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Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
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isamonfroni
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frampo
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Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Buongiorno a tutti, ho un dubbio che vi sottopongo:
un'elettricista che presso i clienti sostituisce neon - tubi fluorescenti (CER 200121) e deve poi trasportare quelli "bruciati" presso la propria sede dove li stocca in appositi contenitori per poi smaltirli: è corretto che si iscriva all'Albo Gestori Ambientali alla voce Installatori - Raccolta e trasporto dei RAEE?
Grazie
un'elettricista che presso i clienti sostituisce neon - tubi fluorescenti (CER 200121) e deve poi trasportare quelli "bruciati" presso la propria sede dove li stocca in appositi contenitori per poi smaltirli: è corretto che si iscriva all'Albo Gestori Ambientali alla voce Installatori - Raccolta e trasporto dei RAEE?
Grazie
frampo- Membro della community
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Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
frampo ha scritto:un'elettricista ..... è corretto ?
E' corretto solo se l'elettricista è una femmina
Se no si scrive UN elettricista
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Ops.... hai ragione! Errorraccio e figuraccia!
Ho ancora un dubbio:
sempre il mio elettricista che è sotto i 10 dipendenti anche se produce rifiuto pericoloso (es. neon) non è obbligato ad iscriversi al Sistri. E' corretto?
Grazie mille
sempre il mio elettricista che è sotto i 10 dipendenti anche se produce rifiuto pericoloso (es. neon) non è obbligato ad iscriversi al Sistri. E' corretto?
Grazie mille
frampo- Membro della community
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Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
frampo ha scritto:Buongiorno a tutti, ho un dubbio che vi sottopongo:
un'elettricista che presso i clienti sostituisce neon - tubi fluorescenti (CER 200121) e deve poi trasportare quelli "bruciati" presso la propria sede dove li stocca in appositi contenitori per poi smaltirli: è corretto che si iscriva all'Albo Gestori Ambientali alla voce Installatori - Raccolta e trasporto dei RAEE?
Grazie
Ciao a tutti vorrei comprendere meglio, nel caso proposto l'elettricista si iscrive all'Albo (ok) ma chiedo:
- deve redigere un formulario? Se SI, a chi lo intesta (come destinatario) per riportarselo in sede, visto che è improbabile che questa sia autorizzata come impianto
- deve registrare i rifiuti nel Registro di carico e scarico? (credo di si poiché sono a tutti gli effetti rifiuti di manutenzione)
Grazie per le risposte
harl- Utente Attivo
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Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
wow!
E l'elettricista che ci fa alla fine con i neon che si è riportato in sede? (mi aspettavo che li mettesse in deposito temporaneo, per poi chiamare una ditta a ritirarli..)
E l'elettricista che ci fa alla fine con i neon che si è riportato in sede? (mi aspettavo che li mettesse in deposito temporaneo, per poi chiamare una ditta a ritirarli..)
harl- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
se l'elettricista si iscrive all'albo nella nuova sezione 3-bis (ex categoria RAEE) allora dovrà utilizzare la documentazione prevista dal DM 65 ossia lo schedario di carico e scarico ed il documento di trasporto semplificato con le procedure previste dal DM 65.
se invece non è tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'albo per il DM 65 e si iscrive nella categoria 2-bis (ex art. 212 comma8 ossia trasporto di rifiuti propri derivanti dalle proprie attività) allora utilizzerà il formulario di identificazione rifiuti per il trasporto degli stessi.
se invece non è tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'albo per il DM 65 e si iscrive nella categoria 2-bis (ex art. 212 comma8 ossia trasporto di rifiuti propri derivanti dalle proprie attività) allora utilizzerà il formulario di identificazione rifiuti per il trasporto degli stessi.
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VdT- Moderatore
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Benedetti ragazzi.
Il Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 e il Dm 8 marzo 2010 n.65 non sono norme che si osservano quando fa comodo.
