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Sanzioni rifiuti a tutti i soci di una S.N.C.?

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Messaggio  adesposito Gio Nov 03, 2011 12:17 pm

Buongiorno,
E' possibile che la sanzione per il mancato ritiro dei rifiuti nei 365 gg. venga applicata a tutti i soci di una S.N.C.???
Non dovrebbe essere legata solo alla società, anche se di persone ?
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Gio Nov 03, 2011 12:25 pm

Non sono proprio ferratissima in diritto societario.
Però le sanzioni penali sono personali e se non ricordo male le SNC non hanno un unico organo amministrativo ma mi pare che tutti i soci siano amministratori

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Messaggio  cirillo Gio Nov 03, 2011 1:00 pm

La sanzione viene notificata alla "società" e a tutti i soci che sono obbligati in solido.
La sanzione, però, và pagata "1 volta" e non, ad esempio 3, se la società è composta da 2 persone.
Il problema, però, in questo caso, è leggermente più grave in quanto, oltre alla sanzione prevista dal 152/2006 (presumo abbiano applicato l'art. 256 co. 2 "deposito incontrollato") questo reato potrebbe essere contemplato anche dall'art. 25- undecies se il "semplice" deposito incontrollato assume la fattispecie di discarica non autorizzata. Per questo è prevista, a carico della ditta, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. (il valore della quota da € 258 a € 1.549, e il nr. di quote, vengono stabilite dal giudice)
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Messaggio  adesposito Gio Nov 03, 2011 1:21 pm

Grazie,
Purtroppo però il giudice ha inteso applicare la sanzione amministrativa a due dei tre soci con l'aggravante della "Fedina Penale" macchiata. La sanzione pecuniaria è di € 2000 a testa (x i 2 soci) che si sono visti recapitare la stessa senza aver avuto la possibilità di difendersi. In più hanno ricevuto da poco una multa pecuniaria (in questo caso tutti e tre i soci) per non aver comunicato alla Regione la richiesta ex IAPS.
L'attività in questione è un'officina meccanica per auto.
Specifico che la multa è stata comminata per non aver provveduto alla pulizia del pozzo nero. Per gli altri rifiuti infatti hanno ormai "decenni di esperienza" e cumuli di formulari. L'attenuante andava considerata.
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Messaggio  isamonfroni Gio Nov 03, 2011 1:43 pm

Sanzione è un po' vago e "fedina penale" macchiata un po' holliwoodiano.
Comunque esiste sempre la possibilità di difendersi.
Se quella comminata è solo una sanzione amministrativa pecuniaria, non macchia alcuna fedina penale, si fa ricorso avverso l'autorità che l'ha comminata entro un termine di 30 o 60 gg (dovrebbe stare scritto sulla sanzione), chiedendo un eventuale audizione ed esibizione di documenti. Ovviamente il ricorso deve essere supportato da documentazione idonea e non è affatto detto che lo si vinca.

Se invece quello recapitato è un decreto penale di condanna, riportante una sanzione pecuniaria, ci si oppone presso il tribunale che lo ha emesso (con l'assistenza di un legale), a questo punto il tribunale instaura un vero e proprio processo con udienze, testimoni ecc... durante il quale il soggetto ha la possibilità di difendersi come meglio crede.

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Messaggio  adesposito Gio Nov 03, 2011 2:52 pm

Purtroppo non ho ancora avuto modo di leggere la notifica perchè ha gestito tutto il loro avvocato, però per il resto la penso allo stesso modo.
Grazie comunque della cortse assistenza.
Farò sapere...
...giudici e avvocati permettendo...
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Messaggio  Lidia Ven Apr 27, 2012 1:21 pm

Bhe, anche con riferimento alle società di persone vale il principio secondo cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale; quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale delle società...
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Messaggio  Mattia8 Ven Apr 27, 2012 2:16 pm

Lidia ha scritto: quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito...

