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Messaggio  greselin Ven Set 17, 2010 3:11 pm

Ciao,
scusate nel portale delle Camere di Commercio http://www.camcom.gov.it/ nella sezione ambiente-Formulari di identificazione trasporto rifiuti, mi sono imbattuta ad un certo punto in questa affermazione:
"Esso (il Formulario) riguarda tutte le imprese che trasportano o detengono i rifiuti trasportati, con l’eccezione:
- dei trasporti di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi;
- dei trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico."

Ora, pace il secondo punto che va bene, ma per il primo a me risulta (vedi art. 192 c.4 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che l'esclusione del formulario per chi effettua trasporto dei propri rifiuti sia solo in caso di rifiuti non pericolosi e solo nel caso di trasporto occasionale e saltuario......
Mi sono persa io qualcosa o nel portale delle CCIAA hanno sbagliato?
Grazie a chi si prende la briga di rassicurarmi! Smile
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Messaggio  S2 Ven Set 17, 2010 3:20 pm

Ciao,
in realtà esiste un comma 4bis all'art. 193 parte IV DLgs 152/06 che recita così:
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi ndr) di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Probabilmente si riferiscono a questo.
Ciao Smile
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Messaggio  greselin Ven Set 17, 2010 3:40 pm

Molto gentile Io77,
ho perso per strada il 4bis!!!! Embarassed
Grazie! Very Happy
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Messaggio  S2 Ven Set 17, 2010 3:42 pm

Di niente, io mi perdo tutti i giorni!
ciao Smile
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Messaggio  raimondo Sab Nov 06, 2010 1:04 pm

S2 ha scritto:Ciao,
in realtà esiste un comma 4bis all'art. 193 parte IV DLgs 152/06 che recita così:
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi ndr) di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
Probabilmente si riferiscono a questo.
Ciao Smile
chiedevo solo una conferma l'art 185 della "152" parla dei limiti di applicazione dei rifiuti tra le altre cose esclude come rifiuto e quindi tutta l'applicazione ad esemio il formulario, quando parla di materiali vegetali si riferisce anche al vegetale derivante dalla manutenzione di giardini parchi ecc.....
raimondo
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