Esiste un elenco di RAEE domestici nel quale i neon compaiono. Essi, anche se provengono da un'industria o da uno studio professionale o da un negozio commerciale , sono considerati domestici non professionali (art.4 comma 1 lett. l), e quindi si gestiscono come i RAEE domestici. Per capire come si gestiscono, il Dm è la fonte giusta.
Quando sono RAEE domestici NON si applica il 152, NON si entra nel Sistri.
Il Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 e il Dm 8 marzo 2010 n.65 non sono norme che si osservano quando fa comodo.
Esiste un elenco di RAEE domestici nel quale i neon compaiono. Essi, anche se provengono da un'industria o da uno studio professionale o da un negozio commerciale , sono considerati domestici non professionali (art.4 comma 1 lett. l), e quindi si gestiscono come i RAEE domestici. Per capire come si gestiscono, il Dm è la fonte giusta.
Quando sono RAEE domestici NON si applica il 152, NON si entra nel Sistri.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Supremoanziano io e te ultimamente andiamo in disaccordo.
Il DM 65 ed il D.lgs 49/2014 è vero che sono due norme che devono essere osservate nei tempi e nei modi competenti, ma è altrettanto vero che quello che spesso si dimentica è il fondamento sul quale ci si deve basare e che spesso sfugge.
Il DM 65 è da osservarsi per tutti i RAEE derivanti dalla distribuzione per i quali vige oggi l'obbligo per i distributori, installatori e centri di assistenza tecnica di aderirvi per i RAEE domestici e solo su incarico diretto nel caso dei professionali.
Il D.Lgs 49/2014 è invece generale sulla questione RAEE, tant'è che al suo interno vengono nuovamente chiamati in causa i distributori dando una semplificazione delle operazioni di raggruppamento dei RAEE.
Se un installatore non rientra nella categoria dei distributori ( ossia dei soggetti che distribuiscono AEE) non adempiono agli obblighi del DM 65 ma gestiscono i RAEE così come tutti gli altri rifiuti. nel senso che se da un cantiere vengono fuori cavi elettrici, macerie ecc... anche i neon verranno gestiti secondo il D.Lgs. 152/2006 poiché non vi è una vendita di AEE e per contro non possono essere ritirati gratuitamente (uno contro zero) i RAEE.
Che dici è più chiaro ora?
Il DM 65 ed il D.lgs 49/2014 è vero che sono due norme che devono essere osservate nei tempi e nei modi competenti, ma è altrettanto vero che quello che spesso si dimentica è il fondamento sul quale ci si deve basare e che spesso sfugge.
Il DM 65 è da osservarsi per tutti i RAEE derivanti dalla distribuzione per i quali vige oggi l'obbligo per i distributori, installatori e centri di assistenza tecnica di aderirvi per i RAEE domestici e solo su incarico diretto nel caso dei professionali.
Il D.Lgs 49/2014 è invece generale sulla questione RAEE, tant'è che al suo interno vengono nuovamente chiamati in causa i distributori dando una semplificazione delle operazioni di raggruppamento dei RAEE.
Se un installatore non rientra nella categoria dei distributori ( ossia dei soggetti che distribuiscono AEE) non adempiono agli obblighi del DM 65 ma gestiscono i RAEE così come tutti gli altri rifiuti. nel senso che se da un cantiere vengono fuori cavi elettrici, macerie ecc... anche i neon verranno gestiti secondo il D.Lgs. 152/2006 poiché non vi è una vendita di AEE e per contro non possono essere ritirati gratuitamente (uno contro zero) i RAEE.
Che dici è più chiaro ora?
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VdT- Moderatore
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Mi sembrava che il quesito posto dall'amico harl illustrasse esattamente il caso di un elettricista che cambia un neon (immagino che il verbo cambiare sottointenda che poi, tolto il neon guasto, l'elettricista ci metta su quello nuovo). Il neon guasto che l'elettricista ha tolto è un RAEE domestico (anche se proviene da un negozio di alimentari o da uno studio di architettura).