In questo caso che che la domanda che fa sorgere la sanzione a carico dei 3 soci sia: chi dei 3 soci doveva occuparsi della questione? chi aveva potere di spesa per far eseguire il lavoro? Temo che la risposta, in assenza di una delega, anche solo formalizzata tra i soci, sia: "tutti e 3 i soci potevano occuparsi della situazione" pertanto la sanzione è stata comminata a ciascuno di essi.
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Messaggio  Lidia Ven Apr 27, 2012 3:02 pm

Di certo i soci non possono essere chiamati a rispondere, ognuno quale coautore perché soci di una società di persone. Infatti, occorre sempre che il socio o tutti i soci abbiano tenuto una condotta omissiva o positiva, che abbia dato luogo alla commissione dell'infrazione, sia pure sotto il profilo del concorso soltanto morale.
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Messaggio  CROCIDOLITE Ven Apr 27, 2012 3:15 pm

Purtroppo per i soci delle snc, trattandosi di società di persona a nome collettivo, la responsabilità è suddivisa equamente tra tutti i soci.


Art. 2291 CC

Nozione
I. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
II. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 2304

Responsabilità dei soci
I. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

inoltre sul documento linkato ci sono ulteriori informazioni


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Messaggio  pastorenomade Ven Apr 27, 2012 3:19 pm

Lidia ha scritto:Di certo i soci non possono essere chiamati a rispondere, ognuno quale coautore perché soci di una società di persone. Infatti, occorre sempre che il socio o tutti i soci abbiano tenuto una condotta omissiva o positiva, che abbia dato luogo alla commissione dell'infrazione, sia pure sotto il profilo del concorso soltanto morale.

Non è così Lidia. Nelle società di persone, tutti i soci sono equiparati a Legali Rappresentanti, a meno che non vi sia stata specifica delega per quella materia (per la sicurezza sul lavoro e gli obblighi "ambientali" funziona così).

Le sanzioni pecuniarie amministrative si moltiplicano; in caso di sanzioni penali, non so, dato che nella mia esperienza la sanzione pecuniaria (ammenda) ha sempre "oblato" quella penale.

Oppure, come dice Isa, se c'è un decreto penale di condanna, paghi l'ammenda e la sanzione penale c'è ma non si vede, nel senso che non viene "menzionata" sul casellario giudiziario, con conseguenti vantaggi.
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Messaggio  cirillo Ven Apr 27, 2012 3:30 pm

CROCIDOLITE ha scritto:Purtroppo per i soci delle snc, trattandosi di società di persona a nome collettivo, la responsabilità è suddivisa equamente tra tutti i soci.
Art. 2291 CC
Nozione
I. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
II. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2304
Responsabilità dei soci
I. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
inoltre sul documento linkato ci sono ulteriori informazioni
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Che tutti i soci di una SNC "rispondano solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali" siamo d'accordo e, come giustamente scrivi: "la responsabilità è suddivisa equamente tra tutti i soci.
Appunto "suddivisa" e non significa che se per una determinata infrazione c'è una sanzione prevista di 2000 euro se la società cui viene comminata è composta da 3 soci ne paga 6.000 e se la società cui viene comminata è composta da 5 soci ne paga 10.000. Generalmete le "bustine verdi" arrivano:
- 1 indirizzata alla S.N.C.
- 1 indirizzata a ciascun socio in quanto, appunto, i soci rispondono solidalmente
Quindi, se si decide di pagare la sanzione, si paga con il ccp contenuto nella prima bustina e se ciò non avviene, paga 1 dei soci. In fondo all'Amministrazione cui sono destinati basta questo....
Quando è capitato è stato fatto così e all'Ufficio Sanzioni della Provincia di ....... c'è....... mica bau bau micio micio....!

