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Messaggio  c.montone Lun Giu 06, 2011 1:18 pm

Promemoria primo messaggio :

buongiorno,
volevo sapere se per le imprese edili che procucono rifiuti speciali non pericolosi, non iscritta al Sistri è obbligatorio il registro di carico e scarico.
Il registro dal 1 giugnodoveva diventare obbligatorio anche per i cantieri delle imprese non aderenti al sistri. Con la proroga del sistri anche l'obbligo dei registri è posticipato?
grazie per l'aiuto
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Messaggio  angel Gio Ott 06, 2011 5:55 pm

cirillo ha scritto:L'impresa edile non è soggetta alla tenuta del registro di carico e scarico per tutti i rifiuti non pericolosi prodotti nei cantieri (15.xx.xx compresi).
Non è soggetta alla tenuta del registro nemmeno se effettua il trasporto in c. p. di detti rifiuti.
Diverso il caso di produzione di rifiuti pericolosi o di eventuali rifiuti prodotti presso la propria sede/magazzino (es. sfridi di ferro se si prepara le "gabbie" per le armature) per i quali, invece, il registro và tenuto.
Si noti infatti che la descrizione del CER 17.00.00 recita: "RIFIUTI DELLE OPRERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE....."
mentre l'art. 184 al comma 3. lettera b) recita: i rifiuti derivanti DALLE ATTIVITA' di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, .....".
Chi dissente verifichi con un semplice vocabolario la fondamentale differenza tra "operazione" e "attività" (cosa che ho fatto notare alla locale ARPA)
Quindi in poche parole se ho capito bene il registro ci vuole se:
1)Il rifiuto è pericoloso in tutti i casi (sia se prodotto in cantiere che alla sede/magazzino)
2) Il rifiuto non è pericoloso ma e prodotto presso la propria sede/magazzino.
Però nel mio caso e' un rifiuto prodotto in cantiere. La mia domanda è posso vidimare un registro intestato alla sede legale (inserendo poi nella ceselle luogo di produzione l'indirizzo del cantiere) in modo tale da poter utilizzare eventualmente tale registro per altri cantieri qualora ci fosse la produzione di rifiuti pericolosi o per eventuali prodotti nella sede/magazzino?
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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 06, 2011 6:00 pm

cirillo
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Messaggio  cirillo Gio Ott 06, 2011 6:03 pm

angel ha scritto:
Quindi in poche parole se ho capito bene il registro ci vuole se:
1)Il rifiuto è pericoloso in tutti i casi (sia se prodotto in cantiere che alla sede/magazzino)
2) Il rifiuto non è pericoloso ma e prodotto presso la propria sede/magazzino.
Però nel mio caso e' un rifiuto prodotto in cantiere. La mia domanda è posso vidimare un registro intestato alla sede legale (inserendo poi nella ceselle luogo di produzione l'indirizzo del cantiere) in modo tale da poter utilizzare eventualmente tale registro per altri cantieri qualora ci fosse la produzione di rifiuti pericolosi o per eventuali prodotti nella sede/magazzino?

No!, Dovresti scrivere la provenienza e l'attività che ha originato il rifiuto nella 4^ colonna "Luogo di Produzione e attività di Provenienza del Rifiuto" riservata solo "ai soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse nel territorio e tengono i Registri presso Unità centralizzate o di coordinamento..." e non è certo il tuo caso.

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Messaggio  angel Gio Ott 06, 2011 6:30 pm

cirillo ha scritto:
angel ha scritto:
Quindi in poche parole se ho capito bene il registro ci vuole se:
1)Il rifiuto è pericoloso in tutti i casi (sia se prodotto in cantiere che alla sede/magazzino)
2) Il rifiuto non è pericoloso ma e prodotto presso la propria sede/magazzino.
Però nel mio caso e' un rifiuto prodotto in cantiere. La mia domanda è posso vidimare un registro intestato alla sede legale (inserendo poi nella ceselle luogo di produzione l'indirizzo del cantiere) in modo tale da poter utilizzare eventualmente tale registro per altri cantieri qualora ci fosse la produzione di rifiuti pericolosi o per eventuali prodotti nella sede/magazzino?