Quindi niente FIR, niente Registro rifiuti ex 152, niente iscrizione all'Albo in cat.2 bis.
Invece: SI DDT RAEE, SI registro RAEE, SI iscrizione all'Albo in cat.3
Quindi niente FIR, niente Registro rifiuti ex 152, niente iscrizione all'Albo in cat.2 bis.
Invece: SI DDT RAEE, SI registro RAEE, SI iscrizione all'Albo in cat.3
Ultima modifica di Supremoanziano il Mar Set 23, 2014 3:01 pm - modificato 1 volta.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Ok problema risolto. Ho sempre il dannato vizio di ampliare oltre le mie argomentazioni.
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VdT- Moderatore
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Caro Vdt, nessun problema. E' sempre un piacere discutere con te.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Ciao a tutti,
mi inserisco nella conversazione....
Il DM 65/2010 tratta i casi in cui RAEE abbiano come destinazione finale i centri di raccolta.
Pertanto l'elettricista di turno a mio avviso, restando nell'ambito delle previsioni normative, può gestire i neon rimossi come rifiuti da manutenzione ex art. 266 e tenerseli in deposito temporaneo prima del conferimento ad impianto autorizzato per il trattamento dei neon....
non siete d'accordo?
Io non vedo l'obbligo di iscrizione per installatori e centri di assistenza tecnica qualora non conferiscano ai centri di raccolta...
mi inserisco nella conversazione....
Il DM 65/2010 tratta i casi in cui RAEE abbiano come destinazione finale i centri di raccolta.
Pertanto l'elettricista di turno a mio avviso, restando nell'ambito delle previsioni normative, può gestire i neon rimossi come rifiuti da manutenzione ex art. 266 e tenerseli in deposito temporaneo prima del conferimento ad impianto autorizzato per il trattamento dei neon....
non siete d'accordo?
Io non vedo l'obbligo di iscrizione per installatori e centri di assistenza tecnica qualora non conferiscano ai centri di raccolta...
ceresio18- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Ne dubito fortemente. Come avrai avuto modo di leggere dai messaggi miei e di supremoanziano se si tratta di sostituzione e quindi di vendita del nuovo da parte dell'elettricista allora il DM 65 è da rispettare a piene mani e non ci sono deroghe.
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Quoto Vdt.
Non ci sono santi. Il RAEE domestico segue la sua normativa che descrive esattamente come ci si deve comportare. Il 152 non c'entra.
Non ci sono santi. Il RAEE domestico segue la sua normativa che descrive esattamente come ci si deve comportare. Il 152 non c'entra.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Supremoanziano ha scritto:Mi sembrava che il quesito posto dall'amico harl illustrasse esattamente il caso di un elettricista che cambia un neon (immagino che il verbo cambiare sottointenda che poi, tolto il neon guasto, l'elettricista ci metta su quello nuovo). Il neon guasto che l'elettricista ha tolto è un RAEE domestico (anche se proviene da un negozio di alimentari o da uno studio di architettura).
Quindi niente FIR, niente Registro rifiuti ex 152, niente iscrizione all'Albo in cat.2 bis.
Invece: SI DDT RAEE, SI registro RAEE, SI iscrizione all'Albo in cat.3
OK questo ora mi è più chiaro.
Per ampliare l'argomento mi invento un caso concreto:
sono un'azienda che fornisce in comodato dei videogiochi a bar/sale giochi (mi immagino quelli classici anni 80) e si fulmina il neon all'interno dell'apparecchiatura.
Il tecnico (elettricista o che dir si voglia) di tale azienda sostituisce il neon fulminato, questo neon però dovrebbe essere (se ho ben compreso il concetto) un raee professionale, poiché la sala giochi mi paga per avere un videogioco che funziona (e che incassa), indipendentemente dal problema per il quale mi chiama, e la mia attività principale (non è sostituire i neon) è guadagnare fornendo in comodato il videogioco al bar (l'attività di manutenzione in efficienza di tale apparecchiatura perciò è intrinseca!).
