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Da deposito preliminare a recupero?

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Messaggio  tsm9et2 Mer Apr 15, 2015 3:24 pm

Sono un produttore.
Vista l'ingente quantità di rifiuti prodatta dall'esercizio dell'impianto, sono state realizzate alcune aree di deposito di rifuti che sono state autorizzate con AIA nazionale come D15.

E' possibile secondo voi avviare al recupero i rifiuti stoccati in queste aree? Da un punto di vista sostanziale mi verrebbe da dire di si in quanto a prescindere da come è stata autorizzata l'area di stoccaggio si privilegerebbe il recupero, dall'altra mi sorgono dubbi sulla leicità dell'operazione in quanto il D15 per definizione un'operazione preliminare ad una da D1 a D14.

Come la pensate? Posso incorrere in sanzioni se un rifiuto preso in carico in un'area adibita a deposito preliminare viene inviato a recupero (evidenziando ad esempio sul formulare R3)??

Grazie,
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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 15, 2015 4:26 pm

Il vero problema è che ci si innamora delle sigle invece di salvare il concetto.

Parli di AIA Nazionale e deduco sia qualcosa di "grande", ma durante gli oltre 3 anni che sarà durata la procedura, possibile che a nessuno dei vostri mega consulenti luminari strapagati, sia venuto in mente che quelli sono rifiuti prodotti da voi e non gestiti per conto di terzi?
E se quindi sono prodotti da Voi dipenderà ben da Voi dove li volete mandare. Per la verità dipenderebbe anche dall'art. 179 del d.lgs 152/2006 ma quello è uno degli articoli che leggo solo io.

In ogni caso se quello stabilimento in AIA fosse stato mio (nel senso del progetto da sottoporre ad AIA) mi sarei battuta come un leone perchè non ci scrivessero niente altro che deposito temporaneo presso il produttore, perchè quello è e comunque, se fate un'ingente quantità di rifiuti li potevate smaltire secondo il criterio temporale, cioè ogni 3 mesi.
Che tanto se la quantità è ingente 3 mesi sono pure troppi visto che un camion al massimo porta 30 tonnellate.
E se ne fate davvero uno sproposito tanto da riempirci un treno ogni volta che smaltite, i tre mesi vanno sempre bene.

Però, visto che non ci avete pensato, provate a pensare di farvi aggiungere almeno un R13 che non è certo una modifica sostanziale

E dite anche qualche brutta parola al consulente che vi ha seguito.

Per rispondere alla tua domanda, può anche darsi che se trovi un controllore particolarmente arzillo ti appioppino una sanzione per gestione di rifiuti illecita.
E visto che siete un AIA nazionale e quindi per definizione brutti sporchi cattivi e inquinatori (sto scherzando eh) magari trovi anche un PM d'assalto che ti appioppa il disastro ambientale.

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Messaggio  Redox Gio Apr 16, 2015 10:00 am

Come produttore non posso che quotare quanto detto da Isa.

Non vedo perché complicarsi la vita a richiedere autorizzazioni spendendo tempo e denaro per nulla quando bastava semplicemente attuare il deposito temporaneo utilizzando il criterio temporale dei 3 mesi data la mole dei rifiuti prodotta.

Se non vado errato non c'è un limite quantitativo per il deposito temporaneo dei rifiuti (correggimi se sbaglio Isa), quindi puoi anche produrre 500 tonnellate, l'importante è conferire tutto con cadenza trimestrale.

Personalmente opterei per fare un passo indietro per una serie di ragioni ma sopratutto per semplificarmi la vita nel lato pratico.
Per ipotesi (utilizzando il deposito temporaneo) se un domani decidessi di avviare il mio rifiuto ad una destinazione diversa da quella attuale non avrei bisogno di fare nulla, tanto meno di preoccuparmi nell'eventualità di incorrere a possibili sanzioni amministrative. Oltre a questo basti pensare anche alla dichiarazione del M.U.D dove il deposito temporaneo non è configurato come gestione dei rifiuti quindi la compilazione risulta più veloce e semplice con meno grattacapi da tenere conto.
Vi siete complicati la vita.
Se non altro potete utilizzare quell'area per buttarci dentro il satanasso che vi ha consigliato questa strada...destinatelo ovviamente a smaltimento e non a recupero.....
Wink


Ovviamente tutto IMHO.
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 16, 2015 8:34 pm

Redox ha scritto:
Ovviamente tutto IMHO.
Logicamente anche IMHO e per una volta tanto anche In the Legislator's Opinion Very Happy
E non ti correggo affatto perchè hai detto giusto sulle quantità.

