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Guida alle novità del MUD 2010

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Guida alle novità del MUD 2010 Empty Guida alle novità del MUD 2010

Messaggio  Admin Lun Mar 22, 2010 4:36 pm

Le modifiche ed integrazioni più rilevanti sono:

•l’obbligatorietà della compilazione su supporto informatico da trasmettersi per via telematica di tutte le dichiarazioni, eccettuati i seguenti casi:
• MUD rifiuti speciali semplificato;
• MUD rifiuti urbani per comuni con non più di 5.000 abitanti;

•introduzione della comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE e RAEE).

Per quanto concerne i contenuti delle comunicazioni relative ai rifiuti speciali (MUD rifiuti speciali nelle tre articolazioni di cui sopra), le novità più significative sono:

•non è più prevista l’indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati;
•per ciascun rifiuto dichiarato deve essere indicata anche la giacenza al 31 dicembre (tale indicazione non è prevista nel caso venga presentata la dichiarazione semplificata);
•per i rifiuti in uscita dall’unità locale deve essere indicata per ciascun trasportatore la quantità totale annua dallo stesso trasportata;
•nella dichiarazione ordinaria (quella informatizzata) i rifiuti prodotti dal dichiarante debbono essere distinti a seconda che si tratti di rifiuti “iniziali” o rifiuti da attività di recupero o smaltimento;
•è stato soppresso il modulo (RE) per indicare la provenienza di rifiuti prodotti in attività “esterne”, conseguentemente:
• i rifiuti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considerano prodotti nella sede di riferimento del soggetto che ha svolto tali attività e vanno dichiarati come prodotti in tale sede (unità locale);
• per i rifiuti da operazioni di bonifica (bonifiche di cui al titolo quinto della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006) deve invece essere presentata una dichiarazione per ogni sito di intervento;

Trasporto in conto proprio
•è stato definitivamente chiarito che il produttore che provvede al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi non deve, per tale attività, fornire alcuna informazione (il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi non viene in alcun modo evidenziato nel MUD), per contro
•il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi, anche se in quantità inferiori ai 30 chili o litri/giorno, deve sempre essere dichiarato;
•per le attività di recupero e di smaltimento deve essere indicato il titolo abilitativo (autorizzazione o comunicazione in regime semplificato) con la relativa scadenza e la potenzialità autorizzata.

Mud rifiuti
Fatte salve le esenzioni, per i produttori di rifiuti speciali sono previsti:

•il MUD rifiuti speciali semplificato, da compilare su supporto cartaceo e da inoltrare alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento (non è consentita la consegna allo sportello);
•il MUD rifiuti speciali ordinario, da compilare su supporto informatico e da trasmettere per via telematica.

Mud rifiuti speciali semplificato
L’utilizzo della modulistica semplificata cartacea è consentito solo a condizione che:

•nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti non più di cinque tipologie di rifiuti da dichiarare;
•per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
•per ciascuna tipologia non vi siano state più di tre destinazioni;
•il dichiarante non abbia svolto, presso l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento;
•eventuali trasporti eseguiti “in proprio” dal dichiarante abbiano riguardato solo rifiuti non pericolosi.
Il MUD cartaceo va presentato compilando la scheda “SRS” (o “sezione rifiuti semplificata”) costituita da tre pagine.

Mud rifiuti speciali ordinario
Il MUD (rifiuti speciali ordinario) previsto per tutti gli altri produttori di rifiuti e da compilare su supporto informatico è formalmente strutturato in sezioni, schede e “moduli” analoghi alla moduli-stica cartacea in uso fino all’anno scorso:

•sezione anagrafica, contenente la scheda anagrafica e la scheda autorizzazioni (oltre alla scheda produttori di AEE); non è più prevista una scheda riassuntiva;
•sezione rifiuti, costituita dalla scheda rifiuti speciali e dai moduli relativi ai rifiuti ricevuti da terzi, ai rifiuti conferiti a terzi, ai rifiuti trasportati da terzi, alle operazioni di recupero e di smaltimento svolte nell’unità locale ed a quelle svolte all’esterno (si intendono per attività esterne quelle effettuate con impianti mobili o con attività di smaltimento sul terreno dei rifiuti o di ripristino ambientale).

Sezione anagrafica
Si compone di una scheda SA1 in cui si devono fornire informazioni generali sul soggetto che inol-tra la dichiarazione MUD del tutto simili a quelle fornite negli anni precedenti ad eccezione di:

•indicazione del codice ISTAT dell’attività prevalente (ATECO 2008);
•indicazione dei mesi di attività dell’unità locale per l’anno 2008 (12 se l’attività ha riguardato l’intero anno).
Nel caso che il dichiarante eserciti, nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, anche attività di smaltimento o recupero soggette ad autorizzazioni/comunicazioni, la scheda anagrafica SA1 deve essere accompagnata dalla scheda SA-AUT con l’indicazione:

•della/e attività od operazioni autorizzate (sigle R o D);
•della/e data/e di rilascio;
•della/e potenzialità autorizzata/e;
•per le discariche anche della capacità residua;
•degli estremi delle eventuali certificazioni Emas/ISO14001 (data di rilascio e numero).
Sezione rifiuti
Per ogni rifiuto (codice CER senza distinzione di stato fisico) prodotto o ricevuto nell’unità locale cui si riferisce il MUD si deve compilare una scheda RIF, indicando le quantità:

•dei rifiuti prodotti nell’unità locale come “produttore iniziale”
•dei rifiuti prodotti da operazioni di gestione rifiuti, cioè i rifiuti derivanti da attività di recupe-ro o di smaltimento per cui esiste un’autorizzazione/comunicazione riferita all’unità locale;
•dei rifiuti ricevuti da terzi per i quali esiste una relativa autorizzazione/comunicazione per l’unità locale.
Come sopra accennato, non è più prevista una specifica ed autonoma indicazione dei rifiuti prodotti dal dichiarante con proprie attività svolte all’esterno dell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione (non è più previsto un modulo RE):

•per le attività di manutenzione e assistenza sanitaria, l’art. 230 del d.lgs. n. 152/2006 considera i rifiuti che ne derivano come prodotti presso la sede dell’impresa;
•per i rifiuti derivanti da operazioni di messa n sicurezza d’emergenza, di messa in sicurezza permanente e di bonifica di cui all’art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere presentato un MUD per ogni singolo sito di intervento.

