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articolo 18 del Regolamento 1013/2006

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Messaggio  Ospite Gio Set 06, 2012 9:44 am

L'articolo 18 del Regolamento 1013/2006 dispone che il soggetto che organizza la spedizione è soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione.
Cosa significa?
Forse che il soggetto che organizza la spedizione (es. intermediario) deve avere una sede commerciale nel paese da cui partono i rifiuti oggetto di spedizione transfrontaliera?
Se così fosse un'azienda tedesca che compra un rifiuto in Italia per spedirlo in Francia, deve aver una sede in Italia ed essere iscritta all'Albo Nazionanale Gestori Ambientali in categoria 8?
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Messaggio  Ambiente Legale Gio Set 06, 2012 3:57 pm

All’art. 18 del Regolamento 1013/2006 CE si stabilisce che i rifiuti debbano essere accompagnati da determinate informazioni, al fine di esercitare un controllo e si dice che “ … per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII”
L’attività di commercio e di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e nel caso di spedizioni transfrontaliere nel rispetto delle disposizioni del regolamento 1013/2006 CE. Quindi, chiaramente, occorre nel caso dell’intermediario che organizzi in Italia una spedizione trasfrontaliera l’iscrizione alla cat. 8 dell’Albo nazionale Gestori ambientali.
Di recente con la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 16/01/2012 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/2012) vengono approvati i modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione ed il modello di domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare esclusivamente trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.
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Messaggio  Ospite Gio Set 06, 2012 4:35 pm

grazie mille


Ambiente Legale ha scritto:All’art. 18 del Regolamento 1013/2006 CE si stabilisce che i rifiuti debbano essere accompagnati da determinate informazioni, al fine di esercitare un controllo e si dice che “ … per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII”
L’attività di commercio e di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e nel caso di spedizioni transfrontaliere nel rispetto delle disposizioni del regolamento 1013/2006 CE. Quindi, chiaramente, occorre nel caso dell’intermediario che organizzi in Italia una spedizione trasfrontaliera l’iscrizione alla cat. 8 dell’Albo nazionale Gestori ambientali.
Di recente con la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 16/01/2012 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/2012) vengono approvati i modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione ed il modello di domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare esclusivamente trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.
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Messaggio  TITONA Gio Set 06, 2012 5:06 pm

A mio avviso la risposta non chiarisce cosa significa "posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione"...
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Messaggio  isamonfroni Gio Set 06, 2012 5:15 pm

Ambiente Legale ha scritto: Di recente con la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 16/01/2012 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/2012) vengono approvati i modelli di ricevuta d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione ed il modello di domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono effettuare esclusivamente trasporti di rifiuti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.

Che però riguarda esclusivamente i trasportatori esteri i quali compiano tratte in territorio italiano. Tale disposizione avrebbe lo scopo di uniformare (almeno parzialmente) i requisiti di tutti i trasportatori, dato che nei paesi esteri una struttura analoga all'Albo Gestori non esiste.

Gli intermediari con sede all'estero, se svolgono attività di intermediazione nel territorio italiano devono avere una sede secondaria in Italia e iscriversi all'albo in categoria 8.

@titona, significa che deve essere in regola con la normativa dello stato di partenza......

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Messaggio  TITONA Gio Set 06, 2012 5:27 pm

@titona, significa che deve essere in regola con la normativa dello stato di partenza......grazie Isa!

In parole povere....
Il soggetto che organizza la spedizione (allegato VII), se straniero, deve avere una sede secondaria nel paese di partenza dei rifiuti?

Forse la domanda è banale...tuttavia sono numerosi i casi di spedizioni bloccate nei porti come illegali, in quanto per esemplificare, il soggetto che organizzava la spedizione era il cinese che aveva acquistato i rifiuti plastici, ma non aveva alcuna sede in Italia.
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Messaggio  CROCIDOLITE Gio Set 06, 2012 5:29 pm

TITONA ha scritto:@titona, significa che deve essere in regola con la normativa dello stato di partenza......grazie Isa!

In parole povere....
Il soggetto che organizza la spedizione (allegato VII), se straniero, deve avere una sede secondaria nel paese di partenza dei rifiuti?

Forse la domanda è banale...tuttavia sono numerosi i casi di spedizioni bloccate nei porti come illegali, in quanto per esemplificare, il soggetto che organizzava la spedizione era il cinese che aveva acquistato i rifiuti plastici, ma non aveva alcuna sede in Italia.

infatti, aveva acquistato come merce dei rifiuti, in barba alla normativa ambientale
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Messaggio  TITONA Gio Set 06, 2012 5:40 pm

Non parlavo di spedizioni di merci...ma di rifiuti...
Era tutto ok (doucmentazione, licenza Sepa, ecc..), ad eccezione della compilazione dell'allegato VII...il cinese non poteva essere il soggetto che organizzava la spedizione...
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Messaggio  Ambiente Legale Sab Set 08, 2012 12:21 pm

Il significato della circonlocuzione "posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione" va ricondotto a quello di iurisdictio, inteso in senso oggettivo quale funzione pubblica -cioè giurisdizionale - che si esplica nell'applicazione del diritto oggettivo e in senso soggettivo è esercitato da organi deputati a rendere il diritto operante in concreto.

Quindi, il soggetto che organizza la spedizione è tenuto a rispettare la normativa del Paese di partenza. Tradotto in termini più concreti: è tenuto ad iscriversi all'Albo nazionale gestori Ambientali e a rispettare la normativa Ue, in quanto i nostro Paese fa parte dell'Unione.
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articolo 18 del Regolamento 1013/2006 Empty Re: articolo 18 del Regolamento 1013/2006

Messaggio  Lucag Ven Set 28, 2012 3:30 pm

Salve a tutti,

sono nuovo del forum e leggo con estremo interesse molte delle questioni di cui dibattete.

Riguardo il tema di questo post, come va considerato un intermediario che effettua export dall'Italia, ma ha sede in un altro Paese UE? Quali sono i limiti di giurisdizione? Da quel che mi risulta, le dogane italiane (tra quelle UE) sono le uniche a richiedere che lo spedizioniere abbia una sede in Italia. In altri Paesi UE (per Francia, Germania, Olanda lo so per certo), alle dogane è sufficiente che si abbia una sede in un Paese UE.
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