E visto che l'amico Redox ha saggiamente evidenziato la criticità del MUD, vorrei mettere anche un altro carico da 11.

Avete un D15 autorizzato, dunque immagino che ci sia anche un elenco di CER che possono essere posti in questo fantomatico D15 e che questo elenco contempli i CER che normalmente producete con la vostra attività.

Bene, poniamo il caso che domani ci sia un imprevisto operativo (negli stabilimenti succede) e che per qualche accidente vada male un intero ciclo produttivo e che quindi si produca un NUOVO rifiuto a cui non avevate pensato, e magari pure pericoloso.
Come fate a porlo del deposito, prima fate un'istanza di modifica sostanziale in sede Nazionale ( Laughing Laughing Laughing )? Magari anche preceduta dalla VIA ??

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Messaggio  -bz8- Ven Apr 17, 2015 10:24 am

La butto là...
E se magari, per motivi di spazio, queste aree autorizzate in Aia Nazionale fossero "esterne" al luogo di produzione, quindi non più configurabli come deposito temporaneo?
Si spiegherebbe forse l'AIA Nazionale, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto, l'emissione di un Formulario ad ogni trasporto e la gestione di un registro di carico e scarico per questo impianto in AIA.
Non lo so eh, sentiamo se tsm9et2 ha qualcosa in più da dirci.
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Messaggio  Redox Ven Apr 17, 2015 11:17 am

-bz8- ha scritto:La butto là...
E se magari, per motivi di spazio, queste aree autorizzate in Aia Nazionale fossero "esterne" al luogo di produzione, quindi non più configurabli come deposito temporaneo?
Si spiegherebbe forse l'AIA Nazionale, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto, l'emissione di un Formulario ad ogni trasporto e la gestione di un registro di carico e scarico per questo impianto in AIA.
Non lo so eh, sentiamo se tsm9et2 ha qualcosa in più da dirci.

Se partiamo con i "se" si potrebbe arrivare al classico "se mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato un carretto" Wink

A parte gli scherzi, l'ipotesi che hai scritto potrebbe essere reale ma a questo punto se fossi il titolare della ditta mi farei 4 domande sul fatto di non essere esattamente in un luogo ideale alle mie necessità di produzione.
Ormai i capannoni e stabilimenti in disuso/vuoti li trovi persino dentro al sacchetto di patatine.

Sempre col senno di poi, forse valeva la pena di prendere in considerazione un eventuale trasloco a sede più opportuna prima di richiedere l'autorizzazione, anche per un puro e semplice aspetto economico (se produco un quantità di "ventordici" tonnellate al mese, spenderei una bella somma in gasolio per trasportarli). Il fatto è che considerando qualsiasi ipotesi, hanno sempre questa bella spada di Damocle sulla testa, difatti si sono già presentati problemi.

Mi rendo conto che tra dire e il fare c'è di mezzo il mare ma se devo dannare per tirare a campare tanto vale cambiare e fare il gesto dell'ombrello alla normativa ambientale.

Thò ho fatto pure rima....

Questa sembra più un'autorizzazione "AHIA!" che non AIA Wink
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Messaggio  isamonfroni Ven Apr 17, 2015 12:15 pm

-bz8- ha scritto:La butto là...
E se magari, per motivi di spazio, queste aree autorizzate in Aia Nazionale fossero "esterne" al luogo di produzione, quindi non più configurabli come deposito temporaneo?
Si spiegherebbe forse l'AIA Nazionale, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto, l'emissione di un Formulario ad ogni trasporto e la gestione di un registro di carico e scarico per questo impianto in AIA.
Non lo so eh, sentiamo se tsm9et2 ha qualcosa in più da dirci.

Vedi bz, l'amico del primo post ha detto sono un produttore quindi un'attività diversa dal gestore di rifiuti, quindi una qualsiasi attività industriale che produce ingenti quantitativi di rifiuti.

Poi ha detto:
Vista l'ingente quantità di rifiuti prodotta dall'esercizio dell'impianto, sono state realizzate alcune aree di deposito di rifuti che sono state autorizzate con AIA nazionale come D15.

e qua i casi sono due:
a) ha violentato la lingua italiana perchè voleva dire invece che tutto l'impianto è autorizzato con AIA nazionale comprese le aree di deposito temporaneo identificate come D15
b) ha violentato la parte II del TUA perchè nessuna attività di gestione dei rifiuti (att. IPPC 5.3.1 e 5.3.3) si autorizza con AIA nazionale bensì regionale.

