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Terre e rocce in uscita da un impianto di recupero: con o senza formulario ??

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Terre e rocce in uscita da un impianto di recupero: con o senza formulario ?? Empty Terre e rocce in uscita da un impianto di recupero: con o senza formulario ??

Messaggio  Sconsul Mer Gen 19, 2011 12:17 pm

Mi spiego meglio: un impianto di recupero rifiuti (autorizzato in modalità semplificata per la tipologia "7.31 bis" ai sensi del D.M. 05.02.1998) riceve terre e rocce da scavo con CER 170504, effettua una vagliatura e il test di cessione e poi le riutilizza in recuperi ambientali, rilevati, sottofondi stradali.
Il dubbio è su quando il rifiuto recuperabile diventa materia prima, dopo il test di cessione (e quindi già presso l'impianto di recupero) o al momento della messa in opera??
Nel primo caso il trasporto da impianto di recupero a cantiere per il riutilizzo del materiale avverrà senza formulario, nel secondo (trattandosi ancora di rifiuto recuperabile) con formulario.
Avendo sentito pareri discordanti in merito, gradirei un vostro parere, grazie Wink
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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 19, 2011 12:34 pm

A mio avviso se l'impianto è autorizzato al recupero delle terre facendole diventare terra buona (materia prima) da rivendere ad utilizzatori, queste lo diventano presso l'impianto di recupero dopo aver effettuato tutte le analisi (compreso il test di cessione) che ne definiscono i parametri qualitativi, pertanto uscirà dall'impianto verso il cantiere di riutilizzo senza formulario (con DDT).
D'altra parte lo scopo degli impianti di recupero è proprio quello di ricevere rifiuti recuperabili e produrre materie prime. (qui è importante sapere qual'è il codice dell'attività autorizzata è per caso R5?)

Diverso è il caso di terre e rocce 17.05.04 scavate da un sito di cantiere e conferite per esempio ad un recupero ambientale (impianto autorizzato R10) senza passare da impianti di trattamento allora la terra è sempre rifiuto e viaggia dal cantiere al ripristino con formulario.
Ciao
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Messaggio  Miu Mer Gen 19, 2011 2:50 pm

... io avevo letto che quando si deve effettuare uno scavo si procede a fare l'analisi del terreno e poi si prepara il piano scavi.
Con il Piano Scavi si può procedere a far portare via la terra senza i formulari, tenendo sui camion copia della pratica.
E' ancora fattibile questo?
Confermo comunque anche quanto detto da isamonfroni.
Qualcuno sa di più?
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 19, 2011 2:53 pm

Si è vero certo è la procedura di gestione delle terre e rocce di scavo (art. 186 mi pare) che si utilizza per gestire le terre fuori dal regime dei rifiuti e che si fa ovvimante prima di iniziare gli scavi (deve essere autorizzata).
Se gli scavi non sono regolarmente assistiti da un piano di gestione delle terre e rocce autorizzato le terre son rifiuti e quindi devono andare in impianti autorizzati con formulari.
Ciao
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Messaggio  Miu Mer Gen 19, 2011 3:21 pm

Corretto!
Grazie Isa
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Messaggio  geologoBG Lun Gen 24, 2011 12:23 am

Sconsul ha scritto:Mi spiego meglio: un impianto di recupero rifiuti (autorizzato in modalità semplificata per la tipologia "7.31 bis" ai sensi del D.M. 05.02.1998) riceve terre e rocce da scavo con CER 170504, effettua una vagliatura e il test di cessione e poi le riutilizza in recuperi ambientali, rilevati, sottofondi stradali.
Il dubbio è su quando il rifiuto recuperabile diventa materia prima, dopo il test di cessione (e quindi già presso l'impianto di recupero) o al momento della messa in opera??
Nel primo caso il trasporto da impianto di recupero a cantiere per il riutilizzo del materiale avverrà senza formulario, nel secondo (trattandosi ancora di rifiuto recuperabile) con formulario.
Avendo sentito pareri discordanti in merito, gradirei un vostro parere, grazie Wink

Il recupero in procedura semplificata di rifiuti 170504 (tipologia 7.31bis) di cui al punto 7.31bis.3 lettere b) e c):
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

si realizza al momento della messa in opera, quindi in ciascun cantiere di riutilizzo.
Il trasporto da sede a cantiere di riutilizzo deve essere fatto con formulario.
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Messaggio  toni Lun Gen 24, 2011 9:20 am

l'utilizzazione di terra e rocce da scavo , quale non rifiuto è disciplinato dall'art. 186 D.Lvo 152/2006 ss.mm.ii. , al momento della progettazione dello scavo deve di già essere previsto in progetto l'eventuale utilizzazione del terreno quale materiale da riutilizzarsi in altro sito e lo stesso deve esser di già individuato , tra i requisiti necessari ed imperativi vi sono le analisi del terreno dello scavo ( che non sono quelle di cui all'allegato 3 D.M. 98 ) le analisi di compatibilità con il terreno di destinazione , le dovute comunicazione alle relative autorità Comunali . Qualora uno di questi requisiti non venga rispettato , le terre e rocce da scavo sono rifiuti e come tali devono esser gestiti , tra l'altro nel momento in cui le stesse sono destinate ad impianto di recuopero per le attività R13 o R5 debbono esser trattate come disposto nellenorme tecniche stesso D.M. , qualora poi le stesse fossero utilizzate in sede di un cantiere esterno all'impianto ad esempio la realizzazione di una strada , e la ditta gestrice del cantiere è autorizzata in R5 , la stessa può utilizzare le terre e rocce da scavao direttamente , gestendo ovviamente quali rifiuti , qualora poi uilizzi le terre e rocce da scavo provenienti da impianto di trattamento non deve gestire le stesse come rifiuti .
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