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Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR?

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Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR? - Pagina 2 Empty Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR?

Messaggio  Francy78 Mar Giu 05, 2012 4:38 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno,
ho ricevuto le analisi di un rifiuto che non sappiamo se rientra in ADR o meno. Questo è l'esito:
https://i.servimg.com/u/f44/17/44/81/78/analis14.jpg

Ma non mi è chiaro comunque: ADR Sì o No? chairfall

Grazie mille
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Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR? - Pagina 2 Empty Re: Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR?

Messaggio  benassaisergio Mer Giu 06, 2012 5:42 pm

Sì, i quantitativi per usufruire dell’esenzione dalla nomina del consulente sono quelli.
Ricordo solo che il DM 4 luglio 2000, che specifica tali esenzioni, all’articolo 2 richiede che chi si intende avvalere di tale esenzione deve comunicarlo all’ufficio provinciale del dipartimento trasporti, annotarlo in un documento che accompagna il trasporto, ecc.

Se però i quantitativi presenti su ogni unità di trasporto sono inferiori ai valori della tabella 1.1.3.6 dell’ADR in tal caso c’è l’esenzione dall’obbligo di nominare il consulente senza alcun ulteriore obbligo (come quelli sopra citati)
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Messaggio  Francy78 Ven Giu 08, 2012 11:30 am

Eccellente, la ringrazio molto.

Il vostro aiuto è stato davvero prezioso.
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Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR? - Pagina 2 Empty Re: Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR?

Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 10, 2012 8:43 pm

mi aggancio qui sotto.

Ceneri di caldaia da biomassa CER 10.01.04*: mostrano un pH > 12 ed il laboratorio (croce & delizia) vuole dargli H4+H8 (per nn farsi mancare nulla!) senza aver fatto Young e test in vitro cheers pig

Stendendo un velo pietoso, con quel poco che ho dal certificato, vorrei stare fuori dall'ADR invocando magari il § 2.2.8.1.9 ... << le materie che non rispondono ai criteri delle Dir. 548 e 99/45 e che dunque nn sono classificate corrosive possono non essere classe 8>>

Come fare questa alchimia ? Question Suspect
1) gli faccio fare Young e test in vitro ? troppi schèi. Evil or Very Mad
2) mi cerco gli R35 dosati dal Lab.nel certificato e vedo se stanno sotto il 10% ?
3) gli faccio almeno cercare le basi "notevoli" come mutatis mutandis fatto nell'analisi (per gli acidi of course) citata in qs thread ? https://i.servimg.com/u/f44/17/44/81/78/analis19.jpg
4) chiedo al Lab di dirmi Lui quale/i sostanza/e genera il pH > 12 ? pirat What a Face (ma mannaja in una cenere di caldaia quale potrebbe essere ??? Embarassed )
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 10, 2012 11:27 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
4) chiedo al Lab di dirmi Lui quale/i sostanza/e genera il pH > 12 ? pirat What a Face (ma mannaja in una cenere di caldaia quale potrebbe essere ??? Embarassed )

La potassa, vaghe, la potassa: KOH. Idrossido di sodio, che come l'idrossido di sodio se lo tocchi da solido non ti succede niente a meno che tu non abbia la pelle umida, ma in soluzione ti fa i buchi nei camici anche con un piccolo schizzo.
Tutte le ceneri da legno e "biomasse" vegetali sono ad altissimo tenore di potassa, che è una potente base in soluzione acquosa. Infatti, una volta si usavano le ceneri del camino o della cucina a legna per lisciviare il bucato con l'acqua calda e toglieva le macchie anche di grasso ed unto.
Ad oggi, le macchie di tintura per capelli che residuano sulla fronte delle signore dal parrucchiere vengono asportate con un batuffolino di ovatta appena bagnato e un po'di cenere di sigaretta... Che non è buona come quella del caminetto ma ci si passa per vicino.
Tuttavia, tenderei ad escludere che la cenere in quanto tale abbia pH 12: la sua soluzione acquosa concentrata può avere pH 12, al più.
Per definizione , infatti, il pH è il logaritmo negativo della concentrazione idrogenionica di una soluzione, e un acenere è solida e pulverulenta, non è una soluzione. Un'alta concentrazione di idrogenioni (H+) pertanto corrisponde ad un pH molto basso, quindi tanto più è acida una souzione tanto più basso sarà il suo pH e viceversa quanto più è alto un pH tanto più basica sarà la soluzione.
Le prove di laboratorio di "acidità " sono per titolazione, non per pH-metria.

