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Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato

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Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato Empty Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato

Messaggio  Admin Gio Set 17, 2020 9:32 am

Il D.Lgs. 116/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, cancella dal TUA la definizione di rifiuto assimilabile ed assimilato (rimane, in verità, un refuso nella rubrica del capitolo 20 dell'allegato D).
Il novellato art. 184, nel definire i rifiuti urbani, rimanda alla definizione inserita all'art. 183, comma 1, lett. b-ter):

"b -ter ) “rifiuti urbani”:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura
e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L -quinquies ;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5".


La nuova definizione di rifiuti speciali:

"3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 -bis ;
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter );
i) i veicoli fuori uso"
.

Ovviamente è abrogata la lett. e) dell'art. 195, c.2, sulla competenza dello Stato a determinare, con decreto ministeriale, i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

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Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato Empty ... e quelli che non sono più urbani senza dubbio....

Messaggio  Tomaso Dom Set 20, 2020 3:39 pm

Evidenzio il nuovo comma b-sexies)
i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

Sebbene questa precisazione sia nata per combattere l'abitudine di alcuni paesi nord-europei di "contare", tra gli altri, come urbani i rifiuti delle ristrutturazioni edilizie in ambito cittadino e quindi performance nominali di recupero di tutto rispetto, l'effetto netto che avremo, nel nostro  sistema nazionale inutilmente iper-regolamentato (negli altri paesi la gestione dei rifiuti non pericolosi è veramente easy), è che buona parte delle cd. isole ecologiche saranno illegali se continueranno ad accettare i rifiuti da piccole demolizioni, anche svolte direttamente dai cittadini o conferimenti da molti soggetti professionali.
Ci dovrà, necessariamente, anche essere un giro di vite su tutti quei Comuni che chiudono 5 occhi sui pescatori o agricoltori che farciscono i cassonetti di reti, teli e resti vari... Questi non potranno più disinteressarsi della gestione dei loro rifiuti. Bene, ma... la complessità del quadro normativo nazionale, che richiede iscrizioni all'albo gestori di veicoli, responsabili tecnici, formulari per i trasporti ecc. e la limitata competenza degli artigiani/pescatori/agricoltori sulla gestione rifiuti sarà la solita fabbrica di inutile contenzioso.
Nelle 90 e passa pagine del Decreto semplificazioni, un posticino per la gestione dei rifiuti non pericolosi non si poteva trovare?
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Messaggio  silvia Dom Set 20, 2020 6:48 pm

Tomaso ha scritto:Evidenzio il nuovo comma b-sexies)

l'effetto netto che avremo, nel nostro  sistema nazionale inutilmente iper-regolamentato (negli altri paesi la gestione dei rifiuti non pericolosi è veramente easy), è che buona parte delle cd. isole ecologiche saranno illegali se continueranno ad accettare i rifiuti da piccole demolizioni, anche svolte direttamente dai cittadini o conferimenti da molti soggetti professionali.

Alla luce di ciò che scrive Tomaso domando: ma è ancora valido il DM 8/4/2008 come modificato da DM 13/05/2009 (disciplina dei centri di raccolta) che elencava i CER ammissibili nei centri di raccolta (appunto), e che ricomprendeva fra l'altro i rifiuti da costruzione e demolizione?
Se il nuovo 116 non lo ha modificato (ammesso che un DLgs possa modificare un DM... sono ignorante) avremo delle norme che confliggono?
Non ho ancora letto bene il 116, sono pigra, voglio i testi coordinati uffaaaaa
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Messaggio  silvia Dom Set 20, 2020 7:15 pm

Mi autorispondo, ho visto che nel 116 ci sono modifiche al DM del 2008 sugli ecocentri.
Però i CER dei rifiuti da costruzione e demolizione non vengono espunti.
Che ne dite?
Grazie!
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Messaggio  Tomaso Dom Set 20, 2020 9:00 pm

