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Perizia Mezzi e Iscrizione ALBO Gestori Ambientali

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Messaggio  Ing.Piero Lun Feb 27, 2012 6:30 pm

Un saluto a tutto il Forum (adm e mod) ed alle persone che lo frequentano.
Ho alcune domanda da porVi.

Mi hanno chiesto di fare la perizia giurata ad alcuni mezzi per il trasrpoto di merce.

Il proprietario però vorra anche iscrivere all'albo gestori amb. questi mezzi per
avviare anche il trasporto di plastica, ferro, imballaggi, vetro, ecc... prelevato presso alcuni produttori.

A questo punto Vi chiedo:

1) La periza dei mazzi per il trasporto della marce va fatta prima dell'iscrizione all'ALBo? In questo caso la devo già predisporre per il trasporto dei rifiuti ? anche se trasportano merce ?

2) Iscrizione all'ALBO nella categoria 4 e 5 F. In questo caso i mezzi devono essere adibiti al trasporto per conto terzi ? se invece sono per il TRASPORTO di cose uso proprio ? come ci si comporta ?

Ho dato una lettura approfondita al sito dell'Albo. A questo punto avrei altre domande ma cerco di andare per ordine.

Vi ringrazio anticipatamente per la vs. attenzione.
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Messaggio  Lilika Lun Feb 27, 2012 6:52 pm

1)La perizia va consegnata all'atto dell'iscrizione quindi si, quando porti la documentazione per l'iscrizione devi avere insieme anche la perizia.
Per il modus operandi della perizia credo che questo link possa aiutarti: http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=7234
2)Per il conto proprio ci si iscrive all'Albo Gestori in regime semplificato secondo l'art. 212 c.8 ed è una procedura diversa dalle categorie 4 e 5, per cui serve appunto il conto terzi. Non si possono usare veicoli in conto proprio per fare abitualmente conto terzi e viceversa.
Anche l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per conto proprio e conto terzi è molto diversa.

Per darti risposte più approfondite ti sarei grata se aggiungessi dettagli Smile
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Messaggio  Ing.Piero Mar Feb 28, 2012 2:18 pm

Gentile Lilika,
ti ringrazio per la risposta e per le indicazioni fornite. Smile

Mi sorgoo diversi dubbi. Andiamo con ordine. Perdonate la mia ignoranza.

1) Un mezzo AUTOCARRO PER IL TRASPORTO DI COSE USO PRORPIO,
devo periziarlo per trasportare alcune tpologie particolari di merce (noleggio merce) quindi il proprietario ha un'autorizzazione ad hoc per il ritiro di questa merce noleggiata. In pratica lui si reca dai sui clienti e ritira la merce noleggiata (non si tratta di rifiuto).
Lui vorrebbe attivarsi oltre che per il ritiro della merce anke per il ritiro dei rifiuti con lo stesso mezzo.

A questo punto il mezzo deve essere prima iscritto all'Albo trasportatore e cambiare l'uso, cioè per CONTO TERZI ? Oppure può restare in USO Proprio ?

Successivamente devo iscriverlo anche all'Albo gestori Amb. quindi in questo caso come mi comporto ?
Credevo bastasse solo iscrizione all'albo gestori amb.

2) la stessa società noleggia un altro mezzo in ovvero un AUTOCARRO PER IL TRASPORTO DI COSE USO PRORPIO. Anche in quato caso devo periziarlo per il trasp merce e poi iscriverlo all'Albo gest. amb per il trasp di rifiiuti. In questo caso il mezzo non è di proprietà puoi essere cmq iscritto ? come ci si regola ?

Grazi emille per la vs. attenzione e per le informazioni che fornite.

