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D.Lgs. 205/2010: da rifiuto a sottoprodotto

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Messaggio  Demetrio Mar Dic 14, 2010 11:59 am

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno a tutti, vorrei insieme a voi discutere cosa cambia nella definizione di rifiuto a segiuto del D.Lgs. 205/2010.

Vorrei capire se il mio ragionamento sia corretto. Ad es:
i PFU definiti come rifiuto con CER 160103, entrano nell'impianto di triturazione, quindi sono sottoposti ad operazione di recupero R11 (vedi nota allegato C:....R11= In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.).

Aquesto punto a norma del 184-ter comma 1, il ciabattato cessa di essere rifiuto in quanto è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana.

Qundi poichè in base al 184-ter comma 5, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, non essendo + classificato come rifiuto, il ciabattato viene escluso anche dalla normativa sul trasporto trasfrontaliero di rifiuti (1013/2006) e quindi x esportarli non c'è bisogno di compilare l'allegato VII.

Tutto ciò si apllica a tutti quei rifiuti che in un impianto vengono anche solo pressati in balle (perchè nella nota sull'R11 anche la sola compattazione è intesa come operazione di recupero).

TUTTO QUESTO RAGIONAMENTO è CORRETTO SECONDO VOI??

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Messaggio  cesoia Ven Lug 15, 2011 8:54 am

riporto in alto la discussione, proprio per sottolineare la fumosità di questa ennesima italianata.

non ci sono canoni più o meno scientifici per definirlo ma solo valutazioni soggettive, non è chiaro il regime fiscale da applicare e si tende a fare confusione tra mps e sottoprodotto, categorie ben diverse.

buona giornata
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Messaggio  Demetrio Mar Nov 29, 2011 4:10 pm

toni ha scritto:Il ciabbattato è e rimane un rifiuto non può configurarsi com MPS , se il PFU è sottoposto al solo trattamento di triturazione .
Come tale deve esser destinato alle operazioni di recupero di cui al D.M. 05/02/98 ss.mm.ii. - se colui che lo genera è in procedura semplificata , - certamente non R1 , in quanto non prevista , altrettanto in procedura ordinaria , qualora le attività di trattamento ed il prodotto in uscita siano previste in autorizzazione .
Attenzione all'esportazione di detto MPS o rifiuto , in quanto lo stesso Reg. CE 1013/2006ss.mm.ii. prevede la violazione dell'art. 260 d:lvo 152/2006ss.mm.ii. e l'attuale normativa attribuisce la compertenza per tale fattispecie alla D.I.A. ( Divisione investigativa antimafia ) , per cui in caso di contrasto interpretativo si hanno delle rogne!!!! saluti Toni


Trascorsi un paio di mesi dal topic, vorrei sapare a che punto è la situazione.
- il ciabattato rimane rifiuto e va spedito con All VII?
- esempio reale: ditta straniera (naturalmente non iscritta all'Albo Gestori) vuole acquistare il ciabattato da produttore italiano e destinarlo ad R1 in korea....
ora: 1)la ditta straniera si identifica come "intermediario"?;
2) la ditta straniera può essere quindi "la persona che organizza la spedizione"?
3) la ditta koreana sarà l'"importatore/destinatario"?
4) il vettore è la compagnia di trasporto navale ?
5) la ditta straniera deve avere un contratto di recupero con i koreani?
La procedura è questa o la ditta straniera deve essere iscritta all'Albo?
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