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Messaggio  cirillo Mar Nov 22, 2011 4:20 pm

lu_2011 ha scritto:.....mi sono persa tra gli articoli del 152/06.
A quale devo far riferimento per la gestione delle stazioni di conferimento? L'art. 212 c.8? O l'art. 216? O entrambi........ Embarassed

.... e nel caso.... allora potrei gestire solo ed esclusivamente i codici CER esplicitamente indicati nell'autorizzazione?

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L'art. 212 co 8 fà riferimento esclusivamente alla raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nulla a che vedere con le operazioni di recuper di rifiuti.
Da notare, inoltre che le 2 autorizzazioni sono rilasciate da 2 Enti diversi:
- trasporto art. 212 co 8 dall'Albo Gestori Ambientali (CCIAA)
- operazioni di recupero art. 216 dall'Amministrazioni Provinciale
E' chiaro che se sei in possesso di un'autorizzazione puoi gestire solo i CER indicati nell'autorizzazione stessa (Trasporto o recupero).
Ovviamente, se sei anche produttore, nulla vieta di produrre rifiuti con CER diversi da quelli in autorizzazione (a meno che non si tratti di rifiuti provenienti da bonifica su beni contenenti amianto per la quale necessita un'apposita autorizzazione anche come produttore).
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Messaggio  lu_2011 Mar Nov 22, 2011 5:43 pm

isamonfroni ha scritto:Francamente mi viene difficilissimo pensare che possa esistere una struttura unica in cui convivono 2 diverse autorizzazioni di cui una superlight come il DM 8 aprile 2008 e un'altra ordinaria.........

Avrei trovato questo:
"In una "piattaforma ecologica" si gestisce, sul medesimo sito, l'attività prevista per un Centro di Raccolta Rifiuti e l'attività di un Centro di Stoccaggio con tutti gli oneri delle 2 gestioni ......"
Mi rendo conto che la fonte (il sito di un'azienda privata) non è "istituzionale" ma mi consola il fatto che non siamo gli unici a gestire in questo modo una "piattaforma", come la definiscono loro.
Intanto i colleghi insistono: urbani e assimilati entrano come DM 2008, gli speciali dovrebbero entrare come D.Lgs 152/06 (dovrebbero in quanto al momento non li accettiamo) e l'organico pure (in quanto siamo autorizzati per il compostaggio).

Può essere?

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Messaggio  Admin Mar Nov 22, 2011 7:21 pm

Perdonami, ma la situazione è la seguente.
Tu hai ottenuto dalla Provincia un provvedimento autorizzativo nel quale sono elencate le attività che puoi svolgere con i relativi adempimenti e prescrizioni.
Come puoi giustificare lo svolgimento di altre attività di gestione dei rifiuti all'interno della medesima struttura e non previste nell'atto autorizzativo?
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Messaggio  lu_2011 Mar Nov 22, 2011 9:32 pm

autorizzazione comunale ex dm 2008.... mi dicono che è il comune che ha realizzato la stazione di coferimento ... primi anni 2000, forse anche fine anni '90.
Purtroppo non ho ancora ben presente il quadro normativo, per cui faccio un poco di fatica a raccogliere i pezzi.

Anche perchè, aonor del vero, l'autorizzazione era necessaria per il compostaggio, poi è stata estesa ad altri cer che gestiamo sì, ma solo per privati cittadini e utenze assimilate.

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Messaggio  erborista72 Mer Nov 23, 2011 10:20 am

scusate se mi intrometto,
ma in merito alla gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presenti nei centri di raccolta rifiuti ho un paio di dubbi:
- il registro deve essere intestato alla azienda che gestisce il centro di raccolta o deve essere intestato al comune? (considerando che il cdr è comunale)
- se il registro è intestato al gestore, nell'ubicazione dell'esercizio (prima pagina del registro) va bene indicare una unità locale del gestore presente nel territorio comunale o deve esserci per forza l'indirizzo del cdr? e in tale secondo caso il gestore deve fare una variazione alla CCIAA per inserire il cdr tra le proprie unità locali?

sempre in relazione a tali aspetti aggiungo un altro mio dubbio sui formulari:
- nel formulario del rifiuto in uscita dal cdr, chi deve essere indicato nella voce produttore o detentore? ho visto che alle volte viene indicato il comune mentre altre volte viene indicato il soggetto gestore del cdr. Se proprio viene indicato il gestore, non è il caso di indicare, magari anche tra le annotazioni, una dicitura del caso "prodotto nel comune di ... e proveniente dal centro di raccolta di via...."

grazie
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Messaggio  lu_2011 Mer Nov 23, 2011 12:54 pm

Admin ha scritto:Perdonami, ma la situazione è la seguente.
Tu hai ottenuto dalla Provincia un provvedimento autorizzativo nel quale sono elencate le attività che puoi svolgere con i relativi adempimenti e prescrizioni.
Come puoi giustificare lo svolgimento di altre attività di gestione dei rifiuti all'interno della medesima struttura e non previste nell'atto autorizzativo?


.... sono riuscita a trovar qualcosa... l'autorizzazione iniziale dovrebbe essere stata emessa in base all'art. 33 del D.Lgs.22/1997.....
devo quindi capire per cosa è stata richiesta all'epoca e per quali rifiuti è poi stata concessa.

