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D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto

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Messaggio  Demetrio Mar Dic 14, 2010 11:59 am

Buongiorno a tutti, vorrei insieme a voi discutere cosa cambia nella definizione di rifiuto a segiuto del D.Lgs. 205/2010.

Vorrei capire se il mio ragionamento sia corretto. Ad es:
i PFU definiti come rifiuto con CER 160103, entrano nell'impianto di triturazione, quindi sono sottoposti ad operazione di recupero R11 (vedi nota allegato C:....R11= In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.).

Aquesto punto a norma del 184-ter comma 1, il ciabattato cessa di essere rifiuto in quanto è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.

Qundi poichè in base al 184-ter comma 5, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, non essendo + classificato come rifiuto, il ciabattato viene escluso anche dalla normativa sul trasporto trasfrontaliero di rifiuti (1013/2006) e quindi x esportarli non c'è bisogno di compilare l'allegato VII.

Tutto ciò si apllica a tutti quei rifiuti che in un impianto vengono anche solo pressati in balle (perchè nella nota sull'R11 anche la sola compattazione è intesa come operazione di recupero).

TUTTO QUESTO RAGIONAMENTO è CORRETTO SECONDO VOI??

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Messaggio  pastorenomade Mar Dic 14, 2010 12:07 pm

Da un rifiuto si può ottenere una materia prima seconda.

Un sottoprodotto non è mai stato rifiuto.
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Messaggio  Demetrio Mar Dic 14, 2010 12:18 pm

Allora se il ragionamento è corretto, si passa da rifiuto a MPS e questo fa si che il ciabattato esca dalla disciplina rifiuti comunque. giusto? perchè fino ad ora il ciabattato usciva comunque come rifiuto e quindi era necessario l'allegato VII

dove si ha una definizione di MPS nel TUA modificato?
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Messaggio  geologoBG Mar Dic 14, 2010 11:31 pm

Demetrio ha scritto:Allora se il ragionamento è corretto, si passa da rifiuto a MPS e questo fa si che il ciabattato esca dalla disciplina rifiuti comunque. giusto? perchè fino ad ora il ciabattato usciva comunque come rifiuto e quindi era necessario l'allegato VII

dove si ha una definizione di MPS nel TUA modificato?

Si parla di cessazione della qualifica di rifiuti, all'art. 184-ter
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Messaggio  riger Gio Dic 16, 2010 6:16 pm

Demetrio (Mar Dic 14, 2010 11:18 am) ha scritto:
dove si ha una definizione di MPS nel TUA modificato?

scorrendo velocemente il 205/2010 di MPS si parla solo quando ne cancellano addirittura la definizione!!

Secondo voi, si può usare subito il sottoprodotto già da natale o meglio aspettare qualche circolare ministeriale? Cioè, dire che la questione della "normale pratica industriale" è poco chiara è un complimento, tuttavia l'articolo 184-bis è imperativo ("è un sottoprodotto e non un rifiuto...", senza scampo a diverse valutazioni che se più pessimistiche.... se un sottoprodotto lo considero rifiuto magari mi sanzionano pure??...) e stando alla definizione qq ("qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.") il comma 2 sembra dovrebbe lasciare spazio a decreti che "allargano" le maglie del comma 1, più che stringerle...
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Messaggio  pastorenomade Gio Dic 16, 2010 6:30 pm

riger (12/16/2010, 17:16) ha scritto:
Demetrio (Mar Dic 14, 2010 11:18 am) ha scritto:
dove si ha una definizione di MPS nel TUA modificato?


