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Messaggio  lotus1 Lun Mag 11, 2015 1:19 pm

Promemoria primo messaggio :

Buon giorno....

mi sembra una situazione delirante.... laboratori che all' 11 maggio..."stanno pensando" come gestire le analisi ma che insomma si tratta solo di mettere una P o rifare una infiammabilità (che è una cavolata, lo dico per chi non avesse approfondito la questione )... impianti che devono svuotare i piazzali (dei rifiuti "a rischio di riclassificazione" se no dal primo giugno devono riclassificare i rifiuti che hanno ritirato con il rischio di trovarsi pericolosi per cui non erano autorizzati o H/HP da gestire (non si sa come visto che non sanno che HP potrebbero avere)... confindustria che dice di aver chiesto un decreto di "transitorio" per cui quello che è stato caricato dai produttori al 31/5 può essere gestito così per i successivi 6 mesi (oltre che chiedere di reinserire H14=ADR)....


sono un po' spettinata da questa situazione.... voi?
faccio veramente fatica a dare consigli. anche perchè qualcuno a giugno qualche pericoloso o qualche codice specchio dovrà pure caricarlo e a meno di fare analisi su tutto non si hanno elementi per una corretta gestione.
molte HP potrebbero essere deducibili dalle concentrazioni (se le analisi danno info sufficienti), ma gli impianti potranno accettare "traslitterazioni" fatte da produttori?

bo.
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Mag 26, 2015 6:16 pm

ma...

... sembra a me, o il consiglio di stato ha detto "figlioli, ma voi avete capito che mestiere siete tenuti a fare oppure pensate di poter dire e scrivere sempre a come vi capita/gira?"

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Messaggio  PiazzaPulita Mar Mag 26, 2015 7:55 pm

Aurora Brancia ha scritto:ma...

...  sembra a me, o il consiglio di stato ha detto "figlioli, ma voi avete capito che mestiere siete tenuti a fare oppure pensate di poter dire e scrivere sempre a come vi capita/gira?"

e anche la Ficco lo interpretra alla stessa maniera:

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

e, sottolineando che:
Il conformarsi dell’Amministrazione a tale eccezione (oltre ad alcune altre) rappresenta la condizione affinché lo schema di Dm possa essere legittimamente adottato

evidenzia che, fintanto che il MATTM non modificherà il DM nel senso del parere del CdS, questo non potrà essere adottato

mi sà che dal 1 giugno ne vedremo delle belle...
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Messaggio  Robicheaux Mer Mag 27, 2015 10:15 am

Il Consiglio di Stato (grazie per il reperimento), da come capisco, sostiene che non vi sia alcuna necessità di recepire regolamenti e decisioni perchè direttamente applicabili nel nostro ordinamento, ciò determina automaticamente, per il principio della lex posterior derogat priori, l'abrogazione delle norme dei suddetti allegati D e I in contrasto con i predetti atti dell'Ue, anche se introdotte con il Dl n. 91 del 2014, che risale appunto ad epoca precedente, e cioè al 24 giugno 2014. Per essere ancora più chiari il Dm non può contenere ...norme che si discostino anche minimamente da quelle che in sede europea sono state varate con il regolamento n. 1357/2014 e con la decisione n. 2014/955/Ue. Quindi le nuove modalità di classificazione dei rifiuti introdotte con la L116/2014 nell'allegato D del Dlgs 152/06, il cosidetto preambolo, sono da ritenersi già abrogate, così come tutto l'allegato D, compreso il comma 5 dove si stabiliva l'attribuzione della caratteristica H14 ecotossico secondo le modalità dell'accordo Adr per la classe 9 — M6 e M7. Perdono di efficacia anche i pareri ISS riguardanti la corrosività degli ossidi metallici (pH estremi) o la cancerogenicità degli idrocarburi (markers) Il CdS poi ritiene dubbia la stessa legittimità di un decreto emanato ai sensi dell'articolo 264, comma 2 bis, del Dlgs 162/06, per la modifica/integrazione degli allegati, in quanto con un decreto non è possibile modificare una norma di rango superiore. Credo che non ce ne sia per nessuno, si classifica secondo le indicazioni del regolamento 1357/2014, punto e basta.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Mag 27, 2015 12:40 pm