In entrambi i casi confermo quel che ho detto nel primo post circa l'assistenza che ha avuto durante la fase di rilascio del titolo autorizzativo.

E, in ogni caso, se le aree di deposito sono esterne e sono quindi un'attività di gestione di rifiuti a sè stante rappresentata da un deposito preliminare D15, anche sorvolando sulla liceità dell'AIA nazionale, succede che:

1) è un attività di gestione di rifiuti per conto terzi e quindi se volessi ci potrei portare pure i miei di rifiuti
2) ci possono portare solo i rifiuti che sono oggi autorizzati e se domani producono un Nuovo rifiuto non ce lo possono portare fino a che non ottengono la revisione dell'AIA
3) ce li devono portare con un regolare FIR che indichi Il produttore = loro, il trasportatore = iscritto all'albo, il Destinatario = sempre loro autorizzati in D15
4) devono avere un registro di carico/scarico (e ovviamente la chiavetta SISTRI) dedicato solo al D15
5) quando producono i rifiuti dentro casa, dove li mettono? hanno un cassone/camion/cisterna sempre fermo al fondo linea produttivo, così freneticamente appena il rifiuto viene prodotto lo portano al D15 senza accumularlo nello stabilimento?
6) ovviamente i rifiuti che sono entrati in D15 devono uscire verso un impianto D.
7) gli unici rifiuti provenienti dal deposito e di cui loro sono effettivamente produttori e che effettivamente possono avviare dove vogliono sono quelli derivanti dall'attività di gestione del deposito D15 (stracci, materiali di pulizia, materiali di manutenzione ecc...)

Questo dice l'ABC della normativa in materia di gestione dei rifiuti

PS approfitto del simpatico intervento di Redox, giunto nel frattempo per aggiungere questo:

Visto che chi ha posto la domanda si pone il problema: ma se io metto i miei rifiuti in un D15, dopo li posso mandare a R3? Il solo fatto che si ponga la domanda fa capire che c'è qualcosa che non va nella linearità di questo procedimento.

Perchè se le cose fossero state correttamente svolte, cioè se l'amico avesse un normalissimo deposito temporaneo ex art. 183, c.1, lettera bb [ovviamente descritto pure all'interno dell'AIA nazionale che autorizza il suo stabilimento (che immagino sarà una centrale elettrica di grande potenza, o una raffineria, o un grande impianto chimico)] pure con capacità di 2000 tonnellate, non avrebbe per nulla bisogno di farsi questa domanda, manderebbe i suoi rifiuti a recupero o a smaltimento secondo i casi

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Apr 17, 2015 7:59 pm

Per piacere, vorrei sapere con precisione a che punto della storia qua sopra descritta si può iniziare a piangere per l'avvilimento.
Giusto per rendermi conto se sono solo stupida, oppure se ho la meraviglia facile.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  isamonfroni Ven Apr 17, 2015 8:19 pm

Aurora Brancia ha scritto:Per piacere, vorrei sapere con precisione a che punto della storia qua sopra descritta si può iniziare a piangere per l'avvilimento.
Giusto per rendermi conto se sono solo stupida, oppure se ho la meraviglia facile.


high five!

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Messaggio  tsm9et2 Mer Apr 22, 2015 10:29 am

Innanzi tutto grazie per le risposte.
Il sito presso il quale lavoro è un grande impianto indistriale, autorizzato per l'esericizio con AIA nazionale.
Si producono una moltitudine di rifiuti, con frequenze e quantità estremamente diverse.
Attualmente abbiamo 18 aree di stoccaggio autorizzate in D15 (alcuni P e alcuni NP) e 10 aree autorizzate R13.
Il punto è che tradizionalmente il sito è sempre stato autorizzato al deposito di rifiuti (in precedenza dalla Provincia) anche per evitare difficoltà di gestione dei temporanei (che comunque permangono in n. di 5 o 6 siti per accogliegliere altri rifiuti che sporadicamente si producono ma che non sono stoccati in area autorizzata).
Potremmo infatti avere rifiuti che produciamo in modica quantità (es. 200121, 200127 ecc..) e che non riusciremmo ad avviare allo smaltimento se non con dei prezzi assurdi mentre altri che produciamo in grandi quantità. La gestione temporale andrebbe quindi bene nel secondo caso, ma non riuscirei ad utilizzarla nel primo. viceversa se volessi applicare il criterio quantitativo andrei in difficoltà nel secondo, mentre non avrei problemi nel primo caso in quanto con 1 anno di tempo riuscirei ad accumulare abbastanza rifiuti per poterli smaltire.

