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conferimento speciali ad ecocentro
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
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conferimento speciali ad ecocentro
Buon giorno a tutti
per un mio cliente che svolge attività industriale, ho contattato l'ecocento del comune ove è insediato per sapere l'eventuale conferibilità dei suoi rifiuti. la risposta in sintesi è stata:
"certo, porti tutto quello che vuole (tranne gli ingombranti ma se sono sedie va bene). per i pericolosi che non siano tanti, al massimo che faccia più giri.... noooo non importa kg/mq/anno basta che non sia un camion pieno, che assomigli alla quantità di un privato. Sì sì qualsiasi rifiuto. il formulario nooo gli diamo noi una bollettina e si fa le fotocopie.... si va be' se proprio volete venire con il formulario ve lo controfirmiamo"
la gestione dei rifiuti speciali assimilati, di cui non sono esperta, la facevo un filino diversa. Cosa ne pensate?
grazie
saluti
per un mio cliente che svolge attività industriale, ho contattato l'ecocento del comune ove è insediato per sapere l'eventuale conferibilità dei suoi rifiuti. la risposta in sintesi è stata:
"certo, porti tutto quello che vuole (tranne gli ingombranti ma se sono sedie va bene). per i pericolosi che non siano tanti, al massimo che faccia più giri.... noooo non importa kg/mq/anno basta che non sia un camion pieno, che assomigli alla quantità di un privato. Sì sì qualsiasi rifiuto. il formulario nooo gli diamo noi una bollettina e si fa le fotocopie.... si va be' se proprio volete venire con il formulario ve lo controfirmiamo"
la gestione dei rifiuti speciali assimilati, di cui non sono esperta, la facevo un filino diversa. Cosa ne pensate?
grazie
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lotus1- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
o io mi sono perso qualcosa, tra tutti gli aggiornamenti legislativi, oppure questi non hanno le idee molto chiarelotus1 ha scritto:
la gestione dei rifiuti speciali assimilati, di cui non sono esperta, la facevo un filino diversa. Cosa ne pensate?
grazie
saluti
tfrab- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Eh no, purtroppo le idee le hanno chiarissime, così alzano artificiosamente la percentuale di RD e i contributi CONAI.tfrab ha scritto:o io mi sono perso qualcosa, tra tutti gli aggiornamenti legislativi, oppure questi non hanno le idee molto chiarelotus1 ha scritto:
la gestione dei rifiuti speciali assimilati, di cui non sono esperta, la facevo un filino diversa. Cosa ne pensate?
grazie
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
sì. il giochino l'ho visto fare spesso, ma assimilano anche i pericolosi? non si può, o sbaglio?isamonfroni ha scritto:
Eh no, purtroppo le idee le hanno chiarissime, così alzano artificiosamente la percentuale di RD e i contributi CONAI.
tfrab- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Certo che non si può, altrimenti perchè gli avrebbero detto di portarne pochi per volta come se fosse un privato?tfrab ha scritto:sì. il giochino l'ho visto fare spesso, ma assimilano anche i pericolosi? non si può, o sbaglio?isamonfroni ha scritto:
Eh no, purtroppo le idee le hanno chiarissime, così alzano artificiosamente la percentuale di RD e i contributi CONAI.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
AH, adesso ho capito, grazieisamonfroni ha scritto:Certo che non si può, altrimenti perchè gli avrebbero detto di portarne pochi per volta come se fosse un privato?tfrab ha scritto:sì. il giochino l'ho visto fare spesso, ma assimilano anche i pericolosi? non si può, o sbaglio?isamonfroni ha scritto:
Eh no, purtroppo le idee le hanno chiarissime, così alzano artificiosamente la percentuale di RD e i contributi CONAI.
tfrab- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Grazie delle risposte.
nel frattemo ho parlato anche con un tecnico dell'ecocentro che deve avrecela un po' con il gestore perchè mi ha detto "ci credo che dice così, in questo modo prende più soldi".
il paradosso è che l'ecocentro non ha il regolamento di assimilabilità del comune.
mi dice di chiamare il comune che mi dice di chiamare l'ecocenrto e via andando....
al che chiedo all tipo dell'ecocentro: ma come fate a sapere se chi vi porta i rifiuti è in regola... risposta: gestiamo xx comuni, non possiamo gestire questa cosa.
ma che bel mondo....
