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Pubblicate le delibere n.6 e n.7 sul Responsabile Tecnico

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 07, 2017 7:17 am

PiazzaPulita ha scritto:Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 30 maggio 2017, n. 6
Responsabile tecnico - Requisiti e verifiche d'idoneità ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dm 120/2014

buco normativo ?
Se l'art. 4 di questa Delib. abroga -tra gli altri- l'art. 2 della Delib. n°2 del 15/12/10 (come modificata)

la Deliberaz. 15/12/2010 ha scritto:Articolo 2 (Responsabile tecnico)
1. Il responsabile tecnico può essere:
a) il legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
b) un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;
c) un socio della società purché prestatore d’opera all’interno dell’impresa;
d) un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all’Albo.

mi chiedo se NON rimane monca la Ctg. 8  della possibilità di nominare un RT esterno, non tanto perché non previsto (vige il comma 6 dell'art. 12 del DM120/14) quanto per mancanza di criteri ?
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Giu 07, 2017 7:38 pm

... continua con la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/078-Del07_30.05.2017.pdf

e ancora mancano i quiz ...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 07, 2017 8:08 pm

PiazzaPulita ha scritto:... continua con la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017

[...]

e ancora mancano i quiz ...
C'è tutto da imparare ! Secondo Voi perché spezzettano la materia in così tante Delibere ?
Il Senatore Andreotti avrebbe commesso peccato pensando male, ma avrebbe indovinato il perché:  in caso di ricorso -sostenuto per es. in passato dal Consiglio Nazionale Chimici- quelle non impugnate vivono di vita propria e/o magari devi sostenere più cause coi relativi costi Shocked
Geniale ! Ho solo da imparare! jocolor
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Messaggio  Sapevatelo Ven Giu 09, 2017 7:07 pm

La speranza a mio avviso è che le "spezzettino" per far si di poter aggiustare il tiro. Tra le righe delle 2 recenti delibere, ci sono centinaia di RT che non potranno essere ammessi nemmeno a sostenere la verifica quinquennale, seppur in carica e con un esperienza di 10/15 anni alle spalle.
Mi riferisco all'all'articolo 2 comma 2 lettera b della delibera 7/2017 che esclude di fatto chiunque non sia in possesso di un diploma.
Ora, capisco bene la costante formazione da adottare affinchè si possa svolgere con serietà questa professione, e sono daccordissimo con le verifiche,... ma escluddere di fatto chi, seppur non in possesso di diploma, ha in passato (anche recente) ottemperato ai corsi di formazione (a pagamanto) ed è stato ritenuto idoneo gli esami, mi sembra veramente un tantino esagerato.....
Quante persone rimarranno senza incarico perche impossibilitate al rinnovo?
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Messaggio  Admin Sab Giu 10, 2017 2:11 pm

Delibera n. 6: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/077-Del06_30.05.2017.pdf
Delibera n. 7: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/078-Del07_30.05.2017.pdf
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Messaggio  piolo75 Gio Giu 15, 2017 12:45 pm

Buongiorno, volevo chiedervi un parere.

Un responsabile tecnico legale rappresentante dell'impresa iscritta in cat. 5 e 10A, con relativo corso di formazione, in possesso però della licenza media, non potrà più proseguire con l'attività di RT perchè non è in possesso del diploma?
Sembra di capire che al massimo possa proseguire per 5 anni, come indicato all'art. 3 della delibera n° 6 del 30/05/2017.

Grazie
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Messaggio  Sapevatelo Gio Giu 15, 2017 4:21 pm

piolo75 ha scritto:Buongiorno, volevo chiedervi un parere.

Un responsabile tecnico legale rappresentante dell'impresa iscritta in cat. 5 e 10A, con relativo corso di formazione, in possesso però della licenza media, non potrà più proseguire con l'attività di RT perchè non è in possesso del diploma?
Sembra di capire che al massimo possa proseguire per 5 anni, come indicato all'art. 3 della delibera n° 6 del 30/05/2017.

