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Iscrizione SISTRI per attività manutentiva
2 partecipanti
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Iscrizione SISTRI per attività manutentiva
Buonasera,
Volevo cortesemente confrontarmi con voi. Un'attività iscritta all'Albo cat. 4 per attività (fictio iuris) di manutenzione fognaria, quindi produttore di rifiuti NP, secondo l'art. 230 comma 5 è obbligata ad iscriversi al SISTRI ai sensi dell'art. 188/ter comma 1 lett. f).
Confermate? Non trovate ci sia un controsenso? Sapete poi indicarmi dove si può reperire un modella di scheda manutentiva specifica?
Grazie
Volevo cortesemente confrontarmi con voi. Un'attività iscritta all'Albo cat. 4 per attività (fictio iuris) di manutenzione fognaria, quindi produttore di rifiuti NP, secondo l'art. 230 comma 5 è obbligata ad iscriversi al SISTRI ai sensi dell'art. 188/ter comma 1 lett. f).
Confermate? Non trovate ci sia un controsenso? Sapete poi indicarmi dove si può reperire un modella di scheda manutentiva specifica?
Grazie
adesposito- Utente Attivo
- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 23.03.10
Età : 54
Re: Iscrizione SISTRI per attività manutentiva
Ci si trova di fronte ad un disallineamento non sanato della normativa. La lettera f citata non esiste più nella nuova formulazione dell'art. 188 ter comma 1.
Bisognerebbe chiedere a un avvocato, ma credo che l'obbligo di iscriversi al SISTRI non dovrebbe più sussistere nel caso in oggetto.
Di seguito le mie considerazioni.
L'art. 188 ter, nella versione vigente introdotta dalla L. 125/2013, al comma 1 indica i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, tra i quali non compaiono produttori e trasportatori di rifiuti non pericolosi; al comma 2 recita "2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1."
Per risolvere il contrasto tra l'art. 230 e l'art. 188 ter può essere applicato il criterio secondo il quale prevale la legge più recente (quindi la L. 125/2013).
Sul piano pratico, penso che potrebbe essere utile scrivere al SISTRI un quesito e/o una scheda segnalazioni, in modo da far restare agli atti l'esistenza del problema.
In ultimo una nota di buonumore: anche se dovesse applicarsi l'art. 230 così com'è, paradossalmente l'obbligo sarebbe solo quello di iscriversi al SISTRI, ma non quello di utilizzarlo!
Bisognerebbe chiedere a un avvocato, ma credo che l'obbligo di iscriversi al SISTRI non dovrebbe più sussistere nel caso in oggetto.
Di seguito le mie considerazioni.
L'art. 188 ter, nella versione vigente introdotta dalla L. 125/2013, al comma 1 indica i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, tra i quali non compaiono produttori e trasportatori di rifiuti non pericolosi; al comma 2 recita "2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1."
Per risolvere il contrasto tra l'art. 230 e l'art. 188 ter può essere applicato il criterio secondo il quale prevale la legge più recente (quindi la L. 125/2013).
Sul piano pratico, penso che potrebbe essere utile scrivere al SISTRI un quesito e/o una scheda segnalazioni, in modo da far restare agli atti l'esistenza del problema.
In ultimo una nota di buonumore: anche se dovesse applicarsi l'art. 230 così com'è, paradossalmente l'obbligo sarebbe solo quello di iscriversi al SISTRI, ma non quello di utilizzarlo!
mauro.sanciolo- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 13.02.12
Età : 48
Re: Iscrizione SISTRI per attività manutentiva
Ti ringrazio per il cortese chiarimento. Nel dubbio avevo già comunque vidimato un registro di C/S. Non si sa mai
Farò come mi hai consigliato chiederò ufficialmente al SISTRI cosa fare.
Buona giornata
Farò come mi hai consigliato chiederò ufficialmente al SISTRI cosa fare.
Buona giornata
adesposito- Utente Attivo
- Messaggi : 75
Data d'iscrizione : 23.03.10
Età : 54
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