Le ceneri di legno contengono sino al 12 % in potassa, tuttavia sono storicamente utilizzate come fertilizzanti "biologici (l'incenerimento delle stoppie dopo la mietitura serve appunto a fertilizzare il terreno con la potassa delle ceneri della paglia), senza che si corroda nulla...
Però, se ci mettono il codice 10 01 04* (=ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia) che vedrei più adatto ad una termoturbina enel, forse non c'è solo potassa da biomassa ma anche idrocarburi, che a loro volta sono fortemente basici.
Perchè se fosse solo cenere di biomassa "DOC" atteso come si assegnano i codici CER il codice giusto (che NON è a specchio) dovrebbe essere 10 01 03 = ceneri leggere di torba e legno non trattato.
Che è un rifiuto non pericoloso e senza specchio, quindi c'è poco di che fare analisi, a meno che poi qualche geniaccio trovandoci la potassa (in ciò che si usava per produrre il carbonato di potassio dalla potassa che contiene, per inciso) non decida di assegnare il codice non in base alla natura del processo come dice la legge bensì in base ad una presunta pericolosità analitica (e ignorante, ci aggiungerei io) che nei fatti non esiste.
Infatti, le ceneri da biomasse vanno a in procedura semplificata a compostaggio, sempre DM 5 febbraio 1998 tipologia 16.2.n). ovvero a fare fertilizzanti, tipologia 18.11.

Lo vedi, che succede a voler fare sempre e per forza analisi che non servono? magari come niente me lo volevi mandare in discarica per pericolosissimi... E invece l'energia da biomassa è il tipico esempio di chiusura perfetta del ciclo vita di qualcosa, perfettamente biocompatibile e ambientalmente ineccepibile.





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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Lug 11, 2012 8:01 am

Aurora Brancia ha scritto:La potassa, vaghe, la potassa: KOH. .... Infatti, una volta si usavano le ceneri del camino o della cucina a legna per lisciviare il bucato con l'acqua calda e toglieva le macchie anche di grasso ed unto....
ooopps, vero jé Embarassed hai visto cosa succede a spegnere la cervice ?

Aurora Brancia ha scritto:Le ceneri di legno contengono sino al 12 % in potassa,....., senza che si corroda nulla...
oooppps ma se è il 12% ed il limite nella Dir. 99/45 per attribuirgli R35 è 5% allora la mia ceneruncola è R35 e di conseguenza non posso invocare esenzione dall'ADR ai sensi del § 2.2.8.1.9 Mad mannaja

Aurora Brancia ha scritto:Però, se ci mettono il codice 10 01 04* (=ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia) che vedrei più adatto ad una termoturbina enel, forse non c'è solo potassa da biomassa ma anche idrocarburi, che a loro volta sono fortemente basici.
Perchè se fosse solo cenere di biomassa "DOC" atteso come si assegnano i codici CER il codice giusto (che NON è a specchio) dovrebbe essere 10 01 03 = ceneri leggere di torba e legno non trattato.
Eh, lo so, lo so. Tutto nasce dalla pippona galattica dei "pH estremi" che tanto inchiostro hanno generato soprattutto da parte dell'ISS http://www.iss.it/binary/ampp/cont/parere_rifiuti_pH_estremi_prot_29320_2008.pdf sono infatti loro a proporre per le ceneri da biomasse in presenza di pH estremo un bel 10.01.04* Suspect

Aurora Brancia ha scritto:... a meno che poi qualche geniaccio trovandoci la potassa .... non decida di assegnare il codice non in base alla natura del processo come dice la legge bensì in base ad una presunta pericolosità analitica (e ignorante, ci aggiungerei io) che nei fatti non esiste.
straquoto ma tant'è io non sono l'ISS (vedi link sopra) ... a meno che, come qualcuno da un po' sibila in rete, il fatto di aver re-introdotto con la L. 28 del 24.03.12 la frasetta magica (tagliata a suo tempo dal DLgs. 205/10) <<Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato>> avrebbe di fatto decapitato tutte le congetture di ARPA (veneto per esempio) e dell'ISS sui pH estremi ?? ritornando a legare la corrosività SOOOOLO al superamento delle famose soglie R35 (>1%) o R34 (>5%) ?? bounce
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Messaggio  tfrab Mer Lug 11, 2012 9:19 am

