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Quale interpretazione delle due?

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Quale interpretazione delle due? Empty Quale interpretazione delle due?

Messaggio  LOSE60 Mer Nov 24, 2010 9:26 am

Buongiorno sono uno spurghista e leggendo queste due norme, vorrei sapere come comportarmi in quanto stando al manuale Sistri il produttore è il cliente, leggendo il testo del nuovo decreto il produttore è lo spurghista.


5.2.4. Autospurgo
Nel caso degli autospurgo, si applica l’articolo 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009, modificato dall’articolo 8 comma 1 del DM 15 febbraio 2010. Secondo tale norma, i produttori (cioè in questo caso i fruitori del servizio di autospurgo) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di autospurgo che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.

DA MANUALE OPERATIVO SISTRI – Versione Test 1.3 16.11.2010


Articolo 29-ter
(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire il comma 5 con il seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter comma 1 lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, prevista dall’articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
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Quale interpretazione delle due? Empty Re: Quale interpretazione delle due?

Messaggio  armando77 Mer Nov 24, 2010 10:28 am

il manuale fa acqua da più parti:deve essere aggiornato alla luce del correttivo e vedremo che hanno pensato per gli spurghisti. c'è chi dice che comunque se aspiri e basta il produttore è il condominio ma io non sono affatto convinto: se vai in giro con la cisterna piena come lo dimostri al controllore se hai solo aspirato o anche disostruito?
una cosa bella: in compenso ora ti dicono chiaramente che se porti i mezzi carichi in azienda puoi fare un raggruppamento temporaneo quando prima sono volate parecchie sanzioni per questo!
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Quale interpretazione delle due? Empty Re: Quale interpretazione delle due?

Messaggio  Admin Mer Nov 24, 2010 10:36 am

Non dimentichiamo mai che il decreto correttivo, quando entrerà in vigore, sarà una norma di rango primario avente forza di legge ed il manuale operativo non è nemmeno una fonte di diritto.
Questo al di là dell'interpretazione da dare al nuovo art. 230 del TUA.

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Messaggio  Ospite Mer Nov 24, 2010 10:58 am

Admin ha scritto:Non dimentichiamo mai che il decreto correttivo, quando entrerà in vigore, sarà una norma di rango primario avente forza di legge ed il manuale operativo non è nemmeno una fonte di diritto.
Questo al di là dell'interpretazione da dare al nuovo art. 230 del TUA.
... ed a pagina 4 del manuale:
Si fa inoltre presente che le normative nazionali ed europee relative alla gestione dei rifiuti costituiscono l’unico riferimento normativo valido. Le informazioni contenute in questo Manuale non hanno quindi alcun valore legale.

...a conferma lo stato di confusione mentale che regna al Ministero
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