Fatte le debite precisazioni, mi confermate che è illecito avviare a recupero un rifiuto stoccato in D15?
Esempio ho stoccato in D15 dei fanghi 060503 e dovrei portarli in D1; tuttavia avrei trovato chi me li recupera, facendomeli pagare di meno oltretutto. Questo comportamento è illecito?

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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 22, 2015 1:54 pm

tsm9et2 ha scritto:
Fatte le debite precisazioni, mi confermate che è illecito avviare a recupero un rifiuto stoccato in D15?
Esempio ho stoccato in D15 dei fanghi 060503 e dovrei portarli in D1; tuttavia avrei trovato chi me li recupera, facendomeli pagare di meno oltretutto. Questo comportamento è illecito?

Amico, come vedi avevo compreso fin dal principio la situazione e ti avevo detto fin da allora chiaramente la mia opinione.

La cosa "illecita" è stata autorizzare in D15/R13 qualcosa che non lo è ma è deposito temporaneo presso il produttore. (e il fatto che tradizionalmente lo abbia fatto la Provincia, non lo rende meno discutibile)

So bene che in tutti gli stabilimenti si producono moltitudini di rifiuti qualcuno in gran quantità, qualcuno pochissimo e che il criterio ponderale o temporale non può soddisfare tutte le aspettative.
So altrettanto bene che in un'attività produttiva il traguardo prevalente è quello di ottimizzare i costi di gestione nel miglior modo possibile.

Però ottimizzare vuol dire cercare di salvare capra e cavoli senza cercare di avere a tutti i costi la botte piena e la moglie ubriaca.
Dunque sedetevi a tavolino e valutate quale sarebbe, economicamente parlando, il male minore nel rispetto delle regole del gioco.
E magari, strada facendo valutate pure l'opportunità di modificare l'autorizzazione che avete visto che al capitolo "gestione rfiifuti" non è corretta, come tutti ti andiamo dicendo da 2 pagine.

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Apr 22, 2015 2:00 pm

tsm9et2 ha scritto:Innanzi tutto grazie per le risposte.
Il sito presso il quale lavoro è un grande impianto indistriale, autorizzato per l'esericizio con AIA nazionale.
Si producono una moltitudine di rifiuti, con frequenze e quantità estremamente diverse.
Attualmente abbiamo 18 aree di stoccaggio autorizzate in D15 (alcuni P e alcuni NP) e 10 aree autorizzate R13.
Il punto è che tradizionalmente il sito è sempre stato autorizzato al deposito di rifiuti (in precedenza dalla Provincia) anche per evitare difficoltà di gestione dei temporanei (che comunque permangono in n. di 5 o 6 siti per accogliegliere altri rifiuti che sporadicamente si producono ma che non sono stoccati in area autorizzata).
Potremmo infatti avere rifiuti che produciamo in modica quantità (es. 200121, 200127 ecc..) e che non riusciremmo ad avviare allo smaltimento se non con dei prezzi assurdi mentre altri che produciamo in grandi quantità. La gestione temporale andrebbe quindi bene nel secondo caso, ma non riuscirei ad utilizzarla nel primo. viceversa se volessi applicare il criterio quantitativo andrei in difficoltà nel secondo, mentre non avrei problemi nel primo caso in quanto con 1 anno di tempo riuscirei ad accumulare abbastanza rifiuti per poterli smaltire.

Fatte le debite precisazioni, mi confermate che è illecito avviare a recupero un rifiuto stoccato in D15?
Esempio ho stoccato in D15 dei fanghi 060503 e dovrei portarli in D1; tuttavia avrei trovato chi me li recupera, facendomeli pagare di meno oltretutto. Questo comportamento è illecito?


c'è qualcosa che non quadra nella tua AIA:

i D (da d1 a D15) sono "destinazioni di smaltimento" come gli R (da R1 a R13) sono "destinazioni a recupero".

