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ATTIVITA' DI MANUTENZIONE: BLACK BOX SI O NO?

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Messaggio  carruba Gio Ott 28, 2010 3:58 pm

CITO DAL MANUALE OPERATIVO SISTRI (PAG. 27):
"5.2.2. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione
Qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della Scheda SISTRI Area Movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta
dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
La procedura SISTRI per questa casisitica non prevede l’obbligo a carico degli operatori che trasportano i rifiuti pericolosi dai siti di manutenzione verso le Unità Locali di installare le black box sui mezzi adibiti unicamente a questo trasporto.


CHIEDO rispetto alla parte evidenziata in rosso:
1-non è in contrasto con il fatto che tutti i produttori di rifiuti pericolosi che sono anche trasportatori degli stessi - ex art 212. comma 8, D Lgs 152/06 - devono essere iscritti al SISTRI e quindi dotare i mezzi di black-box? (l'iscrizione volontaria riguarda solo i produttori-trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi)

2- dove sta scritta nei decreti SISTRI questa esenzione dall'obbligo di installazione delle "scatole nere"?

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Messaggio  marcosperandio Gio Ott 28, 2010 9:10 pm

carruba ha scritto:CITO DAL MANUALE OPERATIVO SISTRI (PAG. 27):
"5.2.2. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione
Qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della Scheda SISTRI Area Movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta
dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.
La procedura SISTRI per questa casisitica non prevede l’obbligo a carico degli operatori che trasportano i rifiuti pericolosi dai siti di manutenzione verso le Unità Locali di installare le black box sui mezzi adibiti unicamente a questo trasporto.


CHIEDO rispetto alla parte evidenziata in rosso:
1-non è in contrasto con il fatto che tutti i produttori di rifiuti pericolosi che sono anche trasportatori degli stessi - ex art 212. comma 8, D Lgs 152/06 - devono essere iscritti al SISTRI e quindi dotare i mezzi di black-box? (l'iscrizione volontaria riguarda solo i produttori-trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi)

2- dove sta scritta nei decreti SISTRI questa esenzione dall'obbligo di installazione delle "scatole nere"?

la semplificazione è SOLO se fai il tragitto tra luogi di manutenzione e sede. per lo smaltimento sucecssivo e se vai direttamente all'impianto occorre BB.
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Messaggio  carruba Ven Ott 29, 2010 8:43 am

OK questo è scritto sul manuale operativo. Ma dove è scritto sul decreto SISTRI?
E poi: il produttore/manutentore di rifiuti pericolosi che li trasporta in proprio e quindi DEVE essere iscritto alla sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio ai sensi dell'art 212, comma 8, quando si è iscritto al SISTRI ha dovuto dichiarare quanti e quali veicoli iscrivere e quindi avrà ricevuto le black box.
In sede di iscrizione di questa esenzione non mi sembra ci fosse traccia.
O sbaglio?
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Messaggio  Ospite Ven Ott 29, 2010 10:02 am

La disposizione è quella prevista dal D.Lgs 152/06 art.266 comma 4
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Messaggio  carruba Ven Ott 29, 2010 12:06 pm

Caro Leone,
perchè questa disposizione dovrebbe giustificare la non installazione delle BB solo nel caso in cui i rifiuti vengono trasportati dal luogo di manutenzione alla sede legale/operativa del manutentore? E non invece se il trasporto avviene dal luogo della manutenzione all'impianto di destinazione?
In entrambi i casi allo stato attuale il formulario deve essere compilato.

Inoltre ribadisco il fatto che in fase di iscrizione al SISTRI chi trasporta i rifiuti pericolosi auto-prodotti e quindi iscritto all'Albo ha dovuto dichiarare quanti veicoli iscrivere ai fini del SISTRI e quindi ha ricevuto le BB...

Mi preoccupa il fatto di aver iscritto clienti che effettuano manutenzioni dalle quali derivano rif pericolosi e se li portano in sede (con formulario e iscrizione all'Albo) e che ora hanno le BB che non servono più....
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Messaggio  milic Ven Ott 29, 2010 12:15 pm

carruba ha scritto:Caro Leone,
perchè questa disposizione dovrebbe giustificare la non installazione delle BB solo nel caso in cui i rifiuti vengono trasportati dal luogo di manutenzione alla sede legale/operativa del manutentore? E non invece se il trasporto avviene dal luogo della manutenzione all'impianto di destinazione?
In entrambi i casi allo stato attuale il formulario deve essere compilato.