No!, Dovresti scrivere la provenienza e l'attività che ha originato il rifiuto nella 4^ colonna "Luogo di Produzione e attività di Provenienza del Rifiuto" riservata solo "ai soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse nel territorio e tengono i Registri presso Unità centralizzate o di coordinamento..." e non è certo il tuo caso.
Grazie mille.Farò un registro allora solo per cantire...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 06, 2011 6:53 pm

cirillo ha scritto:....
Fatto l’esempio degli imballaggi, conseguentemente, tutti i rifiuti chiaramente se non pericolosi, che derivano dall’attività di costruzione e demolizione non sono soggetti a registrazione.
me biàsce Cirillo, me biàsce. Bell'esegesi della norma :cyclops:

Master of Ermeneutics.

qualcuno mi spieghi perché 20 mc di calcinacci non sono soggetti mentre dovrei tenere il registro per una carriola di nylon e reggette quando tolgo l'imballo dei mattoni che mi arrivano in cantiere.
... e se fai diventare tutto 17.09.04 come in molti cantieri? pirat
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Messaggio  cirillo Gio Ott 06, 2011 7:37 pm

[/quote]vaghestelledellorsa
... e se fai diventare tutto 17.09.04 come in molti cantieri? pirat [/quote]

Questa domanda mi fà capire che, probabilmente, non sono stato in grado di illustrare con sufficente chiarezza la differenza che c'è tra "attività" e "operazioni".
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 06, 2011 7:56 pm

cirillo ha scritto:
vaghestelledellorsa ha scritto:
... e se fai diventare tutto 17.09.04 come in molti cantieri? pirat

Questa domanda mi fà capire che, probabilmente, non sono stato in grado di illustrare con sufficente chiarezza la differenza che c'è tra "attività" e "operazioni".
ma noooo sei stato chiarissimo ... forse sono io di coccio Crying or Very sad
ma tu dici :

dando per assodato che i rifiuti non pericolosi prodotti nei cantieri con CER 17.XX.XX non sono soggetti a registro di carico e scarico mi chiedo [...] perché [...] dovrei tenere il registro per una carriola di nylon e reggette quando tolgo l'imballo dei mattoni che mi arrivano in cantiere.
quindi per quanto bella ed apprezzabile sia l'interpretazione che hai esposto nn risolvi tutte le diatribe facendo quel bel minestrone di rifiuti da demoliz e di rifiuti tipo regette e imballaggi che è poi il CER salvatutto 17.09.04 ??

C'è qcosa che mi sfugge? No
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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 06, 2011 9:25 pm

vaghestelledellorsa ha scritto: ..... nn risolvi tutte le diatribe facendo quel bel minestrone di rifiuti da demoliz e di rifiuti tipo regette e imballaggi che è poi il CER salvatutto 17.09.04 ??
C'è qcosa che mi sfugge? No
E' sorprendente come un soggetto che ha un tale amore per l'interpretazione matematica delle norme possa fare questa domanda in totale dispregio delle regole per la corretta attribuzione del Codice CER...........
Posto che quando si demolisce una struttura le reggette, il nylon, i bancali, i secchi vuoti delle varie pitture, le cartucce di silicone, i sacchi vuoti della calce ecc ecc non ci dovrebbero essere "dentro" l'edificio..............

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Messaggio  zesec Gio Ott 06, 2011 10:25 pm

Per quello che conta, io sto con Cirillo tutta la vita. Più volte, anche su questo forum, ho sostenuto che troppo spesso, magari per questioni (legittime) di tutela, si tende a registrare qualsiasi cosa. Spesso si registrano rifiuti indipendentemente dalla reale attività o lavorazione, ma solo per il fatto che l'impresa è iscritta in camera di commercio con un certo codice ateco (che in realtà ha esclusivamente fini statistici e potrebbe essere completamente sballato).
Anch'io, per tutela, ed in situazioni un po' dubbie ho spesso consigliato di registrare. Compilare il registro non è una tragedia. Ma come ho ricordato in altri thread, il Sistri, al contrario, lo è: e allora lì le cose cambiano (perchè cambiano gli adempimenti e quindi i costi per le imprese).
Comunque, ritornando al nocciolo della questione, sottoscrivo quanto scritto da Cirillo sulla differenza di significato tra i termini "attività" e "operazioni".
Ma ritengo che esista una differenza ancor più rilevante e determinante per dirimere la questione: quella tra "attività" e "lavorazione". Ricordiamoci infatti che i rifiuti non pericolosi soggetti a registrazione sono quelli da "lavorazione" artigianale e industriale (non si usa il termine "attività", come per il caso dei rifiuti non soggetti a registrazione). E quindi è la specifica "lavorazione" artigianale o industriale che determina l'obbligo di registrazione. E disimballare un bancale di mattoni non è una "lavorazione" artigianale o industriale.
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Messaggio  zesec Gio Ott 06, 2011 10:44 pm