Secondo voi, si può usare subito il sottoprodotto già da natale o meglio aspettare qualche circolare ministeriale? Cioè, dire che la questione della "normale pratica industriale" è poco chiara è un complimento, tuttavia l'articolo 184-bis è imperativo ("è un sottoprodotto e non un rifiuto...", senza scampo a diverse valutazioni che se più pessimistiche.... se un sottoprodotto lo considero rifiuto magari mi sanzionano pure??...) e stando alla definizione qq ("qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.") il comma 2 sembra dovrebbe lasciare spazio a decreti che "allargano" le maglie del comma 1, più che stringerle...

secondo me sì, da natale si può applicare la definizione, consapevoli che si potrebbe fare da cavie/apripista per una giurisprudenza che sta già aspettando di essere rimpolpata.

concordo sul fatto che la locuzione "normale pratica industriale" somigli a una fune che ognuno può tirare a piacimento, però dico che operazioni quali riduzione volumetrica, lavaggio, ecc. cioè tutto ciò che prima era classificato come "trattamenti preliminari", esclusi dalla operatività sui sottoprodotti, ora invece dovrebbero essere ammessi.

concordo anche sul fatto che il comma 2 amplia il campo di applicazione del comma 1
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Messaggio  riger Gio Dic 16, 2010 6:48 pm

ho letto un po' di dotti pareri sulla "normale pratica industriale", che arrivavano alla fine a dire che è normale pratica industriale tutto ciò che non cambia le caratteristiche merceologiche o sostanziali del prodotto... Per quanto riguarda la "riduzione volumetrica", anzi, mi ricordo che avevano espressamente citato la "macinazione" come esempio di n.p.i.!
Da notare poi che la legge dice che il sottoprodotto è tale se può essere utilizzato tal quale salvo n.p.i., non che deve! quindi se trovo anche solo un'azienda al mondo che lo lavora così com'è, posso farci quello che voglio??
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Messaggio  pastorenomade Gio Dic 16, 2010 7:06 pm

riger ha scritto:ho letto un po' di dotti pareri sulla "normale pratica industriale", che arrivavano alla fine a dire che è normale pratica industriale tutto ciò che non cambia le caratteristiche merceologiche o sostanziali del prodotto... Per quanto riguarda la "riduzione volumetrica", anzi, mi ricordo che avevano espressamente citato la "macinazione" come esempio di n.p.i.!
Da notare poi che la legge dice che il sottoprodotto è tale se può essere utilizzato tal quale salvo n.p.i., non che deve! quindi se trovo anche solo un'azienda al mondo che lo lavora così com'è, posso farci quello che voglio??

però scusa riger, ma è necessario ricorrere a dotti pareri per stabilire che tagliare un pezzo di ferro con una cesoia è una normale pratica industriale? o siamo tornati all'età della pietra?
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Messaggio  riger Ven Dic 17, 2010 9:59 am

eh eh.... visto che questo sottoprodotto mi sembra troppo bello come regalo di natale, sto spulciando i dotti pareri alla ricerca della fregatura... Twisted Evil
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Messaggio  pastorenomade Ven Dic 17, 2010 6:50 pm

riger ha scritto:eh eh.... visto che questo sottoprodotto mi sembra troppo bello come regalo di natale, sto spulciando i dotti pareri alla ricerca della fregatura... Twisted Evil

attendo ansioso. Per me il punto da approfondire è soprattutto uno, quello delle caratteristiche merceologiche che definiscono una materia prima. Intendo dire che "qualcuno" potrebbe chiedere di dimostrare che il sottoprodotto abbia le stesse caratteristiche merceologiche della materia prima cui è equiparato, in relazione a quanto contenuto al punto d) del nuovo 184 bis che recita:
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà
a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.


Potrebbe essere necessario dover dimostrare che quel materiale non sia contaminato (es. presenza di oli per i rottami ferrosi, similmente al DM 5.2.1998)
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Messaggio  riger Ven Dic 17, 2010 7:01 pm

