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MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
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cirillo
eviosc
SKYWALKER
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REPRINTER
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Pagina 1 di 1
MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
Già lo disse Daniele al corso in CCIAA e la cosa non passò inosservata .... ma lasciò qualche perplessità ... su come si redigono le leggi.....
Oggi lo ripete Stefano Maglia.... e siamo a "due"....
Quindi farlo o non farlo.... giacenza o non giacenza.... la certezza che nessuno possa dire ...... ora paghi è realtà..... oltre ogni immaginazione!!!!!
SDR
Anno 15, n. 29 - 15 aprile 2013, Weekly
Editoriale
Cari Web lettori,
"In the MUD"? Anche per quest'anno ci siamo. Nonostante bidoni-Sistri, ipotesi di Mudini (mah!) ed amenità varie, puntualmente, come un orologio svizzero, entro il 30 aprile tutti i soggetti di cui all'art. 189, c. 3 del TUA dovranno presentare il Modello Unico Ambientale, per gli amici MUD.
Pertanto, nell'attesa di scoprire chi sarà il prossimo ministro dell' Ambiente cui verrà sbolognato il "caso Sistri" (saremmo già a quattro, da Pecoraro, che modificò l'art. 189, al prossimo!) migliaia di soggetti saranno alle prese col solito "simpatico" adempimento burocratico che, ricordiamo, nasce in realtà per un solo scopo, che vi assicuro non è quello di far ballare da scartoffia in scartoffia, bensì quello statistico.
In realtà la spasmodica e puntuale attenzione ai dettagli ha fatto si che il nostro iper-competente legislatore anche questa volta si sia un filino fatto trasportare dall'entusiasmo dimenticandosi - facezie! - che l'art. 258 TUA relativo alle sanzioni per chi non adempie a tele obbligo, è stato modificato da oltre due anni in un testo che - udite, udite - non riporta più alcuna sanzione in caso di mancata o errata presentazione del MUD!
Infatti l'art. 52, c. 1, del D.L. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo), conv. con modifiche in L. 134/2012, ha tamponato gli effetti nefasti del nuovo art. 258 solo con riferimento agli artt. 190 e 193 (ovvero registri e FIR), ma non al 189!
Pertanto: "Fai il MUD!". "E se non lo faccio?". "Beh, fa lo stesso". Apperò!
Del resto questo irrisorio dettaglio che rende una norma semplicemente inefficace è un vezzo che il nostro legislatore ambientale ogni tanto si toglie. Si sa: notoriamente siamo un Paese che brilla per senso civico ed amore per l'ambiente in cui nessuno oserebbe gestire rifiuti in modo improprio. Sanzioni? Che volgarità, ohibò!
Dunque, se proprio dobbiamo ballare, è decisamente meglio il sempreverde "In the mood
".
Alla prossima settimana
Stefano Maglia
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Oggi lo ripete Stefano Maglia.... e siamo a "due"....
Quindi farlo o non farlo.... giacenza o non giacenza.... la certezza che nessuno possa dire ...... ora paghi è realtà..... oltre ogni immaginazione!!!!!
SDR
Anno 15, n. 29 - 15 aprile 2013, Weekly
Editoriale
Cari Web lettori,
"In the MUD"? Anche per quest'anno ci siamo. Nonostante bidoni-Sistri, ipotesi di Mudini (mah!) ed amenità varie, puntualmente, come un orologio svizzero, entro il 30 aprile tutti i soggetti di cui all'art. 189, c. 3 del TUA dovranno presentare il Modello Unico Ambientale, per gli amici MUD.
Pertanto, nell'attesa di scoprire chi sarà il prossimo ministro dell' Ambiente cui verrà sbolognato il "caso Sistri" (saremmo già a quattro, da Pecoraro, che modificò l'art. 189, al prossimo!) migliaia di soggetti saranno alle prese col solito "simpatico" adempimento burocratico che, ricordiamo, nasce in realtà per un solo scopo, che vi assicuro non è quello di far ballare da scartoffia in scartoffia, bensì quello statistico.
In realtà la spasmodica e puntuale attenzione ai dettagli ha fatto si che il nostro iper-competente legislatore anche questa volta si sia un filino fatto trasportare dall'entusiasmo dimenticandosi - facezie! - che l'art. 258 TUA relativo alle sanzioni per chi non adempie a tele obbligo, è stato modificato da oltre due anni in un testo che - udite, udite - non riporta più alcuna sanzione in caso di mancata o errata presentazione del MUD!
Infatti l'art. 52, c. 1, del D.L. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo), conv. con modifiche in L. 134/2012, ha tamponato gli effetti nefasti del nuovo art. 258 solo con riferimento agli artt. 190 e 193 (ovvero registri e FIR), ma non al 189!
Pertanto: "Fai il MUD!". "E se non lo faccio?". "Beh, fa lo stesso". Apperò!
Del resto questo irrisorio dettaglio che rende una norma semplicemente inefficace è un vezzo che il nostro legislatore ambientale ogni tanto si toglie. Si sa: notoriamente siamo un Paese che brilla per senso civico ed amore per l'ambiente in cui nessuno oserebbe gestire rifiuti in modo improprio. Sanzioni? Che volgarità, ohibò!
Dunque, se proprio dobbiamo ballare, è decisamente meglio il sempreverde "In the mood
".
Alla prossima settimana
Stefano Maglia
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REPRINTER- Utente Attivo
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Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
[quote="Admin"
]Molto piu' modestamente avevo segnalato quest'anomalia subito dopo la pubblicazione del decreto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Pero' mi diverto sempre a sentir dibattere di MUD (anche perche' personalmente non devo compilarne
).[/quote]
STRAQUOTO!!!!
E' siamo a "tre".
Io cmq il mud l'ho dovuto fare .........
Un caro saluto
SDR
]Molto piu' modestamente avevo segnalato quest'anomalia subito dopo la pubblicazione del decreto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Pero' mi diverto sempre a sentir dibattere di MUD (anche perche' personalmente non devo compilarne

