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Schema di regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale

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290912

Messaggio 

Schema di regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale Empty Schema di regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale




Schema di regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
Visto l’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35,
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
Visto il regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ai fini della
definizione delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante
“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” ed, in particolare, l’articolo 2;
Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
novembre 2012, n.267 “Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive
di cui all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …
2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del … 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo
economico; …

Emana

il seguente regolamento

CAPO I
Principi generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto
del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 , nonché agli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le imprese attestano l’appartenenza alle categorie di cui al comma 1 mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla
valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga
che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso,
comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo aprile 2006, n. 152.

Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le
attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in
materia ambientale di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell’autorizzazione unica ambientale;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti
dall’autorizzazione unica ambientale;
d) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
e) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione
dell’impresa o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente;
f) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ogni modifica considerata
sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione,
notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’autorizzazione unica ambientale
in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

CAPO II
Autorizzazione unica ambientale

Art. 3 (Autorizzazione unica ambientale)

1. Le imprese e i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di
autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa
vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno due dei
seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
- nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica
ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione
unica ambientale.
3. È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di cui al comma 1 di avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l’istanza riguardi uno solo dei titoli di cui al comma 1 ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, l’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità
competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.
5. L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di
settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo
svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione.
6. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla
data di rilascio.

Art. 4 (Procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti,
dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che ne verifica la
completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all’autorità
competente. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione
di cui all’articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale,
nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione
presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli
elementi mancanti. In tal caso si applica l’articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il SUAP inoltra immediatamente la richiesta di integrazioni all’impresa o al gestore. Qualora il gestore o l’impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il predetto termine, l’istanza si intende ritirata, salva la facoltà per l’impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è ulteriormente sospeso per il tempo della proroga.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda. Decorso tale temine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.
4. Se l’autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la
conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il
SUAP, acquisiti dall’autorità competente i relativi atti di assenso, rilascia il titolo nel termine
di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la
conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all’articolo 3, comma 1 del presente regolamento compresi nell’autorizzazione unica ambientale.
5. Se l’autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 6, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda, la conferenza di servizi di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale sede, l’autorità competente si esprime
sull’autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) ai soli fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui
all’articolo 3, comma 1 del presente regolamento, il SUAP, ove previsto, trasmette la relativa documentazione all’autorità competente, per la conferenza di servizi di cui ai commi 4 e 5.
7. L’autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla
documentazione da presentare e sull’iter relativo alla procedura di autorizzazione unica
ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in
materia secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dall’articolo 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5 (Rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale)
1. Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei
mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai
presupposti della autorizzazione già rilasciata, presenta all’autorità competente tramite il
SUAP, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione.
2. La modalità semplificata per il rinnovo di cui al comma 1 non si applica in caso di:
a) impianti che, pur non superando le soglie di cui all’allegato VIII alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, svolgano attività corrispondenti alle categorie elencate in tale allegato;
b) scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108 del medesimo decreto
legislativo;
c) emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II
dell’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) utilizzo, nell’impianto o nell’attività, delle sostanze o dei preparati classificati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le
indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.
3. Nei casi di cui al comma 2 o qualora vengano comunicate modifiche alle condizioni di
esercizio, il titolare dell’autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della
scadenza, invia all’autorità competente tramite il SUAP una domanda di rinnovo con le
modalità di cui all’articolo 4.
4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui
al comma 1 o 3, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio
dell’attività o dell’impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. L’autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell’autorizzazione, o la revisione
delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento
degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e
programmazione di settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6 (Modifiche sostanziali)
1. L’impresa o il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne
dà comunicazione all’autorità competente o, se ritiene la modifica sostanziale, presenta, ai
sensi dell’articolo 4, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data
comunicazione è sostanziale, l’autorità competente ordina all’impresa o al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 4.
2. Nel caso in cui l’autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non
sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere
successivamente all’aggiornamento dell’autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale,
l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto; tale
aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione medesima.
3. Nel caso di modifica sostanziale si procede ai sensi dell’articolo 4.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti,
definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche
non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma
1.

CAPO III
Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7 (Autorizzazioni di carattere generale)

1. E’ fatta salva la facoltà dell’impresa o del gestore di richiedere tramite il SUAP,
ricorrendone i presupposti, l’adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi
dell’articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al soggetto
competente.
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla
parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle
more dell’adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall’articolo 272,
comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell’autorità di cui all’articolo 268,
comma 1, lettera o), le imprese e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il
SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle
autorizzazioni generali riportate nell’allegato I al presente regolamento.
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell’allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all’allegato I.

CAPO IV
Disposizioni attuative

Art. 8 (Oneri istruttori e tariffe)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico
dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti
nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura,
sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella
complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.