Potrebbe essere necessario si e no, la legge dice che deve soddisfare i requisiti per l'utilizzo specifico: la plastica rigenerata di certo non soddisfa i requisiti dell'alimentare perché non posso provare che sia incontaminata come la materia prima vergine, ma se io la uso per farci sacchi immondizia, nell'utilizzo specifico è legale. Ma questo è già così da un pezzo, è ovvio che con plastica proveniente da qualcosa che fin'ora erano rifiuti non ci posso fare i sacchetti freezer.... se non chiedevano le analisi prima, che erano rifiuti, adesso a maggior ragione non avrebbe senso.
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Messaggio  pastorenomade Ven Dic 17, 2010 7:22 pm

quello che più temo (e che più mi irrita) è la applicazione delle norme a macchia di leopardo (campanile che vai applicazione che trovi), lasciata alla interpretazione del funzionario di turno
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D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto  Empty non è così

Messaggio  toni Ven Dic 17, 2010 7:45 pm

Demetrio ha scritto:Buongiorno a tutti, vorrei insieme a voi discutere cosa cambia nella definizione di rifiuto a segiuto del D.Lgs. 205/2010.

Vorrei capire se il mio ragionamento sia corretto. Ad es:
i PFU definiti come rifiuto con CER 160103, entrano nell'impianto di triturazione, quindi sono sottoposti ad operazione di recupero R11 (vedi nota allegato C:....R11= In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.).

Aquesto punto a norma del 184-ter comma 1, il ciabattato cessa di essere rifiuto in quanto è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.

Qundi poichè in base al 184-ter comma 5, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, non essendo + classificato come rifiuto, il ciabattato viene escluso anche dalla normativa sul trasporto trasfrontaliero di rifiuti (1013/2006) e quindi x esportarli non c'è bisogno di compilare l'allegato VII.

Tutto ciò si apllica a tutti quei rifiuti che in un impianto vengono anche solo pressati in balle (perchè nella nota sull'R11 anche la sola compattazione è intesa come operazione di recupero).

TUTTO QUESTO RAGIONAMENTO è CORRETTO SECONDO VOI??

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D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto  Empty Ricordiamo con attenzione cosa accadde quando il Berlusca normò " interpretazione autentica del rifiuto " , sia A.G. che funzionari disattesero la norma applicando poi ai Pionieri del tempo il traffico illecito di rifiuti e l'art. 416 c.p. ( associazion

Messaggio  toni Ven Dic 17, 2010 7:48 pm

Il ciabbattato è e rimane un rifiuto non può configurarsi com MPS , se il PFU è sottoposto al solo trattamento di triturazione .
Come tale deve esser destinato alle operazioni di recupero di cui al D.M. 05/02/98 ss.mm.ii. - se colui che lo genera è in procedura semplificata , - certamente non R1 , in quanto non prevista , altrettanto in procedura ordinaria , qualora le attività di trattamento ed il prodotto in uscita siano previste in autorizzazione .
Attenzione all'esportazione di detto MPS o rifiuto , in quanto lo stesso Reg. CE 1013/2006ss.mm.ii. prevede la violazione dell'art. 260 d:lvo 152/2006ss.mm.ii. e l'attuale normativa attribuisce la compertenza per tale fattispecie alla D.I.A. ( Divisione investigativa antimafia ) , per cui in caso di contrasto interpretativo si hanno delle rogne!!!! saluti Toni
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Messaggio  giampy Sab Dic 18, 2010 8:27 am

toni ha scritto:Il ciabbattato è e rimane un rifiuto non può configurarsi com MPS , se il PFU è sottoposto al solo trattamento di triturazione .
Come tale deve esser destinato alle operazioni di recupero di cui al D.M. 05/02/98 ss.mm.ii. - se colui che lo genera è in procedura semplificata , - certamente non R1 , in quanto non prevista , altrettanto in procedura ordinaria , qualora le attività di trattamento ed il prodotto in uscita siano previste in autorizzazione .
Attenzione all'esportazione di detto MPS o rifiuto , in quanto lo stesso Reg. CE 1013/2006ss.mm.ii. prevede la violazione dell'art. 260 d:lvo 152/2006ss.mm.ii. e l'attuale normativa attribuisce la compertenza per tale fattispecie alla D.I.A. ( Divisione investigativa antimafia ) , per cui in caso di contrasto interpretativo si hanno delle rogne!!!! saluti Toni
ti riferisci al Ronchi quater ed all'allora giudice di Terni (Santoloci)?
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Messaggio  giampy Sab Dic 18, 2010 8:28 am