nel frattemo ho parlato anche con un tecnico dell'ecocentro che deve avrecela un po' con il gestore perchè mi ha detto "ci credo che dice così, in questo modo prende più soldi".
il paradosso è che l'ecocentro non ha il regolamento di assimilabilità del comune.
mi dice di chiamare il comune che mi dice di chiamare l'ecocenrto e via andando....
al che chiedo all tipo dell'ecocentro: ma come fate a sapere se chi vi porta i rifiuti è in regola... risposta: gestiamo xx comuni, non possiamo gestire questa cosa.
ma che bel mondo....
lotus1- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Ti ha dato una risposta diplomatica.lotus1 ha scritto:.. risposta: gestiamo xx comuni, non possiamo gestire questa cosa.
La risposta vera sarebbe stata: "ci conviene far finta di non poter gestire questa cosa".
Personalmente ho smesso di farmi domande, e cercare di far capire. In attesa, ee mai arriverà, di una chiamata dall'estero.
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
ti dico che alcuni comuni hanno mandato circolari ad IMPRESE (Ergo rifiuti industriali) elencando che tranquillamente potevano conferire
BATTERIE
VERNICI
LAMPADE
COLORI
APPARECCHIATURE
STRACCI
PALLETS
per fornire poi simpatica tesserina elettronica per conferire da soli i rifiuti ma con scritto sul retro (limitatamente a IMBALLI IN CARTA E PLASTICA)..
ecco fatto..
per 100 kg di rifiuti 90 sono industriali e 10 sono civili
ma alle casse del comune risulta che hanno ritirato 100 civili!
uellààà (premio magia dell'anno!)
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beltrale- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Fa una cosa: chiama uno di questi comuni, di loro che sei un elettrauto, e chiedi quali rischi corri qualora qualcuno ti fermi e ti chieda di giustificare il trasporto di CER 200133*. Poiché non ti sapranno rispondere, chiedi ti rilascino una qualche forma di permesso a trasportare, e a conferire, i rifiuti, anche pericolosi.beltrale ha scritto:ti dico che alcuni comuni hanno mandato circolari ad IMPRESE (Ergo rifiuti industriali) elencando che tranquillamente potevano conferire
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per fornire poi simpatica tesserina elettronica per conferire da soli i rifiuti ma con scritto sul retro (limitatamente a IMBALLI IN CARTA E PLASTICA)..
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Cosi almeno, quando ti rinviano a giudizio per n capi di imputazione, viene a farti compagnia il sindaco.
In merito ai guadagni al centro di raccolta, forse sarebbe il caso che qualcuno facesse 2 conti: se poi, pur di apparire bravi, si e' disposti a svenarsi .. allora va bene tutto, e il contrario di tutto.
Resta sempre da capire se le leggi sono fatte per essere rispettate da tutti, oppure per aumentare la % di raccolta differenziata della carta.
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Puoi anche dire alla Finanza che in quel Centro stanno eludendo l'IVA............
magonero- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Oppure ai cittadini he stanno pagando lo smaltimento al posto delle imprese. Chissa' come saranno contenti!
Qualunque cosa sia scritta in quei volantini, ed eventualmente anche nel regolamento comunale, ne puoi fare coriandoli perche' il giudice puo' tranquillamente disapplicare un atto amministrativo in contrasto con una legge dello Stato.
Qualunque cosa sia scritta in quei volantini, ed eventualmente anche nel regolamento comunale, ne puoi fare coriandoli perche' il giudice puo' tranquillamente disapplicare un atto amministrativo in contrasto con una legge dello Stato.
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
giusto per essere reali e concreti: il prezzo medio di mercato per il ritiro di 150110* prevede un costo a viaggio di € 200,00, più un costo di smaltimento/trattamento di €/ton 600.Gabriele Stefani ha scritto:In merito ai guadagni al centro di raccolta, forse sarebbe il caso che qualcuno facesse 2 conti: se poi, pur di apparire bravi, si e' disposti a svenarsi .. allora va bene tutto, e il contrario di tutto.
Ora, traslasciando gli aspetti normativi, proviamo a pensare al costo che un comune sostiene per:
- gestire un centro di raccolta (minimo 25 €/h ad operatore)
- smaltire/trattare i rifiuti speciali conferite della aziende.
Sarà anche vero che le % di RD aumentano piacevolmente, ma sarebbe bello, interessante e costruttivo valutare quanto costa 1 punto % in più di raccolta differenziata .. raggiunta per altro, e ripetiamo .. illecitamente.
