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Unita' locale con meno di 10 dipendenti e cancellazione

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Messaggio  CristianaG. Ven Gen 23, 2015 12:04 pm

Buongiorno a tutti,
sono giorni che sono in contatto con il call center del Sistri e non ne vengo a capo! Ogni operatore dice la sua!
Seguo un'azienda con 13 dipendenti in totale, ma con 3 unita' locali...e una sola produce rifiuti pericolosi, ma sono meno di 10 dipendenti.
Per me si possono cancellare...e cosi' mi dice un'operatrice del call center...un altro invece mi dice di no, che vale il numero totale...ma dove lo inserisco il numero totale???
Le altre unita' che non producono rifiuti nn le devo inserire, giusto? E quindi dove sarebbe il ns obbligo?
Avete situazioni simili?
Grazie! geek
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Messaggio  Paolo UD Mer Gen 28, 2015 3:02 pm

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa:

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;


Il che significa che come azienda, se hai più di 10 dipendenti, devi iscriverti.
Poco conta se li hai suddivisi in "n" unità locali.
Ogni UL che produce rifiuti dovrà essere iscritta.

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Messaggio  cirillo Mer Gen 28, 2015 4:01 pm

Paolo UD ha scritto:....Il che significa che come azienda, se hai più di 10 dipendenti, devi iscriverti.
Poco conta se li hai suddivisi in "n" unità locali.
Ogni UL che produce rifiuti dovrà essere iscritta.
Paolo
Ci sono "letture" diverse da questa, ben argomentate anche qui nel forum ma, personalmente, condivido totalmente quanto espresso da Paolo UD

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Messaggio  Supremoanziano Mer Gen 28, 2015 4:07 pm

Non sono d'accordo.
Art.2 comma 1-c) del DM 52/2011 definisce "dipendenti" come "il numero di addetti , ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa"
Quindi non dell'intera impresa/azienda/ente.
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Messaggio  cirillo Mer Gen 28, 2015 4:23 pm

cirillo ha scritto:Ci sono "letture" diverse da questa, ben argomentate anche qui nel forum ma, personalmente, condivido totalmente quanto espresso da Paolo UD
C.V.D.
Supremoanziano ha scritto:Non sono d'accordo.
Art.2 comma 1-c) del DM 52/2011 definisce "dipendenti" come "il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa"
Quindi non dell'intera impresa/azienda/ente.
Quindi, Supremo, tu sei della corrente che non farebbe iscrivere al Sistri un'azienda che ha un totale di 100 dipendenti che, però, lavorano distributi su 12 unità locali, ognuna delle quali non supera le 10 ULA?

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Messaggio  Supremoanziano Mer Gen 28, 2015 4:40 pm

Si, yes, oui, ya, da, نعم إنه كذلك.
D'altronde si sono incartati da soli. Il termine unità locale ha un preciso significato diverso da impresa(almeno nel nostro campo)
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Messaggio  PiazzaPulita Mer Gen 28, 2015 10:15 pm

... news di giornata in materia:

Modalità di calcolo dei dipendenti per i produttori iniziali [rif. FAQ-124]
Domanda:
Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l’obbligo di iscrizione?
Risposta:
Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente


http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=17%3A3&id=128%3Amodalita-di-calcolo-dei-dipendenti-per-i-produttori-iniziali-rif-faq-124-&option=com_quickfaq&Itemid=86
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Messaggio  sarabai Gio Gen 29, 2015 2:48 am

28 gennaio 2015

Domanda:

Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l’obbligo di iscrizione?

Risposta:

Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente.
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Messaggio  Supremoanziano Gio Gen 29, 2015 9:44 am

Scusate il francesismo ma queste sono qatsate.
Le faq del Sistri hanno lo stesso valore normativo di Novella 2000
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Messaggio  CristianaG. Lun Feb 02, 2015 7:41 pm

sarabai ha scritto:28 gennaio 2015

Domanda:

Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l’obbligo di iscrizione?

Risposta:

Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente.
questa risposta l'hanno scritta dopo la mia domanda a loro!!! Mad
Cmq prima mi hanno mandato una mail in cui mi confermavano che potevo cancellare la societa e poi hanno scritto questa risposta sul sito...no comment!!! affraid
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n  dipendenti - Unita' locale con meno di 10 dipendenti e cancellazione Empty Facciamo due conti

Messaggio  euclione Mar Feb 03, 2015 1:30 am

CristianaG. ha scritto:
sarabai ha scritto:28 gennaio 2015

Domanda:

Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l’obbligo di iscrizione?