Ti rispondo subito.
1) I DM sono il livello più basso della normazione.
Sotto vengono solo le circolari ministeriali (firmate dal Ministro).
Sotto ancora le circolare firmate dai dirigenti che dovrebbero essere buone solo per incartare il pesce ma al Mattm vanno, da anni, per la maggiore.
Nessuna circolare, ovviamente, può innovare alcunché ma solo fornire chiarimenti.
Ma, di nuovo, al Mattm hanno fatto, temo inconsciamente, del disprezzo delle regole un'arte.
2)Quindi un Dlgs. scavalca qualsiasi DM.
Peraltro, è il recepimento di una direttiva europea, del tutto perentoria, pertanto, anche senza Dlgs. Al termine massimo di recepimento era comunque cogente il divieto.
3) posto che le isole ecologiche, ecocentri, o centri di raccolta, sono autorizzati solo per gli urbani, in deroga alla norma generale sugli impianti di gestione rifiuti, se non si fanno autorizzare alla veloce a gestire questi rifiuti speciali, non possono più legalmente ritirarli.
4) la lista dei Codici non è coerente nel nuovo TUA, post modifiche?
Non è mai stato modificato ufficialmente né l'allegato g né i per anni...
Che speravi?
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Messaggio  silvia Lun Set 21, 2020 8:50 am

Grazie Tomaso,
condivido pienamente il tuo discorso sulla gerarchia delle norme e sul fatto che in ogni caso comanda la direttiva europea,
però non capisco il senso di modificare il DM 8 aprile 2008 solo aggiungendo codici e non espungendo quelli non più ammissibili....

Chi legge, implicitamente, pensa che l'elenco di cui all'allegato I, paragrafo 4.2 del DM 8/4/08 sia ancora valido: anzi, direi che lo è, poichè nessuno lo ha abrogato.

Cosa ne pensano i RT cat. 1 che magari hanno anche qualche centro di raccolta?

Grazie a tutti per il confronto.





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Messaggio  FrancescaP Lun Set 21, 2020 10:49 am

silvia ha scritto:Non ho ancora letto bene il 116, sono pigra, voglio i testi coordinati uffaaaaa

Buongiorno, anche se non è stato ancora aggiornato (ho verificato poco fa) normattiva riporta i testi coordinati.
Il 152 lo trovi qui
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Messaggio  Paolo UD Lun Set 21, 2020 10:52 am

Tomaso ha scritto:Evidenzio il nuovo comma b-sexies)
i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

... è che buona parte delle cd. isole ecologiche saranno illegali se continueranno ad accettare i rifiuti da piccole demolizioni, anche svolte direttamente dai cittadini o conferimenti da molti soggetti professionali.
...
in merito ai rifiuti da costruzione e demolizione, il nuovo art 185 bis comma1 lettera c) sembra voler farli gestire dai rivenditori:

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione,...., il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

e il comma 3 dello stesso articolo recita:
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.


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Messaggio  silvia Lun Set 21, 2020 11:02 am

Con riferimento al messaggio di PaoloUD...
Mi pare incredibile. Quindi sarà vero. Vado subito a leggerlo di persona.

Edit: letto, è vero :-D Io però se fossi un venditore non lo farei mai, per ovvi motivi legati al fatto che chiunque (cittadino? impresa?) può scaricarti qualsiasi roba in casa tua. E poi se c'è dentro l'eternit chi paga? (questo è uno dei problemi in cui incappano continuamente i centri di raccolta.....)
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Messaggio  lotus1 Mer Set 23, 2020 10:03 am

buon giorno
sulla questione della eliminazione dell'"assimilazione" e assimilabilità,
ma voi avete capito perché nell'elenco dei rifiuti speciali allora devono precisare:
"SE diversi da quelli di cui al comma 2" ?

come può un "rifiuto prodotto nell'ambito delle lavorazioni industriali" , ad esempio, essere non-diverso da quelli al comma 2, dove il comma 2 tratta i rifiuti urbani ????????????
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Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato Empty Decreto Legislativo 116/2020 - modifica all'Art. 190 comma 1

Messaggio  luciano.salerno Mer Set 23, 2020 3:38 pm

Buongiorno a tutti,
Vi scrivo in merito alla modifica apportata all’Art. 190, comma 1, che istituisce "l’obbligo di indicare nel registro cronologico di carico e scarico, per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero" e a come pensavate di procedere. Grazie.

Saluti.

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Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato Empty Re: Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato

Messaggio  Paolo UD Gio Set 24, 2020 10:23 am

lotus1 ha scritto:buon giorno
sulla questione della eliminazione dell'"assimilazione" e assimilabilità,
ma voi avete capito perché nell'elenco dei rifiuti speciali allora devono precisare:
"SE diversi da quelli di cui al comma 2" ?