Da come la metti, sembrerebbe che all'interno dello stabilimento ci siano autorizzati dei siti di smaltimento in CP.( e come tali dovreste rispondere a tutti gli adempimenti ambientali quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo,  tenuta registri smaltitori/recuperatori, Iscrizione SISTRI come smaltitori/recuperatori, ecc.)

Come già detto da chi mi ha preceduto, da D15 puoi andare "solo" in (da D1 a D14).
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Messaggio  tsm9et2 Mer Apr 22, 2015 2:49 pm

Giusto per capire:
mi state dicendo che Provincia ed in seguito la commissione IPPC (formata da MATTM, ISPRA, Regione e Provincia) hanno commesso un illecito nell'autorizzare lo stoccaggio (D15 o R13) presso il ns sito nel quale si producono rifiuti ????

Ho provato a rileggere una recente sentenza della cassazione e ancora non riesco a capire il perchè dovrebbe essere illecito

"...mentre la lettera aa) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)..."


Riporto nel seguito un estratto dal Parere Istruttorio Conclusivo della ns AIA:

Deposito preliminare/messa in riserva

Si autorizza lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali prodotti in proprio presso lo stabilimento, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
Le tipologie dei rifiuti cui è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D15 e R13 dell'allegato B e C della parte quarta del D.Lgs 152/06) - omissis-

Area CER Descrizione Quantità Operazioni consentite

1 060503 Fanghi..... XXXXX D15
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Apr 22, 2015 3:39 pm

tsm9et2 ha scritto:Giusto per capire:
mi state dicendo che Provincia ed in seguito la commissione IPPC (formata da MATTM, ISPRA, Regione e Provincia) hanno commesso un illecito nell'autorizzare lo stoccaggio (D15 o R13) presso il ns sito nel quale si producono rifiuti ????

Ho provato a rileggere una recente sentenza della cassazione e ancora non riesco a capire il perchè dovrebbe essere illecito

"...mentre la lettera aa) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)..."


Riporto nel seguito un estratto dal Parere Istruttorio Conclusivo della ns AIA:

Deposito preliminare/messa in riserva

Si autorizza lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali prodotti in proprio presso lo stabilimento, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
Le tipologie dei rifiuti cui è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D15 e R13 dell'allegato B e C della parte quarta del D.Lgs 152/06) - omissis-

Area               CER                        Descrizione              Quantità                          Operazioni consentite

1                   060503                      Fanghi.....                 XXXXX                                       D15


io non utilizzo il termine "illecito", ma certamente la cosa non è chiara:

lo "stoccaggio" è una fase dello "smaltimento " ed il D15 è una attività di smaltimento. Chi effettua "stoccaggio" in D15 o in R13 gestisce (smaltisce/recupera) rifiuti e deve essere autorizzato all'attività

Il  "deposito temporaneo", è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti , non è una fase dello smaltimento, non necessita di autorizzazioni o comunicazioni ed è normato dall'art. 183 punto BB.

All'interno di un'AIA, può essere derogato nella parte che "prescrive i limiti di deposito", ma non può far trasformare un "deposito temporaneo" in "deposito preliminare prima ...." senza presupporre l'attività di smaltimento, con tutti gli annessi e connessi.
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Messaggio  Supremoanziano Mer Apr 22, 2015 4:40 pm

Sento puzza di bruciato lontano un miglio (ILVA docet)
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Messaggio  euclione Mer Apr 22, 2015 6:28 pm

[quote="isamonfroni"]

6) ovviamente i rifiuti che sono entrati in D15 devono uscire verso un impianto D.

[quote="isamonfroni"]

Tecnicamente, dovrebbe essere sempre possibile trovare il modo di smaltire qualsiasi cosa. Bene (si fa per dire).

Ma se giro il ragionamento?

Ragiono per assurdo: con la stessa motivazione, ovviamente i rifiuti che sono entrati in R13 devono uscire verso un impianto R. E qui le cose si complicano. Supponiamo che io sia un commerciante di macero e che abbia uno stoccaggio autorizzato per R13 di cartaccia (regolarmente acquistata). Periodicamente - seguendo le esigenze del mercato - mando la cartaccia al trattamento di recupero. Succede che la domanda di macero crolli e che io non abbia modo di collocare il materiale recuperato. Oppure può succedere che io verifichi che la cartaccia è contaminata e che non è recuperabile. Dove la metto, se non posso smaltirla?