Risposta:

Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente.
questa risposta l'hanno scritta dopo la mia domanda a loro!!! Mad
Cmq prima mi hanno mandato una mail in cui mi confermavano che potevo cancellare la societa e poi hanno scritto questa risposta sul sito...no comment!!! affraid

----------

L'azienda metta in cassaforte la risposta ricevuta dal SISTRI e sia pronta a usarla a sua discolpa. Nessuno è obbligato a leggere le faq, tanto più se ha già avuto una risposta scritta e formale da parte di chi istituzionalmente deve dare risposte corrette. E accenda un cero, che non guasta mai.

In generale, e senza entrare nel merito di una questione che a me - e non solo a me - sembra infondata, penso che sia un azzardo folle esporsi a una sanzione di 27mila euro (mancata iscrizione, mancato versamento del contributo) e multipli (il doppio del minimo o il terzo del massimo per chiuderla lì) allo scopo di risparmiare un contributo di 160 euro, basandosi su un'interpretazione della norma che resta tutta da verificare.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Feb 03, 2015 8:50 am

euclione ha scritto:..., penso che  sia un azzardo folle  esporsi a una sanzione di 27mila euro (mancata iscrizione, mancato versamento del contributo) e multipli (il doppio del minimo o il terzo del massimo per chiuderla lì) allo scopo di risparmiare un contributo di 160 euro,....  
@euclione

il tema della quantificazione della sanzione mi intriga, ne parlavo qui  www.sistriforum.com/t11428p15-contributo-2014-il-sistri-ti-aiuta-ma-anche-no#133072  

da quello che scrivi devo intendere che anche Tu pensi che non siano più invocabili le sanzioni attenuate previste dal comma 2 dell'art. 39 del DLgs. 205/10 ?? e se SI in base a quale ragionamento ?

Anche se in effetti la domanda definitiva è :  DOVE STA SCRITTA LA DATA DALLA QUALE DECORRONO GLI OBBLIGHI DI OPERATIVITà DEL SISTRI ?


Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mar Feb 03, 2015 1:52 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  CristianaG. Mar Feb 03, 2015 12:06 pm

euclione ha scritto:
CristianaG. ha scritto:
sarabai ha scritto:28 gennaio 2015

Domanda:

Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l’obbligo di iscrizione?

Risposta:

Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell’obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l’obbligo di iscrizione, il numero dei dipendenti complessivi nell’intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l’Azienda/Ente.
questa risposta l'hanno scritta dopo la mia domanda a loro!!! Mad
Cmq prima mi hanno mandato una mail in cui mi confermavano che potevo cancellare la societa e poi hanno scritto questa risposta sul sito...no comment!!! affraid

----------

L'azienda metta in cassaforte la risposta ricevuta dal SISTRI e sia pronta a usarla a sua discolpa. Nessuno è obbligato a leggere le faq, tanto più se ha già avuto una risposta scritta e formale da parte di chi istituzionalmente deve dare risposte corrette. E accenda un cero, che non guasta mai.

In generale, e senza entrare nel merito di una questione che a me - e non solo a me - sembra infondata, penso che  sia un azzardo folle  esporsi a una sanzione di 27mila euro (mancata iscrizione, mancato versamento del contributo) e multipli (il doppio del minimo o il terzo del massimo per chiuderla lì) allo scopo di risparmiare un contributo di 160 euro, basandosi su un'interpretazione della norma che resta tutta da verificare.  
In realta' la cancellazione non e' certo per risparmiare una piccola cifra x l'Azienda...ma evitare di dover poi utilizzare chiavetta&co, se non e' necessario, tutto qui...
Poi la chiavetta ce l'avevano e se entravi con la chiavetta ti diceva che non eri soggetto obbligato e se volevi potevi aderire volontariamente...perche' inserendo il numero di dipendenti di quella unita' locale iscritta risulta cmq meno di 10 dip...che dovrei fare per essere iscritta? Inserire un numero non corretto???
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Messaggio  euclione Mar Feb 03, 2015 2:34 pm

[quote="CristianaG."][quote="euclione"][quote="CristianaG."]
sarabai ha scritto:28 gennaio 2015
"se entravi con la chiavetta ti diceva che non eri soggetto obbligato e se volevi potevi aderire volontariamente..."

SISTRI sorprende sempre.

Avete una stampa della schermata del SISTRI dove si legga che non siete soggetti obbligati? O potete verificare se la schermata ancora appare? Potete salvarla e stamparla ora (vedi http://windows.microsoft.com/it-it/windows/take-screen-capture-print-screen#take-screen-capture-print-screen=windows-Cool. Mettete anche questa stampa in cassaforte.

