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Impianto autorizzato in R4

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Impianto autorizzato in R4 Empty Impianto autorizzato in R4

Messaggio  skywalker2016 Mar Mar 21, 2023 9:31 am

Ciao a tutti!
Sto cercando di capire come funziona il mondo dei rottami ferrosi e non.
Un impianto autorizzato in R4 con relativa certificazione 333/2011, se non ha una pressa/cesoia e nemmeno la possibilità di accedere direttamente in ferriera/fonderia cosa se ne fa di Eow visto che comunque bisogna sempre disfarsene entro un determinato periodo?

Ok che puoi viaggiare con ddt e puoi comprare da altri impianti che possono fare solo R13... ma poi il valore del rottame-rifiuto/Eow sarà sempre quello se poi l'impianto di destino avrebbe comunque la capacità di lavorare il materiale in R4.
scratch

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Impianto autorizzato in R4 Empty Re: Impianto autorizzato in R4

Messaggio  Introzzi Mar Mar 21, 2023 1:58 pm

C'è un po' di confusione.

Per punti rapidi:
Un impianto autorizzato in R4 con relativa certificazione 333/2011
non necessariamente per fare R4 serve la certificazione 333/11, se la si vuole fare ex reg. EU sì ma altrimenti uno si fa autorizzare "caso per caso" purché l'EoW rispetti i criteri ex art. 184-ter D.lgs 152/06

se non ha una pressa/cesoia
Non serve per forza una pressa o una cesoia, il regolamento EU i requisiti da ottenere idem se uno chiede il "caso per caso"

e nemmeno la possibilità di accedere direttamente in ferriera/fonderia cosa se ne fa di Eow

Dipende dalla autorizzazione, il reg EU 333/2011 prevede che l'EoW vada diretto in acciaieria ... molto spesso invece passa da un commerciale ... motivo per cui io penso che almeno il 60% dei carichi che viaggia con certificazione 333 in realtà non avrebbe i requisiti per farlo

visto che comunque bisogna sempre disfarsene entro un determinato periodo?
anche questo dipende. Per la 333 si verifica la cessazione al momento della cessione a terzi quindi di fatto il periodo è 0, nel "caso per caso" il periodo è determinato dall'atto autorizzativo o da norme regionali

Ok che puoi viaggiare con ddt e puoi comprare da altri impianti che possono fare solo R13
Se compri da un impianto che fa solo R13 viaggi con FIR con DDT viaggiano solo gli EoW
Peraltro, non è vero che un impianto R13 non può comprare da un impianto R13 in determinati casi può farlo comunque ... inoltre, il divieto è in genere sull'uscita e non sull'ingresso negli impianti

se poi l'impianto di destino avrebbe comunque la capacità di lavorare il materiale in R4.
Su questo attenzione: se un impianto di destino accetta EoW, a maggior ragione certificato 333, e poi lo rilavora per poterlo usare un controllore zelante potrebbe contestare il fatto che quello non era un vero EoW applicando poi una gestione illecita di rifiuto a tutta la filiera

ma poi il valore del rottame-rifiuto/Eow sarà sempre quello
su questo dipende dai contratti commerciali che ciascuno stipula con il destinatario circa la qualità del materiale e dalla necessità o meno di "gestione" come rifiuto ... ma non c'è una legge scritta

Spero di esserti stato utile
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Impianto autorizzato in R4 Empty Re: Impianto autorizzato in R4

Messaggio  skywalker2016 Mar Mar 21, 2023 3:45 pm

Ciao Introizzi, hai ragione c'è molta confusione oltre ad aver scritto il post in modo superficiale.  Comunque sia ti ringrazio perchè mi hai fornito altri spunti di approfondimento.

Introzzi ha scritto:
Un impianto autorizzato in R4 con relativa certificazione 333/2011
non necessariamente per fare R4 serve la certificazione 333/11, se la si vuole fare ex reg. EU sì ma altrimenti uno si fa autorizzare "caso per caso" purché l'EoW rispetti i criteri ex art. 184-ter D.lgs 152/06

Mi sono imbattuto in questi decreti.

Impianto autorizzato in R4 Eow

Mi faresti un esempio legato ad impianti che trattano esclusivamente rottami di ferro, acciaio, alluminio, rame ecc e loro leghe di un caso di R4 per cui non serve la 333/11?

Introzzi ha scritto:
e nemmeno la possibilità di accedere direttamente in ferriera/fonderia cosa se ne fa di Eow
Dipende dalla autorizzazione, il reg EU 333/2011 prevede che l'EoW vada diretto in acciaieria ... molto spesso invece passa da un commerciale... motivo per cui io penso che almeno il 60% dei carichi che viaggia con certificazione 333 in realtà non avrebbe i requisiti per farlo
Infatti vedo che molti impianti molte volte scaricano in ferriera altre volte girano il materiale ad altri impianti/commercianti.
Quindi se io impianto metto in trattamento dei rottami da cui ottengo EoW che vendo poi ad altri impianti di recupero metalli con DDT incorro in sanzione?

