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Nuovo decreto per terra e roccia

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Nuovo decreto per terra e roccia Empty Nuovo decreto per terra e roccia

Messaggio  sviluppo Lun Ott 01, 2012 12:22 pm

Ciao a tutti.
Sapete info precise in merito al nuovo decreto per terre e roccie?
Cosa cambia?
Se non ho capito male, da ottobre non saranno più considerati rifiuti??
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Messaggio  geofranz67 Lun Ott 01, 2012 12:42 pm

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Messaggio  Ambiente Legale Mer Ott 03, 2012 11:22 am

Diciamo che, sempre che la Commissioe Ue non abbia da ridire (il che non sarebbe strano) ci troviamo di fronte alla tanto attesa disciplina dell'utilizzo dei materiali di scavo e alla conseguente abrogazione dell'art. 186 del D.Lgs n. 152/06, che disciplina, nelle more dell'emenazione del decreto, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Inannzitutto, i materiali di scavo saranno gestiti come sottoprodotti a determinate condizioni stabilite nello stesso regolamento: quindi vi sarà chiarezza in proposito.

I materiali di scavo che possono essere utilizzati come sottoprodotti comprendono anche i materiali di riporto, cioè il terreno naturale misto a materie di origine antropica (quindi non naturali). Il regolamento fornisce finalmente una precisa definizione di materiali di riporto.

Le problematiche che si intravedono sono svariate...se non altro di compatibilità con la disciplina europea di cui alla Direttiva 2008/98/Ue!

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Messaggio  sviluppo Mer Ott 03, 2012 11:29 am

Ma alla fine, questo materiale è da considerare come rifiuto??..o è cambiato qualcosa?
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Messaggio  Ambiente Legale Gio Ott 04, 2012 12:48 pm

Direi che è cambiato molto e potrebbe ancora cambiare! Il materiale di scavo, oggetto del nuovo D.M. n. 161/2012 è considerato quale suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto di origine estranea e antropica. Tali materiali di scavo sono gestiti non come rifiuti, ma come sottoprodotti a determinate condizioni previste dallo stesso decreto. L'art. 186 del D.Lgs n. 152/06, che dettava la disciplina transitoria delle terre e rocce da scavo, è abrogato. I materiali di scavo vantano ora una peculiare regolamentazione.

Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, si definisce sottoprodotto, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs n. 152/06, il materiale da scavo che risponda ai seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al piano di utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale.

Nel caso in cui, pertanto, vengano soddisfatte tali condizioni, il materiale di scavo - anche con eventuali presenze di materiali estranei di origine antropica (marmi, pietre, graniti...) che non superino i limiti max previsti dallo stesso regolamento - è un sottoprodotto, escluso dalla disciplina dei rifiuti.

Il decreto Ambiente, coordinato con la legge di conversione n. 28 del 2012 aveva già provveduto ad assimilare i materiali di riporto al suolo e sottosuolo, disponendo la gestione quali sottoprodotti alle condizioni di cui all'art. 184-bis. Ora, però, si ha una specifica disciplina per i materiali di scavo che detta le condizioni alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti.

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