vaghestelledellorsa ha scritto:a meno che, come qualcuno da un po' sibila in rete, il fatto di aver re-introdotto con la L. 28 del 24.03.12 la frasetta magica (tagliata a suo tempo dal DLgs. 205/10) <<Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato>> avrebbe di fatto decapitato tutte le congetture di ARPA (veneto per esempio) e dell'ISS sui pH estremi ?? ritornando a legare la corrosività SOOOOLO al superamento delle famose soglie R35 (>1%) o R34 (>5%) ?? bounce

concordo, solo che, ancora oggi, omologare un rifiuto in Veneto con pH estremo implica passare per il parere ARPAV, con le prove del caso
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 11, 2012 12:38 pm

tfrab ha scritto:
concordo, solo che, ancora oggi, omologare un rifiuto in Veneto con pH estremo implica passare per il parere ARPAV, con le prove del caso
Very Happy comprendo perfettamente il problema: le arpa/appa sono diverse in ogni regione e provincia autonoma, tuttavia credo li selezionino in base a caratteristiche genetiche precise ed univoche ma sparse uniformemente sul territorio nazionale.
Segnatamente, nel caso delle ceneri di biomassa, che hanno il loro precipuo ed esclusivo codice CER non pericoloso che è il 10 01 03 e non è a specchio con niente e nessuno, tenuto conto che hanno una tradizione storico culturale di cui solo da poco (qualche secoletto?) sappiamo la ragione scientifica ineccepibile dei benefici che apportano all'agricoltura senza rischio di accumulo di residui biopersistenti o di contaminazione delle falde come invece accade anche con i fertilizzanti nitrati di sintesi, se fosse capitato a me di dover predisporre la caratterizzazione a rifiuto mi sarei comportata così:
1) sarei andata presso l'impianto di produzione energia a biomassa ed avrei verificato che funzioni veramente solo a biomassa
2) avrei fatto tante belle foto per sceglierne 4 -5,fotografando i legnetti materia prima, la fase di carico della fornace con i legnetti medesimi, il funzionamento della fornace documentandolo magari con il Quadro Comandi e il display con gli indicatori di temperatura, quindi la fase di rimozione/scrico delle ceneri nonchè le ceneri nel loro cassone o dove altro le stoccano.
3) sarei tornata in studio, avrei scaricato le foto nel PC
4) avrei iniziato a predisporre un certificato di tipo merceologico Wink così concepito:
Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR? - Pagina 2 Ceneri18
certificato che come vedi ti ho allegato così che tu possa farlo redigere all'analista, se lo ritiene opportuno, in quegli stessi termini. In questo caso specifico, come in tutti quelli che riguardano codici esclusivamente non pericolosi e senza specchi, è essenziale richiamarsi alla legge: le arpa possono dire quello che gli pare, ma sempre e solo in base alla Legge, nella fattispecie alla Legge che richiama le direttive europee.
Come vedi, un certificato merceologico senza analisi ha non solo un senso analitico-scientifico ma anche un senso pratico di rispetto normativo. Che è poi quello che cercavo di spiegarti in un altro post: spero che questo esempio pratico che tu stesso mi porgi sia d'aiuto a chiarire ulteriormente quella che è, lo ribadisco ancora, la mia posizione in base alla lettura della Legge e dello spirito del Legislatore che da essa grammaticalmente, tecnicamente e giuridicamente si evince.


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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Lug 11, 2012 1:04 pm

Aurora Brancia ha scritto:
tfrab ha scritto:concordo, solo che, ancora oggi, omologare un rifiuto in Veneto con pH estremo implica passare per il parere ARPAV, con le prove del caso

Very Happy comprendo perfettamente il problema: le arpa/appa sono diverse in ogni regione e provincia autonoma, tuttavia credo li selezionino in base a caratteristiche genetiche precise ed univoche ma sparse uniformemente sul territorio nazionale.
e che purtroppo (per la legge del + forte) hanno sempre ragione ... nn tanto magari di fronte al Giudice dove dopo 3 gradi di giudizio puoi far valere le tue "loiche" ragioni, ma sulla borsa del tuo cliente pale che dopo essersi difeso strenuamente (pagando avvocatoni fino al "Palazzaccio" di Roma) si ritrova in una mano una "stupenda, logica, scientifica" vittoria di Pirro e nell'altra una ramazza che vorrà riporre 'ndo no coce o' sole al Consulente che l'ha tanto bene consigliato (seguendo in fondo il consiglio di pino daniele e + profanamente di Elio&leStorieTese)