Art. 9 (Monitoraggio)
1. I Ministri dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in collaborazione con la Conferenza
Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio
almeno annuali sull’attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l’altro, il
numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l’istruttoria, per l’invio
telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell’autorizzazione
unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di
servizi.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi
ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.
2. L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo
abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa con la Conferenza Unificata, può essere adottato un modello
semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.
4. Le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute ad applicare le disposizioni del
presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 11 (Poteri sostitutivi e abrogazioni)
1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente
regolamento, si applica l’articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei
procedimenti di cui all’articolo 269, comma 3 e per la prosecuzione dell’esercizio degli
stabilimenti di cui all’articolo 281, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2, comma 9-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-
ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti di cui all’articolo 281, commi 1 e 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti,
l’esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la
pronuncia del soggetto di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269.
4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 269, al comma 3, il quarto periodo è soppresso.
b) nell’articolo 272, comma 2, le parole: “All’adozione di tali autorizzazioni generali
l’autorità competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti
esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto.” e le parole: “In caso di mancata adozione dell’autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all’autorità competente o ad altra autorità da questa delegata;” sono
soppresse;
c) nell’articolo 281, al comma 1 le parole “in caso di mancata pronuncia entro i termini
previsti l’esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la
pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato
richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269” sono soppresse.; al comma 3, le parole: “in
caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l’esercizio può essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’articolo 269” sono
soppresse; al comma 4, le parole: “In caso di mancata adozione dell’autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all’autorità competente o all’autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere dell’autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell’articolo 272, l’obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono soppresse; al comma 8, le parole: “L’adozione, da parte dell’autorità competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l’autorità che adotta l’atto ne da’ tempestiva comunicazione al Ministero.” sono soppresse; al comma 11, le parole: “Per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente titolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si può avvalere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato” sono soppresse.

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Schema di regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale :: Commenti

FrancescaP

Messaggio Gio Mag 30, 2013 3:28 pm  FrancescaP

Sul S.O. n. 42 alla G.U. n. 124 è stato pubblicato il DPR 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."
Ad una prima occhiata non è cambiato nulla rispetto allo schema di regolamento proposto ...
Il testo completo è scaricabile in formato pdf dal sito della Gazzetta Ufficiale.
Compresi gli allegati sono 380 pagine Shocked
Buona letura a tutti!
Francesca

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cescal64

Messaggio Gio Mag 30, 2013 3:57 pm  cescal64

Shocked What a Face affraid
...ma p...a di quella trozzola al pomito pissed ... o comecavolodice Aurora Mad ... non fai in tempo ad assimilare il pacco di norme europee/nazionali/regionali/locali/condominiali sulle autorizazioni ambientali che subito devi ricominciare daccapo bur ... e senza passare dal via!?!... Rolling Eyes
...e per fortuna che è una semplificazione Evil or Very Mad ...

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isamonfroni

Messaggio Gio Mag 30, 2013 6:14 pm  isamonfroni

Scusate, ma perchè noi qui, che dovremmo anche essere esperti del mestiere ci crediamo quando parlano di semplificazioni?

L'AUA non è altro che l'AIA per le tipologie di attività escluse dal campo di applicazione dell'IPPC (cioé tutte le altre, dato che le attività in AIA sono di per sè già moltissime).

La semplificazione sta esclusivamente nel fatto che con un unico procedimento e quindi con un'unica istruttoria, ti verranno rilasciate:
*) l'autorizzazione allo scarico
*) l'autorizzazione alle emissioni
*) l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti
*)
*)
) ecc.....

Però la mole di documentazione progettuale da presentare ed il livello di approfondimento richiesto nell'allestimento della domanda, supera di gran lunga la somma di tutti i documenti presentati per le singole autorizzazioni a sè stanti.

L'unico documento che si risparmia davvero è il certificato camerale e la planimetria catastale che si allegano una volta sola.

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cescal64

Messaggio Gio Mag 30, 2013 6:21 pm  cescal64

...lo so isa, è che ci cado sempre Crying or Very sad ... e poi tutta la parte emissioni è presa paroparo dalla normativa regionale della lombardia e a me già questo da fastidio Evil or Very Mad (ne abbiamo una bella anche noi, in e-r!, tra l'altro appena risistemata ed in fase di messa a regime, che ora non so come si potrà conciliare con questa Rolling Eyes ...) e poi... bla bla

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Aurora Brancia

Messaggio Gio Mag 30, 2013 6:31 pm  Aurora Brancia

cescal64 ha scritto:...lo so isa, è che ci cado sempre Crying or Very sad ... e poi tutta la parte emissioni è presa paroparo dalla normativa regionale della lombardia e a me già questo da fastidio Evil or Very Mad (ne abbiamo una bella anche noi, in e-r!, tra l'altro appena risistemata ed in fase di messa a regime, che ora non so come si potrà conciliare con questa Rolling Eyes ...) e poi... bla bla


ti quoto, OH COME TI QUOTO !
stavo scrivendo la stessa cosa in un altro thread.

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cescal64

Messaggio Gio Mag 30, 2013 9:50 pm  cescal64

eheheh... Wink appena scritto il mio commento, ho letto il tuo nel trhead parallelo e mi si è aperto un sorriso... amaro, ma almeno un lato positivo questo DPR l'ha avuto! clap

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PiazzaPulita

Messaggio Mar Giu 30, 2015 10:22 pm  PiazzaPulita

in gazzetta la "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA"

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

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cescal64

Messaggio Mar Giu 30, 2015 10:51 pm  cescal64

...non se ne può veramente più. bur .. modello semplificato ed unificato... 55 pagine di G.U.  pissed ... poi la chicca:
decreto 8/5/2015 ha scritto:art.1, co.2. Le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano  i  contenuti  del
modello adottato con il presente decreto, in relazione alle normative
regionali di settore. Le regioni e gli enti locali ne garantiscono la
massima diffusione.
Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad

p.s. ...dimenticavo, questo giugno dura un secondo in più... forse contano su questo Rolling Eyes ...

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