Io ripeto che quel commillo 5 della "pre-introduzione" all'allegato D è uno obbrobrio tecnico illegibile.
Per quello che riguarda la classificazione degli idrocarburi, essendo la qualificazione di moltissimi di essi almeno difficoltosa analiticamente, anche con un HRGC/MS-MS, a mio avviso l'indicazione di ricerca dei markers di cancerogenicità può ritenersi comunque tuttora condivisibile.
Non dimentichiamo che l'ISS fu costretta a tirare fuori le varie circolari e pareri sin dal 2005 perchè dal 2002-2003, e quindi ben prima che qualche anima candida della chimica elaborasse il mefitico commillo 5 di cui sopra, molti Enti pubblici, anche di Controllo e Vigilanza, avevano sostenuto che siccome su oltre 750 tipi di idrocarburi classificati oltre 600 erano R45, allora in base al principio di precauzione non sapendo quali fossero di preciso ritenevano tutto R45. E ne sono stati fatti giudizi penali, su sta fesseria, credetemi!  

E se la cosa può interessare qualcuno, c'è ancora qualche ARPA che ignora del tutto come la medesima L. 116/14 abbia finalmente corretto quell'altro illegibile zarro che, dal 1999, indicava tra i parametri contaminanti dei terreni lo stagno anzichè i composti organostannici...
Che poi - come biologa - ci terrei a dire che proprio gli organostannici rientrano tra i contaminanti peggiori delle acque, almeno delle superficiali ma anche quelle di falda che comunque da qualche parte di acqua superficiale prima o poi finiscono, e ancora oggi nessuno ha pensato di segnalarli tra i parametri di contaminazione delle acque, di quelle superficiali almeno.


Eh, S.E. il principe Tomasi di Lampedusa lo diceva sempre: cambiare tutto perchè nulla cambi...


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Messaggio  Enrico F. Mer Mag 27, 2015 5:37 pm

Robicheaux ha scritto:Il Consiglio di Stato (grazie per il reperimento), da come capisco, sostiene che non vi sia alcuna necessità di recepire regolamenti e decisioni perchè direttamente applicabili nel nostro ordinamento, ciò determina automaticamente, per il principio della lex posterior derogat priori, l'abrogazione delle norme dei suddetti allegati D e I in contrasto con i predetti atti dell'Ue, anche se introdotte con il Dl n. 91 del 2014, che risale appunto ad epoca precedente, e cioè al 24 giugno 2014. Per essere ancora più chiari il Dm non può contenere ...norme che si discostino anche minimamente da quelle che in sede europea sono state varate con il regolamento n. 1357/2014 e con la decisione n. 2014/955/Ue. Quindi le nuove modalità di classificazione dei rifiuti introdotte con la L116/2014 nell'allegato D del Dlgs 152/06, il cosidetto preambolo, sono da ritenersi già abrogate, così come tutto l'allegato D, compreso il comma 5 dove si stabiliva l'attribuzione della caratteristica H14 ecotossico secondo le modalità dell'accordo Adr per la classe 9 — M6 e M7. Perdono di efficacia anche i pareri ISS riguardanti la corrosività degli ossidi metallici (pH estremi) o la cancerogenicità degli idrocarburi (markers)  Il CdS poi ritiene dubbia la stessa legittimità di un decreto emanato ai sensi dell'articolo 264, comma 2 bis, del Dlgs 162/06, per la modifica/integrazione degli allegati, in quanto con un decreto non è possibile modificare una norma di rango superiore. Credo che non ce ne sia per nessuno, si classifica secondo le indicazioni del regolamento 1357/2014, punto e basta.

In aggiunta, attraverso gole profonde che nemmeno il Watergate, il decreto che dovrebbe uscire dopo il 1 giugno dovrebbe recitare in merito all'ecotossico qualcosa di questo tipo:

Caratteristica di pericolo ecotossico – HP14
Il Regolamento (UE) n. 1357/2014, direttamente applicabile dal 1° giugno 2015, riporta in nota che “L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio”.
Di conseguenza, i rifiuti che fino ad oggi sono stati classificati “ecotossici” con l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14, dal 1° giugno 2015 rimarranno “ecotossici” e la pertinente caratteristica di pericolo sarà HP14.
Si evidenzia la necessità di valutare, in presenza di sostanze pericolosi “pertinenti” in relazione alla ecotossicità, la possibile pericolosità di rifiuti oggi classificati non pericolosi.
Su questo punto si rimanda alle eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente.


Come dice uno che conosco: Moriremo tutti.
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reg 1357 e primo giugno - Pagina 2 Empty della pericolosità dell'ossido di zinco

Messaggio  andrea zanardi Mar Giu 16, 2015 11:26 am

se “L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio”

si deve tornare ad applicare ad esempio nel caso dello zinco il limite di 0,25%? Se da un lato c'è un tentativo di allineamento con l'adr dall'altro c'è disallineamento così facendo? come dire che la la 67/548/CEE l'hanno fatta uscire dalla porta e rientrare dalla finestra.
Io non so più che fare come devo comportarmi a riguardo secondo voi?

