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Classificazione rifiuti ecotossici

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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  benassaisergio Mer Giu 14, 2017 10:48 am

Ecco qua la nuova norma comunitaria:
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  Fafnir Mer Giu 14, 2017 11:36 am

benassaisergio ha scritto:Ecco qua la nuova norma comunitaria:
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"Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. "

Vedremo se l'ADR risorgerà un'altra volta dall'oltretomba...
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  cescal64 Mer Giu 14, 2017 11:40 am

Fafnir ha scritto:
benassaisergio ha scritto:Ecco qua la nuova norma comunitaria:
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"Il  presente  regolamento è  obbligatorio  in  tutti  i  suoi  elementi e  direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. "

Vedremo se l'ADR risorgerà un'altra volta dall'oltretomba...

...beh, tempo ne ha Wink : "Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018."
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  tfrab Mer Giu 14, 2017 12:01 pm

ZnO limite di fatto allo 0.25%

a qualcuno verrà un coccolone Rolling Eyes
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  Fafnir Mer Giu 14, 2017 12:21 pm

cescal64 ha scritto:
Fafnir ha scritto:
benassaisergio ha scritto:Ecco qua la nuova norma comunitaria:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

"Il  presente  regolamento è  obbligatorio  in  tutti  i  suoi  elementi e  direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. "

Vedremo se l'ADR risorgerà un'altra volta dall'oltretomba...

...beh, tempo ne ha Wink : "Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018."

Infatti, un anno di tempo mi pare il minimo visto che, come dicono loro, devono ancora includere i fattori moltiplicatori M (nel Regolamento 1272/2008 ce ne sono solamente una manciata).
Secondo me potevano tranquillamente dire di affidarsi al database ECHA visto che è molto completo e continuamente aggiornato. Inoltre ogni aggiornamento non richiede 8000 anni come per i Regolamenti Europei...è solo una mia opinione
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  Aurora Brancia Sab Giu 17, 2017 12:44 am

tfrab ha scritto:ZnO limite di fatto allo 0.25%

a qualcuno verrà un coccolone Rolling Eyes

immagino tu ti riferisca all'H410 della sostanza...

ma in questo momento ho difficoltà ad immaginare che si vada a dosare proprio "l'ossido di zinco " come ZnO ...
io sta cosa dell'HP14 la vedo male, e questo prescindendo dal caso "zinco", una grandissima parte dei cui composti di sintesi sono H410.

E' il bello delle regole...

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Classificazione rifiuti ecotossici Empty della tossicità del monossido di diidrogeno in fase liquida

Messaggio  andrea zanardi Sab Giu 24, 2017 8:09 pm

il titolo ovviamente è uno scherzo.

qualcuno è in grado di illuminarmi sull'HP14 dei composti dello zinco alla luce del dl.91 del 20 giugno di codesto anno?
- Si applica il 1357 in base all'art.9 del suddetto
- la L.125 del 2015 decade
- e soprattutto riguardo alla tossicità del monossido di diidrogeno in fase liquida qualcuno mi spiega come fa il "solubilissimo" idrossido di zinco ad essere ecotossico?
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
questo è Shocked

saluti
buonanotte e buona fortuna
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty incongruenze tra il terzo e quarto alinea dei criteri del regolamento

Messaggio  lore68 Gio Ago 10, 2017 11:46 am

salve, ma leggendo i criteri per classificare ecotossico un rifiuto col nuovo regolamento, non c'è un evidente contraddizione tra gli ultimi due alinea nei criteri?

nel terzo si indica che
"[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %] " (metto solo la formula sennò si appesantisce la lettura del post

nel quarto invece
" [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] "

quand'è che si deve usare il terzo e quando il quarto? facciamo un esempio con un rifiuto che contiene 2,6 mg/kg di zinco idrossido, che fa 0,26% di sostanza H410,
col terzo criterio ci si ritrova con 0,26 x 100 = 26% > 25% e quindi pericoloso HP14.
col quarto criterio devo fare 0,26 % < 25% in quanto la formula non prevede il moltiplicatore, pertanto non pericoloso. scratch scratch