Grazie

Esatto!
Purtroppo non è stata tenuta in considerazione nessuna esperienza pregressa.
Ricordo inoltre che già in precedenza si era tagliato gran parte del "parco" dei Responsabili Tecnici, tutti coloro non in possesso di un incarico.
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Messaggio  Admin Gio Giu 15, 2017 4:41 pm

"È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo".
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Messaggio  Sapevatelo Gio Giu 15, 2017 4:52 pm

Admin ha scritto:"È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo".

quindi per la categoria 8 ..... Tutti!
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Messaggio  waste_bs Gio Giu 15, 2017 5:04 pm

Admin ha scritto:"È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo".

Ma possibile che non si possa scrivere meglio? Ogni cosa è contestabile, ogni cosa è interpretabile, non se ne può più!
“abbia ricoperto e ricopra” è diverso da abbia ricoperto O ricopra! Con la congiunzione “abbia ricoperto” è del tutto ininfluente. Inoltre l’esperienza almeno ventennale non è riferita alla figura di RT ma al settore di attività; quindi se il rappresentante dell’impresa è anche RT, anche solo da 1 mese, ma lavora nel settore da una vita (ovviamente dimostrabile) il problema non si pone.
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Messaggio  Andrea_Xn Gio Giu 15, 2017 5:15 pm

per come ho capito io, sulla delibera 07 dove si introduce l'obbligo di diploma superiore si dice anche che da tale obbligo sono dispensati i RT delle imprese/enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione n 06. Quindi verifica dell'apprendimento si, obbligo di diploma no.
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Messaggio  Sapevatelo Gio Giu 15, 2017 6:18 pm

Andrea_Xn ha scritto:per come ho capito io, sulla delibera 07 dove si introduce l'obbligo di diploma superiore si dice anche che da tale obbligo sono dispensati i RT delle imprese/enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione n 06. Quindi verifica dell'apprendimento si, obbligo di diploma no.

Dove? L'unica deroga è fornita dall'art.2 comma 5 della delibera 6/2017, in tutti gli altri casi è necessario possedere il titolo di studio di cui all'art.2 comma 2 lettera b della delibera n.7/2017
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Messaggio  urgada Ven Giu 23, 2017 8:14 am

chi fa il responsabile tecnico per più aziende, quindi con scadenze delle autorizzazioni diverse, come farà?
un contratto vincolato al superamento dell'esame?
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Messaggio  Hope Ven Giu 23, 2017 8:39 am

Anche chi fa il Consulente ADR per più imprese ha l'incubo del superamento dell'esame ogni 5 anni e credo nella stessa situazione si trovi chi si occupa di sicurezza (RSPP, coordinatore, antincendio ecc..).
Penso che gli esami RT per chi ricopre davvero questo ruolo da molti anni siano una passeggiata! Ovviamente ci mettiamo nelle mani di personaggi che non avranno mai visto uno scarrabile e che non sapranno la differenza tra amianto in matrice compatta o friabile, ma vedrete ...... nasceranno "professori" come funghi!
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Pubblicate le delibere n.6 e n.7 sul Responsabile Tecnico Empty termine ultimo per iscrizione con RT con "vecchia procedura"

Messaggio  urgada Lun Ott 16, 2017 6:01 pm

salve a tutti,
visto che la delibera n.6 del 30 maggio 2017 entra in vigore da oggi (16/10/2017), è ancora possibile iscrivere un'azienda con un RT che non ha mai esercitato ?
Me lo chiedevo perchè il termine ultimo era tecnicamente ieri, ma essendo domenica, slitta automaticamente ad oggi ???
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Messaggio  Giuliggia Lun Ott 16, 2017 6:42 pm

al convegno di giovedì 12 è stato detto chiaramente che bisognava presentare le pratiche prima di lunedì 16 (quindi entro domenica 15).
non hanno parlato di slittamento (come succede per la scadenza del MUD)
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Messaggio  urgada Lun Ott 16, 2017 6:47 pm

Giuliggia ha scritto:al convegno di giovedì 12 è stato detto chiaramente che bisognava presentare le pratiche prima di lunedì 16 (quindi entro domenica 15).
non hanno parlato di slittamento (come succede per la scadenza del MUD)

secondo voi non ci sono margini di possibilità?
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Messaggio  Giuliggia Lun Ott 16, 2017 6:53 pm

no...mi dispiace...hanno chiaramente detto che da lunedì (compreso) la normativa di riferimento era la nuova.
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