PS: la dice lunga la testimonianza qui sopra rilasciata da @tfrab Evil or Very Mad
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 11, 2012 2:00 pm

non c'è sempre bisogno di arrivare in giudizio, c'è l'autotutela ex L. 241/90 e soprattutto prima c'è la possibilità di confrontarsi come cittadini, come persone, come tecnici: un certificato come quello che ho espresso sopra non prevede affatto la misura di pH, quindi non c'è di che appigliarsi ai pH estremi. Naturalmente, quando capita (e capita...) che alla direzione di un settore tecnico ci si metta un laureato in scienze politiche o un ragioniere (visto anche questo...) si hanno più difficoltà a spiegarsi, ma il sistema di capirsi si trova, quando c'è volontà bilaterale in questo senso e nessuna delle parti ciurla nel proprio manico. E nulla e nessuno impedisce che si redigano intese chiarificatrici a tutela di tutti ed innanzi tutto di rispetto normativo e tutela ambientale.
Infatti, facili battute a parte, nelle ARPA ci sono anche tantissime persona preparate ed è a quelle, identificandole, che ci si deve rivolgere.
Non per parlarne bene, ma in arpa campania dip.to di napoli c'è al momento un dirigente del servizio territoriale che conosce la normativa a menadito ma anche il suo mestiere a menadito, ed è persona pure assai garbata con cui il confronto tecnico-normativo per me si è rivelato sempre positivo quanto risolutivo. Certo, qualche volta si sono fatte discussioni anche tese, ma con le gazzette ufficiali alla mano se hai ragione hai ragione e lui te la riconosce.
Ecco secondo me in un caso del genere occorre appunto andare a chiarire i termini della questione che sono, nell'ordine:
1) questo codice è non pericoloso ex lege
2) questo materiale è storicamente usato come fertilizzante naturale da tempi immemori
3) classificazione merceologica e avvio a recupero in R3 >(compostaggio/ produzione fetilizzanti) come da estremi di legge cogente.

Proprio volendo lanciarsi, un buon tecnico sa anche spiegare perchè quel materiale non può andare in discarica, fosse solo perchè l'effettivo tenore in idrossido di potassio che è oggettivamente classificato corrosivo come composti chimico puro non ne consete quel tipo di smaltimento ex d.lgs. 36/03. Se peraltro nell'area geografica di pertinenza vi fosse un impianto D9 che dalla cenere di legno ottiene potassa industriale, ovvero carbonato di potassio che però di solito si ricava da altri processi, o il bicarbonato di potassio che è indicato dalla UE come antifungino in agricoltura biologica per sostituire rame e zolfo, e l'arpa preferisse avviarlo lì, va bene uguale, a mio avviso: l'importante è che nessuno si faccia venire in mente di considerare ambientalmente pericoloso qualcosa che non lo è affatto.


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Messaggio  AlePIS Mar Lug 09, 2013 2:36 am

Buonasera a tutti,

sto passando la notte a risolvere questo dilemma e anche dopo essermi letto una serie di note e pareri tecnici contrastanti...non ne vengo fuori.

Anche a me si è presentata una questione simile a quella dibattuta in questo topic, ovvero lo smaltimento di rifiuti provenienti da attività di combustione di biomassa vergine (cippato).

La ragione asseconderebbe quanto detto da Aurora Brancia in quanto si brucia solo legno vergine, il punto è che il rifiuto è stato analizzato e, oltre a superare i limiti per il test di cessione per una serie di parametri, riporta dei valori estremi di pH.

Un destinatario, autorizzato per il "recupero di ceneri di combustione da sansa esausta e da materiali organici vari di origine naturale Tipologia 18.11", ha proposto di accettare il rifiuto in R3, senza quindi dover fare riferimento al test di cessione.
Nell'autorizzazione dell'impianto di biomassa si fa invece riferimento al punto 13.2 del 5/2/1998, ovvero ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere.
Secondo voi, escludendo per un attimo il problema del pH, è comunque ammissibile ricevere il rifiuto anche se nell'autorizzazione si fa riferimento ad un punto diverso del decreto (da 13.2 a 18.11)?

