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Messaggio  misterya Mer Gen 11, 2012 2:41 pm

Ciao a tutti !
Ho un quesito da porre....c'è qualcuno che mi può dare una delucidazione ?
Nel campo ANNOTAZIONI del formulario di accompagnamento rifiuti, cosa può essere scritto esattamente e cosa no ?
Es: le annotazioni devono essere solo inerenti al formulario stesso oppure, nel caso del CER 16.02.14 (apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci...ecc..ecc..) per la dismissione di cespiti, posso mettere nel campo note i numeri dei cespiti dismessi ??
Dove posso trovare la legge che mi delucida questo quesito ? Rolling Eyes
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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 11, 2012 2:55 pm

Ciao e benvenuta sul forum.
Il campo annotazioni del formulario è riservato alle annotazioni relative al trasporto, ad esempio se interviene una sosta tecnica, se è necessario sostituire un mezzo per rottura, se il viaggio deve interrompersi per chiusura impianto di destino ecc....
Per quanto riguarda il tuo questito circa i cespiti, potresti fare un elenco dei cespiti relativi ed indicare nelle annotazioni il rimando a questo elenco da allegare al formulario.
Dal punto di vista normativo le istruzioni di compilazione sono inserite nei seguenti atti:
DM ambiente 1 aprile 1998 n. 145
Circolare Ministero Ambiente Gab/DEC/04/08/1998 n. 812

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Numero cespiti nel campo note formulario Empty Grazie !!

Messaggio  misterya Mer Gen 11, 2012 3:13 pm

Grazie 1000 Isa !
Vi faccio i complimenti a tutti per questo forum !yup
E' la prima volta che interagisco, ma senza saperlo, mi siete stati utilissimi a risolvere un bel po di grattacapi !
Complimenti veramente a tutti e grazie per l'aiuto ! Very Happy
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Messaggio  misterya Mer Gen 11, 2012 6:39 pm

Si Grazie !
ci sono riuscita ! Grazie ancora per l'aiuto !
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Messaggio  Sato Mer Gen 11, 2012 8:45 pm

isamonfroni ha scritto:Ciao e benvenuta sul forum.
Il campo annotazioni del formulario è riservato alle annotazioni relative al trasporto, ad esempio se interviene una sosta tecnica, se è necessario sostituire un mezzo per rottura, se il viaggio deve interrompersi per chiusura impianto di destino ecc....
Per quanto riguarda il tuo questito circa i cespiti, potresti fare un elenco dei cespiti relativi ed indicare nelle annotazioni il rimando a questo elenco da allegare al formulario.]
Dal punto di vista normativo le istruzioni di compilazione sono inserite nei seguenti atti:
DM ambiente 1 aprile 1998 n. 145
Circolare Ministero Ambiente Gab/DEC/04/08/1998 n. 812
Non credo sia corretto quanto da te esposto nel campo in grassetto.. Lo stesso va a contraddire quanto scritto precedentemente, ovvero che nel campo "annotazioni", vanno inserite solo annotazioni inerenti alla gestione del rifiuto, come sostituzione mezzo, sosta tecnica, ecc, ecc..e non informazioni inerenti il prodotto diventato rifiuto, sia che si tratti di un cespite o di un abbattimento di magazzino.
La gestione corretta, a mio avviso, è allegare semplicemente una distinta al FIR, ma senza alcun richiamo ad esso sul FIR stesso.(perdonate il gioco di parole..)
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Messaggio  riger Mer Gen 11, 2012 11:03 pm

per mettere d'accordo tutti, c'è il campo "descrizione" che (correggetemi se ricordo male) dovrebbe servire, oltre a quanto ravvisabile dal CER, per meglio identificare il rifiuto.
Potrebbe essere una descrizione "Apparecchiature elettroniche d'ufficio obsolete e fuori uso come da elenco cespiti allegato al FIR", senza intaccare il campo annotazioni?
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Messaggio  Sato Gio Gen 12, 2012 11:17 am