Cordiali Saluti
Piero.
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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 28, 2012 3:14 pm

Sarà il caso di fare un po' di chiarezza........
1) un autocarro immatricolato USO PROPRIO può ottenere la licenza al trasporto di cose in c/p (presso l'Albo autotrasportatori) se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) le cosi o classi di cose che si intendono trasportare sono direttamente attinenti l'attività svolta
b) se l'attività di trasporto di cose è residuale rispetto all'attività principale (ovvero non ha specifica valenza economica nel contesto dell'economia dell'attività)

2) con un autocarro immatricolato per USO PROPRIO e iscritto all'Abo autotrasportatori in c/p, è possibile trasportare anche i rifiuti nei seguenti casi:
a) si trasportano rifiuti prodotti dalla propria attività (e devono essere previsti tra le classi di cose indicate nella licenza in c/p)
b) si è titolari di un impianto di recupero di rifiuti e si trasportano rifiuti prodotti da terzi esclusivamente presso il proprio impianto
In questi 2 casi ci si iscrive all'Albo Gestori Ambientali nella categoria c.p. (d.lgs. 152/2006 art. 212, comma 8. )
E' pure possibile iscriversi all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 4 o 5 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi) anche con un autocarro in possesso di licenza di trasporto in c/p, ma solo ed esclusivamente se le tipologie di rifiuti che si intendono trasportare coincidono esattamente con le cose o classi di cose descritte nella Licenza c/p;
al riguardo si veda questa circolare dell'Albo: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/001-Circ8595_16.10.1995.pdf

In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti è indispensabile che il mezzo sia immatricolato per USO DI TERZI e che l'azienda proprietaria sia iscritta all'Albo Trasportatori per c/T.
E' abbastanza ovvio che dovrà essere un altro mezzo visto che lo stesso camion o è in c/p, o è in c/t

3) un autocarro immatricolato ad USO PROPRIO non può essere nè noleggiato, nè preso a noleggio. E mi pare abbastanza evidente il perchè............(se è per USO PROPRIO, mica lo si può dare ad altri............)

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Messaggio  Ing.Piero Mar Feb 28, 2012 3:44 pm

Grazie mille Isamonfroni,
Inizio ad avere un pò di chiarezza.

Devo dire però che
1) Un autocarro da periziare è c/p e non è iscritto all'Albo trasportatori ne all'Albo gestori.
Quindi prima effettuo la perizia, poi credo bisgona iscriverlo all'Albo trasportatori e poi all'Albo gestori ?

2) L'altro mezzo e c/t e viene preso in noleggio da un altra società.
Quindi prendo in noleggio un mezzo per poter trasportare della merce. Anche in questo caso mi hanno chiesto di periziare il mezzo anche se di una società che lo noleggia. Anche per questo devo prima iscriverlo All'albo trasp e poi All'Alb gest. ??

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 28, 2012 3:55 pm

Se uno intende esercitare una qualsiasi attività di trasporto a titolo professionale deve essere iscritto all'Albo autotrasportatori di cose (la società, non il mezzo).

Se poi vuole portare anche i rifiuti si deve iscrivere anche all'Albo Gestori Ambientali (ma dopo, visto che tra i documenti da presentare c'è pure la licenza in c/p o in c/t).


Il noleggio esclusivo di mezzi adibiti al trasporto di cose e/o persone è consentito esclusivamente tra imprese entrambe iscritte all'Albo autotrasportatori di cose in Conto Terzi ai sensi del d.lgs. 285/92 art. 84 è il codice della strada, a cui ti suggerirei di dare un'occhiatina..........

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Messaggio  CJM Mar Feb 28, 2012 4:00 pm

Se l'automezzo ha una massa massima < alle 3,5 ton non ha una licenza conto proprio dedicata
che di solito riporta i numeri finali del telaio del mezzo (qualche anno fa c'era la targa)
in ogni caso la ditta deve esser iscritta all'Albo dei Trasportatori
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Messaggio  Ing.Piero Mer Feb 29, 2012 6:50 pm

Ragazzi vi ringrazio per il vs. aiuto.
Grazie al vs. aiuto Ho chiarito che:

L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia.

