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D.Lgs 151/05 - Allegati

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Messaggio  Admin Gio Mag 27, 2010 7:58 pm

ALLEGATO 1 A

(articolo 2, comma 1)



CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO



1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

10. Distributori automatici


ALLEGATO 1 B

(articolo 2, comma 1)


ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A.

L'ELENCO E' ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.


1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.

1.2 Frigoriferi

1.3 Congelatori

1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.

1.5 Lavatrici.

1.6 Asciugatrici.

1.7 Lavastoviglie.

1.8 Apparecchi per la cottura

1.9 Stufe elettriche.

1.10 Piastre riscaldanti elettriche

1.11 Forni a microonde

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.

1.14 Radiatori elettrici.

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

1.16 Ventilatori elettrici.

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria


2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2.1 Aspirapolvere.

2.2 Scope meccaniche.

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.

2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.

2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

2.6 Tostapane.

2.7 Friggitrici.

2.8 Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.

2.9 Coltelli elettrici.

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

2.12 Bilance.


3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. valutazione in peso ai fni della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3.1 Trattamento dati centralizzato:

3.1.1 mainframe;

3.1.2 minicomputer;

3.1.3 stampanti.


3.2 Informatica individuale:

3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

3.2.3 Notebook.

3.2.4 Agende elettroniche.

3.2.5 Stampanti.

3.2.6 Copiatrici.

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.

3.2.9 Terminali e sistemi utenti.

3.2.10 Fax.

3.2.11 Telex.

3.2.12 Telefoni.

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.

3.2.14 Telefoni senza filo.

3.2.15 Telefoni cellulari.

3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.


4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

4.1 Apparecchi radio.

4.2 Apparecchi televisivi.

4.3 Videocamere

4.4 Videoregistratori.

4.5 registratori hi-fi.

4.6 Amplificatori audio.

4.7 Strumenti musicali.

4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.


5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5.2 Tubi fluorescenti.

5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.


6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.

6.2. Seghe.

6.3 Macchine per cucire.

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali.

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo,

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.


7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport,

7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2 Consolle di videogiochi portatili.

7.3 Videogiochi.

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.

7.6 Macchine a gettoni.


8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

8.3 Apparecchi di dialisi.

8.4 ventilatori polmonari.

8.5 Apparecchi di medicina nucleare.

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7 Analizzatori.

8.8 Congelatori.

8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.


9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.


10. Distributori automatici

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.


Allegato 2

(articolo 8, comma 1)

1. REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO


1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;

b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento.

1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.



1.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.

1.2.1 Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:

a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;

b) settore di messa in sicurezza;

c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;

d) settore di frantumazione delle carcasse;

e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;

g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento



1.2.2 L'impianto deve essere dotato di:

a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;

b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;

c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;

d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;

e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.



1.2.3 I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

1.2.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

1.2.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.



Allegato 3

(articolo 8, comma 1)

MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO


1. Modalità di raccolta e conferimento

1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonchè ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

1.4 Devono essere:

a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;

b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;

c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;

e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;

f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.


2. Gestione dei rifiuti in ingresso

2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

2.2 un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.


3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

3.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

3.3 I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

3.4 I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

3.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.

3.6 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

3.7 Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002,n. 230.

3.8 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

3.9 Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

3.10 La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

3.11 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

3.12 Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3.13 Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per glioperatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.


4. Messa in sicurezza dei RAEE

4.1 L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

4.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti:

a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;

b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;

c) pile;

d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2;

e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;

f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;

g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;

h) tubi catodici;

i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);

l) sorgenti luminose a scarica;

m) schermi a cristalli liquidi , se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;

n) cavi elettrici esterni;

o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

q)condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

4.4 I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;

b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 1° ottobre 2002;

c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.


5. Presidi ambientali

5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri

5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale in data 20 settembre 2002.


Allegato 4

(articolo 13, comma 4)

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile

Omesso.


ALLEGATO 5

(articolo 5)


APPLICAZIONI ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 51

1. Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

- alofosfato 10 mg

- trisosfato con tempo di vita normale 5 mg

- trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4. Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel presente allegato.

5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componente elettronici e tubi fluorescenti.

6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

7. - Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo)

- Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array, apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni,

- Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).

8. cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

> Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

> Piombo usato nel sistemi di connessione a pin.

> Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica

> Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

> Piombo in saldature composte da più di due elementi, per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori , con un contenuto in piombo tra l'80% e l'85% in peso

> Piombo nelle saldature per realizzare una connessione letica tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati flip chip.
_____________________________
1 Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromuurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio; per materiale omogeneo di intende un'unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati
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