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Messaggio  isamonfroni Ven Apr 27, 2012 4:00 pm

pastorenomade ha scritto: Le sanzioni pecuniarie amministrative si moltiplicano; in caso di sanzioni penali, non so, dato che nella mia esperienza la sanzione pecuniaria (ammenda) ha sempre "oblato" quella penale.
attento Pastore, non fare confusione la sanzione pecuniaria dell'ammenda è una sanzione penale (nei casi in cui è prevista) e, ricorrendone i presupposti, viene trascritta sul casellario (anche se non compare sul casellario semplice

pastorenomade ha scritto: Oppure, come dice Isa, se c'è un decreto penale di condanna, paghi l'ammenda e la sanzione penale c'è ma non si vede, nel senso che non viene "menzionata" sul casellario giudiziario, con conseguenti vantaggi.

anche qui devo correggerti perchè io non ho detto questo.
Un decreto penale di condanna, anche per un'ammenda di pochi euro, ti arriva tra capo e collo senza praticamente che tu te ne accorga, normalmente tutti pagano l'ammenda e basta perchè tanto pensano che la sanzione penale non si veda (c'è la non menzione).
Peccato che i trascorsi penali si vedono tutti....eccome.....la non menzione è relativa solo ai certificati del casellario a disposizione del pubblico (e anche dell'interessato), ma le condanne penali sono invece mezionate alla grandissima sui certificati ad uso giustizia/pubblica amministrazione.
Questo significa che se devi contrattare con il pubblico o partecipare a gare le sanzioni penali che hai avuto pesano eccome.......

Io ho infatti detto che ad un decreto penale di condanna ci si deve opporre sempre, così si ha diritto al percorso giudiziario tipico di un processo con dibattimento prove e testimoni, al termine del quale ti potrebbero anche assolvere (dipende anche dalla violazione ovviamente) e allora sì che la "fedina penale" ti rimane immacolata.

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Messaggio  pastorenomade Ven Apr 27, 2012 4:23 pm

Effettivamente ho fatto una gran confusione tra ammenda (sanzione penale) e sanzione amministrativa (pecuniaria). E devo dire che, frettolosamente, ho equiparato i 2 settori sicurezza e igiene sul lavoro e ambiente: invece, tutto l'apparato sanzionatorio della sicurezza sul lavoro è regolamentato da uno specifico decreto che detta le procedure della pubblica amministrazione in caso di contestazione di reato e il funzionamento dell'istituto dell'oblazione (con cui si estingue - pecuniariamente - una contravvenzione punibile con l'ammenda), che in campo ambientale non è previsto.
E poi non sapevo che la "non menzione" riguardasse solo il casellario giudiziario pubblico, pensavo includesse anche la pubblica amministrazione. Ovviamente esclusa (dalla non menzione) la amministrazione giudiziaria.



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Messaggio  CROCIDOLITE Ven Apr 27, 2012 4:24 pm

cirillo ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:Purtroppo per i soci delle snc, trattandosi di società di persona a nome collettivo, la responsabilità è suddivisa equamente tra tutti i soci.
Art. 2291 CC
Nozione
I. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
II. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2304
Responsabilità dei soci
I. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
inoltre sul documento linkato ci sono ulteriori informazioni
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Che tutti i soci di una SNC "rispondano solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali" siamo d'accordo e, come giustamente scrivi: "la responsabilità è suddivisa equamente tra tutti i soci.
Appunto "suddivisa" e non significa che se per una determinata infrazione c'è una sanzione prevista di 2000 euro se la società cui viene comminata è composta da 3 soci ne paga 6.000 e se la società cui viene comminata è composta da 5 soci ne paga 10.000. Generalmete le "bustine verdi" arrivano:
- 1 indirizzata alla S.N.C.
- 1 indirizzata a ciascun socio in quanto, appunto, i soci rispondono solidalmente
Quindi, se si decide di pagare la sanzione, si paga con il ccp contenuto nella prima bustina e se ciò non avviene, paga 1 dei soci. In fondo all'Amministrazione cui sono destinati basta questo....
Quando è capitato è stato fatto così e all'Ufficio Sanzioni della Provincia di ....... c'è....... mica bau bau micio micio....!

