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Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
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Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
Riassunto delle puntate precedenti:
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Per inciso, l'art. 16 del D.Lgs 205/2010 andava a modificare gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06.
Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 è stato prorogato per l'ultima volta, in maniera scaglionata, dal DM 26 maggio 2011.
Tale DM risulta ancora vigente, anche se la Legge n. 148/2011 ha disposto "per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012", senza peraltro fare esplicito riferimento al termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009.
Sul sito istituzionale [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] richiamando il decreto legislativo 152/06 e scegliendo (nella versione stampabile) il testo vigente ad oggi, restituisce tali articoli con le modifiche già inserite.
Domanda: le modifiche (che tra le altre cose, fanno riferimento anche ad un Sistri operante) sono vigenti o lo saranno il 9 febbraio 2012?
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Per inciso, l'art. 16 del D.Lgs 205/2010 andava a modificare gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06.
Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 è stato prorogato per l'ultima volta, in maniera scaglionata, dal DM 26 maggio 2011.
Tale DM risulta ancora vigente, anche se la Legge n. 148/2011 ha disposto "per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012", senza peraltro fare esplicito riferimento al termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009.
Sul sito istituzionale [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] richiamando il decreto legislativo 152/06 e scegliendo (nella versione stampabile) il testo vigente ad oggi, restituisce tali articoli con le modifiche già inserite.
Domanda: le modifiche (che tra le altre cose, fanno riferimento anche ad un Sistri operante) sono vigenti o lo saranno il 9 febbraio 2012?
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Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente? :: Commenti
Re: Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
Admin ha scritto:Infatti l'avevo precisato in premessa, agganciandomi all'unica versione "istituzionale" coordinata del decreto.
Ad ogni buon conto, anche per mettere una pezza alla schizofrenia legislativa cui assistiamo, colgo il suggerimento ed invio anche la versione pre-205 da inserire in appendice.
Sono curioso di ricevere il manuale in questione...ho fatto l'ordine venerdì però ancora nulla . A parte questo però penso che sia una bella iniziativa a cui tutti i frequentatori "assidui" del forum dovrebbero aderire...Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose a chi come me è nel settore da soli 2anni.
Mi scuso se non centra nulla questo mio post qui...ma d'istinto mi sono permesso di scrivere due righe...
Alessiog ha scritto:
“Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose” …..
quoto: stamattina l’ho fatto anche io!
“Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose” …..
quoto: stamattina l’ho fatto anche io!
Ancora...
Attualmente il Sistri, benchè il mancato utilizzo non sia sanzionabile, è un sistema obbligatorio (o facoltativo, nella più ottimistica delle letture).
E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Attualmente il Sistri, benchè il mancato utilizzo non sia sanzionabile, è un sistema obbligatorio (o facoltativo, nella più ottimistica delle letture).
E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Sebbene non espressamente nominato con l'acronimo "Sistri", l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti era prevista dal comma 3-bis dell'art. 189 del TUA [nella versione tuttora in vigore], a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 4/2008.Admin ha scritto:E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Curioso che, nel "sospendere" il Sistri, l'emanando decreto legge faccia riferimento ad un articolo di legge non vigente.
E non è la prima volta. Poche idee, confuse.
"Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
E non è la prima volta. Poche idee, confuse.
"Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
Questa contraddizione è stata ripresa ed analizzata dall'avvocato Di Rosa in un lucido articolo, di cui consiglio la lettura. E le conseguenze, di cui si intravedono gli effetti nella recente sentenza 15732 della Cassazione che abbiamo commentato (tana libera per tutti...) potrebbero essere tutt'altro che trascurabili. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Curioso che, nel "sospendere" il Sistri, l'emanando decreto legge faccia riferimento ad un articolo di legge non vigente. E non è la prima volta. Poche idee, confuse. "Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
Riprendo questa vecchia discussione.
L'art. 11, comma 3-bis del DL 101/2013, come convertito dalla L 125/2013, chiarisce la questione:
"Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. [...]"
Quali sono i testi previgenti al 25 dicembre 2010, di cui si è persa la memoria?
Ci aiuta Normattiva:
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 193
L'art. 11, comma 3-bis del DL 101/2013, come convertito dalla L 125/2013, chiarisce la questione:
"Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. [...]"
Quali sono i testi previgenti al 25 dicembre 2010, di cui si è persa la memoria?
Ci aiuta Normattiva:
Art. 188
Art. 189
Art. 190
Art. 193
Anche a livello sanzionatorio si applicano le disposizioni art 258 previgenti...?
Riprendo questo vecchio post.
Il comma 3 dell'articolo 6 del DL 135/20188 convertito in L 12/2019 ci dice che:
"Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010"
In un loop da quarantena mi domando:
il testo che trovo in normativa (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art184ter!vig=) mi dice che è vigente il comma 12 all'nterno del quale viene specificato che sono 6 giorni di tempo massimo per il trasbordo all'interno di scali ferroviari mentre nell'art 193 ante 205/10 si parla di 48 ore.
Visto che la differenza è sostanziale, mi domando: quali sono i tempi corretti?
grazie a chi mi aiuterà ad ossigenare il cervello
Il comma 3 dell'articolo 6 del DL 135/20188 convertito in L 12/2019 ci dice che:
"Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010"
In un loop da quarantena mi domando:
il testo che trovo in normativa (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art184ter!vig=) mi dice che è vigente il comma 12 all'nterno del quale viene specificato che sono 6 giorni di tempo massimo per il trasbordo all'interno di scali ferroviari mentre nell'art 193 ante 205/10 si parla di 48 ore.
Visto che la differenza è sostanziale, mi domando: quali sono i tempi corretti?
grazie a chi mi aiuterà ad ossigenare il cervello
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