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Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

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Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  Giosistri il Gio Feb 10, 2011 9:09 am

Ho capito male, oppure l'art. 193, c.5 non prevede l'impiego del formulario per i trasporti in proprio, occasionali e saltuari, di rifiuti non pericolosi "effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno".
confused

L'impianto di destinazione accetta i rifiuti non accompagnati dal formulario?

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Re: Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  BB il Gio Feb 10, 2011 10:26 am

esenzione dall'iscrizione all'albo!
L'esenzione dai formulari non c'è mai (a parte per i rifiuti da manutenzione, di cui deve essere verificata la riutizzabilità, dal luogo di produzione alla sede del manutentore)

BB
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Re: Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  zesec il Gio Feb 10, 2011 11:00 am

No, è corretto: il nuovo articolo 193 (che, salvo proroghe, entrerà in vigore da giugno 2011) prevede al comma 5 l'esenzione dal formulario per i trasporti in proprio, occasionali e saltuari, di rifiuti speciali non pericolosi. Poi stabilisce quali siano i limiti del trasporto occasionale e saltuario (già riportati da Giosistri).
Come faranno gli impianti a ricevere senza formulario, non lo so. Forse con un'autodichiarazione del produttore-trasportatore.

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Re: Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  giampy il Gio Feb 10, 2011 3:17 pm

il comma 5 fa riferimento ai centri di raccolta non agli impianti

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Re: Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  zesec il Gio Feb 10, 2011 9:35 pm

Ai centri di raccolta per il trasporto (ma il legislatore avrebbe fatto meglio a scrivere "conferimento", secondo me) dei rifiuti urbani da parte del produttore. I rifiuti speciali non vanno ai centri di raccolta, vanno agli impianti.

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Re: Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  giampy il Ven Feb 11, 2011 4:25 pm

d.m. 8 aprile 2008 testo vigente:

Articolo. 1
1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Allegato I punto 6.5
Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.

Credo si riferisca a questo passaggio.

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Re: Esenzione formulario per trasporti occasionali e saltuari

Messaggio  zesec il Ven Feb 11, 2011 5:19 pm

Non capisco il problema: al centro di raccolta vanno gli urbani (anche gli assimilati sono urbani). La definizione di centro di raccolta alla lettera mm) del nuovo articolo 183 D.Lgs. 152/2006 è chiara, e specifica che vi si gestiscono unicamente rifiuti urbani.
Altrettanto chiara, secondo me, è l'esenzione dal formulario per il trasporto in c/proprio saltuario e occasionale di rifiuti speciali non pericolosi prevista nel nuovo art. 193.

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