PS: il tutto in un momento economico dove i comuni non sanno più da che parte girarsi per far fronte alle spese correnti. Tagliano i servizi sociali, spengono i lampioni .. e poi danno fondo alle casse per la gestione di attività illecite?
PS2: giusto per curiosità, tutto questo in quale regione d'Italia succede?
Nel contesto che gestisco, avendo attivo un sistema di monitoraggio informatico delle utenze, dei materiali, e delle quantità in ingresso (in ottemperanza ai dettami del DM 8 aprile 2008, e s.m.i.), quando si verificano furti di materiale (vedasi 200133* .. che vanta un mercato parallelo molto appetito ed appetibile), ci vediamo costretti fare denuncia ai CC. Questo per dare evidenza dello smalimento delle X-Y ton di materiale avviato agli impianti di trattamento, a fronte delle X ton introdotte al Centro di Raccolta.
In mancanza di tale evidenza, qualcuno potrebbe contestare il fatto che le Y ton sparite siano state gestite illecitamente.
Poi ognuno fa quello che vuole: io personalmente preferisco dormire sonni tranquilli.
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Gabriele Stefani- Moderatore
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Premetto che di questo argomento non ho mai capito molto!
Rifiuti urbani/assimilati..
Vado con ordine cercando di seguire un filo logico che spero mi porti ad una conclusione.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
ecc.)
Sono rifiuti speciali:
...
Ora i comuni, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) "stabiliscono l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) - rifiuti da lavorazioni industriali - e d) - rifiuti da lavorazioni artigianali -".
In base a quanto definito all' articolo 195, comma 2, lettera e) "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani . La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”
Nella sostanza, dalla lettura della normativa, emerge inequivocabilmente che i rifiuti che si formano nelle aree produttive, nei magazzini di prodotti finiti e di quelli delle materie prime, non possono essere immessi nel servizio pubblico in nessun caso.
Ora, assodiamo che l’amministrazione comunale abbia deliberato l’assimilazione dei rifiuti per uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico...
Con l’assimilazione deliberata, le aziende possono portare i propri rifiuti direttamente all’ecocentro comunale. Il quantitativo massimo di rifiuti trasportabili all’ecocentro deve essere quello previsto e deliberato dal comune e se non specificato, questo "dovrebbe" significare che non esiste limite ai kg di rifiuti che possono essere portati.
Per entrare all’ecocentro bisogna essere muniti della scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimilati) al centro di raccolta comunale.
Ovviamente.. visto che l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, li rende appunto urbani, si ritiene che non vi sia più l’esigenza, per le imprese, di presentarsi presso gli ecocentri comunali, anche con i formulari, come anche si ritiene che i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani e quindi urbani a tutti gli effetti, non siano soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico per i suddetti rifiuti.
In merito alla tassazione delle superfici aziendali e, al pagamento della relativa Tarsu, come ci si comporta? Ho zone che producono rifiuti speciali assimilati, aree che producono rifiuti speciali non assimilati..
E se decidessi di conferire i miei rifiuti speciali, se pur assimilati, presso impianti di gestione rifiuti speciali perchè il servizio offerto dal comune non mi consente un' idonea organizzazione aziendale, ho diritto a detrazioni? Ma la questione relativa alla convenzione che l'azienda deve stipulare con il centro di raccolta per la gestione di talune tipologie di rifiuto assimilato è fattore necessario da sottoscrivere prima dell'esecuzione dei relativi conferimenti?
Rifiuti urbani/assimilati..
Vado con ordine cercando di seguire un filo logico che spero mi porti ad una conclusione.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
ecc.)
Sono rifiuti speciali:
...
Ora i comuni, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) "stabiliscono l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) - rifiuti da lavorazioni industriali - e d) - rifiuti da lavorazioni artigianali -".
In base a quanto definito all' articolo 195, comma 2, lettera e) "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani . La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall’amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”
Nella sostanza, dalla lettura della normativa, emerge inequivocabilmente che i rifiuti che si formano nelle aree produttive, nei magazzini di prodotti finiti e di quelli delle materie prime, non possono essere immessi nel servizio pubblico in nessun caso.
Ora, assodiamo che l’amministrazione comunale abbia deliberato l’assimilazione dei rifiuti per uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico...