C'è dottrina o giurisprudenza sulla materia?




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Messaggio  isamonfroni Mer Apr 22, 2015 7:17 pm

tsm9et2 ha scritto:Giusto per capire:
mi state dicendo che Provincia ed in seguito la commissione IPPC (formata da MATTM, ISPRA, Regione e Provincia) hanno commesso un illecito nell'autorizzare lo stoccaggio (D15 o R13) presso il ns sito nel quale si producono rifiuti ????

Si te lo voglio proprio dire, e non provo la minima sudditanza psicologica nei confronti della commissione IPPC (formata da Mattm, Ispra Regione e Provincia) visto che le ho personalmente sentito fare affermazioni da far rizzare i capelli sulla testa.
Magari illecito è una parole forte, preferisci fortemente sbagliato?
Anche se è illecita una cosa contraria al disposto normativo che per essere precisi è proprio questo sotto
tsm9et2 ha scritto:
Ho provato a rileggere una recente sentenza della cassazione e ancora non riesco a capire il perchè dovrebbe essere illecito

"...mentre la lettera aa) del medesimo articolo definisce lo stoccaggio come «le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del decreto (e cioè il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)..."

Hai sicuramente provato a rileggerlo, però dovresti rileggerlo ancora una volta

tsm9et2 ha scritto:
Riporto nel seguito un estratto dal Parere Istruttorio Conclusivo della ns AIA:

Deposito preliminare/messa in riserva

Si autorizza lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali prodotti in proprio presso lo stabilimento, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
Le tipologie dei rifiuti cui è ammesso lo stoccaggio (attività di cui ai punti D15 e R13 dell'allegato B e C della parte quarta del D.Lgs 152/06) - omissis-

Area               CER                        Descrizione              Quantità                          Operazioni consentite

1                   060503                      Fanghi.....                 XXXXX                                       D15

Questa cosa, con la precisa indicazione letterale Si autorizza lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali prodotti in proprio presso lo stabilimento  era tipica delle vecchie autorizzazioni rilasciate ai sensi del DPR 915/82, nel quale la previsione del deposito temporaneo presso il produttore (ex art. 193, c.1 lettera bb) non era normata e nei riguardi dei regimi autorizzatori si prevedevano 2 distinte tipologie di autorizzazione allo stoccaggio/ smaltimento
- autorizzazione in conto proprio
- autorizzazione in conto terzi

però da allora sono passati 37 anni e ben due diversi decreti (il Ronchi e il Testo unico ambientale) che hanno notevolmente modificato i criteri gestionali dei rifiuti stravolgendone del tutto la filosofia.

Comunque il Ministero dell'ambiente, in generale, in tutte le sue varie divisioni è sinceramente affezionato alle proprie idee a prescindere dal fatto che queste siano in linea con la normativa vigente oppure no.

A questo punto penso che dovresti chiedere al Ministero (o alla commissione IPPC) che cosa ne devi fare di questi rifiuti che inopinatamente ti hanno schiaffato in D15 e che ora vorresti recuperare e sentire che cosa ti dicono.

Per il resto rileggiti anche l'intervento di Crocidolite che è stato sintetico ma esaustivo e puntuale.


E adesso, mi permetto di chiudere con una nota polemica.
In questo thread sono intervenuti alcuni tra i migliori professionisti che frequentano questo forum e che svolgono seriamente la professione di consulente ambientale da 25/30 anni e tutti ti hanno sostanzialmente detto gratis la stessa cosa e cioè che i professionisti che hanno seguito il rilascio della vostra AIA (sicuramente lautamente pagati), forse non hanno gestito la cosa con lo scrupolo che la loro parcella avrebbe richiesto.
Io se fossi in te ci rifletterei sopra...... Very Happy

Credo che tutti quanti qui, saremmo lieti di erogarti una puntuale consulenza specifica, ma di sicuro non dalle pagine di un forum

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Messaggio  fullmetalpanic Gio Feb 02, 2017 11:51 am

sono iscritto da pochi giorni e da consulente ambientale relativamente giovane (solo 10 anni di esperienza sul campo) volevo ringraziare tutti gli intervenuti in questo topic, davvero uno dei più belli completi ed esaustivi che ho letto finora...
e se posso dire la mia, alcune delle considerazioni fatte sono davvero delle consulenze che sarebbero dovute essere pagate e non poco....

grazie a tutti, sono felice di essere approdato in questo forum Ok
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