nè si può pensare che il discrimine tra i due criteri sia la presenza anche del codice  tossicità cronica per l'amb. acquatico 4  H413, perchè la pericolosità di H413 è relativamente minore dei codici precedenti (H413 -> "può essere nocivo per gli organismi acquatici" H412 -> "nocivo per gli organismi acquatici" ) , e non solo per oltraggio alla logica, perchè non è che un rifiuto che contiene mettiamo il venti per cento di H410 (200000 mg/kg) e due punti % (10000 mg/kg) di H413 possa diventare magicamente non pericoloso per la piccola presenza (forse sinergica in senso mitigativo? boh) scratch di quest'ultima sostanza....
non so se mi sono spiegato, grazie a tutti per eventuali  chiarimenti
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  Aurora Brancia Gio Ago 10, 2017 5:42 pm

premetto da subito che sto problema me lo sono posto pure io, e dopo aver controllato e ricontrollato DESUMO  (quindi, pensiero mio e sicuramente non una certezza normativa) che le due formule si applichino "entrambi": ossia, devi stare sotto il 25% sia con la somma delle varie concentrazioni a loro volta sommate a parità di codice di pericolo di alinea (4), sia sotto la sommatoria "a scalare" di alinea (3) che è basta sui diversi fattori M del 1272/08.

E se non è questo il senso di lettura, siccome non ne trovo altri, vuol dire che abbiamo infettato a scrivere norme in maniera confondente anche gli altri paesi UE ed addirittura la UE in prima persona...

ci vorrebbe un vaccino, forse Twisted Evil

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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  lore68 Mer Ago 16, 2017 9:35 am

Aurora Brancia ha scritto:premetto da subito che sto problema me lo sono posto pure io, e dopo aver controllato e ricontrollato DESUMO  (quindi, pensiero mio e sicuramente non una certezza normativa) che le due formule si applichino "entrambi": ossia, devi stare sotto il 25% sia con la somma delle varie concentrazioni a loro volta sommate a parità di codice di pericolo di alinea (4), sia sotto la sommatoria "a scalare" di alinea (3) che è basta sui diversi fattori M del 1272/08.

E se non è questo il senso di lettura, siccome non ne trovo altri, vuol dire che abbiamo infettato a scrivere norme in maniera confondente anche gli altri paesi UE ed addirittura la UE in prima persona...

ci vorrebbe un vaccino, forse Twisted Evil

anche io avevo tratto le medesime conclusioni.....

secondo me il regolamento clown l'ha scritto un italiano
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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  Aurora Brancia Mer Ago 16, 2017 12:53 pm

lore68 ha scritto:
anche io avevo tratto le medesime conclusioni.....  

secondo me il regolamento clown  l'ha scritto un italiano

Speriamo: tra le varie particolarità made in Italy, la variamente interpretabile scrittura delle norme è l'unica che non dovremmo esportare.
Meglio tenercela tutta qua, almeno potremo sperare nel Normatore Europeo, siamo ormai in (27-1), il tasso di zarro dal 100% italico DOC scenderebbe a meno del 4%

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Messaggio  benassaisergio Mer Ago 16, 2017 2:42 pm

Le due ultime alinea dell’Allegato al Regolamento 2017/997, che contengono le due diverse formule:
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
e
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
credo trovino la loro origine nel GHS e nel Regolamento CLP.

Tutto nasce dal fatto che, per il GHS, come per il Regolamento CLP (e anche per il trasporto di merci pericolose),  la classificazione di una miscela come pericolosa per l’ambiente non comporta solo la sua definizione come tale, ma richiede anche di definire a quale categoria di pericolosità essa debba essere assegnata.

Ed ecco infatti la tabella 4.1.2 del Regolamento CLP (ripresa dalla tabella 4.1.4  del GHS), relativa alla classificazione delle miscele contenenti sostanze pericolose per l’ambiente per la loro tossicità cronica  

Tabella 4.1.2 - Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a lungo termine, per somma delle concentrazioni dei componenti classificati

Somma dei componenti                                Classificazione miscela
Cronico 1 × M(a ) ≥ 25%                                                        Cronico 1
(M × 10 × Cronico 1) + Cronico2  ≥  25%                                  Cronico 2
(M × 100 × Cronico 1) + (10 × Cronico 2) + Cronico 3 ≥ 25%        Cronico 3
Cronico 1 + Cronico 2 + Cronico 3 + Cronico 4 ≥ 25%                   Cronico 4

So che molte persone esperte ritengono che non è corretto, né possibile, applicare i criteri del GHS e del Regolamento CLP ai rifiuti. E non ho certo intenzione di riaprire la discussione.