comunque il nuovo decreto parla di sottoprodotti non di mps
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Messaggio  toni Sab Dic 18, 2010 1:32 pm

mi correggo " sottoprodotto " - anche se gli interlocutori parlavano anche di MPS , per cui l'interpretatio è ancora più restrittiva .
Il magistrato indicato è uno dei tanti !!
saluti e buon appetito
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D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto  Empty Re: D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto

Messaggio  renata Gio Giu 23, 2011 12:37 pm

Buongiorno, avrei una domanda, per una società che produce dalla sua lavorazione uno scarto di lamierino di ferro, che attualmente, vende col formulario come rifiuto col codice 120199 cascami e scarti della lavorazione e viene regolarmente fatturato e pagato come rottame ferroso, può considerare questo scarto come sottoprodotto e cancellarsi dal sistri?
Se si cosa si vede fare praticamante per attestare che è sottoprodotto?
Grazie delle risposte.
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Messaggio  Admin Gio Giu 23, 2011 12:57 pm

Benvenuta nel Forum Smile

gli elementi a disposizione non sono sufficienti.
Come già detto, per uscire dal regime dei rifiuti, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
Sembrerebbe di sì.
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
A chi lo vendi? Cosa ne fa? Puoi attestare con documenti che il riutilizzo sia certo e non eventuale?
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c.s. viene sottoposto a trattamenti preliminari?
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
L'hai verificato?
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Messaggio  renata Gio Giu 23, 2011 1:51 pm

Mi devo far rilasciare una dichiarazione che il rottame viene portato in acciaieria per la successiva rifusione?

O forse è meglio trattarlo ancora come rifiuto?
Grazie per i chiarimenti. Smile
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Messaggio  CJM Gio Giu 23, 2011 2:41 pm

sui rottami metallici c'è un nuovo regolamento europeo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:IT:PDF

il link è stato già postato in questo forum da pastore nomade ma non mi sembra siano seguite discussioni

anzi

https://www.sistriforum.com/t4873-regolamento-consiglio-ue-333-2011-ue-criteri-per-determinare-quando-alcuni-rottami-metallici-cessano-di-essere-considerati-rifiuti#52480


Ultima modifica di CJM il Gio Giu 23, 2011 2:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : perchè dormo!!)
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Messaggio  Frabla1810 Lun Lug 11, 2011 10:21 am

Salve,

faccio parte di società di intermediazione e sempre più spesso mi trovo di fronte a richieste di poter utilizzare qualifiche di sottoprodotto.
Vorrei sottoporVi un quesito dato che mi sono arrivate circolari contrastanti (come spesso succede in questi casi):
per la vendita, il sottoprodotto è sottoposto a regime IVA?
Rimango in trepidante attesa
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Messaggio  Luca26 Lun Lug 11, 2011 10:41 am

Interessante domanda.. resto anche io in attesa. Wink
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Messaggio  cirillo Lun Lug 11, 2011 11:03 am

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 10 "operazioni esenti dall'imposta" non cita nulla al riguardo.
Pertanto, non essendo un grande esperto in materia fiscale ma considerando la definizione di sottoprodotto, che unirei anche all'art. 184-ter co. 1 lettera b) "esiste un mercato per tale sostanza od oggetto" io sarei per l'applicazione dell'IVA.
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Messaggio  Frabla1810 Lun Lug 11, 2011 11:19 am

Grazie per la risposta Cirillo, ma sto cercando qualcosa più di una supposizione, capirai bene che da vendita di prodotti (rifiuti+mps) esenti IVA a prodotti assogettati a IVA il "passo" è decisamente lungo; avrei bisogno di qualche autorevole parere, possibilmente supportato da adeguati riferimenti normativi.
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D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto  Empty Re: D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto

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