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Bonifiche di Amianto CER 170605*

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LUIGI NAPODANO
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Messaggio  LUIGI NAPODANO Mer Mar 24, 2010 7:04 pm

Promemoria primo messaggio :

Art. 6 comma 6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

Domanda: una ditta che esegue con iscrizione Cat. 10 bonifiche di amianto in cantieri che durano al massimo 1 mese rientra nella fattispecie dell'art. 6 comma 6 ???
Se sì io capisco che la Ditta deve comunque iscrivere la nuova unità locale ogni qual volta apre un nuovo cantiere con durata inferiore a sei mesi. Quando però presso questi cantieri non ha la possibilità di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema sistri allora segue la procedura dell'art. 6 comma 6.

E' esatta questa mia interpretazione, anche in considerazione del fatto che oggi il bonificato di amianto deve tenere un registro per ogni cantiere e deve fare un MUD per ogni cantiere?
La mia titubanza è nel fatto che molte volte i cantieri durano solo 3-4 giorni, e mi pare assurdo il fatto che la ditta debba utiizzare un dipositivo solo per pochi giorni per poi riconsegnarlo alla camera di commercio a cantiere ultimato. Ciò comporterebbe anche un notevole aumento di costi e di tempo per la ditta e ovviamente per i committenti che per togliere ad esempio un tubo di pochi metri oltra al tempo leagato al piano di lavoro, nulla osta ASL sarebbero costretti ad aspettare l'iscrzione e la consegna della USB per quella nuova unità locale.

Vi ringrazio anticipatamente.
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Messaggio  Admin Ven Apr 02, 2010 9:31 am

mapi al rientro da un seminario:

Sono tornata sana e salva .. ma le idee le hanno ben confuse anche gli esperti di ECOCERVED.
Oggi hanno detto che i siti di bonifica di amianto non rientrano nelle lettere m,o,p del comma 1 dell'art.240 del TUA e quindi non vanno calcolati come unità locali.. i rifiuti sono considerati come prodotti in sede ed il MUD è unico ...
Ma non posso garantire che ciò che hanno detto sia corretto

Si direbbe che non hanno le idee ben chiare... confused confused
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Messaggio  valterb Ven Apr 02, 2010 9:52 am

Admin ha scritto:mapi al rientro da un seminario:

Sono tornata sana e salva .. ma le idee le hanno ben confuse anche gli esperti di ECOCERVED.
Oggi hanno detto che i siti di bonifica di amianto non rientrano nelle lettere m,o,p del comma 1 dell'art.240 del TUA e quindi non vanno calcolati come unità locali.. i rifiuti sono considerati come prodotti in sede ed il MUD è unico ...
Ma non posso garantire che ciò che hanno detto sia corretto

Si direbbe che non hanno le idee ben chiare... confused confused
Admin, le idee sull'amianto ce l'hanno chiare: il titolo V del TUA con l'amianto non c'entra niente!

Quello che non è chiaro è come si faccia a dire che il rifiuto contenente amianto non è prodotto fuori della sede. Hanno spiegato che questi rifiuti fatti fuori sede devono essere visti come quelli fatti da attività di manutenzione, cioè quelli per cui l'art. 266 comma 4 prevede che vengono considerati come prodotti in sede, con conseguente possibilità di fare trasporto dal cantiere alla sede senza formulario e deposito temporaneo in sede Shocked .
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Messaggio  mapi68 Mar Apr 06, 2010 5:25 pm

Esatto! Hanno detto che non è necessario fare un mud per ogni sito di bonifica di amianto e si deve considerare il rifiuto come prodotto in sede, ai fini del MUD.
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Messaggio  Admin Mar Apr 06, 2010 5:36 pm

Ai primi di Marzo ho fatto una domanda ad una delle Ing. del Sistri riportando quanto scritto nelle faq. Lei ha confermato che ogni bonifica è una unità locale e quindi una sua chiavetta.