riger ha scritto:
Sato ha scritto:
riger ha scritto:per mettere d'accordo tutti, c'è il campo "descrizione" che (correggetemi se ricordo male) dovrebbe servire, oltre a quanto ravvisabile dal CER, per meglio identificare il rifiuto.
Potrebbe essere una descrizione "Apparecchiature elettroniche d'ufficio obsolete e fuori uso come da elenco cespiti allegato al FIR", senza intaccare il campo annotazioni?
No, non è esatto. Nel campo "descrizione" va descritto per esteso il codice CER, che nel caso del 160214 è: "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213" (ovvero non pericolose)..
Ciao
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ecco, adesso vai a prendere quell'emerito docente del corso RT famoso fatto anni orsono, che sosteneva che nel campo CER ci fosse la barra perché ci andava scritto il codice prima e la descrizione dopo, dando al campo descrizione la valenza di cui al mio precedente post, e tiratelo nell'arena dei gladiatori!
Ne era talmente convinto che anche di fronte all'evidenza ("ma come si fa a farci stare 19.12.12/altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211' in un campo del genere) ha risposto di scrivere in piccolo....
Scusa RIGER, ho motivato ulteriormente il mio post, ma ti sei sovrapposto temporalmente.Torna sopra per leggerlo.
Ciao..
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Messaggio  Sato Gio Gen 12, 2012 11:26 am

misterya ha scritto:Ho risolto il problema sapete come ?! nel modo più semplica possibile !
Non ho intaccato il campo note del formulario, e ho fatto fare una bolla di uscita con scritto la lista dei cespiti da rottamare , in riferimento al formulario numero.....del 11/01/2012 !!
GRAZIE A TUTTI !!!
Scusa ma non è corretto...Così hai fatto uscire dei prodotti...!!! Non può esistere una bolla che accompagni un FIR...Sono in antitesi...
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Messaggio  misterya Gio Gen 12, 2012 11:31 am

Sato ha scritto:
misterya ha scritto:Ho risolto il problema sapete come ?! nel modo più semplica possibile !
Non ho intaccato il campo note del formulario, e ho fatto fare una bolla di uscita con scritto la lista dei cespiti da rottamare , in riferimento al formulario numero.....del 11/01/2012 !!
GRAZIE A TUTTI !!!
Scusa ma non è corretto...Così hai fatto uscire dei prodotti...!!! Non può esistere una bolla che accompagni un FIR...Sono in antitesi...
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I macchinari coperti da cespite che abbiamo fatto rottamare, ce li pagano come rottame, quindi è stata fatta una bolla con la causale di vendita per rottamazione. Nelle note della bolla ho messo il riferimento del formulario.
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Messaggio  riger Gio Gen 12, 2012 12:11 pm

sempre il solito docente sosteneva che il FIR non esime dalla compilazione del DDT, sono norme diverse e tutte e due vanno rispettate (non esiste articolo del 152/06 che dica che il FIR sostituisce il DDT).
E' altresì vero che il FIR riporta tutti i dati indispensabili al DDT, perciò si può intendere assolto l'obbligo del DDT compilando il formulario, ma non è vietata la compilazione di entrambi, a maggior ragione se il DDT richiama il numero del FIR (non c'è pericolo che si possano così intendere 2 trasporti diversi). Anzi molti preferiscono compilare anche il DDT per ragioni gestionali.
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Messaggio  Sato Gio Gen 12, 2012 6:02 pm