In questo caso il neon è un rifiuto da gestire ai sensi del 152 ???
harl- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Giochi pesante eh?
Ok.
La normativa che disciplina i RAEE, si occupa di fornire delle indicazioni per come gestire degli oggetti (apparecchiature elettriche-elettroniche) che non funzionano più, cioè non svolgono più la funzione per la quale erano stati progettati, costruiti e venduti.
Le vere difficoltà di interpretazione sono essenzialmente due:
1) come faccio a capire se il neon dell'esempio è un RAEE oppure no? Tu dirai: "un neon è un neon, è per forza un RAEE, devo solo capire se è domestico o professionale...". Attenzione, non è detto. Anche le catene luminose che si mettono sull'albero di natale istintivamente dovrebbero essere classificate come RAEE, ma non è così, perchè la catena luminosa non ha la funzione di illuminare, ma soltanto di rendere esteticamente più bello l'albero di natale. Quindi non è un corpo luminoso. Quindi non è un RAEE.
Quando ho risolto il primo quesito magari in senso positivo (se è in senso negativo è un rifiuto come un altro e quindi entra nel 152), la seconda difficoltà è capire se è professionale oppure domestico, e qui siamo in vera difficoltà.
La legge, secondo come la leggo io, tendenzialmente classifica come RAEE domestici il 98% dei RAEE esistenti (probabilmente il banco frigo di una macelleria o di una pasticceria è un RAEE professionale). Almeno così a me sembra quando leggo l'art.4 comma 1 lett) l del Dlgs 49.
A te, la palla.
Ok.
La normativa che disciplina i RAEE, si occupa di fornire delle indicazioni per come gestire degli oggetti (apparecchiature elettriche-elettroniche) che non funzionano più, cioè non svolgono più la funzione per la quale erano stati progettati, costruiti e venduti.
Le vere difficoltà di interpretazione sono essenzialmente due:
1) come faccio a capire se il neon dell'esempio è un RAEE oppure no? Tu dirai: "un neon è un neon, è per forza un RAEE, devo solo capire se è domestico o professionale...". Attenzione, non è detto. Anche le catene luminose che si mettono sull'albero di natale istintivamente dovrebbero essere classificate come RAEE, ma non è così, perchè la catena luminosa non ha la funzione di illuminare, ma soltanto di rendere esteticamente più bello l'albero di natale. Quindi non è un corpo luminoso. Quindi non è un RAEE.
Quando ho risolto il primo quesito magari in senso positivo (se è in senso negativo è un rifiuto come un altro e quindi entra nel 152), la seconda difficoltà è capire se è professionale oppure domestico, e qui siamo in vera difficoltà.
La legge, secondo come la leggo io, tendenzialmente classifica come RAEE domestici il 98% dei RAEE esistenti (probabilmente il banco frigo di una macelleria o di una pasticceria è un RAEE professionale). Almeno così a me sembra quando leggo l'art.4 comma 1 lett) l del Dlgs 49.
A te, la palla.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Buongiorno a tutti, mi inserisco in questa discussione. Il caso è dell'elettricista che sostituisce (da utenze domestiche oppure attività commerciali, capannoni industriali, etc.) vecchi neon con nuovi. Il rifiuto credo che rientri sempre nella categoria dei RAEE domestici. I RAEE sono poi portati in deposito temporaneo presso il suo magazzino, con automezzi propri, e da qui avviati tramite ditte autorizzate, a recupero.
Ora, ho approfondito la normativa, ed ero giunta alla conclusione che l'elettricista si deve iscrivere in Categoria 3 Bis in quanto installatore di RAEE domestici, compilare il Documento di Trasporto e Schedario. (e nel capire ciò il Forum mi è stato di grande aiuto).