Perché i rifiuti non domestici indicati nell'allegato L-quarter prodotti dalle attività indicate nell'allegato L-quinquies sono rifiuti urbani e se li conferisci fuori dal servizio pubblico devi fornire un'attestazione da parte del recuperatore altrimenti ti viene addebito tutto nella tariffa (cfr il nuovo comma 10 dell'art 238).
In sostanza sono usciti dalla finestra e entrati dal portone con tanto di tappeto rosso.
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Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato Empty Re: Eliminata la definizione di rifiuto assimilabile e rifiuto assimilato

Messaggio  lotus1 Gio Set 24, 2020 11:05 am

Grazie mille Paolo, ora è chiaro.
leggevo l'elenco dell'allegato L-quinquies

menziona comunque attività di servizi, commerciali, artigianali e carrozzerie. le lavorazioni industriali mi sembra che rimangono comunque fuori dall'assimilabilità.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Dic 02, 2020 8:59 pm

FrancescaP ha scritto:

Buongiorno, anche se non è stato ancora aggiornato (ho verificato poco fa) normattiva riporta i testi coordinati.
Il 152 lo trovi qui
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Normalmente dopo un po' viene aggiornato

Ok, dopo un po': ma... quanto è "po' ", lo devo considerare in mesi o in anni ?
No, dico, perchè io sto qui ormai da più di 2 mesi per vedere se per purissimo caso qualche anima buona si prende la briga di copiaincollare dal Reg UE 1357/2014 e dal Reg. UE 997/2017 le concentrazioni tanto soglia quanto limite dei vari HP X,
Perchè diciamo che se nella versione di normattiva tutt'oggi3 dicembre 2020 io ancora trovo scritto il vecchissimo testo con le "H" semplici e poi alla fine come nota:

"AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "L'allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dall'Allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

* Sotto la voce HP6 «Tossicita' acuta» al secondo capoverso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione»"

che il cielo sa chi mai ci arriva a leggersela. non ho motivo di meravigliarmi più di tanto se poi c'è il solito zelante che trova da ridire.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  cescal64 Mar Mar 23, 2021 1:32 pm

Riprendo questa discussione per capire meglio la questione degli ex "rifiuti speciali assimilati/assimilabili", ora "rifiuti urbani non domestici" (non è così, ma è così  Wink ).

Tra le attività elencate nell'allegato L-quinquies, le uniche non presenti rispetto all'elenco delle utenze non domestiche per il calcolo della TARI (vedi D.P.R. 158/99) sono le "attività industriali con capannoni di produzione", quindi si deve ritenere (vedi anche posizione di Confindustria) che queste NON possano produrre rifiuti urbani non domestici, quindi chiedo:
- i rifiuti di imballaggio puliti prodotti dalle PMI (carpenterie, metalmeccaniche, etc.), che venivano conferiti come RSAU al servizio pubblico (nelle Aree produttive ecologicamente attrezzate, ma non solo), ora devono essere gestiti come rifiuti speciali e conferiti a ditte private autorizzate? a rigore direi di si, anche se preferirei equipararle a qualche altra attività presente in allegato L-quinquies [ad es. attività artigianali di produzione di beni specifici] e continuare come prima.
- i rifiuti (differenziati o indifferenziati) derivanti da uffici e/o mense all'interno delle PMI devono seguire lo stesso percorso (prima pubblico, ora privato) oppure è possibile equipararle ad altre attività già presenti in allegato L-quinquies  [ad es. uffici e mense]? io direi la seconda, ma temo orientamenti più rigidi.
- i toner esauriti prodotti dagli uffici nelle PMI possono ancora essere gestiti dal servizio pubblico (direttamente o in convenzione con altri soggetti in accordo con il Comune di competenza) oppure devono essere conferiti ad aziende private autorizzate? anche qua, io direi la prima, ma temo la seconda.

In pratica, secondo voi, quando diventa ragionevole utilizzare la "clausola di salvaguardia" messa a fine tabella L-quinquies, che prevede che le "attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe"?

Altra questione non secondaria: se le attività delle PMI non possono produrre "rifiuti urbani non domestici", significa che non sono assoggettabili alla TARI (tutta o in parte)?

Grazie per ogni vostro contributo.
cescal64
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