STRAQUOTO!!!!




E' siamo a "tre".
Io cmq il mud l'ho dovuto fare .........



Un caro saluto
SDR
REPRINTER- Utente Attivo
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Località : La Spezia
Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
corso Mud Trento
Comunicazione Sanzioni
Comunicazione
Rifiuti Speciali
Per quanto attiene alla Comunicazione Rifiuti Speciali, mancando un
espresso richiamo al regime sanzionatorio previsto dall'art. 258, c. 1, del
D.Lgs. n.152/2006 antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010,
per l'avvicendarsi degli aggiornamenti normativi relativi alle disposizioni
relative al progetto SISTRI, si rimanda al parere dell'autorità di controllo
competente (Provincia, Ispra, Arpa ecc.). Si può considerare che l'art. 52,
c. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 richiama gli articoli 190 e 193 del D.Lgs., n.
152/2006 e “all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria,
vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs., n. 205/2010”
ritenendo il richiamo riferito a tutta la disciplina sanzionatoria e non
esclusivamente a quella correlata alle norme dei registri di carico e scarico
e formulario.
Comunicazione Sanzioni
Comunicazione
Rifiuti Speciali
Per quanto attiene alla Comunicazione Rifiuti Speciali, mancando un
espresso richiamo al regime sanzionatorio previsto dall'art. 258, c. 1, del
D.Lgs. n.152/2006 antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010,
per l'avvicendarsi degli aggiornamenti normativi relativi alle disposizioni
relative al progetto SISTRI, si rimanda al parere dell'autorità di controllo
competente (Provincia, Ispra, Arpa ecc.). Si può considerare che l'art. 52,
c. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 richiama gli articoli 190 e 193 del D.Lgs., n.
152/2006 e “all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria,
vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs., n. 205/2010”
ritenendo il richiamo riferito a tutta la disciplina sanzionatoria e non
esclusivamente a quella correlata alle norme dei registri di carico e scarico
e formulario.
SKYWALKER- Membro della community
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Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
SKYWALKER ha scritto:corso Mud Trento
Comunicazione Sanzioni
Comunicazione
Rifiuti Speciali
Per quanto attiene alla Comunicazione Rifiuti Speciali, mancando un
espresso richiamo al regime sanzionatorio previsto dall'art. 258, c. 1, del
D.Lgs. n.152/2006 antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010,
per l'avvicendarsi degli aggiornamenti normativi relativi alle disposizioni
relative al progetto SISTRI, si rimanda al parere dell'autorità di controllo
competente (Provincia, Ispra, Arpa ecc.). Si può considerare che l'art. 52,
c. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 richiama gli articoli 190 e 193 del D.Lgs., n.
152/2006 e “all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria,
vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs., n. 205/2010”
ritenendo il richiamo riferito a tutta la disciplina sanzionatoria e non
esclusivamente a quella correlata alle norme dei registri di carico e scarico
e formulario.
Ma quì siamo alla "pazzia pura".
Ora la Legge scritta non si interpreta più .... ma .... "si dà per scontato che volevo dire".....
Se in G.U. quell'articolo non viene citato..... non c'è sanzione "PUNTO"!!!
Cosa vuol dire ma noi pensavamo che ......
Siamo alla "pazzia legislativa" che non prevede un ragionamento ma l'intuizione di cosa voleva il legislatore......
SDR
REPRINTER- Utente Attivo
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Località : La Spezia
Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
Quoto.
Qualsiasi eventuale sanzione potrebbe essere tranquillamente impugnata.
Qualsiasi eventuale sanzione potrebbe essere tranquillamente impugnata.
Admin- Amministratore
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Età : 50
Ma.....
ma quindi se un mio cliente non ha scaricato dei rifiuti entro l'anno ma ha solo caricato, non incorre in nessuna sanzione?