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reg 1357 e primo giugno - Pagina 2 Empty pericolosità RAEE....

Messaggio  ceresio18 Mar Giu 16, 2015 12:13 pm

carissimi tutti...... a partire dal 1 giugno diversi impianti stanno rifiutandosi di ritirare qualsiasi RAEE in assenza di analisi.....
Voi colleghi come la state gestendo?
Tutti concordano sull'inapplicabilità delle previsioni del REG 1357 ai RAEE....ma alla fine la legge scritta nero su bianco ci dice che un rifiuto è pericoloso se ha una delle caratteristiche da HP1 ad HP15 e ci dice anche che in caso di rifiuto cui potrebbe essere assegnato un codice CER pericoloso o uno non pericoloso....la valutazione deve essere condotta verificando la concentrazione di sostanze nei rifiuti......
e quindi?
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Giu 16, 2015 12:22 pm

ceresio18 ha scritto:carissimi tutti...... a partire dal 1 giugno diversi impianti stanno rifiutandosi di ritirare qualsiasi RAEE in assenza di analisi.....
Voi colleghi come la state gestendo?
Tutti concordano sull'inapplicabilità delle previsioni del REG 1357 ai RAEE....ma alla fine la legge scritta nero su bianco ci dice che un rifiuto è pericoloso se ha una delle caratteristiche da HP1 ad HP15 e ci dice anche che in caso di rifiuto cui potrebbe essere assegnato un codice CER pericoloso o uno non pericoloso....la valutazione deve essere condotta verificando la concentrazione di sostanze nei rifiuti......
e quindi?

Quindi, invece di pensare a fare cose serie e ad assumerci delle responsabilità su ciò che diciamo e facciamo, in scienza e coscienza, stiamo giocando a citarci addosso, per dirla alla woody allen.
Sarà che ero ostinata da piccina e invecchiando non sono diventata più accondiscendente nè tollerante, sarà che personalmente dico qualcosa solo e se e quando sono assolutamente certa di ciò che affermo, sul lavoro e non, sarà che quando sono convinta di una cosa sono prontissima a confrontarmi sino all'ultimo comma anche con il Grande Biologo, ma la mia personale opinione è che abbiamo il Paese che ci meritiamo, come media di professionalità che girano. Diciamo magari di professionalismi, che è cosa ben diversa, come la differenza tra autorità ed autoritarismo.  

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Messaggio  ceresio18 Mar Giu 16, 2015 3:44 pm

Si.... ma quindi.... vi è capitato di mandare a recupero o smaltimento una lavastoviglie o un forno o un televisore o una apparecchiatura medica etc.....?
Nessuno vi ha chiesto nulla?
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Messaggio  Admin Mar Giu 16, 2015 7:56 pm

I logisti incaricati dai Sistemi collettivi, ad oggi, non hanno richiesto nulla.

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Messaggio  VdT Mer Giu 17, 2015 5:02 pm

Molti impianti si stanno organizzando chiedendo delle schede di caratterizzazione ai vari produttori/detentori.
Il problema con i RAEE è che diventa complicato farci delle analisi sopra...

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Messaggio  Supremoanziano Mer Giu 17, 2015 6:38 pm

Gli apparecchi che soggiaciono alla normativa sui RAEE devono essere integri. Altrimenti non sono RAEE e vanno incontro agli stessi problemi di analisi dli altri rifiuti come ad esempio i paraurti di una vettura.
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reg 1357 e primo giugno - Pagina 2 Empty RAEE

Messaggio  ARCOBALENO Gio Giu 18, 2015 11:16 am

Buon giorno

sono un operatore Raee sia come logistico sia come impianto di trattamento e lavoro con i Sistemi collettivi, per quanto riguarda la caratterizzazione dei rifiuti e le relative analisi abbiamo stabilito sulla base di nostre analisi interne, caratterizzazioni merceologiche e schede di sicurezza le classi di pericolo dei nostri rifiuti derivanti dalle nostre lavorazioni. Per quanto riguarda lo stoccaggio di pericolosi e la loro accettazione alcuni consorzi hanno inviato ai produttori delle note informative con indicazioni su quali classi usare oppure hanno richiesto quali carattertiche intendevano utilizzare, resta il fatto che se non sono allienate con le nostre richiediamo ogni volta le analisi per poter conferire.
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Messaggio  ceresio18 Gio Giu 18, 2015 6:42 pm

