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Esenzioni nomina consulente Adr speditore

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Messaggio  lotus1 Mer Feb 08, 2023 12:23 pm

Buongiorno
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che, nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:

1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)

Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.

ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?
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Messaggio  vishwas Mar Feb 14, 2023 11:27 am

La norma che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 impone che "Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022."

La nota del MIT, prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, a me sembra molto ambigua.
Dice che:
"l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione."
Poi continua ...
"Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR)
"

Quindi sostanzialmente sarebbero derogati tutti i trasporti che rientrano nelle esenzioni di cui sopra; di conseguenza anche la nomina del consulente ADR da parte dello speditore.

Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?

Ho il tuo stesso dubbio che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR.
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Messaggio  tfrab Mar Feb 14, 2023 3:58 pm

vishwas ha scritto:
Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?


ovviamente no: il ministero sta dicendo che non farà i controlli, di fatto. il problema è quando si dovesse finire in tribunale. se aderiscono al multilaterale che ha promosso UK allora cambia
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Messaggio  Enrico Gio Feb 16, 2023 11:37 pm

lotus1 ha scritto:Buongiorno
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che,  nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:

1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)

Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.

ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?

La regola dovrebbe essere che la normativa comunitaria prevede la possibilità di deroga alla nomina del consulente, la normativa nazionale recepisce e la circolare del Ministero eventualmente chiarisce.
Per gli speditori occasionali manca già il primo passaggio, per gli imballatori e riempitori di cisterne il secondo (e da anni, ma nessuno se ne era mai preoccupato, tranne pochi consulenti come il sottoscritto).
La circolare del Ministero è una soluzione all'italiana che, praticamente, sospende eventuali sanzioni per la mancata nomina ma che non può in nessun modo introdurre una possibilità di esenzione che non è prevista dalla normativa comunitaria (di rango più elevato). Quindi, nel caso ad esempio in cui ci fosse un incidente, il legale rappresentante che non ha nominato un consulente si potrebbe trovare davanti ad un giudice e tale circolare sarebbe carta straccia
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Messaggio  pascozzi Lun Set 11, 2023 2:17 pm

Buongiorno a tutti
si parlava di un decreto che andava a disciplinare le esenzioni, da pubblicarsi prima di AGOSTO.
Nessuna novità?
grazie
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Messaggio  tfrab Lun Set 11, 2023 2:57 pm

pascozzi ha scritto:Buongiorno a tutti
si parlava di un decreto che andava a disciplinare le esenzioni, da pubblicarsi prima di AGOSTO.
Nessuna novità?
grazie

ciao, fonti attendibili mi dicono sia stato firmato dal ministro, mancherebbe solo la pubblicazione in Gazzetta
non ci dovrebbero essere grosse novità rispetto alla bozza circolata
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Messaggio  homer Gio Set 21, 2023 9:33 am

G.U. n. 220 del 20 settembre
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Messaggio  pascozzi Ven Set 22, 2023 11:30 am

homer ha scritto:G.U. n. 220 del 20 settembre

Grazie celebrate

Scusate ma all'art 3 comma 1 lettera a) "rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR" a cosa si riferisce?
grazie ancora
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Messaggio  homer Ven Set 22, 2023 12:14 pm

ad esempio il numero ONU 1856
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Messaggio  pascozzi Ven Set 22, 2023 12:49 pm

homer ha scritto:ad esempio il numero ONU 1856

Embarassed giusto...
grazie ancora
pascozzi
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Messaggio  pascozzi Mer Set 27, 2023 9:14 am

Per quanto riguarda l''art 4, esenzione in colli (1.1.3.6)
Questa esenzione è da calcolare per unità di carico. Nel caso di microraccolta di rifiuti
risulterà poco utilizzabile.
Magari il singolo carico di olio esausto in fusti è in esenzione (<1000 kg virtuali), ma di solito l'automezzo non va a prelevare il rifiuto dal produttore per poi andare a scaricarlo in impianto, ma fa più prese, che non rendono applicabile l'esenzione parziale.

Direi che quasi tutti i piccoli produttori di rifiuti che spediscono in colli (in adr) resteranno obbligati a nominare il consulente.
E' abbastanza difficile nel settore organizzare carichi per produttore singolo, quando si trasportano piccoli quantitativi.

Cosa ne pensate?
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Messaggio  tfrab Mer Set 27, 2023 9:35 am

pascozzi ha scritto:Per quanto riguarda l''art 4, esenzione in colli (1.1.3.6)
Questa esenzione è da calcolare per unità di carico. Nel caso di microraccolta di rifiuti
risulterà poco utilizzabile.
Magari il singolo carico di olio esausto in fusti è in esenzione (<1000 kg virtuali), ma di solito l'automezzo non va a prelevare il rifiuto dal produttore per poi andare a scaricarlo in impianto, ma fa più prese, che non rendono applicabile l'esenzione parziale.

Direi che quasi tutti i piccoli produttori di rifiuti che spediscono in colli (in adr) resteranno obbligati a nominare il consulente.
E' abbastanza difficile nel settore organizzare carichi per produttore singolo, quando si trasportano piccoli quantitativi.

Cosa ne pensate?

IMVHO, ma su questo mi piacerebbe sentire anche altre opinioni, l'esenzione dalla nomina si conteggia su 1.1.3.6, ma non coincide con esso

in soldoni, se io spedisco 800 kg di olio motore, e poi dopo di me il trasportatore ne piglia altrettanti andando fuori dai 1000 per l'esenzione, io continuo ad essere esente dalla nomina del consulente, mentre l'autista deve avere il patentino e tutto il resto.

questo perché l'art 4 del decreto dice che il singolo soggetto deve rispettare i limiti quantitativi del decreto (spero si capisca quello che intendo)
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Messaggio  Paolo UD Mer Set 27, 2023 10:59 am

interessante come chiave di lettura, ma secondo me questo vale per il primo soggetto. Al carico successivo il secondo produttore dovrebbe informarsi su quello che sta trasportando l'autista (non essendo un trasporto in esclusiva ma facendo parte di una microraccolta) anche perché deve valutare se sia ammesso il carico in comune.
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Messaggio  tfrab Mer Set 27, 2023 11:34 am

Paolo UD ha scritto:interessante come chiave di lettura, ma secondo me questo vale per il primo soggetto. Al carico successivo il secondo produttore dovrebbe informarsi su quello che sta trasportando l'autista (non essendo un trasporto in esclusiva ma facendo parte di una microraccolta) anche perché deve valutare se sia ammesso il carico in comune.

sì, la "seconda presa" può creare dubbi. è uno di quei casi in cui una circolare ministeriale sarebbe molto opportuna
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