cirillo ha scritto:Diverso il caso di produzione di rifiuti pericolosi o di eventuali rifiuti prodotti presso la propria sede/magazzino (es. sfridi di ferro se si prepara le "gabbie" per le armature) per i quali, invece, il registro và tenuto.
Ecco, quoto questo passaggio di Cirillo proprio per ricongiungermi (seppur passando da altra via) alle sue conclusioni: in questo caso siamo davanti ad una "lavorazione" artigianale (seppur riconducibile ad una più ampia attività edile). Ma qui, forse, sta la sottile differenza: non è che questi rifiuti vanno registrati perché non fanno parte di un'attività edile (sarebbe difficile affermarlo). La questione è che vanno registrati perché, pur facendo riferimento ad un'attività edile, sono generati da una specifica "lavorazione" artigianale. E quindi rientrano tra i rifiuti di cui all'art. 184 comma3 lett. d) del TUA, richiamati dall'art. 189 comma 3, richiamato a sua volta per l'obbligo di registrazione dall'art. 190 comma 1.
Poi, che pochi stiano attenti a questa differenza e facciano invece rientrare anche quel tipo di rifiuti tra quelli di costruzione e demolizione, senza registrare alcunché, è normale. E ti dirò: non posso mica biasimarli...
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Messaggio  cirillo Gio Ott 06, 2011 11:55 pm

Grazie Zesec,
vista l'ora..... son d'accordo anch'io con me!nopity
Notte a tutti..
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Ott 07, 2011 4:02 am

isamonfroni ha scritto:E' sorprendente come un soggetto ..............
"Soggetto" ?? ... Ci sono problemi fra di noi ?? ritengo di essere stato sempre educato con te, nn mi sembra il caso di passare dalla discussione da blog all'attacco personale.
isamonfroni ha scritto:
vaghestelledellorsa ha scritto: ..... nn risolvi tutte le diatribe facendo quel bel minestrone di rifiuti da demoliz e di rifiuti tipo regette e imballaggi che è poi il CER salvatutto 17.09.04 ??
C'è qcosa che mi sfugge? No
...questa domanda in totale dispregio delle regole per la corretta attribuzione del Codice CER.....
Gentilmente, per cambiare punto di vista e probabilmente incontrarci ad Eboli, nella Tua pratica professionale a cosa attribuisci il CER 17.09.4 ?
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Messaggio  simone1980 Ven Ott 07, 2011 9:12 am

Cirillo sostiene che le imprese edili non sono tenute al registro nemmeno in caso di trasporto in c/proprio e in un appunto che mi ero scritto a suo tempo anche io ero del parere...ora però non riesco a trovare il riferimento normativo...
voglio dire:
il nuovo art. 190 individua i soggetti obbligati alla tenuta del registro facendo riferimento all'art. 188-ter comma 2 lettere a) e b)
la lettera b) dell'art. 183-ter parla di enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolsi...dove sta l'esclusione degli edili??
help!!!
non ci capisco più una beata "presty"!!! Twisted Evil
ne approfitto ora che poi arriva il bavaglio.... Laughing
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Messaggio  zesec Ven Ott 07, 2011 9:33 am

Nel comma 1 bis, introdotto dal D.Lgs. 121/2011
"1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b)"
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Messaggio  isamonfroni Ven Ott 07, 2011 9:36 am

vaghestelledellorsa ha scritto: ..........e probabilmente incontrarci ad Eboli,
Eboli?
Li ci si è fermato Cristo........non è un ruolo a cui aspiro

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Messaggio  simone1980 Ven Ott 07, 2011 9:51 am

zesec ha scritto:
Nel comma 1 bis, introdotto dal D.Lgs. 121/2011
"1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b)"

Qui si tratta di un caso importante di preveggenza dato che il mio appunto è di molto precedente al D.Lgs. 121/2011.... Shocked Shocked Shocked
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Messaggio  zesec Ven Ott 07, 2011 10:39 am

Su questo non so aiutarti.
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Messaggio  simone1980 Ven Ott 07, 2011 10:51 am

Ci mancherebbe. Very Happy
Grazie per la preziosa informazione.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Ott 07, 2011 6:07 pm

isamonfroni ha scritto: Cristo........non è un ruolo a cui aspiro
SI, abbiamo dei problemi. Se c'è qcosa di nn chiarito o che intendi chiarire io sono disponibile o qui o in mp.
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