Varrà ancora il brocardo del diritto comune "ad impossibilia nemo tenetur".



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Messaggio  euclione Mar Feb 03, 2015 3:56 pm

[quote="vaghestelledellorsa"]
euclione ha scritto:..., "pensi che non siano più invocabili le sanzioni attenuate previste dal comma 2 dell'art. 39 del DLgs. 205/10 ?? e se SI in base a quale ragionamento ?"
----

Trascrivo, a beneficio di chi non lo ricorda a memoria, il comma 2 invocato:

"2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono
l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema
con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011."

Io penso che non siano invocabili le sanzioni attenuate del comma 2 dell'art. 39 del DLgs. 205/10 perchè espressamente limitate al 2011, che è passato.
-----------------
"Anche se in effetti la domanda definitiva è :  DOVE STA SCRITTA LA DATA DALLA QUALE DECORRONO GLI OBBLIGHI DI OPERATIVITà DEL SISTRI ?
"

L'operatività del SISTRI? E' più facile svuotare il mare con un cucchiaino che rispondere con certezza alla domanda.
Io non so.

Comunque, ovunque sia scritta, mi domando quanto la questione rilevi a questo punto. Giro la domanda: dove sta scritto (oppure, chi può sostenere e con quali argomentazioni) che oggi il SISTRI non è operativo?

Ciao Vaghe, e salutami Nerina, se la rivedi.


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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Feb 04, 2015 9:22 am

euclione ha scritto:Io penso che non siano invocabili le sanzioni attenuate del comma 2 dell'art. 39 del DLgs. 205/10 perchè espressamente limitate al 2011, che è passato.
okkio che la versione che richiami è stata modificata col DLgs. 121 del 07.07.11 che ha levato (opportunamente) i riferimenti limitati al 2011, ok?   Wink
quindi il comma da me richiamato vale in modo assolto.  Suspect   ed oggi suona così

Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, ...
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma

euclione ha scritto:Ciao Vaghe, e salutami Nerina, se la rivedi.
ok, presenterò   Razz  Razz  
Omaggi a tua figlia Fedra
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Messaggio  euclione Mer Feb 04, 2015 11:46 am

[quote="vaghestelledellorsa"]
euclione ha scritto:Io penso che non siano invocabili le sanzioni attenuate del comma 2 dell'art. 39 del DLgs. 205/10 perchè espressamente limitate al 2011, che è passato.
okkio che la versione che richiami è stata modificata col DLgs. 121 del 07.07.11 che ha levato (opportunamente) i riferimenti limitati al 2011, ok?   Wink
quindi il comma da me richiamato vale in modo assoluto."
------------------
Chapeau.

Me l'ero perso. Effetto di un eccesso di sistropatia atopica.

Rimane da svuotare il mare con un cucchiaino per determinare la decorrenza giuridica dell'operatività. Lascio volentieri il compito ai magistrati, se saranno chiamati in causa.

Fedra intanto ricambia.
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Messaggio  CristianaG. Ven Feb 06, 2015 1:25 pm

euclione ha scritto:
CristianaG. ha scritto:
euclione ha scritto:
CristianaG. ha scritto:
sarabai ha scritto:28 gennaio 2015
"se entravi con la chiavetta ti diceva che non eri soggetto obbligato e se volevi potevi aderire volontariamente..."

SISTRI sorprende sempre.

Avete una stampa della schermata del SISTRI dove si legga che non siete soggetti obbligati? O potete verificare se la schermata ancora appare? Potete salvarla e stamparla ora (vedi http://windows.microsoft.com/it-it/windows/take-screen-capture-print-screen#take-screen-capture-print-screen=windows-Cool. Mettete anche questa stampa in cassaforte.

Varrà ancora il brocardo del diritto comune "ad impossibilia nemo tenetur".



eh, devo dire che non ci ho pensato! Crying or Very sad
Al momento ho una cartellina dell'azienda con tutti documenti di iscrizione, variazioni varie di sedi legali&co, la mail di cancellazione e la loro mail con la conferma alla mia domanda...speriamo basti!!!
Cmq, ripeto, se volessi iscrivermi OGGI, compilando il modulo di iscrizione mi richiedono il numero di dipenmdenti dell'unita' locale che v oglio iscrivere...quindi...ritorno punto e a capo...a voi non e' capitato??? Suspect
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Feb 11, 2015 5:40 pm

Telefonata odierna con CC SISTRI

buongiorno, sono il LR di una azienda edile che fa anche bonifiche di amianto, con 4 addetti. Sono iscritto alla cat. 10A, alla cat 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosa (eternit) da me prodotti durante la bonifica e alla 2bis per trasporto dei RNP, sempre da me prodotti.

