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esenzione nomina consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose

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Messaggio  espodav Mar Set 25, 2012 4:35 pm

Buongiorno vorrei sottoporvi la seguente riflessione in merito all'Obbligo della nomina del consulente ADR nel caso di trasporti in regime di esenzione per unità di trasporto ai sensi del 1.1.3.6. In paricolare il dubbio rimane legato al fatto che il produttore di rifiuti " caricatore" potrebbe conferire un rifiuto entro i limiti di tale esenzione ( es batterie un 2794 fino a 1000 kg) ad un trasportatore il quale tuttavia potrebbe decidere di effettuare un trasporto unico con il solo quantitativo in esenzione o effettuare un percorso a tappe e caricare altri rifiuti in ADR superando quindi durante il viaggio i famosi 1000 kg previsti dall'esenzione.

A questo punto il nostro produttore come può gestire la seconda situazione? deve richiedere la sottoscrizione di un contratto con il trasportatore per avere l'esclusiva del viaggio a pieno carico solo con i suoi rifiuti in ADR in esenzione? Deve necessariamente nominare la figura del consulente? Oppure l'interpretazione della lettura di cui sotto ci lascia comunque la possibilità di interpretare una possibile esenzione dalla nomina del consulente per il trasportatore

D. Lgs 40/2000 art. 3 comma 6) “Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, [tra cui il carico n.d.r.] riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dal punto 1.1.3.6 dell’ADR”



ADR punto 1.1.3.6 “Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un’unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella all‟1.1.3.6.3 […] possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni.....



Visto quanto indicato in normativa risulta evidente che è il trasportatore l’unico che effettivamente può garantire il rispetto delle condizioni per usufruire dell’esenzione dalla nomina.

grazie per la vostra attenzione

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Messaggio  Lilika Mar Set 25, 2012 5:37 pm

Il caricatore ha degli obblighi ben precisi che sono chiaramente elencati in ADR 1.4.3.1.
Il caricatore è anche lo speditore? Se si, dovrà fornire al trasportatore un documento di trasporto che dettaglia che cosa viene caricato sul veicolo.
Se il trasportatore fa un viaggio a tappe, avrà X documenti di trasporto, tanti quante sono le sue tappe. In caso di rifiuti, avrà X FIR tanti quante sono le sue tappe.
Detto questo, l'esenzione di ADR 1.1.3.6 riguarda i quantitativi in possibile esenzione parziale dall'ADR sull'unità di trasporto e non c'entrano un fico secco con il caricatore.
L'esenzione (o meno) del caricatore dalla nomina del consulente si legge bene in 1.8.3.2:

[...]le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
(a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5;
ovvero
(b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
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Messaggio  espodav Mar Set 25, 2012 5:57 pm



grazie per supporto
Nello specifico il produttore è anche caricatore e speditore, tuttavia richiamando 1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni
non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti
definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 ed ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5;.....

Tale esenzione tuttavia non sposta il problema inquanto il citato D:lgs 40 non parla di singolo carico ma di carico per unità di trasporto quindi il problema rimane sempre in carico al nostro produttore/caricatore che si trova ad avere quantità consegnate al trasportatore in esenzione parziale ma potenzialmente su un unità di trasporto che non rispecchia quanto citato sia dal D.lgs 40 che dal punto 1.1.3.6.

Spero di sbagliarmi in questa riflessione ma mi manca l'appiglio per poter tranquillamente gestire in esenzione il mio esiguo quantitativo di rifiuti in esenzione senza venir risucchiato dal vortice del consulente ADR o senza dover fare l'inquisitore ad ogni singolo viaggio
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Messaggio  Lilika Mar Set 25, 2012 6:11 pm

Beh ma basti pensare che, seguendo il tuo discorso, allora tutti i produttori di rifiuti pericolosi, meccanici lavanderie elettrauto estetiste veterinari medici dentisti e chi più ne ha più ne metta, dovrebbero nominare il consulente...e così non è.
Ti ho messo la lettera (b) di 1.8.3.2 apposta.
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Messaggio  espodav Mar Set 25, 2012 6:40 pm