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

Fissati questi due punti fondamentali, se l'imprenditore vuole avviare oltre al trasporto di merce anche il ritiro di rifuti prodotti da altri, deve prima di tutto iscriversi all'Albo trasportatori per conto terzi, (nel caso abbia i mezzi in conto proprio far variare l'indicaizone sulla carta di circolazione). Solo successivamente avviare la pratica di iscrizione all'Albo gest.

Nel mio caso L'impnreditore noleggia materiale presso alcune attività.
A questa attività vorrà avviare l'attività di prelievo di rifiuti dai produttori dove andrà a ritirarsi il materiale noleggiato.

Intanto mi hanno chiesto di periziare i mezzi.
Farò un sopralluogo per la presa visione degli stessi. Ma a questo punto predispongo già la perizia con indicaizone dei codici CER ? cioè la perizia sarà predisposta in previsione della volontà di fare l'iscrizione all'albo gest.

Grazie
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Messaggio  Lilika Mer Feb 29, 2012 10:26 pm

Ing.Piero ha scritto:Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

Mica così facile..deve possedere i requisiti di idoneità professionale, onorabilità e capacità finanziaria per iscriversi. Ovviamente se ha veicoli superiori a 3,5 t.
Ma questo è un discors luuuuuuuuungo e difficile.
Tornando alla perizia, essa deve avere assolutamente i codici CER indicati.
Forse questa pagina ti può aiutare: http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=7234
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Messaggio  Ironmike Gio Mar 01, 2012 8:32 pm

isamonfroni ha scritto:Sarà il caso di fare un po' di chiarezza........
1) un autocarro immatricolato USO PROPRIO può ottenere la licenza al trasporto di cose in c/p (presso l'Albo autotrasportatori) se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) le cosi o classi di cose che si intendono trasportare sono direttamente attinenti l'attività svolta
b) se l'attività di trasporto di cose è residuale rispetto all'attività principale (ovvero non ha specifica valenza economica nel contesto dell'economia dell'attività)

2) con un autocarro immatricolato per USO PROPRIO e iscritto all'Abo autotrasportatori in c/p, è possibile trasportare anche i rifiuti nei seguenti casi:
a) si trasportano rifiuti prodotti dalla propria attività (e devono essere previsti tra le classi di cose indicate nella licenza in c/p)
b) si è titolari di un impianto di recupero di rifiuti e si trasportano rifiuti prodotti da terzi esclusivamente presso il proprio impianto
In questi 2 casi ci si iscrive all'Albo Gestori Ambientali nella categoria c.p. (d.lgs. 152/2006 art. 212, comma 8. )
E' pure possibile iscriversi all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 4 o 5 (trasporto di rifiuti prodotti da terzi) anche con un autocarro in possesso di licenza di trasporto in c/p, ma solo ed esclusivamente se le tipologie di rifiuti che si intendono trasportare coincidono esattamente con le cose o classi di cose descritte nella Licenza c/p;
al riguardo si veda questa circolare dell'Albo: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/001-Circ8595_16.10.1995.pdf

In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti è indispensabile che il mezzo sia immatricolato per USO DI TERZI e che l'azienda proprietaria sia iscritta all'Albo Trasportatori per c/T.
E' abbastanza ovvio che dovrà essere un altro mezzo visto che lo stesso camion o è in c/p, o è in c/t

3) un autocarro immatricolato ad USO PROPRIO non può essere nè noleggiato, nè preso a noleggio. E mi pare abbastanza evidente il perchè............(se è per USO PROPRIO, mica lo si può dare ad altri............)
scusate se mi intrometto nella discussione ma qui ho letto un punto che mi ha fatto rabbrividire:
se non ho capito male una ditta che effettua attività di recupero e quindi è iscritta all'elenco provinciale come recuperatore ad esempio in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) può iscriviersi all'albo come trasportatore in conto proprio (art. 212 comma 8 D.lgs.152/06) e recuperare i rifiuti prodotti da terzi purchè questi vengano avviati a recupero nel proprio impianto? Shocked
ma questo appena descritto non era il caso della ormai abolita Categoria 2?
Ditemi qualcosa perchè se non è così ho combinato un bel casino Crying or Very sad
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Messaggio  isamonfroni Gio Mar 01, 2012 9:24 pm

