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Messaggio  sueli Lun Gen 24, 2011 4:20 pm

24.01.2011
Ambiente. Nuovi obblighi per i produttori di rifiuti



Alleggerimento alle imprese grazie al fatto che il sottoprodotto non è un rifiuto.
La normativa sui rifiuti cambia veste.
È entrato in vigore lo scorso 25 dicembre il nuovo decreto legislativo 205/2010 che ha attuato la direttiva 2008/98/Ce e ha modificato la parte IV del Codice ambientale dedicata ai rifiuti.
Il testo introduce le sanzioni amministrative interamente dedicate al Sistri, il sistema di tracciabilità.

Produttori in prima fila
Le novità riguardano soprattutto i produttori di rifiuti.
Sono coinvolte tutte le imprese che nella loro attività generano rifiuti. Grazie alla nuova definizione di sottoprodotto che deriva da un processo di produzione, queste realtà trovano una strada più agevole per riuscire a non produrre rifiuti, bensì sostanze e materiali che tali non sono, affrancandosi così da tutti gli oneri e le responsabilità che i rifiuti comportano.

Ora è sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del decreto, o che rispetta i criteri stabiliti dai futuri decreti ministeriali previsti dal comma 2.

Il via libera

L'articolo 210 del Codice è stato abrogato.
Disciplinava il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di gestione rifiuti, di titolarità di terzi, in procedura ordinaria.
Le autorizzazioni avevano una validità decennale.
A tale soppressione si collega quella (parallela) dell'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale per i gestori di impianti di titolarità di terzi.
Pertanto, chi intende procedere al rinnovo dell'autorizzazione deve ottemperare a quanti adempimenti: almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione deve essere presentata la domanda alla regione/provincia che decide prima che l'autorizzazione scada.

In ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali.
L'incenerimento

Quanto all'autorizzazione per l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia, è subordinata alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

Nell'ambito della Conferenza di servizi che conduce all'autorizzazione, si registrano due modifiche: alla conferenza partecipano anche i rappresentanti degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto e non solo quelli "interessati".

Infine, la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza.

Gli impianti
Anche gli impianti che recuperano e riciclano rifiuti possono generare qualcosa che rifiuto non è, con le relative (e positive) conseguenze.
In questo caso, però, non si parla di sottoprodotto ma di ciò che (da anni) è noto come materia prima secondaria (mps).

Questa deriva dalla «cessazione della qualifica di rifiuto».

La fine del rifiuto comporta la non applicabilità della relativa disciplina.

Saranno decreti ad hoc del ministero dell'Ambiente a stabilire le condizioni in presenza delle quali il rifiuto finisce di esistere.

Fino ad allora continuano ad applicarsi tre decreti ministeriali: 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi), 162/2002 e 269/2005 (rifiuti pericolosi) e, fino al 25 giugno 2011 la circolare dell'Ambiente 28 giugno 1999, protocollo 3402/V/MIN (sulle cosiddette «materie prime secondarie fin dall'origine», di cui le rese invendute dei giornali sono il tipico esempio).

Il deposito temporaneo

Un'altra novità per i produttori di rifiuti è la rimodulazione del deposito temporaneo. Va preso in considerazione il regolamento (Ce) 850/2004 sui Pop (inquinanti organici persistenti) e non più i limiti di Pcb/Pct. Seguono le quantità di raggruppamento che, a scelta del produttore, sono avviate a recupero/smaltimento: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando la quantità depositata raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Anche se questi limiti non vengono raggiunti, il deposito non può mai superare un anno.


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Paola Ficco

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