E' vero quanto dici, ma il quesito iniziale presupponeva le sanzioni per la gestione illecita di rifiuti. In questo caso la responsabilità del reato è in capo a tutti i soci con le conseguenze naturali


Corte di Cassazione
Sentenza 22 giugno 2011, n. 25045
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione III Penale

(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

— Sul ricorso proposto dall'avv. (omissis), difensore di fiducia di (omissis), n. a (omissis) il (omissis), e di (omissis), n. a (omissis) il (omissis);
— avverso la sentenza in data 21 maggio 2010 del Tribunale di Padova, sezione distaccata di (omissis), con la quale vennero condannati alla pena di € 6.000,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli articolo 110 C.p. e 256, comma 1 lett. a), del Dlgs n. 152/2006.
— Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
— Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. (omissis);
— Udito il Pm, in persona del Sost. Procuratore Generale dott. (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, sezione distaccata di (omissis), ha affermato la colpevolezza di (omissis) e (omissis) in ordine al resto di cui agli articolo 110 C.p. e 256, comma 1 lett. a), del Dlgs n. 152/2006, loro ascritto per avere effettuato un'attività di smaltimento, e più in particolare un deposito nel suolo su un'area di circa 900 mq, di rifiuti costituiti da residui di attività di demolizione edilizia senza le prescritte autorizzazioni.

Gli addebiti di cui all'imputazione erano stati ascritti al (omissis) unitamente a (omissis), entrambi quali responsabili della società (omissis) di (omissis) e (omissis) Snc, ditta proprietaria e committente dei lavori, ed al (omissis) unitamente a (omissis), entrambi quali responsabili della società (omissis) Snc, ditta esecutrice dei lavori.

La sentenza ha escluso che nella specie fosse ravvisabile un'ipotesi di deposito controllato di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. m), del Dlgs n. 152/2006, come sostenuto dalla difesa degli imputati, mentre ha ravvisato nei fatti l'ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi dell'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il giudice di merito, pur avendo alcuni testi affermato che i lavori erano stati disposti ed eseguiti esclusivamente dagli altri due titolari delle rispettive imprese, ha ritenuto gli attuali ricorrenti responsabili del fatto loro ascritto, in considerazione della natura societaria delle imprese di modeste dimensioni e del carattere familiare della loro gestione, senza delega di funzioni al loro interno.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Con il motivo di gravame si denuncia la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Si deduce che agli imputati era stato contestato dall'accusa lo smaltimento di rifiuti mediante deposito nel suolo, mentre la sentenza ha ravvisato la sussistenza di un'ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Il fatto per il quale vi è stata affermazione di colpevolezza degli imputati è, pertanto, diverso da quello oggetto di imputazione con la conseguente nullità della sentenza.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 183, comma 1 lett. m), del Dlgs n. 152/2006.

In estrema sintesi, mediante ampi riferimento alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, si deduce in punto di fatto che i rifiuti di cui alla contestazione provenivano da attività di demolizione di alcuni manufatti esistenti nella stessa area di cantiere della ditta proprietaria, committente dei lavori, e che tali demolizioni erano state eseguite meno di tre mesi prima dell'accertamento.

Si deduce, quindi, in punto di diritto che nel caso in esame sussistevano tutti i requisiti (di carattere temporale, quantitativo e di omogeneità) per ritenere l'ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti. Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 40, comma 2, C.p..

Si osserva che la colpevolezza degli imputati è stata affermata benché fosse stato accertato che gli effettivi committente ed esecutore dei lavori erano solo i coimputati (omissis) e (omissis). Si deduce, quindi, che nel caso in esame non può essere ritenuta la responsabilità degli attuali ricorrenti a titolo esclusivamente omissivo, non essendovi a carico degli stessi un obbligo di impedire agli altri due soci di porre in essere la condotta contestata e, comunque, neppure la concreta possibilità materiale di intervenire per impedirla.