Introzzi ha scritto:
visto che comunque bisogna sempre disfarsene entro un determinato periodo?
anche questo dipende. Per la 333 si verifica la cessazione al momento della cessione a terzi quindi di fatto il periodo è 0, nel "caso per caso" il periodo è determinato dall'atto autorizzativo o da norme regionali
Spulciando più di qualche autorizzazione noto che molte province indicano nella maggior parte dei casi comunque l'anno come termine per la cessione.

Ok che puoi viaggiare con ddt e puoi comprare da altri impianti che possono fare solo R13
se poi l'impianto di destino avrebbe comunque la capacità di lavorare il materiale in R4.
Cerco di spiegarmi meglio. Se un piccolo impianto vende abitualmente rottami ad altri impianti/commercianti perché non riesce ad accedere direttamente in ferriera, cosa se ne fa dell'EoW?
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Impianto autorizzato in R4 Empty Re: Impianto autorizzato in R4

Messaggio  Introzzi Mar Mar 21, 2023 5:13 pm

skywalker2016 ha scritto:
Introzzi ha scritto:
Un impianto autorizzato in R4 con relativa certificazione 333/2011
non necessariamente per fare R4 serve la certificazione 333/11, se la si vuole fare ex reg. EU sì ma altrimenti uno si fa autorizzare "caso per caso" purché l'EoW rispetti i criteri ex art. 184-ter D.lgs 152/06

Mi sono imbattuto in questi decreti. (...)
Mi faresti un esempio legato ad impianti che trattano esclusivamente rottami di ferro, acciaio, alluminio, rame ecc e loro leghe di un caso di R4 per cui non serve la 333/11?


Quelli che hai pubblicato sono alcuni regolamenti e/o decreti inerenti alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) per alcune tipologie di materiali.
Nel campo dei metalli abbiamo il reg. eu. 333/2011 (Ferro, Acciaio, Alluminio) e il reg. eu. 715/2013 (rame e sue leghe)
C'è poi possibilità di fare EoW applicando i criteri del DM 05.02.1998

Ma questo è se uno vuole fare un, mi si passi il termine, "EoW standardizzato"
è una facoltà, non un obbligo.
L'art. 184-ter c.3 prevede che se non ci sono criteri specifici di cui i regolamenti e i decreti sopracitati si possa rilasciare un'autorizzazione a fare EoW "caso per caso" a seguito di una istruttoria che può essere più o meno complessa.
Ciascuno dei decreti ha un campo di applicazione, sia in termini di rifiutiin ingresso sia in termini di materiali prodotti: se uno decide di discostarsi da quello standard non è che non può fare EoW, lo può fare "caso per caso" dimostrando che è in grado di farlo.
Proprio perché è caso per caso non è facile fare un esempio senza ledere il segreto industriale di chi lo fa, ma ad esempio recuperare film di alluminio alimentare che ha perso i requisiti di utilizzo diventando rifiuto per farne un film di alluminio da usare in campo edile è un recupero R4 che pur riguardando l'alluminio (quindi potenzialmente ricompreso nel 333/11) non rientra nel reg. eu e quindi va autorizzato caso per caso.

Stiamo parlando di autorizzazione ordinaria, ovviamente. Semplificata è tutto un altro discorso, lì non c'è margine di discussione.

skywalker2016 ha scritto:
Introzzi ha scritto:
e nemmeno la possibilità di accedere direttamente in ferriera/fonderia cosa se ne fa di Eow
Dipende dalla autorizzazione, il reg EU 333/2011 prevede che l'EoW vada diretto in acciaieria ... molto spesso invece passa da un commerciale... motivo per cui io penso che almeno il 60% dei carichi che viaggia con certificazione 333 in realtà non avrebbe i requisiti per farlo
Infatti vedo che molti impianti molte volte scaricano in ferriera altre volte girano il materiale ad altri impianti/commercianti.
Quindi se io impianto metto in trattamento dei rottami da cui ottengo EoW che vendo poi ad altri impianti di recupero metalli con DDT incorro in sanzione?

Non necessariamente.
Ma se un requisito della 333 è che i materiali prodotti siano direttamente impiegati nell'industria metallurgica e poi questo non avviene qualcuno potrebbe obbiettare in tal senso.

skywalker2016 ha scritto:
Ok che puoi viaggiare con ddt e puoi comprare da altri impianti che possono fare solo R13
se poi l'impianto di destino avrebbe comunque la capacità di lavorare il materiale in R4.
Cerco di spiegarmi meglio. Se un piccolo impianto vende abitualmente rottami ad altri impianti/commercianti perché non riesce ad accedere direttamente in ferriera, cosa se ne fa dell'EoW?

Nulla. Ma considerata la burocrazia italiana per modificare le autorizzazioni, meglio avere l'R4 autorizzato e non usarlo mai che non averlo e quando serve metterci mesi per farselo dare.
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