Per il trasporto di rifiuti dal luogo di manutenzione alla sede del manutentore non serviva il formulario (erano considerati prodotti nella sede stessa del manuentore). Da come l'ho capita io, con il sistri si farà esclusivamente una scheda di movimentazione (unica novità rispetto alla situazione precedente).

Chiedo agli altri del forum se corretto.
Grazie
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Messaggio  milic Ven Ott 29, 2010 12:17 pm

Questo vale sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi prodotti in attività di manutenzione solo se trasportati dal manutentore stesso verso la propria sede.
Non serve BB.
Scheda 5.2.2 del manuale
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Messaggio  Ospite Ven Ott 29, 2010 12:26 pm

Purtroppo c'è molta confusione in merito.

L'impresa che si avvale dell'art. 266 comma 4, quando porta i rifiuti presso la sua sede NON deve compilare il FIR perchè il rifiuto si considera prodotto presso la propria sede. In poche parole il rifiuto è già lì anche se prodotto a 1000 chilometri di distanza.
Altra considerazione: ammesso e non concesso che si debba compilare il FIR per spostarlo dal luogo di produzione alla sede dell'impresa, nello spazio riservato al destinatario cosa si scrive? Non è possibile riportare i dati della propria impresa perchè, se non autorizzata dall'Albo come R13 (o qualsiasi altro R o D), può essere considerato come luogo dove si è verificato un deposito incontrollato di rifiuti, nella migliore delle ipotesi, oppure come discarica abusiva, nella peggiore.
Ci mettiamo il destinatario finale? Altro errore perchè non ci si sta recando presso un luogo autorizzato, ma "da un'altra parte". Qui si potrebbe configurare addirittura il traffico illecito, con quel che ne segue.

Sono d'accordo nel dire che è un comma piuttosto generico e, potenzialmente, foriero di infiniti ricorsi presso la magistratura. Ma tant'è.

Al contrario, per spostare il rifiuto dalla sede dell'azienda al luogo di recupero o smaltimento, bisogna seguire le classiche strade previste dal Testo Unico: prima di Sistri con il FIR e autorizzazione dell'Albo ed adesso con Scheda di movimentazione, BB ed autorizzazione dell'Albo.

Vorrei ricordare che Sistri NON ha cambiato la normativa, ma solo le modalità per la tracciabilità del rifiuto.
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Messaggio  carruba Ven Ott 29, 2010 2:27 pm

E' vero c'è molta confusione già ab origine rispetto alle casistiche legate alla manutenzione.
Ad esempio: la tesi della non necessarietà del FIR nell'ipotesi di trasporto presso la propria sede dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione NON E' MAI STATA ACCETTATA DALLA PROVINCIA DI PADOVA (ente di controllo).
A me hanno sempre detto di compilare il FIR con indicato nei tre campi produttore/trasportatore/destinatario lo stesso soggetto.
A detta della Provincia la fictio iuris che consente di considerare la produzione di rifiuti da manutenzione come se fossero prodotti in sede non giustificherebbe il trasporto privo di FIR.
Inoltre, l'art 193 co. 4 del D Lgs 152/06 non prevede questa ipotesi come espressa esclusione dall'obbligo di compilare il FIR.
Conseguenza: ai miei clienti l'ho sempre fatta compilare (pur con mille perplessità in merito).

Resta il dubbio ora delle BB. Nessuno degli interventi di cui sopra me l'ha tolto...
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Messaggio  milic Ven Ott 29, 2010 2:56 pm

Per me la questione BB è l'unica senza dubbi.
COme recita il manuale al punto 5.2.2 non serve per attività di manutenzione. Basta la scheda sistri area movimentazione debitamentew compilata. Dunque per questo caso nessun obbligo di iscrizione al sistri come trasportatori.
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Messaggio  Daria Ven Dic 03, 2010 12:23 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Purtroppo c'è molta confusione in merito.

L'impresa che si avvale dell'art. 266 comma 4, quando porta i rifiuti presso la sua sede NON deve compilare il FIR perchè il rifiuto si considera prodotto presso la propria sede...