Ieri però, diciamo.. sono venute meno delle certezze.. sentendo il mio Albo di riferimento (Bari), è invece necessaria l'iscrizione in 2 Bis oltre che in 3 Bis.
Ho provato a contattare Roma ed ho avuto altre risposte; mi è stato detto che l'elettricista è un soggetto che fa attività di manutenzione, come altri (edili, giardinieri, etc.). I rifiuti che produce devono essere gestiti come gli altri rifiuti prodotti da attività di manutenzione, per cui è invece necessaria la sola iscrizione alla 2Bis, per il trasporto dei RAEE dal luogo in cui si fa manutenzione al deposito temporaneo. Per cui: iscrizione 2 bis e registro di Carico e Scarico.
Come spiegazioni sul perché non si deve iscrivere alla 3 bis, mi è stato detto che non è un distributore che fa l'1contro1, ma un produttore di rifiuti da attività di manutenzione, che monta una AEE nuova e si ritira il RAEE da lui prodotto.
Il dubbio è: c'è qualcosa che mi sfugge? Qualcuno di voi ha avuto dei riscontri l'Albo?
Grazie
Ora, ho approfondito la normativa, ed ero giunta alla conclusione che l'elettricista si deve iscrivere in Categoria 3 Bis in quanto installatore di RAEE domestici, compilare il Documento di Trasporto e Schedario. (e nel capire ciò il Forum mi è stato di grande aiuto).
Ieri però, diciamo.. sono venute meno delle certezze.. sentendo il mio Albo di riferimento (Bari), è invece necessaria l'iscrizione in 2 Bis oltre che in 3 Bis.
Ho provato a contattare Roma ed ho avuto altre risposte; mi è stato detto che l'elettricista è un soggetto che fa attività di manutenzione, come altri (edili, giardinieri, etc.). I rifiuti che produce devono essere gestiti come gli altri rifiuti prodotti da attività di manutenzione, per cui è invece necessaria la sola iscrizione alla 2Bis, per il trasporto dei RAEE dal luogo in cui si fa manutenzione al deposito temporaneo. Per cui: iscrizione 2 bis e registro di Carico e Scarico.
Come spiegazioni sul perché non si deve iscrivere alla 3 bis, mi è stato detto che non è un distributore che fa l'1contro1, ma un produttore di rifiuti da attività di manutenzione, che monta una AEE nuova e si ritira il RAEE da lui prodotto.
Il dubbio è: c'è qualcosa che mi sfugge? Qualcuno di voi ha avuto dei riscontri l'Albo?
Grazie
Anto_la- Membro della community
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
La questione è abbastanza semplice: se vendi AEE (quindi nel tuo oggetto sociale c'è la vendita di apparecchiature elettriche) puoi procedere al ritiro dei RAEE equivalenti e quindi ti iscrivi in categoria 3 bis.
Se invece ti limiti a smontare i neon rotti nell'ambito di un qualsiasi cantiere senza fornire nuove apparecchiature allora rientri nella classe della manutenzione e ti iscrivi in categoria 2 bis.
Se invece ti limiti a smontare i neon rotti nell'ambito di un qualsiasi cantiere senza fornire nuove apparecchiature allora rientri nella classe della manutenzione e ti iscrivi in categoria 2 bis.
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VdT- Moderatore
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Nell'oggetto sociale c'è "Attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici". Non è inclusa l'attività di commercializzazione di AEE. Se però si fa manutenzione, non si tolgono solo i neon rotti, ma si sostituiscono anche con neon nuovi, comprati a loro volta da fornitori.
Io pensavo di poterlo inquadrare nella figura dell'installatore, che si iscrive in 3 bis ai sensi dell'art. 4 D. 65/2014, in quanto fa attività di raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio (o meglio del magazzino, in quanto non ha un esercizio commerciale). Di questo parere non era Roma (che riteneva necessaria l'iscrizione in 2 bis), mentre Bari sì (con iscrizione in 2 bis e 3 bis).
