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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri

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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 6 Empty "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Gio Ago 22, 2013 8:48 am

Promemoria primo messaggio :

Come anticipato dai ministri Orlando e Zanonato, è in arrivo un decreto legge che conterrà, tra gli altri provvedimenti, semplificazioni in materia di Sistri.
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2013/08/21/Dl-Fare-2-giu-costo-energia-revisione-Sistri-bonifiche_9183386.html
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 6 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  fabiodafirenze Gio Ott 03, 2013 10:20 am

http://www.metronews.it/master.php?pagina=notizia.php&id_notizia=16383

pernice conferma i 90gg
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 6 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  mauro.sanciolo Gio Ott 03, 2013 5:06 pm

Il testo approvato dalla commissione affari costituzionali del senato include una modifica dell'art. 190 del D.Lgs. 152; in particolare mi desta qualche perplessità il nuovo comma 1 quater proposto per detto articolo:

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione dì trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione dell'operazione".»

Al di là delle tempistiche (di cui non ho compreso il senso), ho l'impressione che abbiano ipotizzato per l'intermediario lo stesso modello di registro che hanno gli altri.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 03, 2013 5:46 pm

mauro.sanciolo ha scritto:Il testo approvato dalla commissione affari costituzionali del senato include una modifica dell'art. 190 del D.Lgs. 152; in particolare mi desta qualche perplessità il nuovo comma 1 quater proposto per detto articolo:....
Al di là delle tempistiche (di cui non ho compreso il senso), ho l'impressione che abbiano ipotizzato per l'intermediario lo stesso modello di registro che hanno gli altri.
SI,
intanto preciso che se citano l'art. 190 stiamo parlando di intermediari di non pericolosi, poi il Mod. B al quale sono tenuti gli interm non riporta il "carico", mi porterebbe a stimare i kg in partenza, mi costringerebbe ad indicare il trasportatore che poi può cambiare (!).
Vakkata !  hanno ragionato come da portale SISTRI  No
Minkia !! (scusate il francesismo) ... e noi li paghiamo pure ! Evil or Very Mad bur pernacchia pissed sadomaso 
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 6 Empty RUP: i nuovi produttori nell'emendamento approvato

Messaggio  euclione Dom Ott 06, 2013 11:41 pm

[quote="mauro.sanciolo"]Il testo approvato dalla commissione affari costituzionali del senato include ....................

La Commissione ha approvato un altro emendamento interessante:

"""""""""""""
CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
"""""""""""

In sostanza,i rifiuti urbani restano fuori dal Sistri con l'unica eccezione dei RUP. Produttori e trasportatori di RUP non devono iscriversi, ma chi li tratta, recupera, smaltisce commercia o intermedia si. L'emendamento chiarisce definitivamente una precisazione della nota tecnica ministeriale che alcuni esperti avevano fatto finta di non capire: dal primo ottobre partono i nuovi produttori che trattano rifiuti pericolosi (compresi i RUP) qualsiasi cosa producano; dal 3 marzo partono coloro che trattano rifiuti non pericolosi producendo rifiuti pericolosi. C'è una logica in tutto questo? Si, se si considera che in generale chi tratta parte il primo ottobre, mentre il 3 marzo partono i produttori.
Eppure anche Paolo Pipere sul Sole ha sostenuto che erano i nuovi produttori di pericolosi, anche se trattano solo rifiuti non pericolosi, che dovevano partire il primo ottobre, in palese contrasto con la nota ministeriale. Sulla base di quale ragionamento non si è capito. Ma a volte ci facciamo male da soli. Faccio osservare che secondo la lettura (rectius, la scrittura) di Pipere cartiere (?) vetrerie (?), acciaierie (?) oltre ai cementifici e, aggiungo io, agli inceneritori, dovevano partire il primo ottobre.
Sbaglio io?
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 6 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

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