Buongiorno Arcobaleno, ma ad esempio voi quali HP avete attribuito ai diversi RAEE?
Almeno ai più diffusi?
E su quale base analitica?
grazie
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Messaggio  ARCOBALENO Ven Giu 19, 2015 10:44 am

Come dicevo in base ad analisi interne, caratterizzazioni merceologiche e schede di sicurezza le classi di pericolo dei nostri rifiuti sono le seguenti:

16.02.13. o 20.01.35  HP6
16.02.11  o 20.01.23  HP4
20.01.21 HP6
16.02.15 HP4

Per completezza aggiungo:
16.06.01 HP6 HP8
16.06.02 HP5 HP7 HP13 HP14
20.01.33 HP6 HP8
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Giu 19, 2015 3:52 pm

... e in arrivo le "linee guida comunitarie per l'applicazione del Regolamento" (in inglese):

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interessante l'allegato

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Messaggio  homer Ven Giu 19, 2015 11:18 pm

.... occhio che è ancora una bozza (per fortuna, considerate alcune idiozie che contiene)
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Messaggio  Cancaro Mar Lug 14, 2015 10:43 am

Buongiorno,
premesso che non sono un analista, ma solo un consulente che cerca di arrabattarsi al meglio del possibile a dare le informazioni corrette, cercando ovviamente di far spendere il meno possibile ai propri clienti produttori di rifiuti, vorrei condividere con di voi alcune osservazioni ed avere un vostro parere in merito.

Io personalmente non sono un grande amante delle analisi dei rifiuti a tutti i costi, sopratutto quando è nota al produttore la composizione del rifiuto, e pertanto consiglio prima di spendere soldi in analisi di valutare ove possibile le caratteristiche del rifiuto sulla base della conoscenza del rifiuto medesimo (ciclo di produzione, caratteristiche chimico fisiche, eventuali reazioni che possono avere cambiato la natura delle materie prime impiegate ecc.) e delle informazioni disponibili circa le caratteristiche delle sostanze.
Nello specifico, se non sono disponibili le schede di sicurezza delle sostanze contenute nel rifiuto, consiglio di utilizzare il sito ECHA (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database) che riporta il database delle sostanze e delle relative classificazioni armonizzate e/o proposte.

A fronte di tale applicazione ci si scontra però, a valle della attribuzione delle caratteristiche HP, con "destinatari" che non accettano frasi HP diverse da quelle da loro "consigliate" a meno che ci sia una analisi che le "certifichi", ma senza dare delle giustificazioni al produttore sulle motivazioni puntuali che hanno portato a individuare determinate frasi HP da loro "consigliate".
Quest'ultimo punto a mio parere importante stante che l'attribuzione della pericolosità è responsabilità del produttore e in caso di un eventuale controllo e/o contestazione (finora non mi risulta che siano spesso contestate le frasi H/HP ma non si sa mai chi arriva o arriverà a fare i controlli) è il produttore a dover giustificare le proprie scelte.

Faccio un esempio pratico citando ad esempio la classificazione consigliata da Arcobaleno per le batterie al piombo CER 16 06 01.
Forse ingenuamente credevo che fosse uno dei rifiuti più facili da classificare stante che la composizione è chiara e nota a tutti e pertanto non è necessario fare un'analisi per sapere che c'è piombo per circa il 60-70% del peso e acido solforico in soluzione per la quasi restante parte del peso.
Palese che per l'acido solforico è necessario attribuire l'HP8 in quanto corrosivo.
Il problema di interpretazione arriva però quando si tratta del piombo...premesso che non c'è una classificazione armonizzata, sul sito ECHA il piombo (con CAS 7439-92-1) viene o classificato NON PERICOLOSO (pertanto le batterie dovrebbero avere solo HP8) oppure con le frasi H360, H372, H400, H410 cui corrisponderebbero quindi HP10, HP5 e HP14 oppure con le frasi H302,H332, H360, H373, H400 e H410 cui corrisponderebbero quindi HP6, HP10, HP5 e HP14.
Quindi sia in un caso che nell'altro le classificazioni che io avrei suggerito sulla base della metodologia generale di cui sopra entrano in conflitto con le frasi consigliate da Arcobaleno HP6 e HP8 ma che in modo simile ho visto "consigliare" da molti destinatari, con eventuale aggiunta dell'HP14 e HP5 o scomparsa dell'HP6...e comunque tutti i destinatari mi sembrano concordi sul fatto che non debba comparire l'HP10...quindi che fare?

Chiedo scusa per essermi dilungato un po troppo What a Face
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