Spero di essermi spiegato e vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte o spunti di riflessione.

Buona Serata

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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 09, 2013 8:01 am

aaaahhhh, santissimapumitrozzolamadre, e cominciamo bene anche stamattina!
L'impianto che produce le ceneri è un 13.2, quello che di destino un 18.11: se leggi quel fac-simile di certificato-tipo che ho riportato è esattamente quello il destino!
Forse adesso che ti sei riposato hai la mente più sgombra e vedrai che ti sei fatto mezza nottata sveglio senza alcun motivo.
P.S.: ripeto: trattandosi di un codice NP senza specchio, NON si devono eseguire analisi. Hai speso soldi inutilmente.

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Messaggio  AlePIS Mar Lug 09, 2013 8:42 am

Aurora Brancia ha scritto:aaaahhhh, santissimapumitrozzolamadre, e cominciamo bene anche stamattina!
L'impianto che produce le ceneri è un 13.2, quello che di destino un 18.11: se leggi quel fac-simile di certificato-tipo che ho riportato è esattamente quello il destino!
Forse adesso che ti sei riposato hai la mente più sgombra e vedrai che ti sei fatto mezza nottata sveglio senza alcun motivo.
P.S.: ripeto: trattandosi di un codice NP senza specchio, NON si devono eseguire analisi. Hai speso soldi inutilmente.

Il fatto è che in autorizzazione ARPAT indica esplicitamente che "vista la tipologia di materie prime impiegate nel processo di combustione, si ritiene che il rifiuto sia da individuare al paragrafo 13.2 dell'allegato 1 al DM 5/2/98". Dicendo questa cosa temo che non accetti come destinatario un impianto di compostaggio che ritira secondo il paragrafo 18.11.
In più, ahimè, dall'analisi delle ceneri è risultato anche un valore piuttosto elevato di diossine > 0,1 ppb il che mi precluderebbe anche l'invio a recupero secondo il paragrafo 13.2. Da tutti questi ragionamenti non mi resta che il D9, sempre che trovi un impianto in zona.

Ho iniziato a lavorare per questa azienda da una settimana e mi sono subito trovato queste belle analisi sul groppone, a saperlo prima facevo come mi dicevi tu!!! Mannaggia!!!
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Messaggio  homer Mar Lug 09, 2013 8:45 am

Concordo con il prof. Pinco Pallo di Staminchia
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 09, 2013 10:13 pm

AlePIS ha scritto: Il fatto è che in autorizzazione ARPAT indica esplicitamente che "vista la tipologia di materie prime impiegate nel processo di combustione, si ritiene che il rifiuto sia da individuare al paragrafo 13.2 dell'allegato 1 al DM 5/2/98". Dicendo questa cosa temo che non accetti come destinatario un impianto di compostaggio che ritira secondo il paragrafo 18.11.
In più, ahimè, dall'analisi delle ceneri è risultato anche un valore piuttosto elevato di diossine > 0,1 ppb il che mi precluderebbe anche l'invio a recupero secondo il paragrafo 13.2. Da tutti questi ragionamenti non mi resta che il D9, sempre che trovi un impianto in zona.

AlePIS, o ti spieghi male tu o non riesco a farmi capire io:
Il rifiuto da individuare per bruciarlo nell'impianto di combustione è quello della tipologia 13.2. Ed è questo che dice anche l'arpa.
OK. Quindi, nell'impianto di combustione arriva un rifiuto che è quello previstro da 13.2 in semplificata. Fin qui, ci sei? tutto bene, mi segui?.

Perfetto.
Adesso, il rifiuto come da tipologia di recupero 13.2 si è bruciato, restano le ceneri: che ce ne facciamo ??? Quelle cacchiarole di ceneri derivanti dalla combustione NON sono più il rifiuto che è entrato, e che è morto bruciato, ma sono un nuovo rifiuto prodotto dall'impianto di combustione. Bene, queste hanno un nuovo Codice CER, probabilmente un 10 01 03 o un 10 01 17, ed andranno come ceneri di legno non trattato ad un impianto di compostaggio che sia autorizzato alla produzione di fertilizzanti con quelle ceneri secondo la tipologia 18.11.

