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Messaggio  robertobr Lun Mag 02, 2011 1:26 pm

buon giorno a tutti, questa è la mia prima volta sul forum, ringrazio tutti anticipatamente. La mia ditta opera da 60 anni nel commercio
all'ingrosso di sottoprodotti tessili che acquista dalle aziende di abbigliamento, con regolare fattura, e vende poi all'industria tessile:
Filature e Sfilacciature ( sempre con fattura). Ora, essendo in possesso delle dichiarazioni delle aziende nostre fornitrici che attestano
che il materiale a noi venduto non è rifiuto bensì sottoprodotto, io sono intenzionato, entro la metà di Maggio a spedire raccomandate
a sistri, albo gestori ambientali e registro provinciale per annunciare la mia intenzione di cancellarmi da tutto questo, e cominciare dall'1
Giugno ad operare usando solamente documenti di trasporto e fatture; come avveniva prima del 1998 quando col D. Ronchi iniziò tutto
questo caos. Desidererei un vostro punto di vista.
robertobr
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Messaggio  haik10 Lun Mag 02, 2011 5:07 pm

Il tuo quesito cade nel grande abisso dei Sottoprodotti , dove diverse interpretazioni , scuole di pensiero differenti ed altro ancora , non sanno dare certezze nei confronti di chi vuole lavorare onestamente e non stare in bilico ad un precipizio.
A mio avviso , letta la disciplina sui rifiuti e chiarita la normativa che si occupa dei 'Sottoprodotti' , comprendo che tali scarti , originati da un processo di produzione principale e che hanno un valore economico o commerciale , non devono rientrare nella materia dei rifiuti.
Allego pure un sito dove viene chiarita tale disciplina , che è il seguente:

http://www.lexambiente.it/rifiuti/179/6998-rifiuti-sottoprodotti-e-quarto-correttivo.html

La parte interessante è al 10° periodo dove si afferma che:

La certezza del riutilizzo sussiste ogni qualvolta esista una prassi consolidata e dimostrabile per cui un determinato oggetto o sostanza viene ad essere inviato con regolarità ad un ciclo produttivo atto ad impiegarlo all’interno dei propri processi. Dal punto di vista pratico, tale requisito potrà essere più agevolmente dimostrato qualora vi siano rapporti contrattuali in essere tra il soggetto che genera il residuo e quello (o quelli ) che lo ricevono. Ha precisato al riguardo la Commissione nella comunicazione del 21.02.2007 che “l'esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del riutilizzo”. Ciò non sempre sarà possibile, ma in ogni caso l’esistenza di una prassi commerciale consolidata non può che deporre per la (ragionevole) certezza (da intendersi come elevata probabilità) relativamente all’impiego dell’oggetto o sostanza. Il ricorrere del requisito della certezza può essere anche comprovato, in una valutazione del grado di probabilità del successivo utilizzo dello stesso materiale, da elementi quali il vantaggio economico da esso derivante e/o dalla durata delle operazioni di deposito. Tale è infatti l'orientamento consolidato della Corte europea. (cfr. sentenza 18 dicembre 2007, causa C-194/05)

Ma come sempre , da ciò che sembra comprensibile a tutti , nascono centinaia di interpretazioni e contraddizioni volte a bloccare le imprese.
Credo che anche il Sistri nasce con queste premesse , indirizzato a bloccare le imprese del settore e creare solo situazioni ambigue.
Dunque non so dirti se tale sottoprodotto da te utilizzato possa essere esentato dalla disciplina dei rifiuti , ma noto sicuramente come le autorità non sanno dare interpretazioni semplici e chiarimenti ,magari per non causare danni alle aziende.
haik10
haik10
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