Con l’assimilazione deliberata, le aziende possono portare i propri rifiuti direttamente all’ecocentro comunale. Il quantitativo massimo di rifiuti trasportabili all’ecocentro deve essere quello previsto e deliberato dal comune e se non specificato, questo "dovrebbe" significare che non esiste limite ai kg di rifiuti che possono essere portati.
Per entrare all’ecocentro bisogna essere muniti della scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimilati) al centro di raccolta comunale.
Ovviamente.. visto che l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, li rende appunto urbani, si ritiene che non vi sia più l’esigenza, per le imprese, di presentarsi presso gli ecocentri comunali, anche con i formulari, come anche si ritiene che i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani e quindi urbani a tutti gli effetti, non siano soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico per i suddetti rifiuti.
In merito alla tassazione delle superfici aziendali e, al pagamento della relativa Tarsu, come ci si comporta? Ho zone che producono rifiuti speciali assimilati, aree che producono rifiuti speciali non assimilati..
E se decidessi di conferire i miei rifiuti speciali, se pur assimilati, presso impianti di gestione rifiuti speciali perchè il servizio offerto dal comune non mi consente un' idonea organizzazione aziendale, ho diritto a detrazioni? Ma la questione relativa alla convenzione che l'azienda deve stipulare con il centro di raccolta per la gestione di talune tipologie di rifiuto assimilato è fattore necessario da sottoscrivere prima dell'esecuzione dei relativi conferimenti?
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Non uno, ma mille dubbi!!!
Pero' partiamo dalla versione aggiornata dell'art. 195: la parte in neretto e' stata abrogata.
Pero' partiamo dalla versione aggiornata dell'art. 195: la parte in neretto e' stata abrogata.
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Ottimo, cominciamo bene.. e cosa ci sarebbe al suo posto?
c'e' da dire che con tutti questi aggiornamenti dovremmo, di base, esser tutti avvocati..
Almeno ad integrare tutte 'ste modifiche in un unico elaborato!!
E' vero che la legge non prevede ignoranti ma almeno a metterci nelle condizioni di lavorare senza paure di cadere in illeciti
c'e' da dire che con tutti questi aggiornamenti dovremmo, di base, esser tutti avvocati..
Almeno ad integrare tutte 'ste modifiche in un unico elaborato!!
E' vero che la legge non prevede ignoranti ma almeno a metterci nelle condizioni di lavorare senza paure di cadere in illeciti
SA82- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Nulla.e cosa ci sarebbe al suo posto?
e) "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”
[/i]
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
E allora cosa puo' essere assimilato?
E in merito alle altre questioni, il mio discorso regge?
Nella pratica io pago una tassa per la gestione di cosa se poi il comune non mi mette nelle condizioni di <sfruttare> il suo servizio per i rifiuti speciali assimilati?
E in merito alle altre questioni, il mio discorso regge?
Nella pratica io pago una tassa per la gestione di cosa se poi il comune non mi mette nelle condizioni di <sfruttare> il suo servizio per i rifiuti speciali assimilati?
SA82- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Non possono portare qualsiasi cosa. In un regolamento scritto come si deve, sono indicati criteri qualitativi per l'assimilazione (cosa) e criteri quantitativi (quanto).SA82 ha scritto:
Con l’assimilazione deliberata, le aziende possono portare i propri rifiuti direttamente all’ecocentro comunale. Il quantitativo massimo di rifiuti trasportabili all’ecocentro deve essere quello previsto e deliberato dal comune e se non specificato, questo "dovrebbe" significare che non esiste limite ai kg di rifiuti che possono essere portati.
Non è così, perchè l'esenzione dal formulario per il trasporto dei rifiuti urbani riguarda esclusivamente il gestore del servizio pubblico ed a particolari condizioni, mentre il trasporto di rifiuti (l'art. 193 non distingue tra speciali ed urbani) effettuato da enti ed imprese è accompagnato dal formulario. Sul Forum trovi comunque interessanti discussioni in proposito.
Per entrare all’ecocentro bisogna essere muniti della scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimilati) al centro di raccolta comunale.
Ovviamente.. visto che l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, li rende appunto urbani, si ritiene che non vi sia più l’esigenza, per le imprese, di presentarsi presso gli ecocentri comunali, anche con i formulari,
Sì.
come anche si ritiene che i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani e quindi urbani a tutti gli effetti, non siano soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico per i suddetti rifiuti.