Ironmike ha scritto: se non ho capito male una ditta che effettua attività di recupero e quindi è iscritta all'elenco provinciale come recuperatore ad esempio in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) può iscriviersi all'albo come trasportatore in conto proprio (art. 212 comma 8 D.lgs.152/06) e recuperare i rifiuti prodotti da terzi purchè questi vengano avviati a recupero nel proprio impianto? Shocked
ma questo appena descritto non era il caso della ormai abolita Categoria 2?
Ditemi qualcosa perchè se non è così ho combinato un bel casino Crying or Very sad
quello descritto è il caso della sempre vigente categoria "light" (art. 212, comma 8.)
con questa iscrizione puoi fare queste cose:
a) trasportare i tuoi rifiuti (ovvero prodotti dalla tua attività) verso qualunque tipo di impianto
b) se sei anche titolare di un impianto di recupero in semplificata puoi trasportare i rifiuti prodotti da terzi, ma esclusivamente i CER che ti puoi recuperare nel tuo impianto ed esclusivamente diretti verso di te.

L'ormai defunta categoria 2 prevedeva che tu potessi trasportare qualunque tipologia di rifiuti (di quelle di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98), prodotte da chiunque verso qualunque impianto autorizzato in semplificata, ovviamente a patto che questi rifiuti fossero iscritti nell'atto diiscrizione all'Albo. Oggi la 2 è confluita nella 4.

La logica che sta alla base di questo è piuttosto semplice..............
Le categorie 1, 4 e 5, individuano trasporti eseguiti per conto di terzi, cioè casi in cui il trasporto è l'attività economicamente prevalente (o l'unica) esercitata dall'azienda.

La categoria 212,comma 8. individua trasporti eseguiti soloper proprio conto, in cui l'attività di trasporto è soltanto residuale ed accessoria e non ha una propria valenza economica nell'ambito dell'attività aziendale.

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Messaggio  Ing.Piero Ven Mar 02, 2012 11:32 am

Benissimo.
Ormai ho chiarito definitivamente il mio dubbio iniziale.
A questo punto mi trovo di fronte ad un altro dubbio e cioè:
La documentazione relativa all'abilitazione ADR.

Chi decide se un mezzo è abilitato all'ADR.
Esempio un Furgone Ducato in cui sul libretto di circolaizone non viene specicato nulla, da dove si desume se è abilitato o meno per l'ADR ??

(chiarmaente leggendo in giro ho visto che caso diverso è per cisterne e mezzi che trasportano esplosivi, ma non è questo il caso).

Anche perchè se un mezzo dovrà trasportare della merce in regimen ADR dovrà avere una sorta di documentaizone che attesti ciò. Quindi poi bisognerà variare anche il libretto di circolaizone. Giusto ?

Grazie.
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Messaggio  homer Ven Mar 02, 2012 11:46 am

Per quanto riguarda l'ADR le cose non stanno così.
In primis ci vuole la formazione, poi, se l'azienda intende fare trasporti di rifiuti che sono merci pericolose ai fini del trasporto DEVE nominare il consulente ADR, questo risolve tutte le problematiche relative (o almeno dovrebbe).
Poi, in generale, per il trasporto in colli col furgone (a parte esplosivi e radioattivi) non serve nulla oltre i pannelli arancione fuori, estintori e dotazione ADR di routine: nessuna certificazione/documentazione aggiuntiva, diverso è il caso del trasporto alla rinfusa. In altri termini l'ADR non prevede abilitazioni particolari del veicolo per il trasporto in colli (tranne alcuni casi particolari ove, ad esempio, può essere prescritto che il vano di carico deve essere areato).
Tralascio le mie opinioni sulle idiozie che, sempre in tema ADR, occorre scrivere nella perizia: ecco perchè non le ho mai volute fare, lascio a voi il divertimento.
saluti!!!
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Messaggio  Ing.Piero Ven Mar 02, 2012 11:57 am

Grazie Homer.