Considerato che ho meno di 10 addetti, voglio cancellarmi dal SISTRI quale "produttore" e rimanere iscritto come trasportatore.

Mi viene risposto che NON essendo trasportatore professionale, ma svolgendo un servizio di trasporto accessorio della mia attività di "produttore" (trasportando i rifiuti da me prodotti) non posso cancellarli dal SISTRI quale produttore.

Ha detto anche che è uscita una circolare in merito sul portale SISTRI, che io non ho trovato.

Che ne pensate????

SISTRI: faceva danni da vivo, ore che è uno zombie è anche peggio
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Feb 11, 2015 6:07 pm

CROCIDOLITE ha scritto:Mi viene risposto che NON essendo trasportatore professionale, ma svolgendo un servizio di trasporto accessorio della mia attività di "produttore" (trasportando i rifiuti da me prodotti) non posso cancellarli dal SISTRI quale produttore.
circolare ? mai vista !
Te lo dice (purtroppo !) l'ultimo capoverso (che ti evidenzio qui sotto) del paragrafo C dell'All. II del DM 52/11 (T.U. Sistri) che essendo così lapidario si svincola abilmente dal nr. dei dipendenti, chiaro il giochino ?

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Messaggio  isamonfroni Mer Feb 11, 2015 6:38 pm

Però, mi verrebbe da dire che chi effettua bonifiche d'amianto ed è iscritto nella categoria 10A (ciao Crocidolite) non mi pare che stia effettuando operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (lettera g) ma solo un'attività di tipo edile (lettera b) dalla quale si originano rifiuti anche pericolosi di cui il soggetto è produttore iniziale.

Io ho un cliente che fa tetti e che incidentalmente toglie un po' di amianto (10A) e l'ho cancellato.
Certo, lui non li trasporta, si affida a un trasportatore terzo, a questo punto non lo farò iscrivere ai trasporti giammai

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Messaggio  cirillo Mer Feb 11, 2015 7:02 pm

isamonfroni ha scritto:Io ho un cliente che fa tetti e che incidentalmente toglie un po' di amianto (10A) e l'ho cancellato.
Certo, lui non li trasporta, si affida a un trasportatore terzo, a questo punto non lo farò iscrivere ai trasporti giammai
Quoto.
Rientra nella fattispecie di "produttore" e, finchè avrà fino ad un massimo di 10 dipendenti, è escluso dal sistri.

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n  dipendenti - Unita' locale con meno di 10 dipendenti e cancellazione Empty Re: Unita' locale con meno di 10 dipendenti e cancellazione

Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 12, 2015 9:16 am

isamonfroni ha scritto:Però, mi verrebbe da dire  che chi effettua bonifiche d'amianto ed è iscritto nella categoria 10A (ciao Crocidolite) non mi pare che stia effettuando operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (lettera g) ma solo un'attività di tipo edile (lettera b) dalla quale si originano rifiuti anche pericolosi di cui il soggetto è produttore iniziale.
mmmmmhhhh   scratch scratch   parole sante !
àggio sbagliato ! Sad Sad Sad   mannaja

PS: ci rimane da trovare la FAQ richiamata dal Sistri ...
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Feb 12, 2015 1:19 pm

Buongiorno a tutti e grazie del vostro contributo.
Un ciao particolare ad Isa, Lor Signori non me ne vorranno per questo.

Non occorre dire che concordo completamente con Voi, ma la cosa che mi fa più inca**re, è che dal CC del mostro diano risposte di questo tipo.

Io ovviamente avevo già cancellato l'azienda, (anche dopo un confronto con Cirillo), ora dal CC mi dicono che la devo re iscrivere? ma soprattutto giustificano ciò perché secondo loro, il mio cliente non facendo trasporti in conto terzi non è "trasportatore", e per cui deve essere iscritti ANCHE come produttore?

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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Feb 12, 2015 1:25 pm

II puntata

una gentilissima (e probabilmente anche più preparata) signorina SISTRI, dopo la mia esposizione dei fatti ha detto:

IL COLLEGA SI E' SBAGLIATO

Bene a fatto a cancellarsi, ecc ecc ecc.

Mi domando:

ma è possibile che accadano ancora queste cose?
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