Ricordo solo che comunque i rifiuti devono essere trasportati.
Per questo, ad esempio, nell’ADR c’è questa tabella:

Tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Classificazione delle miscele in funzione del pericolo di lunga durata mediante la somma delle concentrazioni dei componenti classificati

Somma delle concentrazioni dei componenti Classificazione miscela
Cronica 1 x M    ≥ 25%                                                          Cronica 1
(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2  ≥ 25%                            Cronica 2
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ago 16, 2017 2:50 pm

quindi, se ho afferrato il senso di questa specifica, se per la classificazione di pericolosità del rifiuto occorre che siano rispettate entrambi le alinea in questione, la verifica di "alinea 3" deve essere fatta per l'eventuale o meno trasporto in ADR ?

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Messaggio  benassaisergio Mer Ago 16, 2017 3:04 pm

Nell’ADR, come risulta anche dalla citata tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3, si prendono in considerazione solo Cronica 1 e Cronica 2 (che corrispondono a H410 e H411), mentre le formule del Regolamento 2017/997 considerano anche Cronica 3 e Cronica 4 (che corrispondono a H412 e H413) e che non son rilevanti ai fini del trasporto.
Ripeto: l’applicazione di più formule serve a stabilire la categoria nella quale deve essere classificata la miscela (in questo caso il rifiuto) e, per quanto riguarda l’ADR, non si applica il Regolamento 2017/997, ma la tabella sopra citata.

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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ago 16, 2017 4:56 pm

Ok, ho capito il senso.
Io l'avevo solo detto "in sintesi".
Così, mi spiego le due apparentemente differenti classificabilità, per il cui spunto interpretazione logico-normativa ringrazio, doverosamente: non capendoci io una cippa di ADR, per me il solo sapere di quella tabella è illuminante.

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Classificazione rifiuti ecotossici Empty Re: Classificazione rifiuti ecotossici

Messaggio  lore68 Gio Ago 17, 2017 10:08 am

benassaisergio ha scritto:

So che molte persone esperte ritengono che non è corretto, né possibile, applicare i criteri del GHS e del Regolamento CLP ai rifiuti.

Ecco, questa è la realtà nuda, sulla quale sono d'acordo al 100% (anche se non sono un esperto)


benassaisergio ha scritto:[color=#000000]Le due ultime alinea dell’Allegato al Regolamento 2017/997, che contengono le due diverse formule:
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
e
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
credo trovino la loro origine nel GHS e nel Regolamento CLP.

in effetti è così, ma più esattamente provengono dall'ADR, dato che lo stesso DL 2/2012 prima, ribadito poi dalla L. 125/2015, esprimeva che per la pericolosità H14, "tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9-M6 e M7"
e il metodo dell'ADR prevede diversi approcci molto articolati a seconda che si abbiano, o non si abbiano dati sulla tossicità della miscela, come ad esempio i principi ponte e l'applicazione del metodo della somma.
Di fatto per i rifiuti si utilizza il metodo della somma dell'ADR, ma ibridizzato per ovviare al fatto che l'ADR considera solo le categorie cronica 1 e cronica 2, e mettendo un moltiplicatore uguale a cento per qualsiasi sostanza in cronico 1 indipendentemente dai suoi dati tossicologici Shocked Shocked
infatti vogliamo ricordare che nelle formule che hai richiamato il fattore M varia a seconda del NOEC (No Observed Effect Concentration) che spazia tra svariati ordini di grandezza, da 1 per 0,01<NOEC<0,1 finanche a 10000 per 0,000001<NOEC<0,00001 e questo potrebbe portare persino  a considerare "pericoloso" (latu sensu come rifiuto) un rifiuto che fino a poco tempo fa non lo era affatto, nello specifico una miscela contenente una sostanza in cronico 1 con NOEC = 0,01...

Poccio, la parola giusta per definire il nuovo regolamento
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