Secondo me state scherzando.... Shocked...
Allora facciamo un po di chiarezza:
1) se ritiro un oggetto con un DDT, vi è stata una CESSIONE DI BENI, cui seguirà anche una fattura (OBBLIGATORIA)
2) se ritiro un oggetto con un FIR, vi è stata una CESSIONE DI RIFIUTO. La cosa può essere effettuata anche a titolo gratuito, ( p.e. se il rifiuto ha un valore mercuriale come il ferro.)
Quindi se ritiro un RIFIUTO con il FIR, insieme ad un DDT fattomi dallo stesso cliente, ritiro una "cosa" che avrà il valore di un bene (perchè verrà OBBLIGATORIAMENTE FATTURATO), ma che verrà smaltito come rifiuto.
A questo punto mi chiedo?
Chi attribuisce lo stato di rifiuto al bene? Il trasportatore che si è visto fatturare la "cosa"? Se fosse così non vi sarebbe l'obbligo del FIR da parte del cliente. E quando verrebbe cambiato lo stato da BENE a RIFIUTO?? Durante il trasporto?? Durante il carico o lo scarico? Ma ammesso che la cosa avvenga, il trasportatore sarebbe costretto a caricare il bene sui suoi cespiti, poi decespitarlo, caricarlo sul registro di C/S ed infine scaricarlo....... Shocked Shocked
Oppure mi state dicendo di fare un DDT insieme al FIR per poi...strapparlo, annullarlo o lasciarlo appeso....!!!! No, non credo...La cosa non mi sembra tanto...legale.... Rolling Eyes
Ritengo sia il caso leggiate bene le normative sui rifiuti e quelle che regolano il commercio di beni e servizi.... State facendo un pò di confusione.....
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Messaggio  Greta1978 Gio Gen 12, 2012 6:13 pm

Ci sono rifiuti che hanno un valore economico: cioè che vendo, e quindi mi paga chi riceve il rifiuto.
Se vendo per avere un ritorno economico devo fare fattura. Il rifiuto rimane rifiuto e quindi faccio il FIR. Dovendo fatturare faccio un ddt di accompagnamento (o una fattura immediata).
Il FIR non esclude il DDT.
Se invece pago perché il rifiuto venga ritirato allora faccio solo FIR.
Questo è il mio modo di operare.

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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Gen 12, 2012 6:21 pm

Greta1978 ha scritto:Ci sono rifiuti che hanno un valore economico: cioè che vendo, e quindi mi paga chi riceve il rifiuto.
Se vendo per avere un ritorno economico devo fare fattura. Il rifiuto rimane rifiuto e quindi faccio il FIR. Dovendo fatturare faccio un ddt di accompagnamento (o una fattura immediata).
Il FIR non esclude il DDT.
Se invece pago perché il rifiuto venga ritirato allora faccio solo FIR.
Questo è il mio modo di operare.

quoto, operando nello stesso modo.
anche perchè, in caso di vendita di rifiuti, poi i documenti prendono 2 strade diverse:
- FIR --> ufficio ambiente;
- DDT --> amministrazione

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Messaggio  zesec Gio Gen 12, 2012 6:46 pm

La cessione di rifiuti è anche una cessione di beni, perché il rifiuto è un bene del quale mi disfo. Le due cose non sono in antitesi.
La cessione di beni (e quindi anche di rifiuti) a fatturazione differita deve essere accompagnato da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (data, generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti).
Il D.Lgs. 152/2006, come diceva riger, no, ma il DM 145/98, all'art. 3 comma 1 stabilisce che, "fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati".

A mio avviso, rispetto a quanto riportato da Greta, il ddt non sarebbe necessario nemmeno per la vendita dei rifiuti. Ma farlo per praticità o per prassi assieme al fir (proprio perché amministrazione e ufficio ambiente non sono capaci di parlarsi) non mi sembra violi alcuna norma.
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Messaggio  riger Gio Gen 12, 2012 6:50 pm

Sato ha scritto:Secondo me state scherzando.... Shocked...
Allora facciamo un po di chiarezza:
1) se ritiro un oggetto con un DDT, vi è stata una CESSIONE DI BENI, cui seguirà anche una fattura (OBBLIGATORIA)
obbligatoria? e perché mai.... DDT di conto lavorazione esterna, cessione gratuita, conto visione ecc non hanno fattura a seguito. Il DDT identifica il trasporto, non il rapporto commerciale