Con memoria depositata il 4 maggio 2011 la difesa dei ricorrenti ha fatto presente che per errore materiale nel ricorso l'imputato (omissis) è stato indicato con il nome (omissis).

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, nel caso in esame, non vi è violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto nello stesso capo di imputazione viene contestato il deposito dei rifiuti, che peraltro è preliminare allo smaltimento.

In ogni caso la nullità ex articolo 522 C.p.p. sussiste solo quando il fatto accertato è totalmente diverso da quello oggetto di imputazione e non quando le differenze sono marginali e, peraltro, l'imputato ha avuto modo di difendersi e si è difeso proprio sul fatto accertato, come risulta dalle prove prodotte dalla difesa dirette a dimostrare l'esistenza di un'ipotesi di deposito temporaneo dei rifiuti.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

Correttamente il giudice di merito ha escluso che, nel caso in esame, fosse ravvisabile un'ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti sul luogo di produzione, conforme a quanto stabilito dall'articolo 183, comma 1 lett. m), del Dlgs n. 152/2006.

Infatti, è stato accertato in sentenza che i rifiuti provenienti da demolizioni non avevano formato oggetto di accatastamento, ma di attività di livellamento su un'area di circa 900 mq., sicché si tratta evidentemente di un'operazione di smaltimento dei predetti rifiuti e non solo di deposito temporaneo, prodromico allo smaltimento.

È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.

È stato già affermato da questa Suprema Corte, con specifico riferimento alla natura della società della quale erano partecipi gli imputati che "La responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli soci." (sez. III, 15 giugno 2007 n. 35883, Miglianti, RV 237557; cfr. anche sez. V, 13 novembre 1985 n. 1303 del 1986, Gallo, RV 171853; sez. V 16 novembre 1984 n. 698 del 1985, Baroncelli, RV 167541; sez. V, 18 novembre 1980 n. 1991 del 1981, Zibetti, RV 147980).

Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'enunciato principio di diritto considerato che nelle società di persone, del tipo in nome collettivo, tutti i soci partecipano per legge in modo paritetico alla loro gestione, assumendosi la relativa responsabilità anche per l'operato degli altri soci, cui hanno il potere di opporsi.

Peraltro, la sentenza impugnata ha anche valorizzato il carattere familiare della gestione delle società di cui si tratta, senza delega di funzioni tra i vari soci.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 25 maggio 2011.

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2011
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Messaggio  Lidia Sab Apr 28, 2012 4:29 pm

mi pare che si stia facendo confusione tra responsabilità penale - amministrativa e la responsabilità patrimoniale dei soci di una snc, che è altra cosa.
Mercoledì vi invio una sentenza della corte di cassazione molto recente che, invece, ha sostenuto la mia tesi.
Buon ponte a tutti, se fate ponte, e buon 1 maggio Very Happy
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Messaggio  zorba Lun Apr 30, 2012 9:29 am

“Societas delinquere non potest”, dicevano i Romani, e quindi quando - come nel caso in oggetto - vi sia una violazione riferibile ad impresa punita con sanzione penale, occorre individuare quali sono le persone fisiche a cui sia attribuibile la commissione dell’illecito.*

Normalmente, le violazioni di natura ambientale sono attribuibili alla responsabilità dolosa o colposa di tutti i soci amministratori, che – sotto il profilo giuridico - si ritengono aver commesso il fatto in concorso tra loro.
Ne consegue che ciascun socio amministratore sarà soggetto alla sua specifica sanzione.
Se la sanzione è amministrativa, la persona giuridica sarà obbligata in solido con tutti gli autori della violazione, ciascuno per la sua specifica sanzione.