Capisco la perplessità che condivido in pieno da anni tuttavia il dubbio mi è venuto da un attenta lettura dei vari punti delle norme applicabili e non riesco a trovare il giusto appiglio per tornare al precedente livello di tranquillità = esenzione parziale = sempre esente da nomina consulente adr
E' chiaro l'intento del legislatore di evitare che chiunque abbia piccoli quantitativi di rifiuti in ADR ricada nell'obbligo della nomina del consulente tuttavia non mi sembra così cristallina e trasparente la modalità attraverso al quale ha espresso il concetto.
A proposito della lettera b) del 1.8.3.2 il caso del CER 180103* rifiuti da infermeria di una normale azienda classificato ADR UN 3291 smaltito settimanalmente fino a 333 kg lo considero occasionale?
rinnovo il ringraziamento per il confronto

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Messaggio  Lilika Mar Set 25, 2012 7:17 pm

Già solo per il fatto che è smaltito settimanalmente non è più occasionale (purtroppo o per fortuna). Ma considerando che tu hai UN3291 trasportato in quantità tale da essere considerato in esenzione parziale (categoria di trasporto 2, e tu giustamente citi i 333 kg/l), puoi comunque beneficiare dell'esenzione parziale dalla normativa ADR.

Esenzione parziale = non necessita di nomina del Consulente ADR. L'esenzione parziale per unità di trasporto si riferisce esclusivamente al trasportatore (così come le LQ e le quantità esenti)..sennò al punto (a) oltre che di unità di trasporto si sarebbero dovute aggiungere anche le operazioni di carico e scarico.
Per questo ribadisco che se parliamo di produttori, speditori, caricatori, dobbiamo leggere la lettera (b) Smile
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Messaggio  espodav Mar Set 25, 2012 8:02 pm

ci ragionerò ancora spero di tornare convinto delle mie precedenti " esenzioni"
grazie
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Messaggio  zesec Mer Set 26, 2012 7:05 pm

Gli aficionados del forum avranno imparato a conoscere la mia avversione e poca conoscenza dell'ADR, ma intervengo lo stesso in attesa di smentite autorevoli (e non).

Secondo me il dubbio di espodav è legittimo. Se non legittimo, è una domanda che mi sono posto anch'io. Prima spiego perché viene il dubbio (anche se secondo me espodav l'ha già espo[dav]osto bene). Poi racconto la risposta che mi sono dato. Poi gli accorgimenti che ho preso (beh... quelli che faccio prendere).

1.8.3.2 dell'ADR ci dice che le parti contraenti (leggi: singoli stati) possono prevedere esenzioni dall'applicazione delle norme sulla nomina del consulente nei casi definiti alla lettera a) e b). Il primo caso riguarda le esenzioni per unità di trasporto; il secondo i trasporti occasionali di robetta poco pericolosa.

Quindi queste esenzioni operano solo se la normativa nazionale lo prevede espessamente. Vediamo allora la nostra normativa interna.
La nostra normativa prevede all'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 35/2010 che con separato provvedimento siano disposte le esenzioni ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR.
Questo provvedimento, come spesso succede, non ha visto la luce, però...
... però il comma 14 dello stesso art. 11 dice che fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, restano in vigore le disposizioni di attuazione del D.Lgs. 40/2000.
Ok, adesso.
L'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 40/2000 prevede l'esenzione della nomina del consulente:
a) per i trasporti con quantitativi limitati per unità di trasporto al di sotto dei limiti dei marginali 10010 (oggi 3.4 dell'ADR 2011, esenzione totale per quantità limitate) e 10011 (oggi 1.1.3.6.3, esenzione per quantità massime trasportate per unità di trasporto);
b) per i trasporti occasionali di roba poco pericolosa, come definite con Decreto Ministero Trasporti e Navigazione.
Quel decreto di cui alla lettera b) è il DM 4 luglio 2000 che prevede, per determinate tipologie di trasporto, l'esenzione dall'obbligo di nomina del consulente entro i limiti di 24 operazioni annue (max 3 per mese), per un totale complessivo di merci non superiore a 180 tonnellate.
Ma questa esenzione opera solo se c'è una comunicazione preventiva al Dipartimento dei Trasporti competente per circoscrizione (che spesso non sa nemmeno di che si sta parlando). E ci sono obblighi di annotare ogni volta le quantità e il tipo di merce trasportata sulla copia della comunicazione che deve viaggiare sul camion.