Mi dici cosa è che non capisci? Cosa ti potrebbe trovare da ridire l'arpat se il rifiuto di un 13.2 va in un 18.11 ? è quella la fine giusta !
Ultima nota sulle diossine: guarda che un dosaggio serio delle diossine non può costare meno di 400-450 €, i cosiddetti "screening analitici" non danno valori affidabili e soprattutto non consentono il calcolo di diossine in TEq: non tutte le diossine (da capire con quale cloro si formino, in ogni caso, e dov'è l'introppo con temperatura < 500°C in un forno di quella specie) hanno la stessa tossicità, ed è su quella che si fanno le caratterizzazioni. In ogni caso, a meno che non siamo davanti ad un co-combustore o ad un cogeneratore, le analisi delle ceneri da legno vergine NON si eseguono perchè sono non pericolose per legge e da secoli.

Basta, non lo ripeto più: mi sono stancata.


AlePIS ha scritto:Ho iniziato a lavorare per questa azienda da una settimana e mi sono subito trovato queste belle analisi sul groppone, a saperlo prima facevo come mi dicevi tu!!! Mannaggia!!!
Non ci siamo: immagino tu sia il consulente ambientale, di quest'azienda che hai acquisito da 1 settimana. E uno che si va vendendo come consulente ambientale, e perdonami la schiettezza anche brusca con cui lo dico, queste cose le deve sapere.
O tu, quando vai dal notaio per comprare casa, accetti che quello ti dica "torni tra una settimana, devo ultimare il corso per sapere cosa serve nelle compravendite di abitazioni civili" ? E se vai dal dentista che ti fa male un incisivo accetti che ti curi un premolare perchè la parte finale del corso di studio con la cura degli incisivi non la portavano in programma d'esame?

Il primo che lagna che Standards & Poor ci ha passato a BBB, in queste condizioni di approssimazione generale, lo meno.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR? - Pagina 2 Empty Re: Esito Analisi Rifiuto: sono in ADR?

Messaggio  AlePIS Mer Lug 10, 2013 1:35 pm

Buongiorno Aurora,

Parto dal primo punto che hai segnalato.
Qui stiamo parlando delle ceneri di un impianto che non riceve rifiuti, bensì cippato di legna vergine che arriva in impianto con documento di trasporto e viene poi bruciato in caldaia a 900°C per produrre energia elettrica e termica. Dal processo di combustione derivano le ceneri pesanti di caldaia a cui sto facendo riferimento.
Nell’autorizzazione dell’impianto, come scritto nella mia precedente comunicazione, ARPAT richiede espressamente una caratterizzazione analitica e non merceologica e recita testualmente "vista la tipologia di materie prime impiegate nel processo di combustione, si ritiene che il rifiuto sia da individuare al paragrafo 13.2 dell'allegato 1 al DM 5/2/98" e quindi quando parla di rifiuto si riferisce alle ceneri derivanti dal processo di combustione facente parte del ciclo produttivo dell’impianto.

Al punto 13.2 del 5/2/98 si parla di “ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere” mentre al punto 18.11 si parla di “ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine naturale”. Visto che noi bruciamo legno e non siamo un frantoio, tra le due a mio avviso è più corretto destinare il nostro rifiuto a recupero secondo quanto previsto dal 13.2.3, piuttosto che inviarlo a compostaggio.  

Chiarito questo primo punto passiamo al secondo: diossine. E’ stata fatta una speciazione ponderando la tossicità dei singoli congeneri per la determinazione della diossina equivalente totale. Sul perché ci sia così tanto cloro disponibile me lo chiedo anche io e anche su questo argomento sono ben accetti ulteriori spunti di riflessione.

Per quanto riguarda invece il terzo punto se ti può confortare non sono il consulente ambientale bensì un lavoratore assunto con l’incarico di gestire l’impianto, dagli ordini ai fornitori, al peso dei camion, all’allaccio all’ENEL, ai controlli sul cippato fino alla gestione dei rifiuti. Probabilmente in questo forum c’è gente molto più brava ed esperta di me in materia ambientale ma forse tanti non saprebbero smontare una coclea o guidare una pala, non trovi?

