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ANALISI RIFIUTI NON PERICOLOSI

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Messaggio  Arienne Mar Mag 17, 2011 12:01 pm

Salve a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per comprendere questo: QUANDO SONO OBBLIGATORIE LE ANALISI DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI?
Ho una confusione sull'argomento pazzesca. La ditta per la quale lavoro produce rifiuti non pericolosi. Ultimamente parlando con dei colleghi si discuteva sull'argomento analisi e ho notato che le risposte variavano dal "SONO obbligatorie anche per i rifiuti non pericolosi" al " NON SONO obbligatorie per i rifiuti non pericolosi". Quindi ho deciso di chiedere aiuto a Voi . Grazie mille.
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ANALISI RIFIUTI NON PERICOLOSI Empty Re: ANALISI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Messaggio  mapi68 Mar Mag 17, 2011 1:06 pm

Le analisi vanno fatte per i rifiuti non pericolosi che siano caratterizzati da un codice CER a specchio.. cioè rifiuti che possono essere pericolosi o non pericolosi.. in questo caso l'analisi è necessaria per stabilire che i rifiuti siano realmente non pericolosi
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ANALISI RIFIUTI NON PERICOLOSI Empty Re: ANALISI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Messaggio  grandepuffo80 Mar Giu 28, 2011 1:10 pm

I codici a specchio sono quelli che finiscono ad esempio: diversi da quelli di cui alle voci....?????

Io ho letto che dipende anche dal tipo di impianto.
Ad esempio un impianto di recupero iscritto in forma semplificata è tenuta anche per i rifiuti non pericolosi alla richiesta delle analisi. Mentre un impianto iscritto in forma ordinaria può anche non richiederle.

Analisi obbligatorie:

·Conferimento in discarica: il D.M. 03/08/05 prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l’ammissibilità in discarica sia a carico del produttore. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.

·Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori) : il Dlgs 133/2005, prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

·Conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi del D.M. 05/02/98 e del DM 161/02, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

Analisi non obbligatorie:

Le analisi non sono obbligatorie nei casi in cui i rifiuti:

·siano assimilati agli urbani e smaltiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (es. cassonetti stradali, raccolta porta a porta);

·siano conferiti ad attività di trattamento dei rifiuti operanti in regime ordinario ai sensi del art. 208 del Dlgs 152/06, sempre che tali analisi non siano richieste dal gestore dell’impianto di trattamento.
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Messaggio  isamonfroni Mar Giu 28, 2011 5:11 pm

Tutto quanto riportato è corretto.

Personalmente suggerisco ai produttori di fare analisi di caratterizzazione rifiuto (nei limiti del possibile), da ripetere con frequenza variabile (1/2 anni o quando cambia il ciclo produttivo).
Questo perchè sempre più impianti autorizzati in ordinaria (art. 208) o in AIA ormai hanno tutti la prescrizione di richiedere le analisi dai produttori quindi le pretendono.

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