Io pensavo di poterlo inquadrare nella figura dell'installatore, che si iscrive in 3 bis ai sensi dell'art. 4 D. 65/2014, in quanto fa attività di raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio (o meglio del magazzino, in quanto non ha un esercizio commerciale). Di questo parere non era Roma (che riteneva necessaria l'iscrizione in 2 bis), mentre Bari sì (con iscrizione in 2 bis e 3 bis).
Anto_la- Membro della community
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Ho tentato in tutti i modi di non entrare in questo argomento perchè mi ritengo il classico bastian contrario che vuole avere ragione a tutti i costi ma adesso vorrei chiedere all'Albo di Roma qual'è il punto della norma che mi costringe ad iscrivermi alla 2 Bis se mi porto via un condizionatore guasto.
Qualcuno che la pensa come Roma me lo giustifichi però con la norma alla mano.
Qualcuno che la pensa come Roma me lo giustifichi però con la norma alla mano.
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
Io sono d'accordo con quanto detto dall'Albo di Roma. Per me l'installatore in questione che non rivende AEE ma si limita alla sola attività manutentiva degli impianti si iscrive solo in categoria 2 bis.
Se nell'oggetto sociale (e questo è stato argomento di un topic molto sostanzioso qualche anno fa qui sul forum) ci fosse stata anche la vendita di AEE allora l'installatore rientrerebbe a pieno diritto nel novero dei distributori. Dato che così non è, la sua attività si limita semplicemente alla manutenzione degli impianti e la categoria 2-bis per il trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività lavorativa ci sta completamente. Inoltre dato che il regolamento sui RAEE derivanti dalla distribuzione non è mai stato completamente aggiornato, sistemato, e regolamentato, ritengo che sia più semplice la gestione in categoria 2-bis che in 3-bis.
Se nell'oggetto sociale (e questo è stato argomento di un topic molto sostanzioso qualche anno fa qui sul forum) ci fosse stata anche la vendita di AEE allora l'installatore rientrerebbe a pieno diritto nel novero dei distributori. Dato che così non è, la sua attività si limita semplicemente alla manutenzione degli impianti e la categoria 2-bis per il trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività lavorativa ci sta completamente. Inoltre dato che il regolamento sui RAEE derivanti dalla distribuzione non è mai stato completamente aggiornato, sistemato, e regolamentato, ritengo che sia più semplice la gestione in categoria 2-bis che in 3-bis.
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VdT- Moderatore
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Re: Elettricista - Iscrizione Albo Gestori Ambientali
VdT ha scritto:
Se nell'oggetto sociale (e questo è stato argomento di un topic molto sostanzioso qualche anno fa qui sul forum) ci fosse stata anche la vendita di AEE allora l'installatore rientrerebbe a pieno diritto nel novero dei distributori. Dato che così non è, la sua attività si limita semplicemente alla manutenzione degli impianti
L'attività è irrilevante. Questo signore maneggia RAEE. Che provengano da un elettricista che non ha nell'oggetto sociale la vendita di AEE (cosa che nel 99,99% dei casi gli installatori hanno comunque) poco importa. Il Dlgs 49 e il DM 65 mi dicono cosa devo fare e con quali modalità mi devo comportare nei riguardi di questo tipo di rifiuti.
VdT ha scritto:...ritengo che sia più semplice la gestione in categoria 2-bis che in 3-bis.
Direi proprio di no. Con il 2 Bis ho un limite di peso al quale non posso derogare.
E dal luogo di produzione del rifiuto devo obbligatoriamente recarmi verso un centro di recupero evitando come la peste il cosiddetto "raggruppamento" presso la mia sede.
Certo che se il RAEE non è integro (come la norma prescrive) allora non è più RAEE ma un rifiuto pericoloso come un altro ed allora si registro, si FIR, si cat.2bis per spostarlo.
Supremoanziano- Utente Attivo
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