Ma penso che mi mancherà comunque la capacità di comprendere come si colloca, a questo punto, il rinnovo in base al D.Lgs 152/06 (che include solo pochi cer) e non in base al DM 2008 che ne ha molti di più e che, forse, risponde meglio alle ns esigenze.

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Mer Nov 23, 2011 1:59 pm

Allora se l'autorizzazione era ex art. 33 del Ronchi (a parte il fatto che sarà pure scaduta) era quasi certamente per il compostaggio di quei pochi CER che possono tecnicamente essere compostati e nient'altro.
Questo perchè gli artt. 31 e 33 del Ronchi (oggi 214 e 216 del TUA) disciplinano il recupero agevolato dei rifiuti (cd autorizzazione semplificata).
Le caratteristiche dell'attività (cioè CER recuperabili, attività di recupero, prodotti ottenuti, quantitativi trattabili) devono essere quelle indicate nel DM 05 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/06, altrimenti l'autorizzazione è già bella che decaduta...., non solo ma ogni anno devono essere pagati i regolari contributi annui.
Con l'entrata in vigore del 152/2006 l'autorizzazione ex art. 33 sarà stata rinnovata ai sensi degli artt 214 e 216, ma rimane sempre un'autorizzazione semplificata che autorizza al recupero di quei pochi CER non pericolosi recuperabili mediante compostaggio in procedure semplificate, sempre nel rigoroso rispetto delle condizioni tecniche di cui al DM 5 febbraio 1998 e smi, e niente altro.
L'autorizzazione ex art. 33 del Ronchi non avrebbe mai potuto essere rinnovata in base al DM 08 aprile 2008 perchè queste due norme disciplinano due fattispecie affatto diverse, a parte il non trascurabile particolare della diversità di rango giuridico, che certamente non le rende intercambiabili.

Il DM 08 aprile 2008 come modificato dal DM 13/05/2009 disciplina la gestione dei CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO per i quali non è prevista alcuna forma di autorizzazione superiore (Provinciale/regionale ecc....) visto che se li realizza il Comune e dopo che lo ha fatto si limita a comunicarlo a Provincia e regione.
Quello che si può fare in questi centri (ex DM 08/04/2008) sta scritto nell'art. 1 del decreto:
1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
Quella parola "unicamente" (che alcuni commentatori si spingono ad interpretare in modo tanto restrittivo da considerare vietato anche il semplice lavaggio dei mezzi), sta a indicare che non si richiede autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del TUA solo e soltanto se il centro è condotto esattamente come sta scritto nel decreto e cioè:
1) gestito direttamente dal Comune oppure dalla società che gestisce il servizio di raccolta degli RSU (che si deve iscrivere all'Albo Gestori nella specifica categoria "gestione centri di raccolta"
2) ritirare solo i rifiuti presenti nell'allegato e solo quelli provenienti da utenze urbane o assimilate (per intenderci viene la massaia con il sacchettino di bottiglie vuote e le butta lei nel cassone del vetro)
3) detenere le varie frazioni massimo 3 mesi (72 ore per l'umido)
4) rispettare tutte le altre caratteristiche tecniche descritte negli allegati.

Se non funziona così il centro non è affatto un CDR e quindi deve essere autorizzato come un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, assolutamente ex art. 208 del TUA perchè comunque tra gli urbani che ritira ci sono i pericolosi (pile, bombolette spray ecc...) che non si possono certo recuperare in procedure agevolate mediante compostaggio..... affraid
Nell'autorizzazione ordinaria (ex art. 208) può benissimo essere prevista l'esistenza di 2 aree dell'impianto (che devono però essere fisicamente separate) una delle quali funziona come CdR (con le caratteristiche previste dal dm 08/04/2008) e al quale si conferiscono solo gli urbani e l'altra che funziona come impianto di deposito preliminare/messa in riserva/compostaggio.....quel che vuoi.....al quale accedono sia gli speciali che gli urbani adatti al trattamento di compostaggio.

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Messaggio  lu_2011 Mer Nov 23, 2011 2:42 pm

Giusto prima di pranzo ho riletto l'art.1 del DM 2008 e .... ho passato un'ora a pensare a quell' "unicamente".

Ora devo capire, probabilmente ripescando le vecchie carte, se le autorizzazioni richieste all'ora mi consentono una suddivisione ben precisa delle aree in modo da gestire in modo formalmente corretto le due autorizzazioni.

Grazie per le preziose informazioni a tutti

A presto
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Messaggio  lu_2011 Gio Nov 24, 2011 4:13 pm

isamonfroni ha scritto:
Nell'autorizzazione ordinaria (ex art. 208) può benissimo essere prevista l'esistenza di 2 aree dell'impianto (che devono però essere fisicamente separate) una delle quali funziona come CdR (con le caratteristiche previste dal dm 08/04/2008) e al quale si conferiscono solo gli urbani e l'altra che funziona come impianto di deposito preliminare/messa in riserva/compostaggio.....quel che vuoi.....al quale accedono sia gli speciali che gli urbani adatti al trattamento di compostaggio.

Mi è sorto un dubbio... in questo caso quanti registri c/s sono necessari?
La chiavina usb mi apre già due registri (uno per il compostaggio - R3; uno per il recupero - R13) .... solo per la stazione.
Quindi, ad oggi, dovrei avere 3 registri nello stesso luogo:
uno per il compostaggio della stazione
uno per il recupero degli speciali della stazione
uno per i pericolosi del centro di raccolta

Giusto? O sono completamente fuori strada? scratch

Lu
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