E' disciplinato dal regolamento comunale. In estrema sintesi: non sono soggette a tassazione le aree dove di norma si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per le aree a produzione promiscua si adottano dei coefficienti di riduzione.
In merito alla tassazione delle superfici aziendali e, al pagamento della relativa Tarsu, come ci si comporta? Ho zone che producono rifiuti speciali assimilati, aree che producono rifiuti speciali non assimilati..
Puoi farlo solo per rifiuti avviati a recupero e, in regime di Tarsu, la detassazione è una facoltà del Comune, che ovviamente è tenuto a garantire il servizio.
E se decidessi di conferire i miei rifiuti speciali, se pur assimilati, presso impianti di gestione rifiuti speciali perchè il servizio offerto dal comune non mi consente un' idonea organizzazione aziendale, ho diritto a detrazioni?
La convenzione va eventualmente stipulata per l'affidamento al gestore dei rifiuti speciali NON assimilati (con conseguenti oneri a carico del produttore). Per gli speciali assimilati agli urbani non va sottoscritta alcuna convenzione.
Ma la questione relativa alla convenzione che l'azienda deve stipulare con il centro di raccolta per la gestione di talune tipologie di rifiuto assimilato è fattore necessario da sottoscrivere prima dell'esecuzione dei relativi conferimenti?
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Admin ha scritto:Non possono portare qualsiasi cosa. In un regolamento scritto come si deve, sono indicati criteri qualitativi per l'assimilazione (cosa) e criteri quantitativi (quanto).SA82 ha scritto:
Con l’assimilazione deliberata, le aziende possono portare i propri rifiuti direttamente all’ecocentro comunale. Il quantitativo massimo di rifiuti trasportabili all’ecocentro deve essere quello previsto e deliberato dal comune e se non specificato, questo "dovrebbe" significare che non esiste limite ai kg di rifiuti che possono essere portati.
Scusate
ma "se porto" non devo essere inscritto al 212 comma8?
Possibile che VIGILI DEL FUOCO ed altri Enti mettano in una macchina "batterie" e "tubi di neon" per portarli "brevimano" al centro di recupero organizzato??
Possibile che per un peso su un FIR si elevano 3.000 euro di verbale e non si sanzionino queste cose?
Io ho parlato con organi di controllo nella mia città e li ho "avvertiti" che se mi sanzionano ingiustamente prendo 1 settimana di ferie per denunciare tutte le irregolarità delle quali sono a conoscenza a costo di far saltare la sedia di Assessori Vicesindaci e Presendenti di Provincia.
La "LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI" molti colleghi Vigili NON elevano multe ai POLIZIOTTI O CARAMBA.....
Una forma di rispetto...... o ....
Cmq rimane il concetto..... nelle P.A. si tende a fare "cose diverse" tanto NESSUNO e dico NESSUNO farà loro pagare qualche cosa!!!
Guardate il caso AMIANTO nella Marina Militare....
SDR
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Certo, se sei un ente o un'impresa.Scusate
ma "se porto" non devo essere inscritto al 212 comma8?
Admin- Amministratore
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Admin grazie per le spiegazioni.
Allora in primo luogo e in ordine..
e) "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”
- In merito al decreto che il Ministero avrebbe dovuto emettere entro 90 gg per definire i criteri per l'assimilabità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.. è stato fatto qualcosa?
L'articolo 195 c.2 lettera e) da me citato in un post precedente (citato in grassetto) ma abrogato, dava indicazioni in merito a cosa è assimilato e cosa no in relazione a dove è stato prodotto il rifiuto (Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998)..
Ora dove si evincono tali indicazioni, nei regolamenti comunali - non dettagliati in argomento e comunque vetusti e pertanto poco attendibili -?
In sintesi, posso comunque considerare i rifiuti che si formano nelle arre produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti nonchè i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita come rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani a differenza dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico che, al contrario, lo sono.
In merito, poi, alla redazione del FIR in qualità di trasporto di rifiuti, se pur assimilati, da parte di ente/impresa..
Gli ecocentri non vogliono che il materiale portato presso l'impianto sia accompagnato da formulari esponendo noi trasportatori a pericoli ingenti. Motivo per il quale non si preferisce trasportare il materiale presso l'ecocentro comunale.