Nella scheda RIF deve essere indicata anche la quantità trasportata dal dichiarante nei seguenti casi:

•che il trasporto sia effettuato in conto terzi (attività di trasporto a titolo professionale);
•he il trasporto sia stato effettuato dal produttore stesso per i propri rifiuti pericolosi anche in quantitativi inferiori a 30 kg-lt/giorno (in questo caso vanno dichiarati esclusivamente i rifiuti in uscita dall’unità locale cui si riferisce la dichiarazione).
Come già accennato, non devono invece essere indicati i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal dichiarante iscritto all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
Devono inoltre essere indicate:

•le quantità conferite a terzi per attività di smaltimento o recupero;
•le quantità di rifiuto in giacenza presso l’unità locale al 31/12/2008;
•le quantità (eventualmente) recuperate e quelle (eventualmente) smaltite dal dichiarante nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione (o in attività esterne quali impianti mobili, spandimenti in agricoltura, recuperi ambientali).
Per i rifiuti ricevuti da terzi deve essere compilato un modulo RT-SP per ogni soggetto conferente. In tal modulo è ora possibile precisare che si tratta un “privato” e non un ente o un’impresa (è il caso dei rifiuti da attività di spurgo dei pozzi neri domestici), sempre compilando la parte relativa alle quantità ricevute per ciascun soggetto.
Per i rifiuti affidati a terzi (soggetti diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto) per il trasporto deve essere compilato il modulo TE-SP. L’unica variazione rispetto alla modulistica già in uso consiste nella necessità di indicare per ciascun trasportatore la quantità trasportata nell’anno per il codice CER di riferimento.

Per i rifiuti destinati a terzi per attività di recupero o smaltimento deve essere compilato, per ciascun destinatario, il modulo DR-SP che non presenta alcuna variazione rispetto alla modulistica già in uso.
Per i rifiuti smaltiti o recuperati dal dichiarante nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, oltre all’indicazione nella scheda RIF delle quantità in totale smaltite o recuperate nell’anno di riferimento, deve essere compilato, per ogni codice CER un modulo MG-SP che non presenta alcuna variazione rispetto alla modulistica già in uso.
Inedito è invece è il MG-EST (che integra e non sostituisce il modulo MG-SP) nel quale debbono essere indicate le zone (provincia e comune) ove il dichiarante ha svolto operazioni di smaltimento o recupero (indicate nel modulo MG-SP) con impianti mobili o tramite spandimenti su terreni o ripristini ambientali, nonché le relative quantità.

Mud Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
È previsto per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 151/2005 (nonché per i sistemi collettivi previsti dal medesimo decreto legislativo).
Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la dichiarazione AEE può:

•essere una sezione del MUD rifiuti, qualora l’azienda sia iscritta al registro AEE con riferimento ad un’unità locale in cui si producono rifiuti speciali da dichiarare, di un’unità locale, quindi, comunque oggetto di dichiarazione (in questo caso la sezione anagrafica deve essere corredata anche dalla scheda SA-AEE);
•costituire un MUD autonomo (con propria sezione anagrafica corredata di scheda SA-AEE), qualora l’azienda sia iscritta al registro produttori di AEE con una sede (per esempio la sede legale) per la quale non deve presentare il MUD rifiuti.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione AEE i seguenti soggetti:
1) produttori di AEE che fabbricano e vendono apparecchiature con il proprio marchio;
2) rivenditori di AEE su cui appongono il proprio marchio;
3) importatori di AEE;
4) produttori di AEE destinate all’esportazione.
Il MUD AEE si compone, oltre che della scheda anagrafica ordinaria, anche della scheda SA-AE.
La dichiarazione deve inoltre contenere tante schede IMM-AEE quante sono le sottocategorie (individuate nell’allegato 1b del d.lgs. n. 151/2005) di AEE immesse sul mercato nell’anno di riferimento, indicando, per ciascun tipo di apparecchiatura, il numero di apparecchiature ed il peso totale suddiviso per AEE domestiche e AEE professionali. Per la dichiarazione da presentarsi entro il 30 aprile 2009, in sede di prima applicazione, dovranno essere indicate in schede separate le quantità immesse sul mercato, rispettivamente, negli anni 2007 e 2008.
I produttori di AEE che non hanno aderito ad alcun sistema collettivo di organizzazione e finanziamento o i cui sistemi collettivi di raccolta non comunicano le informazioni relative alle quantità di apparecchiature raccolte e conferite a terzi per il trattamento devono compilare anche:

•la scheda R-PROD, indicante, separatamente con riferimento agli AEE domestici e professionali e distintamente per ogni categoria di AEE i dati quantitativi in peso di apparecchiature.
•una scheda DR-AEE per ciascun tipo di RAEE conferito a terzi e per ciascun destinatario.

Mud intermediari
È previsto per le attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti.
Nessuna variazione.

Mud veicoli fuori uso
È previsto per le attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli fuori uso che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 209/2003.
Nessuna variazione.
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