Quindi teoricamente un Furgone che trasporta merce in colli è ritenuto idoneo al trasporto in ADR.
Questà idoneità non viene certificata da nesun documento.

Però io credo sia opportuno quanto meno far indicare sul libretto di circolaizone la classe ad esempio 4.2 ecc.. e poi richiamarla in perizia.

Cosa ne pensate ?
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Messaggio  homer Ven Mar 02, 2012 12:11 pm

Se la legge non lo prevede, se la norma tecnica non lo prevede, perchè farlo?
Per il trasporto in colli (per la maggior parte delle merci ADR) non è prevista nessuna certificazione del veicolo, anche se fosse un bilico.
Sono le cose richieste nella perizia che, ripeto, sono assurde e non conformi alla norma, inoltre, proprio perchè l'ADR IMPONE la formazione obbligatoria, se non hai fatto un minimo di formazione almeno sugli aspetti ADR che ti competono, NON affrontare tematiche ADR, particolarmente in dichiarazioni/certificazioni/perizie.
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Messaggio  Ing.Piero Ven Mar 02, 2012 12:17 pm

Homer,
mi trovo perfettamente daccordo.
Meglio non affrontare se non competente.

Nel mio caso conosco la classifaczione e la tipologia di rifiuto il n ONU ecc.. tutte qste info mi sono state date dall'imprenditore.

A questo punto Io vorrei solamente scrivere:
"Il mezzo è idoneo al Trasporto ADR della merce in colli" però dovrei aggiungere:" come certifacato dal libretto di circolazione" in questo modo ci si para.

Magari poi aggiungere che il trasrp. verrà effettuato in contenitori omologati secondo la normativa ADR.

Di più non sò ...
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Messaggio  Ironmike Ven Mar 02, 2012 12:43 pm

isamonfroni ha scritto:
Ironmike ha scritto: se non ho capito male una ditta che effettua attività di recupero e quindi è iscritta all'elenco provinciale come recuperatore ad esempio in procedura semplificata (D.M. 05/02/98) può iscriviersi all'albo come trasportatore in conto proprio (art. 212 comma 8 D.lgs.152/06) e recuperare i rifiuti prodotti da terzi purchè questi vengano avviati a recupero nel proprio impianto? Shocked
ma questo appena descritto non era il caso della ormai abolita Categoria 2?
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con questa iscrizione puoi fare queste cose:
a) trasportare i tuoi rifiuti (ovvero prodotti dalla tua attività) verso qualunque tipo di impianto
b) se sei anche titolare di un impianto di recupero in semplificata puoi trasportare i rifiuti prodotti da terzi, ma esclusivamente i CER che ti puoi recuperare nel tuo impianto ed esclusivamente diretti verso di te.

L'ormai defunta categoria 2 prevedeva che tu potessi trasportare qualunque tipologia di rifiuti (di quelle di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 05/02/98), prodotte da chiunque verso qualunque impianto autorizzato in semplificata, ovviamente a patto che questi rifiuti fossero iscritti nell'atto diiscrizione all'Albo. Oggi la 2 è confluita nella 4.

La logica che sta alla base di questo è piuttosto semplice..............
Le categorie 1, 4 e 5, individuano trasporti eseguiti per conto di terzi, cioè casi in cui il trasporto è l'attività economicamente prevalente (o l'unica) esercitata dall'azienda.

La categoria 212,comma 8. individua trasporti eseguiti soloper proprio conto, in cui l'attività di trasporto è soltanto residuale ed accessoria e non ha una propria valenza economica nell'ambito dell'attività aziendale.