Quindi la questione che pone espodav non può essere liquidata con il fatto che tanto esiste l'esenzione per trasporti occasionali. Perché gli adempimenti in quel caso ci sono comunque e soprattutto devono essere preventivi (e se il trasporto è stato fatto, non c'è comunicazione tardiva che ti tolga dall'illegalità e dalla possibilità che qualcuno ti contesti la sanzione da 6.000 a 36.000 euro!).

A questo punto è intelligente (lo dico solo perché l'ho fatta anch'io... he! he!) l'osservazione sul rispetto dei limiti per unità di trasporto e sulla difficoltà per il produttore di assicurarsi che il trasportatore non carichi altro su quell'unità di trasporto.
Io, in questo caso, mi sono risposto in modo non diverso da Lilika, che giustamente dice che in caso contrario tutti i produttori di rifiuti pericolosi (diciamo quasi tutti) sarebbero sottoposti alla nomina del consulente ADR. Illogico sarebbe anche che il trasportatore occasionale potrebbe essere esonerato dalla nomina del consulente (perché lui sa che trasporta quantità limitate e nessuno tranne lui può aggiungere nulla) mentre il produttore no, solo perché non può averne la certezza.

Detto questo, visto che ho fatto tutta questa tiritera (che presto verrà smontata da chi sa veramente di ADR), rivelo a Espodav (ma solo a lui, eh...) come consiglio di comportarsi ai produttori: oltre a tutte le belle indicazioni ADR obbligatorie su numero ONU, gruppo imballaggio, classificazione, ecc. consiglio di aggiungere una frase tipo questa "Trasporto effettuato in conformità a 1.1.3.6.3 ADR 2011".
Se il trasportatore la vìola, io posso dire che la violazione è sua, e che io avevo disposto il contrario (più di questo non posso fare).


PS A proposito, io nella mia ignoranza in materia di ADR mi sono fidato della corrispondenza tra i marginali della versione ADR vecchia (1999?) e gli attuali capitoletti, paragrafetti, voci e sottovoci dell'ADR 2011 (anche 2013?). C'è qualche anima pia che mi manda o mi indirizza a un link dove posso trovare quella vecchia versione con i numeri di marginali?

E adesso, visto che ho scritto tanto (e forse a sproposito) di ADR, ripesco un mio quesito di qualche settimana fa in tema di H14 e ADR, che non ha avuto risposta.
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Messaggio  homer Mer Set 26, 2012 8:29 pm

il ragionamento fila. ma questa fissa dell'esenzione è difficilmente praticabile, occorre comunque conoscere l'ADR (FORMAZIONE OBBLIGATORIA) per praticarla con sicurezza e comunque viene dopo il vero grande ostacolo, che è la classificazione ADR dei rifiuti.
Quali figure abbiano l'onere di nomina del consulente è chiaramente scritto nella norma,
poi mi guardo bene dal propormi a tutti i produttori di rifiuti che conosco quale consulente ADR, mi bastano già le rogne che ho (e due clienti di questo tipo) anche se ci sono colleghi che lo fanno e pure qualche ispettore ARPA che lo pretende.........
Mi piacerebbe che prendessero reale coscienza del problema i trasportatori di rifiuti che invece, salvo pochissime eccezioni, o l'hanno nominato solo formalmente (incarico + relazione annuale e niente altro) o neanche quello, e continuano a scrivere xxxxxxx sui fir xxxxxxx che poi pagherà salate anche l'ignaro produttore del rifiuto.
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Messaggio  benassaisergio Mer Set 26, 2012 8:35 pm

Fino all’edizione 2007 dell’ADR era presente il paragrafo 5.4.1.1.10 che diceva:
“Nei casi di esenzione previsti nel 1.1.3.6, il documento di trasporto deve contenere la seguente iscrizione “Carico non superiore ai limiti di esenzione di cui al 1.1.3.6”

Tale paragrafo, nonostante l’opposizione dell’Italia, è stato eliminato a partire dall’edizione 2009.

