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Normativa SEMIPRODOTTI e Normativa 333

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Messaggio  battista guerini Mar Set 18, 2012 2:09 pm

Buongiorno,

Vorrei un chiarimento in merito al D.LGS 152/06 art 184bis e la disposizione 333 della comunità europea del marzo 2011.
Il quesito è questo....
Se Io produttore di un prodotto metallico (fe, cu, al, zn ecc ecc) genero un rifiuto che posso dichiarare "sottoprodotto" ai sensi del D.LGS 152/06 ART. 184BIS .... posso tranquillamente consegnarlo con DDT ad un riutilizzatore.
Posso fare questa cosa anche con un intermediari che poi lo consegnerà per il recupero?
Per scarti di FE,INOX e AL che senso ha per un intermediario ecologico (rottamai ed affini) autorizzarsi in 333?


Inoltre ritirando materiali come sottoprodotto (io sono uno smaltitore/riutilizzatore) quali sono le attenzioni particolari che devo tenere nei confronti di eventuali nuovi fornitori?
Basta una semplice dicitura sul DDT del fornitore? O vi sono incombenze burocratiche che il mio fornitore deve adempiere?

Grazie mille del vostro aiuto.
Saluti.
Battista
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Messaggio  riger Mar Set 18, 2012 2:31 pm

battista guerini ha scritto:
Se Io produttore di un prodotto metallico (fe, cu, al, zn ecc ecc) genero un rifiuto che posso dichiarare "sottoprodotto" ai sensi del D.LGS 152/06 ART. 184BIS ....

il punto è proprio questo: o è rifiuto, o è sottoprodotto!
Il sottoprodotto NON è rifiuto, ed è per questo che può viaggiare col DDT senza formulari.
il sottoprodotto NON deve essere caricato sul registro rifiuti, se lo è allora NON è sottoprodotto ed è rifiuto.
Il sottoprodotto è tale perché il produttore si è accertato che risponde a pieno alle 4 condizioni poste dal 184/bis.
Se tratti sottoprodotti, non c'è intermediario ecologico, perché, di nuovo, non stiamo parlando di rifiuti.

battista guerini ha scritto:
Inoltre ritirando materiali come sottoprodotto (io sono uno smaltitore/riutilizzatore) quali sono le attenzioni particolari che devo tenere nei confronti di eventuali nuovi fornitori?
Basta una semplice dicitura sul DDT del fornitore? O vi sono incombenze burocratiche che il mio fornitore deve adempiere?
Il fornitore dovrà accertarsi che sia sottoprodotto, ovvero deve:
1. essere originato dalla sua produzione, ma non essere il prodotto finito: deve cioè essere un prodotto collaterale ed imprescindibile della sua linea produttiva (la segatura per un falegname, per esempio...)
2. essere certo che venga riutilizzato, mediante contratti col riutilizzatore stipulati in data precedente alla produzione
3. essere certo che il riuso sia possibile nella "normale pratica industriale", che significa sostanzialmente "ci faccio la stessa cosa che farei alla materia prima e niente di più". se per esempio per riutilizzarlo devi cernirlo, tritarlo, fonderlo etc, non è sottoprodotto...
4. essere certo che il riutilizzo è legale.
Fatto questo, dichiara sul DDT che è sottoprodotto conforme all'art.184/bis d.lgs 152/06.
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Messaggio  battista guerini Mar Set 18, 2012 4:28 pm

Buon pomeriggio Riger,

Mi è chiaro quanto da te scritto ma non mi convincono 2 aspetti:

Capisco che la cernita-selezione, asciugatura,preparazione al forno siano attività da svolgere per portare un rifiuto allo stato di non-rifiuto..... ma fondere?? scusa se ritiro un sottoprodotto (blocchetti di metallo ) e devo farci pani di metallo dovrò pur fonderlo.....

Secondo, nei 4 punti della 184bis non ho trovato la necessità di un contratto commerciale preventivamente stabilito..... forse è un suggerimento... ma nnon mi sembra una necessità legislativa....

Attendo tue info.

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Messaggio  riger Mar Set 18, 2012 4:45 pm

battista guerini ha scritto:Buon pomeriggio Riger,

Mi è chiaro quanto da te scritto ma non mi convincono 2 aspetti:

Capisco che la cernita-selezione, asciugatura,preparazione al forno siano attività da svolgere per portare un rifiuto allo stato di non-rifiuto..... ma fondere?? scusa se ritiro un sottoprodotto (blocchetti di metallo ) e devo farci pani di metallo dovrò pur fonderlo.....

Secondo, nei 4 punti della 184bis non ho trovato la necessità di un contratto commerciale preventivamente stabilito..... forse è un suggerimento... ma nnon mi sembra una necessità legislativa....

Attendo tue info.

battista

Se fondere fa parte della normale pratica industriale del settore, cioè se fonderesti anche la materia prima vergine, va bene...

La necessità del contratto commerciale sta dove la legge chiede di essere certi che il sottoprodotto verrà riutilizzato, fin dal momento della sua produzione. E' vero, non ci sono le esatte parole "contratto commerciale", però in caso di verifica chiederanno al produttore "come facevi ad essere sicuro che sarebbe stato riutilizzato?": le risposte sono due: ho un contratto con chi me lo viene a prendere per usarlo, oppure ho una consolidatissima e documentatissima storia di rapporti commerciali con chi me lo viene a prendere per usarlo. Spesso si preferisce fare la fotocopia di un foglietto piuttosto che di 5 anni di fatture... La risposta "è sottoprodotto ma sto ancora cercando qualcuno che me lo ritiri" non va.
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