A me gli organi di controllo della mia Regione (FVG) l'hanno spiegata diversamente e qui riporto la loro interpretazione:
ATTENZIONE: l'art. 266 comma 4 consente SOLO di non considerare la sede del cliente presso cui faccio la manutenzione come unità locale (cioè non dovevo tenere un registro c/s per ogni cliente e stessa cosa per il Sistri) = il rifiuto trasportato VA SEMPRE ACCOMPAGNATO DA FIR (in cui va indicato come luogo di produzione la sede del cliente e non la mia sede) e va sempre trasportato presso un centro di smaltimento/recupero autorizzato (come richiesto dal campo "destinatario" del FIR...se proprio uno vuole trasportarselo in sede deve avere l'autorizzazione allo stoccaggio altrimenti jail)
Questo significa che ad ogni manutenzione dovrei andare in discarica, non che posso teletrasportare il rifiuto presso il mio deposito temporaneo in sede.... dura lex sed lex affraid
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Messaggio  Ospite Ven Dic 03, 2010 12:32 pm

Beh, se ti càpita, potresti chiedere all'ente di controllo qual'è l'aspetto giuridico che mi impedisce di scrivere l'unità locale diversa dalla mia sede nel FIR come succede alle imprese edili.

In buona sostanza: perchè (giuridicamente) non devo considerare la sede del mio cliente come sede dell'unità locale dove ho prodotto il rifiuto come fanno le imprese edili?

Vedrai che non sanno cosa risponderti...
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Messaggio  Daria Ven Dic 03, 2010 12:59 pm

Leone il cane fifone ha scritto:Beh, se ti càpita, potresti chiedere all'ente di controllo qual'è l'aspetto giuridico che mi impedisce di scrivere l'unità locale diversa dalla mia sede nel FIR come succede alle imprese edili.

In buona sostanza: perchè (giuridicamente) non devo considerare la sede del mio cliente come sede dell'unità locale dove ho prodotto il rifiuto come fanno le imprese edili?

Vedrai che non sanno cosa risponderti...

Nel FIR devo indicare la sede del mio cliente dove ho prodotto il rifiuto, solo che non la considero unità locale (non devo avere un registro c/s - chiavetta USB per ogni cliente che ho).
Per i rifuti da costruzione e demolizione in ogni caso il discorso è un po' diverso...e vale solo per il codici 17.xx.xx
....comunque per metterli in difficoltà basta poco e niente, vista la chiarezza delle nostre leggi (in realtà sono loro per primi a dirtelo)....il problema è che i primi ad essere in difficoltà sono quelli che lavorano che non sanno più a che santo votarsi e non solo per quanto riguarda i rifiuti e poi che l'operatore che viene fermato per un controllo di certo non ha le competenze per mettere in difficoltà nessuno...
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Messaggio  Charlie75 Ven Dic 03, 2010 1:18 pm

Per la nostra esperienza in merito noi approcciamo in questo modo:

Trasporto da luogo di produzione a filiale da parte del manutentore: no FIR (non è trasporto di rifiuti, anche se qualche provincia sostiene diversamente, ce ne sono altre che invece sostengono questo.. ma l'Italia è così..). Cosa mettiamo nei vari campi del FIR nel caso dovessimo compilarlo?? (no black box per SISTRI, lo dicono loro)

Trasporto in c/proprio da parte del manutentore a smaltitore autorizzato: QUESTO è trasporto rifiuti, iscrizione albo (ordinaria o semplificata) + FIR per pericolosi e non pericolosi. Nel caso SISTRI occorrono le Black box (questo è l'unico punto chiaro del manuale operativo..)

con SISTRI cambia solo nel primo caso, in quanto dicono che il manutentore, al momento della presa in carico dei propri rifiuti PERICOLOSI, deve compilare la scheda cartacea SISTRI e comunicare alla sede i quantitativi entro 10 gg per i carichi nel registro cronologico. Questo, se vogliamo, posso anche ritenerlo corretto, aiuta a tracciare da subito la produzione di un rifiuto pericoloso, ma la scheda SISTRI da compilare è allucinante.. speravo in un scheda "semplificata" per questa casistica..

Comunque nel manuale operativo (che certo non è legge) sembra che l'impostazione segua proprio questo filone interpretativo, che deriva dal 266 del 152/2006.

E' solo un parere in mezzo a tanti.
Ciao.
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