Per vedere chi erano i “soci amministratori” all’epoca dei fatti contestati, cioè i soci a cui erano attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorre fare riferimento alle informazioni ed alle notizie “storiche” contenute nel registro delle imprese.

Nel caso in cui tali poteri siano attribuiti ad un consiglio di amministrazione, tutti i consiglieri ne risponderebbero in concorso tra loro.

A meno che la violazione non sia relativa ad una materia in cui - all'interno dell'impresa - sia stata formulata una specifica delega di funzioni, sempre che la delega abbia le forme ed i contenuti più volte indicati dalla giurisprudenza. Nel qual caso, ne risponderà solo il “delegato”.

______

* Principio fondamentale del diritto ribadito dall'art. 27 della nostra Costituzione, intorno al quale si è dovuto a lungo ragionare per arrivare alle previsioni del D.L.vo 231/01.
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Messaggio  gigetta Mer Mag 02, 2012 7:57 am

Buongiorno a tutti.
Lavoro in una SNC e mi interessa l'argomento. In che forma si potrebbe stipulare questa delega?
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Messaggio  gigetta Mar Mag 08, 2012 7:45 am

Nessuna indicazione per questa delega?
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Messaggio  isamonfroni Mar Mag 08, 2012 9:20 am

Ciao, in giro per la rete si trovano facilmente facsimile di deleghe e anche molte informazioni sulle basi giuridiche della delega di funzioni.
In ogni caso una delega di funzioni deve contenere alcuni elementi minimi indispensabili:
*) essere prevista dallo statuto della società
*) contenere un riferimento alle motivazioni che giustifichino l'istituto della delega
*) individuare chiaramente il soggetto delegato e le motivazioni che hanno portato alla sua scelta (requisiti e capacità)
*) definire con chiarezza i confini all'interno della quale è operativa
*) elencare chiaramente i compiti del delegato
*) esplicitare l'autonomia economica di cui il delegato dispone
*) esplicitare la non ingerenza del delegante ed il suo ruolo di vigilanza dell'operato del delegato
*) riportare l'esplicita accettazione da parte del delegato
*) avere data certa
*) ovviamente risultare da atto scritto

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Messaggio  zorba Mar Mag 08, 2012 12:04 pm

Oltre ai requisiti che ha correttamente ricordato isamonfroni, direi che il primo presupposto dovrebbe essere l’effettiva sussistenza di dimensioni e di articolazioni tecnico/funzionali/logistiche dell’impresa tali da giustificare l’esigenza di una reale delega di funzioni.

In altre parole: non può essere un mero artificio per deresponsabilizzare gli amministratori dell’impresa.
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Messaggio  isamonfroni Mar Mag 08, 2012 12:05 pm

zorba ha scritto:Oltre ai requisiti che ha correttamente ricordato isamonfroni, direi che il primo presupposto dovrebbe essere l’effettiva sussistenza di dimensioni e di articolazioni tecnico/funzionali/logistiche dell’impresa tali da giustificare l’esigenza di una reale delega di funzioni.

In altre parole: non può essere un mero artificio per deresponsabilizzare gli amministratori dell’impresa.
Si certo, era sottinteso nel mio punto 2 ma forse in modo troppo sottinteso...... Shocked

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Messaggio  zorba Mar Mag 08, 2012 12:33 pm

Nel senso che in una delega uno può scrivere quello che vuole, anche che la sua s.r.l. con capitale sociale di 10.000 euro ha dimensioni e complessità tali da impedirgli di seguire personalmente la corretta gestione dei rifiuti prodotti.

Poi, però, la polizia giudiziaria va a vedere se è vero... Cool
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Messaggio  gigetta Mer Mag 09, 2012 8:09 am

Ringrazio per le dritte. In ogni caso credo proprio che sia meglio farla. A sto punto vi chiedo ancora dove posso trovare un facsimile. Avete qualche link?
Grasssssieee!!!
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