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Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
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Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente?
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni".
Per inciso, l'art. 16 del D.Lgs 205/2010 andava a modificare gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06.
Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 è stato prorogato per l'ultima volta, in maniera scaglionata, dal DM 26 maggio 2011.
Tale DM risulta ancora vigente, anche se la Legge n. 148/2011 ha disposto "per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012", senza peraltro fare esplicito riferimento al termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009.
Sul sito istituzionale [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] richiamando il decreto legislativo 152/06 e scegliendo (nella versione stampabile) il testo vigente ad oggi, restituisce tali articoli con le modifiche già inserite.
Domanda: le modifiche (che tra le altre cose, fanno riferimento anche ad un Sistri operante) sono vigenti o lo saranno il 9 febbraio 2012?

Admin- Amministratore
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Artt. 188, 189, 190 e 193 TUA: quale la versione vigente? :: Commenti
Admin ha scritto:Infatti l'avevo precisato in premessa, agganciandomi all'unica versione "istituzionale" coordinata del decreto.
Ad ogni buon conto, anche per mettere una pezza alla schizofrenia legislativa cui assistiamo, colgo il suggerimento ed invio anche la versione pre-205 da inserire in appendice.
Sono curioso di ricevere il manuale in questione...ho fatto l'ordine venerdì però ancora nulla
Mi scuso se non centra nulla questo mio post qui...ma d'istinto mi sono permesso di scrivere due righe...
“Io l'ho acquistato anche per ringraziare indirettamente i moderatori del forum che con le loro risposte e i loro consigli spesso aiutano a capire tante cose” …..
quoto: stamattina l’ho fatto anche io!
Attualmente il Sistri, benchè il mancato utilizzo non sia sanzionabile, è un sistema obbligatorio (o facoltativo, nella più ottimistica delle letture).
E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Admin ha scritto:E' compatibile l'esistenza di un sistema di tracciabilità che, a testo non aggiornato, non è menzionato nel Testo Unico Ambientale?
Sebbene non espressamente nominato con l'acronimo "Sistri", l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti era prevista dal comma 3-bis dell'art. 189 del TUA [nella versione tuttora in vigore], a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 4/2008.
E non è la prima volta. Poche idee, confuse.
"Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
Questa contraddizione è stata ripresa ed analizzata dall'avvocato Di Rosa in un lucido articolo, di cui consiglio la lettura. E le conseguenze, di cui si intravedono gli effetti nella recente sentenza 15732 della Cassazione che abbiamo commentato (tana libera per tutti...) potrebbero essere tutt'altro che trascurabili. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Curioso che, nel "sospendere" il Sistri, l'emanando decreto legge faccia riferimento ad un articolo di legge non vigente. E non è la prima volta. Poche idee, confuse. "Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 ..."
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