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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Dic 02, 2010 12:24 pm

Buongiorno a tutti.
Chiedo il Vostro contributo per consolidare alcuni quesiti che mi sn stati posti da un cliente in merito alla iscrizione SISTRI .. dato che 3 persone della associazione di categoria a cui sono affiliati .. hanno dato loro 3 risposte differenti!! (e non riapro la polemica letta precedentemente).

Per semplicità, cerco di riassumere gli elementi che mi sono stati forniti:
a. azienda che si occupa di costruzioni edili e di servizi di gestione;
b. circa 50 unità operative, di durata superiore ai 6 mesi, e con un nr di personale impiegato che va da 1 a 50 (in 1 unità operativa vengono svolte attività artigianali);
c. 20 unità operative producono rifiuti pericolosi, le rimanenti 30 producono rifiuti non pericolosi (es. CER 150106, CER 150101, CER 150103, ecc.).

Il quesito è?
Quante unità operative devono essere iscritte al SISTRI?
Oltre alla sede legale, all'unità operativa dove vengono svolte attività artigianali (art. 184, c.3, l.d) e le 20 UO dove vengono prodotti rifiuti pericolosi .. sono necessarie altre iscrizioni?

PS: alla faccia dell'economicità del sistema, questo cliente è "incazzato nero" per le spese sostenute per l'acquisto di pc portatili, chiavette per la connessione ad internet, stampanti portatili, tocken USB! Poichè anche al 01/01/2011 il nuovo sistema non partirà, perchè non partirà, ci pensano le associazioni di categoria a giustificare le spese finora sostenute .. per un sistema che non funziona?
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Messaggio  zesec Gio Dic 02, 2010 12:37 pm

Io ti rispondo, ma come ho già detto più volte su questo forum, sappi che altri hanno interpretazioni diverse. Io ho motivato giuridicamente la mia, ma non mi ricordo più in quale topic.

Sono dell'idea che tu debba iscrivere solo la sede legale, le unità locali (cantieri?) dove vengono prodotti rifiuti pericolosi e quella dove vengono prodotti rifiuti artigianali, anche se non pericolosi (poiché hai più di di 10 addetti).

Non sono d'accordo con chi dice che, se sei tenuto ad iscriverti al sistri per una tipologia di rifiuti, allora devi far passare qualsiasi rifiuto sul sistri.
E non sono d'accordo con chi dice che i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività artigianali sono esenti dal sistri se l'attività principale dell'impresa è tra quelle non soggette (es. attività edile e servizi). Sono convinto che conti l'attività che ha prodotto il rifiuto, non quella esercitata in via principale dall'impresa.
Non so se erano questi i dubbi che sono stati sollevati.
Benvenuto.
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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Dic 02, 2010 12:52 pm

Vi ringrazio per il benvenuto e per la repentina risposta.
Concordo con te nel definire che è la tipologia dell'unità operativa (cantiere) a definire la provenienza del rifiuto, e non l'attività principale svolta dall'azienda.
Mi conforta la risposta, che è la medesima fornita al mio interlocutore.
Se dal punto di vista giuridico l'iscrizione al sistri non vincola l'utilizzo del tocken usb anche per i rifiuti non pericolosi, da punto di vista pratico trovo sia una ulteriore complicazione: già con i registri cartacei ne vedo di tutti i colori, non oso pensare come dovremo far capire all'operaio in cantiere, preso da 37 altre attività, che per un tipo di rifiuto dovrebbe utilizzare i registri cartacei, mentre per l'altro tipo, deve utilizzare l'"aggeggio" elettronico!
La nostra Ministra non si sta rendendo conto che sta incentivando gli operatori a caricarsi i rifiuti in auto, e a conferirli nel primo cassonetto stradale che trova: mal che vada, se lo beccano, i vigili gli comminano una multa da 50,00 €!
W l'Itaglia!
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Messaggio  zesec Gio Dic 02, 2010 1:50 pm

Secondo me è meglio avere l'impaccio del doppio regime, piuttosto che essere costretti a registrare tutto sul sistri, che è decisamente più complesso e vincolante delle registrazioni cartacee (non fosse altro per la possibilità di registrare le operazioni di scarico sul registro cartaceo anche 10 giorni dopo il trasporto).
Però, se tu la pensi diversamente, guarda che nulla ti vieta di aderire su base volontaria anche per gli altri rifiuti ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM sistri.
Sul fatto che il nuovo sistema possa incentivare smaltimenti abusivi sono d'accordo: non credo che un produttore non tenuto ad iscriversi, che occasionalmente si ritrova tra le mani un pericoloso, si iscriva, paghi il contributo, attenda il token (sperando che funzioni), impari ad usarlo ....... No, chiaramente lo butterà in cassonetto, e non si farà beccare.
Però attento che non sono 50 euro di multa. Ci sono sanzioni penali: l'arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro per la gestione rifiuti non autorizzata, oltre alla confisca del veicolo. E qui c'è sia trasporto che smaltimento non autorizzato, oltre alle violazioni degli obblighi sistri (che comportano ulteriori sanzioni amministrative per inadempienze di iscrizione e compilazione da 15.500 a 93.000 euro per i pericolosi).
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