Spero che tu abbia la voglia di rispondermi perché sarebbe un utile momento di crescita, se invece hai bisogno di smontare una coclea fammi un fischio che vengo io! ;-)

Grazie ancora e buona giornata
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Lug 10, 2013 4:28 pm

il 13.2 contempla il riutilizzo di ceneri di biomasse per la produzione di cemento, laterizi, ....
il 16.1 capo "n" contempla il riutilizzo di "ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11"
Il 18.11 contempla il riutilizzo di ceneri di biomasse per la produzione di fertilizzanti.

Le ceneri di AlePIS sono riutilizzabili in tutti e tre i cicli di riutilizzo.

la ricerca delle diossine è prevista al 13.2.2 del DM 05/02/98, per le forme di recupero di cui al punto 13.2.3
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Messaggio  AlePIS Mer Lug 10, 2013 5:45 pm

Però se ARPA mi impone il 13.2 perché secondo loro è più aderente al ciclo produttivo le diossine le devo rispettare.

Col senno di poi era durante la conferenza di servizi che si doveva essere più scaltri, ora che c'è scritto in autorizzazione poco si può fare.
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Messaggio  Robicheaux Mer Lug 10, 2013 6:25 pm

AlePIS forse non ci si riesce ad intendere per come hai descritto il tuo caso. Dici che il tuo impianto non tratta rifiuti, ma cippato di legno, biomassa vergine, ergo non dovrebbe essere in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art.208 o 216 del D.Lgs 152_06. Tuttavia più avanti parli di un'autorizzazione, di una prescrizione di Arpat e di una conferenza servizi. Di che autorizzazione si tratta? Forse del permesso di costruire, DIA, SCIA, PAS, autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili (art.12 Dlgs 387/03), autorizzazione alle emissioni in atmosfera?? Qual'è l'istituzione alla quale è stata chiesta l'approvazione del tuo impianto? Non può essere Arpat, che non è autorità, ma è di supporto agli enti locali, e rilascia solo pareri. Sarà il Comune o la Provincia o chia ltro....In ogni caso l'indicazione di Arpat è l'indirizzo che dovrai seguire qualora tu volessi destinare al recupero le ceneri del tuo impianto, te ne ha esplicitato uno solo, il 13.2 del DM 5/2/98, la possibilità cioè di conferire le ceneri a:
a) produzione di conglomerati cementizi [R5];
b) cementifici [R5];
c) industria dei laterizi e dell'argilla espansa [R5];
d) formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali previo rispetto del test di cessione.
Perchè tu possa conferirli a queste destinazioni le tue ceneri devono avere quelle caratteristiche, cioè le diossine sotto 0,1 ppb e i PCB/PCT sotto i 5 ppm, oppure rispettare i limiti di cessione per i diversi parametri richiesti con l'applicazione del test allegato III al decreto nel caso con le tue ceneri si voglia realizzare un rilevato.
Ora, se le tua analisi è stata svolta da un laboratorio serio, la concentrazione delle diossine supera il valore ammesso, non è più possibile conferire le ceneri al recupero come da categoria 13.2, ti rimangono la 16.1 o la 18.11 per gli impianti che effettuano recupero in procedura semplificata, oppure puoi inviare le ceneri ad impianti in possesso di autorizzazione ordinaria allo smaltimento o al recupero di rifiuti pericoloso e non che abbiano lo stesso tuo codice CER nell'atto autorizzativo.
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Messaggio  Robicheaux Mer Lug 10, 2013 6:27 pm

.....rifiuti pericolosi o non pericolosi, che abbiano lo stesso tuo codice CER nell'atto autorizzativo. -
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Messaggio  AlePIS Gio Lug 11, 2013 6:31 pm

Innanzitutto ringrazio tutti per l'interesse su questo argomento.

Confermo che l'impianto è in possesso di autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili.

All’interno dell’autorizzazione la Provincia come prescrizione recepisce il parere di ARPA e indica come unica possibilità il recupero secondo la tipologia 13.2.

Sono sempre più orientato verso la destinazione D9 per potermi cautelare e poi provvederò ad approfondire il motivo per cui ci sono quei valori nelle ceneri se quello che bruciamo è solo ed esclusivamente legno vergine.

Cmq vi terrò aggiornati sul finale di questa “appassionante” vicenda! 

Ciao a tutti
AlePIS
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