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Terre e Rocce: legge Friuli

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Messaggio  geofranz67 Ven Gen 04, 2013 3:51 pm

Se può interessare:
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Friuli Venezia Giulia)
Art. 199 inserimento dell’articolo 18 ter nella legge regionale 35/1986
1. Dopo l’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:
<<Art. 18 ter
1. Nelle more dell’emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative
alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi
i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo
152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i
materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni,
la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al
regime di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo
produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione
di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo
152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative
o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun
preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all’allegato 3 del
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
all’Autorità che ha approvato o ha autorizzato l’intervento, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i
tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe,
dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in
conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state
completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto
di preventiva comunicazione, idonea a integrare l’originaria dichiarazione.
4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei
beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o
da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli
6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore).>>.
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Messaggio  geofranz67 Mer Gen 16, 2013 10:23 am

Aggiungo anche un link su alcune precisazioni di ARPA veneto su terre e rocce ex DM161/12
precisazioni ARPA veneto
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