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Messaggio  giuseppe.giovanni Gio Ott 27, 2011 12:02 pm

Buongorno a tutti,
sicuramente è una domanda un poì strana ma io sono già responsabile tecnico di una azienda che fa intermediazione e commercializzazione di nn pericolosi, un azienda che raccoglie RAEE mi ha chiesto se anche loro ne hanno bisogno, ma se non erro mi pare di aver letto che loro sono una cosa a parte e che forse non ne hanno bisogno. Sapete darmi info a riguardo?
grazie!
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Messaggio  Admin Gio Ott 27, 2011 12:38 pm

un azienda che raccoglie RAEE
Intendi un'azienda iscritta nella sezione speciale dell'Albo per i RAEE?
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Messaggio  giuseppe.giovanni Gio Ott 27, 2011 12:41 pm

Loro hanno un sito di stoccaggio, per intenderci, da loro vanno a conferire le aziende tipo centri commerciali o chi ritira questo prodotto. Ora la legge non è molto chiara su questo, tu hai info a riguardo?
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Messaggio  Admin Gio Ott 27, 2011 12:58 pm

In realtà la legge è chiara.
Gestiscono un luogo di raggruppamento RAEE conto terzi?
O un sito di stoccaggio autorizzato ex art. 208 TUA?
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Messaggio  giuseppe.giovanni Gio Ott 27, 2011 1:03 pm

Guarda all'atto di oggi ancora non mi è chiaro perchè a quanto pare era un ex sito d stoccaggio che sta per essere acquistato da questa nuova società, che ovviamente deve rifare tutta la trafila, per questo mi chiedevano se anche loro, come chi fa stoccaggio di rifiuti, hanno bisogno di un responsabile tecnico, visto che il loro fine è stoccaggio, lavorazione e commercializzazione.
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Messaggio  Admin Gio Ott 27, 2011 1:10 pm

Informati bene perchè è importante.
Se si tratta di raggruppamento di RAEE, ai sensi dell'art. 2, c.1 del DM 65/2010, è equiparato ad attività di "raccolta" purchè soddisfi tutte le condizioni previste:

"Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose."


Il limite di 3.500 kg, ad oggi, è da intendersi complessivo. Tuttavia nella bozza di decreto sviluppo che è stata resa pubblica è contenuta una disposizione che pone tale quantitativo come limite per ciascuna categoria di raggruppamento (R1, R2, R3, R4, R5).
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Messaggio  giuseppe.giovanni Gio Ott 27, 2011 1:19 pm

su questo non ci sono dubbi, la cosa che mi preme chiarire è che sul decreto vengono indicati come soggetti che operano in semplificata coloro che conferiscono tipo saturn che ritira i raee 1 a 1, chi lo trasporta sappiamo bene che cosa deve fare, mentre un centro del genere segue l'iter di una categoria 2, ovvero con indicazione di responsabile tecnico.
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Messaggio  VdT Gio Ott 27, 2011 5:31 pm

Se si gestisce un punto di raggruppamento che quindi lavorerà unicamente con schedario di carico e scarico e documenti di trasporto semplificati per poi essere "svuotato" (passatemi il termine) ogni mese o comunque al raggiungimento di 3500 Kg, al momento non è considerato come impianto di gestione rifiuti o di stoccaggio. quindi non serve il responsabile tecnico nè tantomeno una richiesta di autorizzazione in ordinaria o semplicata come viene intesa dal D.Lgs. 152/2006.

Al contrario se invece vogliamo intendere un impianto di stoccaggio e/o trattamento rifiuti che potrà accogliere anche solo RAEE ma non solo dall'uno contro uno allora si dovrà procedere alla richiesta di autorizzazione, iscrizione sistri e tutto il resto.

Certamente con il passare del tempo se verrà regolarizzata la posizione di questi punti di raggruppamento per conto terzi come impianti di stoccaggio veri e propri forse sarà obbligatorio nominare un RT.

Qualcuno per caso ha informazioni più aggiornate di queste?

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