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SISTRI? No, STRIP!

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Messaggio  Admin Lun Ago 05, 2013 11:14 am


Proposta di modifica n. 41-ter.0.1 al DDL n. 974 (decreto del fare)


41-ter.0.1

GAETTI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 14-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102) è sostituito con il seguente:

''Art. 14-bis). - (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica Amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni Amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera t). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

le parole: ''il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRl)'', ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: ''Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)'';

sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistemi di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRl Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versa dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate''».
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Messaggio  Supremoanziano Lun Ago 05, 2013 11:20 am

Bello.

Poche probabilità di approvazione.

Secondo me, il punto principale è il comma 6.
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Messaggio  isamonfroni Lun Ago 05, 2013 12:15 pm

Nome infelice a parte (e sul quale si scatenerà ogni tipo di satira), sarebbe anche pienamente condivisibile e logico.

PQM non passerà mai!

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Messaggio  Aurora Brancia Lun Ago 05, 2013 12:28 pm

solo per far notare che la proposta, che anche io al pari di isa temo abbia poche possibilità di passare, è stata formulata da un senatore "grillino".
E -secondo me ma magari sbaglio- è proprio questo che la renderà estremamente boicottabile.


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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Mariangela Mar Ago 06, 2013 7:47 am

Condivido pienamente il pensiero di Aurora.
Buona giornata a tutti.
flower 
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Messaggio  Admin Mar Ago 06, 2013 2:24 pm

La buona notizia è che il Governo non porrà la fiducia e dunque il Senato approverà con modifiche (probabilmente già in serata), il testo del decreto.
Naturalmente ciò ha comportato una forte riduzione degli emendamenti: la maggioranza ritirerà i suoi emendamenti, mentre l'opposizione ridurrà le proposte di modifica a circa 70-80. Erano oltre 700.
Non è dato sapere se l'emendamento in oggetto sopravviverà al taglio e potrà dunque essere votato.
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Messaggio  Ricardo Mar Ago 06, 2013 6:16 pm

scusate ma la PROPOSTA qual'è ? aloneinthedark
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Messaggio  isamonfroni Mar Ago 06, 2013 6:21 pm

Mi pare che stia scritto nel primo post

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Messaggio  Ricardo Mar Ago 06, 2013 6:33 pm

a me (mi) pare che nel primo post, tranne l'aspetto contrattuale, c'è la sagra dell'ovvio con quattro suggerimenti in croce pescati qua e la, dalle chiacchiere di un bar o giù di lì, senza un minimo di organicità e lasciando voragini gestionali che non servono ad altro che rinviare, rinviare, rinviare (l'unico aspetto positivo)

ma come si fa gestire un problema del genere con un emendamento sulla solita legge tritacarne all'italiana ..... manca solo l'europa ce lo chiede e gli ecomafiosi esultano per il nuovo rinvio del sistri

magari invece di ridare indietro tutti i soldi che prendono (quanto sono perbene però!) che se ne tenessero un po' e assoldassero qualcuno che ci capisce per studiare una PROPOSTA


Ultima modifica di Ricardo il Mar Ago 06, 2013 6:46 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  FrancescaP Mar Ago 06, 2013 6:43 pm

A costo di suscitare le ire o l'ilarità dei più ...
ma visto che "non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;" non sarebbe più logico partire da ciò che di buono è stato fatto e migliorarlo invece di ricominciare di nuovo? Come sarà possibile che non ci siano oneri a carico delle imprese?
E ancora, visto che il sistema "può prevedere, [Omissis], la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale [Omissis]. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.", come sarà possibile che sia lo STRIP ad adattarsi ai diversi SW di gestione disponibili in Italia e non il contrario?
Le varie case che hanno già venduto la nuova release interoperabile cosa faranno??
Sono un po' scettica ! confused 
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Messaggio  Admin Mar Ago 06, 2013 8:56 pm

L'emendamento non è stato nemmeno votato.
Come non detto.
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Messaggio  Admin Mer Ago 07, 2013 9:17 pm

Salvo improbabili ripensamenti in seconda lettura alla Camera, l'articolo 41-quarter sarà il seguente:

«Art. 41-quarter (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».


Tra il Sistri ed il pastazzo, in quanto ad urgenze ambientali, ha vinto il pastazzo.
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Messaggio  luckyluke Gio Ago 08, 2013 10:16 am

Admin ha scritto:Salvo improbabili ripensamenti in seconda lettura alla Camera, l'articolo 41-quarter sarà il seguente:

«Art. 41-quarter (Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

       1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».


Tra il Sistri ed il pastazzo, in quanto ad urgenze ambientali, ha vinto il pastazzo.

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