2) se ritiro un oggetto con un FIR, vi è stata una CESSIONE DI RIFIUTO. La cosa può essere effettuata anche a titolo gratuito, ( p.e. se il rifiuto ha un valore mercuriale come il ferro.)
Quindi se ritiro un RIFIUTO con il FIR, insieme ad un DDT fattomi dallo stesso cliente, ritiro una "cosa" che avrà il valore di un bene (perchè verrà OBBLIGATORIAMENTE FATTURATO), ma che verrà smaltito come rifiuto.
A questo punto mi chiedo?
Chi attribuisce lo stato di rifiuto al bene? Il trasportatore che si è visto fatturare la "cosa"? Se fosse così non vi sarebbe l'obbligo del FIR da parte del cliente. E quando verrebbe cambiato lo stato da BENE a RIFIUTO?? Durante il trasporto?? Durante il carico o lo scarico? Ma ammesso che la cosa avvenga, il trasportatore sarebbe costretto a caricare il bene sui suoi cespiti, poi decespitarlo, caricarlo sul registro di C/S ed infine scaricarlo....... Shocked Shocked
Oppure mi state dicendo di fare un DDT insieme al FIR per poi...strapparlo, annullarlo o lasciarlo appeso....!!!! No, non credo...La cosa non mi sembra tanto...legale.... Rolling Eyes
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Spesso e volentieri i rifiuti hanno un valore commerciale e anche considerevole! e perché sono rifiuti non li fatturi ma li paghi in nero?!?
L'impianto e il trasportatore poi perché mai avrebbero il dovere di cespitarlo, visto che è oggetto della loro attività ma non strumentale alla loro attività?
Il DDT poi non viene strappato, anzi, come ti dicevo identifica il trasporto ai sensi del DPR 472/96 così come il FIR lo identifica ai sensi del 152/06, ed eventualmente la scheda di trasporto ai sensi del 286/05: che c'è di illegale?
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Messaggio  Greta1978 Gio Gen 12, 2012 6:50 pm

zesec ha scritto:A mio avviso, rispetto a quanto riportato da Greta, il ddt non sarebbe necessario nemmeno per la vendita dei rifiuti. Ma farlo per praticità o per prassi assieme al fir (proprio perché amministrazione e ufficio ambiente non sono capaci di parlarsi) non mi sembra violi alcuna norma.

Concordo. Il ddt da noi viene emesso perché ci consente a fine mese di "lanciare" le fatture differite (da gestionale) che quindi prendono i dati dai ddt emessi, evitando dimenticanze.

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Messaggio  riger Gio Gen 12, 2012 6:59 pm

zesec ha scritto:
Il D.Lgs. 152/2006, come diceva riger, no, ma il DM 145/98, all'art. 3 comma 1 stabilisce che, "fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati".

A mio avviso, rispetto a quanto riportato da Greta, il ddt non sarebbe necessario nemmeno per la vendita dei rifiuti. Ma farlo per praticità o per prassi assieme al fir (proprio perché amministrazione e ufficio ambiente non sono capaci di parlarsi) non mi sembra violi alcuna norma.

Il DM 145/98 mi mancava. Sapevo della possibilità di non emettere il DDT ma nel senso che il FIR già contiene 'data, generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti' e pertanto inopinabile in caso di verifica. Grazie della delucidazione normativa.

Inoltre mi auto-appunto riguardo post precedente, andando a rivedermi alcune vecchie circolari ho trovato (avevo saltato il paragrafo a piè pari allor aperché non di mio diretto interesse) che il ministero ha a suo tempo chiarito che la scheda di trasporto non è necessaria nei trasporti con FIR
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Messaggio  Sato Ven Gen 13, 2012 2:29 am

Scusate ma a questo punto devo ricominciare daccapo e mettere le bocce a terra..
La prima domanda che mi pongo, ma forse avrei dovuto pormela prima, è:
il ns. amico/a MISTERYA, è il DETENTORE del rifiuto o il ROTTAMATORE??
Io ho ragionato sempre come fosse il rottamatore a cui veniva pagato un servizio...Se dovesse essere il detentore, tutto il discorso viene a cadere.
La mia considerazione di illogicità riguardava il rottamatore MISTERYA, che ritirava a titolo oneroso (cioè veniva pagato) un rottame, ed oltre al FIR, il DETENTORE del rifiuto emetteva un DDT nei suoi confronti contenente la descrizione dei beni ...
Ora , rileggendo bene il POST iniziale, mi è sorto questo dubbio, e se MISTERYA non è il rottamatore, ma il detentore del rifiuto, credo di aver portato avanti una discussione su un problema inesistente....
Ciao
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