In pratica ho, in azienda, aree che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani e per questo non soggette a tassazione e aree dove produco rifiuti assimilati agli urbani (per qualità: carta, plastica, vetro, ecc. - rifiuti derivanti da mense, uffici -) che gestisco non come rifiuti assimilati bensì come speciali per non incorrere in sanzioni e per i quali pago una tarsu senza evidenza di detrazioni.
Convieni con me che c'è qualcosa che non torna?
Allora in primo luogo e in ordine..
e) "la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell’Ambiente, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani”
- In merito al decreto che il Ministero avrebbe dovuto emettere entro 90 gg per definire i criteri per l'assimilabità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.. è stato fatto qualcosa?
L'articolo 195 c.2 lettera e) da me citato in un post precedente (citato in grassetto) ma abrogato, dava indicazioni in merito a cosa è assimilato e cosa no in relazione a dove è stato prodotto il rifiuto (Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del dlgs n. 114 del 1998)..
Ora dove si evincono tali indicazioni, nei regolamenti comunali - non dettagliati in argomento e comunque vetusti e pertanto poco attendibili -?
In sintesi, posso comunque considerare i rifiuti che si formano nelle arre produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti nonchè i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita come rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani a differenza dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico che, al contrario, lo sono.
In merito, poi, alla redazione del FIR in qualità di trasporto di rifiuti, se pur assimilati, da parte di ente/impresa..
Gli ecocentri non vogliono che il materiale portato presso l'impianto sia accompagnato da formulari esponendo noi trasportatori a pericoli ingenti. Motivo per il quale non si preferisce trasportare il materiale presso l'ecocentro comunale.
In pratica ho, in azienda, aree che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani e per questo non soggette a tassazione e aree dove produco rifiuti assimilati agli urbani (per qualità: carta, plastica, vetro, ecc. - rifiuti derivanti da mense, uffici -) che gestisco non come rifiuti assimilati bensì come speciali per non incorrere in sanzioni e per i quali pago una tarsu senza evidenza di detrazioni.
Convieni con me che c'è qualcosa che non torna?
Admin ha scritto:Non possono portare qualsiasi cosa. In un regolamento scritto come si deve, sono indicati criteri qualitativi per l'assimilazione (cosa) e criteri quantitativi (quanto).SA82 ha scritto:
Con l’assimilazione deliberata, le aziende possono portare i propri rifiuti direttamente all’ecocentro comunale. Il quantitativo massimo di rifiuti trasportabili all’ecocentro deve essere quello previsto e deliberato dal comune e se non specificato, questo "dovrebbe" significare che non esiste limite ai kg di rifiuti che possono essere portati.Non è così, perchè l'esenzione dal formulario per il trasporto dei rifiuti urbani riguarda esclusivamente il gestore del servizio pubblico ed a particolari condizioni, mentre il trasporto di rifiuti (l'art. 193 non distingue tra speciali ed urbani) effettuato da enti ed imprese è accompagnato dal formulario. Sul Forum trovi comunque interessanti discussioni in proposito.
Per entrare all’ecocentro bisogna essere muniti della scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimilati) al centro di raccolta comunale.
Ovviamente.. visto che l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, li rende appunto urbani, si ritiene che non vi sia più l’esigenza, per le imprese, di presentarsi presso gli ecocentri comunali, anche con i formulari,Sì.
come anche si ritiene che i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani e quindi urbani a tutti gli effetti, non siano soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico per i suddetti rifiuti.E' disciplinato dal regolamento comunale. In estrema sintesi: non sono soggette a tassazione le aree dove di norma si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per le aree a produzione promiscua si adottano dei coefficienti di riduzione.
In merito alla tassazione delle superfici aziendali e, al pagamento della relativa Tarsu, come ci si comporta? Ho zone che producono rifiuti speciali assimilati, aree che producono rifiuti speciali non assimilati..Puoi farlo solo per rifiuti avviati a recupero e, in regime di Tarsu, la detassazione è una facoltà del Comune, che ovviamente è tenuto a garantire il servizio.
E se decidessi di conferire i miei rifiuti speciali, se pur assimilati, presso impianti di gestione rifiuti speciali perchè il servizio offerto dal comune non mi consente un' idonea organizzazione aziendale, ho diritto a detrazioni?La convenzione va eventualmente stipulata per l'affidamento al gestore dei rifiuti speciali NON assimilati (con conseguenti oneri a carico del produttore). Per gli speciali assimilati agli urbani non va sottoscritta alcuna convenzione.