Perdonami, non è per contraddirti, ma sul fatto che per trasportare rifiuti terzi presso il proprio impianto di recupero è sufficiente il comma 8 ho molti dubbi, in quanto in quel comma si parla di PRODUTTORI INIZIALI.
La categoria 2 recitava così: "Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)".
Inoltre in molte circolari (ad es. Circolare Albo n° 423 del 15.03.2011) si parla di iscrizione di "PRODUTTORI INIZIALI che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifitui............."
Attualmente la Categoria 2 è confluita nella 4, ma nonostante ciò è possibile ancora iscriversi alla 4 con i mezzi in conto proprio a patto che alla domanda si alleghi copia della comunicazione provinciale (numero di iscrizione all'elenco provinciale) e che si trasportino solo i rifiuti destinati al recupero e riportati nell'autorizzazione provinciale.
Se hai qualche evidenza invece di quello che dici tu per favore aggiornami perchè io francamente del fatto che col comma 8 posso trasportare i rifiuti terzi, se pur al mio impianto di recupero, non ho trovato niente.
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Messaggio  homer Ven Mar 02, 2012 1:00 pm

Fai come meglio credi........ scrivi quello che ritieni opportuno.........
ma ci sono rifiuti in ADR che possono andare in contenitori NON omologati, poi se applichi l'accordo M222 possono anche essere non proprio perfetti o (mi pare) anche scaduti.........
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Messaggio  Ing.Piero Ven Mar 02, 2012 1:32 pm

Scusami Homer,
cosa interndi per scaduti ??

In ogni caso,prima di scrivere, farò una visione mi accerterò che il mezo abbia le attrezzature previste dalla norma ADR e sia in qualche modo idoneo all'ADR come (rivestimento ecc)
Spero di non aver scritto cavolate...

Grazie.
Ing.Piero
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Messaggio  homer Ven Mar 02, 2012 2:48 pm

@piero
Devi leggere l'accordo M222, lo trovi da qualche parte qui nel forum;
(in generale) non serve neanche il rivestimento interno al vano di carico Non fidatevi di molte officine che fanno l'allestimento ADR dei furgoni, spessissimo fanno cose che non servono (come i cardini delle porte antiscintilla!), leggete la norma (meglio ancora studiatela).
Ultimo consiglio: diventa consulente ADR, potrai avere più potenzialità di lavoro; se studi la norma, magari fai un corso di formazione e ti alleni con i quiz, nell'arco di 4/6 mesi fai l'esame e sei abilitato.
Auguri!
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Messaggio  Ing.Piero Lun Mar 05, 2012 3:24 pm

Grazie Homer,

perdonate la mia ottusaggine, ma ho altri seri dubbi.

Finalemnte Sabato ho fotografato i mezzi sono due Furgoni Iveco con massa fino a 3,5 ton.
L'abitacolo avanti ha due posti ed è separato dal vano posteriore.

Adeso ho anche i libretti di circol. e conosco il tipo di merce (non rifiuto) che dovranno trasportare in ADR.
In particolare la merce è classificata UN3088 Solido organico autorisc., N.A.S. - 4.2, III,(E).

Il dubbio è: sul libretto di circol. non viene specificata la classe ADR e non viene riportato da nessuna parte che il veicolo è idoneo all'ADR.

A questo punto Homer sostiene che basti che la merce sia imballata in contenitori omologati ONU, predisposti per ADR e trasportiati in colli, senza che il mezzo sia idoneo all'ADR.

In verità però quando scrivo la perizia dovrò indicare l'idoneità del veicolo in ADR che in genere è dimostrata dal libretto di circolaizone. In questo caso come si fà ? Dovrei scrivere che il mezzo è idoneo a trasportare merce pericolosa in colli ed in idonei contenitori omologati ? può bastare ciò ? e poi la motorizzazione dovrà cambiare il libretto di circolazione ? se si a chi dice loro le classe ADR ?

Perdonatemi per tutte qste domande ma è la prima volta che mi trovo ad affrontare questo argomento e vorrei essere sicuro di quello che faccio.