Tuttavia è ancora presente nell’ADR la “NOTA 1” alla lettera f) del paragrafo 5.4.1.1.1 che dice:
“Nei casi di esenzione previsti nel 1.1.3.6, nel documento di trasporto deve essere indicata la quantità totale di merci pericolose per ogni categoria di trasporto”

Quindi:
a) seguendo la NOTA di cui sopra, nel documento di trasporto c’è comunque un riferimento (anche se non esplicito) al fatto che si trasporta in regime di esenzione di cui al 1.1.3.6
b) inoltre niente vieta ovviamente di seguire il consiglio di “zesec” e aggiungere una frase tipo "Carico non superiore ai limiti di esenzione di cui al 1.1.3.6"

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Messaggio  zesec Mer Set 26, 2012 9:28 pm

Grazie Benassai.
Mi viene però da dire che la previsione di cui alla nota 1 lettera f) del paragrafo 5.4.1.1.1 (che ovviamente non conoscevo) è normalmente rispettata in un formulario non scrivendo nulla più di quello che normalmente c'è sul un formulario che trasporta rifiuti in ADR. Perché il formulario è per un unico CER, che avrà un unico riferimento ONU con il suo bel riferimento alla categoria di trasporto.
Quindi automaticamente nel mio formulario avrò indicato la quantità totale di merce pericolosa (la quantità di rifiuto) e la sua categoria di trasporto (nelle note ADR). Forse è proprio per questo che non ho mai visto una nota specifica. E in questo modo se il trasportatore poi ci carica su dell'altro...
Cosa diversa rispetto alla dicitura (che non conoscevo) dell'ADR 2007 e che sarebbe invece decisiva per la garanzia del produttore. Direi che l'Italia (non so se Lei per l'Italia) ha fatto bene ad opporsi (anche se invano).
In ogni caso quasi gongolo perché il contenuto della mia noticina autoprodotta (o prodotta dal mio ragionamento da consulente che ha difficoltà con l'ADR) ha il significato di quello che serviva e che era scritto nell'ADR 2007.
Guarda che anche i più duri a capire a volte, a forza provare e riprovare...
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Messaggio  espodav Gio Set 27, 2012 9:20 am

direi grazie per le autorevoli risposte e mi conforta che la mia perplessità ha trovato anche altre menti in cui inserirsi
Premetto che io sono molto lento a metabolizzare e rileggendo il tutto mi rimane comunque il dubbio legato alla certezza che nel momento in cui affido il mio esiguo quantitativo in esenzione 1.1.3.6 su un veicolo con altre merci già presenti e sottoposte ad ADR o che verranno successivamente caricate comportando quindi il superamento dell'esenzione per quantità limitate venga meno la possibilità per il singolo produttore di avvalersi dell'esenzione e con essa tuto quello che comporta.
Questo meccanismo quindi è gestibile nel suo complesso solo e unicamente dal trasportatore che nella realtà avrà X doc di trasporto e saprà esattamente i quantitativia abordo di merci
La questione sta proprio nella definizione riportata in 1.1.3.6.2 dove si parla di quantità di merce a bordo per unità di trasporto.
La dicitura prevista fino al 2007 aiutava ma di fatto serviva a dimostrare solo che il singolo trasporto rimaneva in esenzione parziale.
A questo punto saranno i singoli FIR che eventualmente potrebbero essere in esenzione ma non totale delle merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto.
E' lecito quindi pensare riassumendo che in un viaggio i produttori si avvalgono singiolarmente del 1.1.3.6 e invece il trasportatore no?
Ribadisco io ad oggi gestisco così ma il brivido dell'incertezza accompagna ogni viaggio
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Messaggio  homer Gio Set 27, 2012 11:52 am

@ espodav: bravo! Hai centrato il problema, che si risolve solo con un contratto dettagliato col trasportatore ed accettando costi superiori.
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