eviosc- Membro della community
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Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
c.c.d.?eviosc ha scritto:ma quindi se un mio cliente non ha scaricato dei rifiuti entro l'anno ma ha solo caricato, non incorre in nessuna sanzione?![]()

cirillo- Moderatore
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Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
eviosc ha scritto:ma quindi se un mio cliente non ha scaricato dei rifiuti entro l'anno ma ha solo caricato, non incorre in nessuna sanzione?![]()
c.c.d., :-) appunto.
in quel caso ha violato le norme che regolano il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, par. bb) ); potrebbe averne fatti anche 10 di mud... non lo salverebbero.
Il mud è un adempimento amministrativo: una dichiarazione.
In quel caso lo sanzionerebbero secondo l'art. 256 (Attività di Gestione di RIfiuti non autorizzata)
Ultima modifica di -bz8- il Mar Apr 23, 2013 7:17 pm - modificato 1 volta.
-bz8-- Utente Attivo
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Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
cirillo ha scritto:c.c.d.?eviosc ha scritto:ma quindi se un mio cliente non ha scaricato dei rifiuti entro l'anno ma ha solo caricato, non incorre in nessuna sanzione?![]()
![]()

isamonfroni- Moderatrice
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cirillo- Moderatore
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Località : veneto
ahahahahahah
lo sapevo ma ci ho provato a sentire qualche risposta che mi piaceva sentire....!!
xD
Comunque parlando ora seriamente a che sanzioni potrebbe andare incontro se non ha scaricato la giacenza 2011 entro il 31.12.12 e ne ha caricati di altri?
Parliamo di 6 tipi di rifiuti 2 pericolosi e gli altri no! Cosa mi consigliate di fare ora? Come comportarmi?

Comunque parlando ora seriamente a che sanzioni potrebbe andare incontro se non ha scaricato la giacenza 2011 entro il 31.12.12 e ne ha caricati di altri?
Parliamo di 6 tipi di rifiuti 2 pericolosi e gli altri no! Cosa mi consigliate di fare ora? Come comportarmi?

eviosc- Membro della community
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Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
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consiglio per mud spediti in ritardo
aime per un errore stupido ho dovuto modificare (dei mud spediti regolarmente entro il 30 aprile) e rispedire il tutto (74 mud) il 4 maggio ( piu' altri 17 spediti oggi 7 maggio).
Leggendo qui sopra e nel web quest'anno non ci dovrebbero essere sanzioni ( e lo spero tanto altrimenti ho lavorato per niente).
Cosa mi consigliate di fare? stare tranquillo che non arriveranno, setire gia le province interessate se applicano le sanzioni spiegando la situazione oppure sentire un avvocato che pagato da me faccia un eventuale ricorso cumulativo per tutti i miei clienti nel caso in cui arrivino le sanzioni.
Se dovessero arrivare tutte facendo un rapido calcolo di 52 euro per sanzione + 5,60 per spese che mettono in piu' alla sanzione + i diritti per mud versati per il ri-invio fa un totale di 68 euro a mud per 91 dichiarazioni il totale complessivo e di circa 6188 euro.
Un ultima domanda: le sanzioni lo scorsa anno erano applicabili o vi era un vuoto legislativo come quest'anno?
Leggendo qui sopra e nel web quest'anno non ci dovrebbero essere sanzioni ( e lo spero tanto altrimenti ho lavorato per niente).
Cosa mi consigliate di fare? stare tranquillo che non arriveranno, setire gia le province interessate se applicano le sanzioni spiegando la situazione oppure sentire un avvocato che pagato da me faccia un eventuale ricorso cumulativo per tutti i miei clienti nel caso in cui arrivino le sanzioni.
Se dovessero arrivare tutte facendo un rapido calcolo di 52 euro per sanzione + 5,60 per spese che mettono in piu' alla sanzione + i diritti per mud versati per il ri-invio fa un totale di 68 euro a mud per 91 dichiarazioni il totale complessivo e di circa 6188 euro.
Un ultima domanda: le sanzioni lo scorsa anno erano applicabili o vi era un vuoto legislativo come quest'anno?
angel- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.03.10
Località : lodi
Re: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
lo scorso anno c'eranoangel ha scritto:Un ultima domanda: le sanzioni lo scorso anno erano applicabili o vi era un vuoto legislativo come quest'anno?
cirillo- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
RE: MUD 2013 --- NESSUNA SANZIONE
Ciao a tutti:
Scusate ma con il SISTRI sto andando nel pallone...ora che è uscito il DM del 20 marzo 2013 ed è stato pubblicato in G.U. (quindi il SISTRI non è più sospeso), a livello sanzionatorio cosa devo guardare? L'art. 258 pre-205/2010 o post?
Scusate ma con il SISTRI sto andando nel pallone...ora che è uscito il DM del 20 marzo 2013 ed è stato pubblicato in G.U. (quindi il SISTRI non è più sospeso), a livello sanzionatorio cosa devo guardare? L'art. 258 pre-205/2010 o post?

sugarmoon81- Membro della community
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Data d'iscrizione : 10.10.11

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