Cordiali Saluti

Piero

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Messaggio  homer Lun Mar 05, 2012 3:51 pm

Perdona me, ma non capisco di che stai parlando: merci o rifiuti?
La perizia riguarda i rifiuti, che c'entra il fatto che trasporterà UN 3088?
Il dubbio che hai non ha ragione di essere, leggiti la parte 9 dell'ADR.
Chiedi al consulente ADR, che l'azienda DEVE avere.
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Messaggio  Ing.Piero Lun Mar 05, 2012 4:11 pm

Homer,
Ti ringrazio per iul tuo aiuto, cercherò di essere più chiaro.
Vado in ordine.

L'azienda che mi ha contattato opera esclusivamente per il trasporto di merce pericolosa.
Ha dei nuovi mezzi da dover abilitare per fare ciò.
Mi hanno chiesto di periziare i mezzi per accertarne l'idoneità al trasporto ADR...e qui che ho il dubibo !!!

Sulla carta di circolaizone dei furgoni tipo Iveco non viene riportato che il veicolo è idoneo all'ADR.
Il primo passo è quello di adibire questi nuovi mezzi al trasporto di questa merce e redo vada fatto con perizia.

Il passo successivo di questa azienda è quello di inscriversi all'albo trasportatori e poi a quello gestori per ritirare carta cartone ecc..ovvero alcuni tipi di rifiuti presso i clienti dove ritirano la merce.

Per questo mi hanno chiesto di indicare in perizia già in questa fase i codici CER che il mezzo può trasportare.

Leggerò la parte 9 dell'ADR.

la perizia la redigo secondo lo schema cche tiene conto dell’apposita deliberazione del Comitato nazionale in data 27.9.2000.
Di tale riferimento il la perizia deve attestare il possesso dell’idoneità ADR (disciplina del trasporto delle merci pericolose) da parte del veicolo; in mancanza, il veicolo sarà autorizzato solo per il trasporto di rifiuti pericolosi non soggetti a tale disciplina.

ORA che mi attesta idoneità ADR ?? Basta periziarlo ?? oppure deve essere la motorizzazione ad affermare che il veicoo è in ADR??
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Messaggio  homer Lun Mar 05, 2012 4:30 pm

Se l'azienda opera nel settore del trasporto di merci pericolose DEVE avere il consulente ADR (salvo particolari casi): parte 1.8.3 ADR e d. lgs 35 2010 art 11.
Se ti ha posto queste domande direi che il consulente non ce l'ha: i veicoli non vanno adibiti a nulla (salvo merci particolari), nulla deve essere scritto sul libretto, rileggiti i post precedenti ad altri in tema ADR che trovi qui nel forum.
Auguri
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Messaggio  Ing.Piero Mar Mar 06, 2012 1:23 pm

Ti ringrazio Homer,
Come sempre puntuale e preciso.

Hai dei riferimenti normativi dove posso attingere quanto da te sostenuto ? cioè "i veicoli non vanno adibiti a nulla (salvo merci particolari), nulla deve essere scritto sul libretto"...

Io credo che tu abbia ragione, xkè se trasporto la merce ONU 3088 in imballaggi omologati in colli il mezzo è di per se abilitato ovvero idoneo a questo tipo di trasporto in ADR.
Però vorrei avere un riferimetno normativo dove poter attingere al meglio questa cosa.

Allora nella parte 9 al punto 9.1.2 dell ADR 2011 viene riportato:

"Note: Nessun certificato speciale di omologazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX, AT e dalel MEMU, tranne quelli prescritti dai regolamenti generali di sicurezza applicabili abitualmente ai veicoli nel paese di origine."

Ma mi pare di capire che la parte 9 (che fa riferimento ai veivoli N e O) si riferisca principalmente a cisterne e altro...

Stavo dando un occhiata anche alla Direttiva 98/91/CE. Per adesso non ho travo nulla in merito.
Grazie.

Ing.Piero
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