Immagino parlassero di bonifiche di siti contaminati.
Aspettiamo il manuale.
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Messaggio  mapi68 Mar Apr 06, 2010 5:42 pm

Il mio dubbio permane sul fatto di considerare una bonifica da amianto come diversa dalle bonifiche di siti contaminati ... non risulta a tutti la pericolosità delle fibre che si possono liberare nell'aria e, se respirate, risultano fortemente cancerogene?
Se si disperdono nell'ambiente non sono pericolose come (e forse più) di tante altre sostanze contaminanti?
Non riesco a comprendere il loro metodo di valutazione ...
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Messaggio  giovannacibelli Mar Apr 06, 2010 7:49 pm

mapi68 ha scritto:Il mio dubbio permane sul fatto di considerare una bonifica da amianto come diversa dalle bonifiche di siti contaminati ... non risulta a tutti la pericolosità delle fibre che si possono liberare nell'aria e, se respirate, risultano fortemente cancerogene?
Se si disperdono nell'ambiente non sono pericolose come (e forse più) di tante altre sostanze contaminanti?
Non riesco a comprendere il loro metodo di valutazione ...

Nella rimozione di amianto codice CER 170605 (amianto compatto) il limite di legge è di 1ff/cc. Nella fase di rimozione abbiamo fatto dei campionamenti ambientali prima, durante e dopo e campionamenti personali sui lavoratori durante la rimozione. Indico i risultati dei campionamenti: fase precedente rimozione: 0,001ff/cc - fase rimozione amianto: 0,008ff/cc- fase dopo rimozione: 0,000ff/cc - campionamento personale: 0,004ff/cc
come si evidenzia i valori dei campionamenti sono molto al di sotto di quelli di legge. Non dimentichiamo che parliamo comunque di amianto compatto e che quindi le fibre sono inglobate nel cemento. Certo che non ci sarà rischio zero finché ci saranno coperture in eternit.
Comunque anche passeggiare in una città trafficata non è esente da rischio...
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Messaggio  mapi68 Mer Apr 07, 2010 10:08 am

.. Tenuto conto del fatto che il luogo più pericoloso al mondo (in base al numero di incidenti domestici che si verificano ogni anno) sembra essere la propria casa, continuo a chiedermi su quale principio si dovrà basare (al di là del problema MUD, che dovrebbe essere risolto con l'utilizzo del modulo vecchio) la valutazione del termine bonifica nel caso del trattamento dell'amianto ..
Magari prima o poi si mettono tutti d'accordo e si decidono a rendere chiare le distinzioni .. spero con maggior impegno di quanto dimostrato nella gestione del problema MUD
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Messaggio  Mattia8 Mer Apr 07, 2010 11:39 am

Un soggetto che rimuove eternit fa anche 100 cantieri in un anno.
Se non c'è il modulo RE non si possono fare 100 MUD. Se ne fa uno come produttore.

per le bonifiche dei siti è diverso. Oltre a essere lavori lunghi e complessi è giusto un MUD per cantiere
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Messaggio  Ing.Piero Ven Mag 21, 2010 8:50 am

Volevo riportare quanto detto durante un convegno indetto da Camera di Commercio ed Ecocerved.

In merito alla Bonifica di amianto con cantieri di durata inferiore ai 6 mesi che non dispongono di tecnologia adeguata, è stato espressamente detto che il bonificatore (che magari effettua anche il trasporto e smaltimento) non deve iscrivere le nuove unità locali, ma usare l'unica unità locale che è quella della sede legale considerata nell'iscrizione.

In merito alla questione si è poi discusso delle responsabilità che vanno dal Responsabile dei lavori sul cantiere, fino al delegato che deve firmare elettronicamente il Registro Cronologico e la scheda Sistri. In merito a quest'altra questione è satato indicato che bisognerebbe stabilire delle responsabilità interne all'azienda tra il delegato ed il Resp. Lav. !!!
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