Ma la questione relativa alla convenzione che l'azienda deve stipulare con il centro di raccolta per la gestione di talune tipologie di rifiuto assimilato è fattore necessario da sottoscrivere prima dell'esecuzione dei relativi conferimenti?
SA82- Utente Attivo
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Re: conferimento speciali ad ecocentro
Io direi che ci mettiamo meno a trovare qualcosa che torna.SA82 ha scritto:
Convieni con me che c'è qualcosa che nn torna?
Ne sto discutendo da anni su questo aspetto, ho coinvolto luminari ed avvocati, ma la costante e' la stessa: realtà e normativa (nebulosa e lacunosa) non vanno di pari passo. Tanti pareri, tante indicazioni .. ma nessuno che accetta di mettere nero su bianco i vari fiumi di parole.
Ed ecco che ognuno risolve il problema a suo modo, esponendo cmq qualcuno a rischi, o a costi, non proprio irrisori.
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Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
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Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: conferimento speciali ad ecocentro
Una sede distaccata dell'azienda in cui lavoro ha chiesto un preventivo per lo smaltimento di alcuni rifiuti derivanti da attività di servizi svolte all'interno di uffici; si tratta di PC, stampanti, monitor, neon per illuminazione.
Mi sono sorpreso vedendo il preventivo perchè le varie tipologie di rifiuti vengono smaltite gratis. Questo sarebbe plausibile per i rifiuti di apparecchiature elettroniche non pericolose che oggi vengono anche pagati; però per i monitor ed i neon penso che il trattamento abbia un costo.
Quello che non mi convince è che i codici attribuiti fanno parte della sezione 20, quindi rifiuti assimilabili agli urbani; preciso che la ditta è quella che si occupa del servizio comunale di raccolta rifiuti.
Le autorizzazioni per trasporto e trattamento sono valide e rilasciano il formulario.
E' regolare tale modalità? Mi faccio troppi problemi?
Mi sono sorpreso vedendo il preventivo perchè le varie tipologie di rifiuti vengono smaltite gratis. Questo sarebbe plausibile per i rifiuti di apparecchiature elettroniche non pericolose che oggi vengono anche pagati; però per i monitor ed i neon penso che il trattamento abbia un costo.
Quello che non mi convince è che i codici attribuiti fanno parte della sezione 20, quindi rifiuti assimilabili agli urbani; preciso che la ditta è quella che si occupa del servizio comunale di raccolta rifiuti.
Le autorizzazioni per trasporto e trattamento sono valide e rilasciano il formulario.
E' regolare tale modalità? Mi faccio troppi problemi?
Giosistri- Utente Attivo
- Messaggi : 96
Data d'iscrizione : 16.04.10
Re: conferimento speciali ad ecocentro
I rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche non pericolose potrebbero essere assimilate agli urbani dal regolamento del tuo comune (anche se parte della dottrina ritiene ciò non corretto). Quelli assimilati possono finire al centro di raccolta o altro sistema di raccolta impiegato dal comune per quel rifiuto (ad es. ritiro porta a porta). Di sicuro non possono essere assimilati agli urbani i rifiuti pericolosi.
Sulla pericolosità dei monitor o di alcuni di essi (quelli a tubo catodico) esiste un dibattito. Più di qualcosa lo trovi anche nell'archivio di questo forum. Diciamo che secondo buona parte di chi commenta e opera in campo ambientale, sono pericolosi. Di sicuro sono pericolosi i neon.
Quando scrivi che "le autorizzazioni per il trasporto e trattamento sono valide" devi tener conto di queste cose: valide anche per il trasporto e trattamento di rifiuti speciali pericolosi, per i CER che tu (e non il trasportatore) avrai correttamente attribuito ai tuoi rifiuti.
Sulla pericolosità dei monitor o di alcuni di essi (quelli a tubo catodico) esiste un dibattito. Più di qualcosa lo trovi anche nell'archivio di questo forum. Diciamo che secondo buona parte di chi commenta e opera in campo ambientale, sono pericolosi. Di sicuro sono pericolosi i neon.
Quando scrivi che "le autorizzazioni per il trasporto e trattamento sono valide" devi tener conto di queste cose: valide anche per il trasporto e trattamento di rifiuti speciali pericolosi, per i CER che tu (e non il trasportatore) avrai correttamente attribuito ai tuoi rifiuti.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
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